(1) Al personale è assegnata una particolare articolazione dell’orario di lavoro per svolgere nel miglior modo possibile i compiti del Corpo permanente dei vigili del fuoco. Tali compiti vanno svolti in parte a tutto orario e in parte durante i giorni feriali.
(2) Il comandante stabilisce un piano di servizio che definisce l’orario giornaliero di lavoro per ogni collaboratore/ogni collaboratrice. Questa pianificazione avviene in due fasi: una annuale in occasione della stesura delle ferie, contenente una programmazione di massima dei turni da prestare, e una mensile dettagliata per affrontare specifiche esigenze sopraggiunte.
La bozza di pianificazione mensile dettagliata è visionabile 15 giorni prima dell’inizio del mese.
In sede di programmazione dopo il servizio notturno al personale di norma spettano 24 ore di recupero.
(3) Il servizio giornaliero prevede i seguenti orari di lavoro:
- 9 ore: dalle ore 8:00 alle ore 17:00
- 4 ore: dalle ore 8:00 alle ore 12:00.
Per coprire specifiche esigenze di servizio il personale viene impiegato anche nel servizio di turnazione a tutto orario come segue:
- 12 ore: dalle ore 7:00 alle ore 19:00
- 12 ore: dalle ore 19:00 alle ore 7:00.
Sono ammissibili variazioni per il solo inizio/fine servizio di +/- 15 minuti, fatto salvo il rispetto della durata totale del servizio giornaliero di 9, rispettivamente 4 ore.
(4) Il personale ha diritto ogni 7 giorni ad un giorno libero di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.
Qualora per ragioni di servizio non sia possibile usufruire del riposo giornaliero o del riposo settimanale ovvero se il giorno libero non dovesse coincidere con la domenica, tale giorno viene pianificato mensilmente, tendendo conto anche delle eventuali esigenze personali espresse dal personale.