(1) In caso di evento calamitoso e nelle situazioni di stato di calamità di cui all'art. 8, comma 1 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, il comandante è autorizzato, in relazione alla gravità dell’evento e per il tempo strettamente necessario, al ricorso del raddoppio dei turni per il personale che non è impiegato presso lo scenario dell’emergenza. Il raddoppio dei turni potrà interessare tutto il personale o parte di esso.
(2) Per il personale inviato in missione, il comandante individuerà, in relazione alla gravità dell’evento e alle necessità conseguenti, la durata dei periodi per i quali applicare le seguenti fasi operative per far fronte all'emergenza:
• 1° fase, nella quale viene svolto un orario di lavoro di 24 ore su 24
• 2° fase, nella quale viene svolto un orario di lavoro di 16 ore su 24
• 3° fase, nella quale viene svolto un orario di lavoro di 12 ore su 24.
Il cambio del personale dovrà effettuarsi non oltre i 7 giorni di permanenza nella 1° fase, 10 giorni nella 2° fase, 14 giorni nella 3° fase.
(3) Al rientro dalla missione di cui al comma 2 il personale ha diritto, prima di essere reinserito nei turni ordinari, ad un riposo di almeno 24 ore in caso di impiego nella 3° fase e di almeno 48 ore in caso di impiego nella 1° e 2° fase. Le ore di riposo decorrono dall’arrivo nella sede di servizio.
(4) Se il personale impiegato nella 2° o 3° fase viene utilizzato al di fuori dell’orario previsto, la prestazione sarà retribuita come straordinario aggiuntivo.
(5) Il tempo dalla partenza al rientro in sede è considerato orario di lavoro.
(6) In caso di servizio in coordinamento con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale interessato svolge la propria attività con gli stessi orari delle colleghe e dei colleghi del Corpo nazionale.