(1) La durata media dell’orario di lavoro per ogni periodo di sette giorni non può superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, calcolando la relativa media con riferimento ad un periodo non superiore a 4 mesi. In caso di evento calamitoso e nelle situazioni di stato di calamità dichiarate ai sensi della vigente normativa statale o provinciale, la relativa media è calcolata con riferimento al periodo di 12 mesi, rapportata al monte ore annuo di cui all’articolo 5 del presente contratto collettivo di comparto.