(1) La rubrica dell’articolo 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, è così sostituita: “Investimenti finanziabili”.
(2) L’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. I mezzi finanziari sono destinati ai seguenti investimenti dei comuni, delle comunità comprensoriali e dei consorzi di comuni:”.
(3) Dopo la lettera q) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, sono aggiunte le seguenti lettere:
“r) acquisto di partecipazioni societarie, anche nell’ambito di aumenti di capitale, e conferimento di finanziamenti dei soci a società da loro partecipate, a condizione che l’acquisto e il conferimento del finanziamento dei soci non avvenga per la copertura di perdite;
s) investimenti dei vigili del fuoco volontari, incluso l’acquisto dell’abbigliamento di protezione;
t) elaborazione dei documenti di pianificazione dei comuni previsti dalla legge;
u) altri investimenti dei comuni nell’interesse pubblico, definiti nell’accordo di cui all’articolo 2 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.”