1. I presenti criteri, in attuazione dell’articolo 49, commi 1, 2 e 3, della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, definiscono gli interventi incentivabili per mantenere e migliorare la gestione delle malghe, sia per quanto riguarda i pascoli che le infrastrutture, per la protezione dell’ambiente, l’adattamento della produzione agricola allo sviluppo del mercato e disciplinano la concessione dei relativi aiuti.
2. Gli aiuti previsti dai presenti criteri di cui all’allegato A) rispettano tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 (GU L 193/1 del 1.7.2014) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, nonché le condizioni specifiche per le categorie di aiuti di cui all’articolo 6, art. 14, art. 17 e art. 25 dello stesso regolamento e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).