(1) In deroga all’art. 3, comma 5 del contratto di comparto sull’orario di lavoro del personale provinciale del 24 novembre 2009, il personale in servizio di turnazione di cui all’art. 11 ha diritto ogni 8 giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, da cumulare con le ore di riposo giornaliero ai sensi dell’art. 3, comma 3 del citato contratto sull’orario di lavoro.
(2) Sono inoltre stabilite le seguenti deroghe all’art. 3, comma 3 del contratto di comparto sull’orario di lavoro del personale provinciale del 24 novembre 2009: