(1) Al fine di garantire la parità di trattamento ed in attesa di una regolamentazione mediante contratto collettivo provinciale, al personale diplomato delle scuole secondarie di secondo grado, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato come docente di sostegno, viene corrisposta, a richiesta, con decorrenza 1° gennaio 2023, in aggiunta all’indennità provinciale spettante, un’indennità individuale, che corrisponde alla differenza tra la posizione iniziale della retribuzione tabellare annua lorda per il personale docente laureato degli istituti secondari di secondo grado prevista dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e la posizione iniziale della retribuzione tabellare annua lorda per il personale docente diplomato degli istituti secondari di secondo grado. La Giunta provinciale stabilisce ulteriori modalità per il riconoscimento della presente indennità individuale.
(2) L’indennità individuale di cui al comma 1 non spetta più quando il personale cessa di insegnare su un posto di sostegno.
(3) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 36.000,00 euro per l’anno 2023, in 36.000,00 euro per l’anno 2024 e in 36.000,00 euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025.