1. Il presente regime di aiuto diviene efficace dopo che la Commissione ai sensi dell’articolo 9 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 702/2014 ha ricevuto la sintesi delle rispettive informazioni e ha inviato una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti. Il presente regime di aiuto è valido fino al 31 dicembre 2020.