(1) Agli assessori non appartenenti al Consiglio provinciale si applicano le cause di non candidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste nella parte II, titolo III, ivi comprese le rispettive eccezioni.
(2) L’accertamento della sussistenza di una causa di incompatiblità compete alla commissione di convalida del Consiglio provinciale. Ai fini dell’accertamento di un’eventuale incompatibilità, gli assessori non appartenenti al Consiglio provinciale trasmettono al presidente del Consiglio provinciale entro 15 giorni dall’elezione l’elenco delle cariche e delle funzioni ricoperte nonché delle attività svolte. In caso di successiva assunzione delle cariche e degli uffici o di inizio successivo delle attività, la trasmissione deve aver luogo entro 15 giorni dall’assunzione stessa o dall’inizio stesso. Trovano applicazione le disposizioni del regolamento interno del Consiglio provinciale in materia.