1. Possono essere concessi aiuti per i seguenti interventi:
a) costruzione, risanamento e adeguamento di edifici alpestri ad uso agricolo ed impianti, che servono al mantenimento e miglioramento funzionale dell’attività agricola e delle condizioni lavorative, quali:
1) stalla, deposito e ricovero foraggio, impianti di raccolta deiezioni animali, nonché impianti di approvvigionamento idrico e energetico per gli edifici alpestri;
2) edifici adibiti ad abitazione per il personale della malga;
3) locali per la trasformazione e conservazione di prodotti agricoli;
4) interventi nella parte abitativa dell’edificio per riscaldamento, impianti sanitari, vani multifunzionali e depuratori delle acque reflue;
5) strutture per il ricovero temporaneo del bestiame.
b) realizzazione e rinnovo di infrastrutture per una regolare gestione dell’alpeggio:
1) impianti di approvvigionamento idrico per il bestiame al pascolo;
2) strutture per il pascolo come recinti, griglie, aree chiuse di raccolta del bestiame e infrastrutture per il foraggiamento;
3) lavori di miglioramento del pascolo, con particolare riguardo allo stato di conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat;
4) interventi di separazione del bosco dal pascolo;
c) realizzazione di strade di accesso alle malghe e al pascolo nonché il loro generale ripristino (ampliamento, consolidamento, costruzione di scarpate; sistemazione delle acque superficiali); l’accessibilità può essere assicurata anche tramite la costruzione di teleferiche;
d) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali o avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.