(1) L'orario di lavoro prestato durante i corsi fa parte del carico di lavoro annuale.
(2) Il comandante definisce contemporaneamente al programma del corso l’orario di lavoro da svolgere. Entro il mese di gennaio il comandante, sentite le organizzazioni sindacali, predispone il piano di massima dei corsi e definisce, inoltre, l’organizzazione dei passaggi di rango e di profilo professionale.
(3) Di regola l’insegnamento avviene da lunedì a giovedì dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 17:00 e il venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle 15:00.
I corsi sono possibilmente organizzati in modo che per i dipendenti in servizio di turnazione il numero delle ore prestate durante l’attività di formazione non sia al di sotto del numero di ore normalmente prestato con il servizio di turnazione.
(4) Il personale in formazione, escluso il personale neoassunto in addestramento professionale, può essere chiamato, in caso d’emergenza, a prestare servizio operativo. Esso non viene conteggiato al fine del raggiungimento del numero minimo di personale richiesto nel servizio di turnazione 24 ore come riportato nell’Art. 10, comma 1. Tutte le ore prestate oltre l’orario di formazione sono considerate, agli effetti giuridici ed economici, ore straordinarie.