(1) Salvo quanto stabilito dall’articolo 23 del contratto collettivo intercompartimentale del 12.02.2008 e dall’articolo 27 del contratto collettivo di comparto sull’orario di lavoro del 24.11.2009, il personale ha diritto per ogni anno di effettivo servizio a 228 ore di congedo ordinario.
(2) Sulla base del proprio piano annuale dell’orario di lavoro ed in concordanza con le esigenze di servizio, all’inizio di ogni anno il personale presenta il piano di fruizione del congedo ordinario. Il piano comprende tutto l’anno solare e viene autorizzato dal comandante.
(3) In caso di indifferibili esigenze di servizio il congedo ordinario già in godimento può essere interrotto o, se già autorizzato, sospeso per garantire l’indispensabile svolgimento del servizio antincendio. Eventuali spese documentate, connesse al mancato godimento del congedo ordinario, sono rimborsate.