(1) Nel primo periodo del comma 4-quater dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, la cifra “20” è sostituita con la cifra “15” e la cifra ‘50’ è sostituita con la cifra “25”.
(2) Nel comma 6 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, dopo le parole: “L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per gli immobili posseduti e utilizzati dai seguenti soggetti di diritto”, sono inserite le parole: “, a meno che tali soggetti non siano del tutto esentati dall’imposta in base all'Art. 11.”
(3) Dopo la lettera j) del comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:
“k) gli immobili posseduti dagli enti non commerciali del Terzo Settore di cui all’articolo 79, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, da essi utilizzati e adibiti in via esclusiva allo svolgimento non commerciale di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché alle attività di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Ai sensi della presente lettera, altre attività sono considerate secondarie e utili rispetto alle attività non commerciali di cui sopra se, in ciascun esercizio finanziario, è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) le relative entrate non superano il 30 per cento delle entrate totali dell'ente del Terzo Settore; b) le relative entrate non superano il 66 per cento dei costi totali sostenuti dall'ente del Terzo Settore. Gli enti sopra elencati che soddisfano questi requisiti sono considerati enti non commerciali ai sensi del presente articolo.”