1. Per investimenti ai sensi dell’art 4, lettera a), b) e c) nelle malghe in zone soggette a vincoli naturali di singoli imprenditori agricoli può essere concesso un aiuto nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili. Per le malghe soggette a vincoli naturali gestite in proprietà collettiva dagli enti di diritto pubblico o privato può essere concesso, per investimenti collettivi di cui all’art 4, lettera a), b) e c) tranne la lettera a) punto 3) un aiuto nella misura massima del 70 per cento dei costi ammissibili.
2. Per investimenti relativi alla trasformazione di cui all’art. 4 lettera a) punto 3 può essere concesso un aiuto massimo nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili.