1. Dopo aver presentato la dichiarazione di inizio lavori i beneficiari possono richiedere un anticipo fino ad un massimo del 50 per cento dell’aiuto approvato ovvero l’erogazione di acconti proporzionati ai lavori già eseguiti. Gli stati di avanzamento parziali dei lavori non possono essere in ogni caso di importo inferiore al 25 per cento del totale della spesa ammessa e ai beneficiari possono essere corrisposti anticipi fino all’ammontare massimo di nove decimi dell’aiuto concesso.
2. La valutazione dello stato di avanzamento dei lavori e della realizzazione dell’opera ammessa ad aiuto viene eseguita con il sistema a misura, vale a dire mediante valutazione della funzionalità e consistenza dell’opera e verifica della sua rispondenza allo stato parziale o finale dei lavori, controfirmato dal tecnico incaricato/dalla tecnica incaricata.
3. L’ammontare dell’aiuto concesso per la realizzazione dell’opera viene determinato in base ed in proporzione ai lavori effettivamente eseguiti ed accertati dal tecnico incaricato/dalla tecnica incaricata, e il relativo importo viene quindi liquidato.
4. Le spese devono essere documentate tramite fatture quietanzate, sempre che non siano state fissate sulla base di costi standard o prezzi unitari.
5. Gli stati di avanzamento finali dei lavori, debitamente firmati dai tecnici iscritti/dalle tecniche iscritte ai rispettivi albi professionali, sono da considerarsi a tutti gli effetti documenti contabili equivalenti a fatture.
6. Compete ai tecnici/alle tecniche dell’amministrazione provinciale esaminare, accertare e confermare che le spese ammesse siano state effettuate conformemente alla normativa vigente in materia, ed eseguire controlli sulla conformità dei pagamenti effettuati e sulla documentazione contabile.
7. L’imposta sul valore aggiunto non è una spesa ammissibile per le aziende agricole, ma lo è per gli enti di diritto pubblico e privati senza scopo di lucro, in quanto non rimborsabile. La non detraibilità e non rimborsabilità deve essere dichiarata dal beneficiario prima della liquidazione dell’aiuto.
8. La liquidazione degli aiuti concessi agli enti pubblici avviene sulla base della delibera di approvazione del rendiconto delle spese adottata dall’ente stesso. Deve essere, inoltre, presentata una copia delle fatture o dei mandati di pagamento.
9. Il funzionario incaricato/la funzionaria incaricata dell’istruttoria può, nei limiti della spesa complessivamente ammessa per l’iniziativa, riconoscere i costi relativi a varianti al progetto approvato che non alterino le finalità tecnico-economiche dell’iniziativa agevolata e che siano sostanzialmente agevolabili.
10. Gli aiuti di cui ai presenti criteri non sono cumulabili con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo dà luogo a un’intensità d’aiuto superiore al livello fissato dall’art. 8 del Regolamento (UE) n. 702/2014.
11. L’ufficio economia montana garantisce la pubblicazione con l’informazione sugli aiuti di stato di cui all’art. 9, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 702/2014.sul sito provinciale in un formato standardizzato ed entro i sei mesi dalla data di concessione dell’aiuto.