(1) Dopo il comma 4 dell’articolo 9 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“5. Per i tirocini di cui al comma 4, compresi quelli che comportano lavori leggeri, deve essere rispettato il requisito dell’età minima di 14 anni previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera b), della direttiva 94/33/CE del Consiglio del 22 giugno 1994 relativa alla protezione dei giovani. I datori di lavoro che offrono tirocini sono obbligati a prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei giovani conformemente all’articolo 6 della direttiva 94/33/CE, a limitare la durata massima del lavoro giornaliero e settimanale prevista all’articolo 8 della direttiva 94/33/CE, a rispettare il divieto di lavoro notturno di cui all’articolo 9 della direttiva 94/33/CE nonché i periodi di riposo di cui agli articoli 10 e 11 e le pause di cui all’articolo 12 della direttiva 94/33/CE."