1. I funzionari dell’Ufficio provinciale Economia montana eseguono una verifica tecnica al fine di accertare se i lavori per i quali viene richiesto l’aiuto rientrano tra quelli agevolabili ai sensi dei presenti criteri. A tal fine l’Ufficio si può avvalere della collaborazione degli uffici forestali territorialmente competenti.
2. L’approvazione dei progetti e la concessione dei rispettivi aiuti avvengono con decreto del Direttore della Ripartizione provinciale Foreste seguendo l’ordine cronologico della data di presentazione della domanda, fatta eccezione per i casi di cui ai commi 4 e 5.
3. Gli aiuti vengono concessi nei limiti della rispettiva disponibilità finanziaria. Esauriti i fondi messi a disposizione, in quell’esercizio finanziario non si possono più considerare altre domande.
4. Se con la verifica tecnica dei progetti si accerta una situazione di indifferibilità o urgenza dovuta ad incendi o ad eventi di forza maggiore, si può prescindere dall’ordine cronologico.
5. I requisiti richiesti ai fini della concessione dell’aiuto devono sussistere sia al momento della concessione che al momento della sua liquidazione.
6. In ogni caso l’importo dell’aiuto rispettivamente spettante non può superare i limiti massimi fissati dagli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dal regolamento (UE) n. 702/2014, e per la loro concessione devono essere osservati i requisiti e le modalità ivi contenuti.