(1) Allo stato di previsione dell’entrata di cui all’articolo 1 della Legge provinciale 23 dicembre 2022, n. 17, e successive modifiche, sono apportate le variazioni di cui all'annesso allegato A.
(2) Ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono autorizzate spese di investimento, dovute al finanziamento dei lavori in collegamento con le Olimpiadi invernali 2026, la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa nella misura di 1.987.320,00 euro per l’esercizio finanziario 2023, 50.287.437,15 euro per l’esercizio finanziario 2024 e di 91.548.757,15 euro per l’esercizio finanziario 2025.