(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“4. Il consiglio dei comuni esercita le competenze, anche deliberative e di amministrazione attiva, per quanto attiene ai criteri di riparto, al riparto e all’assegnazione di finanziamenti agli enti locali. Le modalità per l’esercizio delle competenze sono stabilite nell’accordo di cui al presente articolo.”
(2) Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“4. Ai comuni, alle comunità comprensoriali e ai consorzi di comuni possono essere assegnati mezzi finanziari provenienti dal fondo per gli investimenti e destinati a progetti speciali. I criteri per queste assegnazioni sono disciplinati dall’accordo di cui all’Art. 2.”
(3) Nel comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, dopo le parole: “vengono concessi” sono inserite le parole: “ai comuni,”.)