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In vigore al: 31/10/2020

Decreto del Presidente della Provincia 27 gennaio 2017, n. 11)
Regolamento di esecuzione in materia di locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento

1)
Pubblicato nel supplemento n. 4 al B.U. 31 gennaio 2017, n. 5.

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 (Ambito di applicazione)  

(1) Il presente regolamento determina, ai sensi dell’articolo 11/bis della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, i requisiti di idoneità dei locali e dei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento, le caratteristiche costruttive e le modalità di gestione dei locali di pubblico spettacolo nonché le norme di semplificazione amministrativa.

(2) Sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

  1. i locali di cui all’articolo 3 di nuova costruzione;
  2. i locali di cui all’articolo 3 già esistenti e muniti di certificato di idoneità, nei quali si intendono realizzare ristrutturazioni sostanziali oppure significative variazioni distributive e/o funzionali, eccetto gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli migliorativi della sicurezza;
  3. tutti i luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b).

(3) Per quanto riguarda la prevenzione degli incendi trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui alla legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e successive modifiche, e al relativo regolamento di esecuzione.

(4) Resta ferma la normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

(5) I termini relativi alle persone che nel presente regolamento compaiono solo al maschile, si riferiscono indistintamente a persone di sesso maschile e femminile. Si è rinunciato, in parte, a formulazioni rispettose dell’identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo.

Art. 2 (Definizioni)  

(1) Ai fini del presente regolamento s’intende per:

  1. locali di pubblico spettacolo e trattenimento: l'insieme dei fabbricati e degli ambienti in tutto o in parte al chiuso, aperti al pubblico, destinati a spettacoli o trattenimenti nonché i servizi e i disimpegni ad essi annessi;
  2. luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento: luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto dotati di impianti e attrezzature destinati a spettacoli o trattenimenti, con o senza strutture apposite per lo stazionamento del pubblico, nonché i servizi ad essi annessi;
  3. tecnico: il tecnico comunale competente per verificare l’idoneità del locale o luogo di pubblico spettacolo e trattenimento. Nei casi in cui la legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, attribuisce alla Commissione provinciale per i pubblici spettacoli la competenza per la verifica dell’idoneità, il termine “tecnico” deve intendersi riferito a tale Commissione;
  4. struttura tenda: costruzione temporanea smontabile e trasportabile, costituita di norma dalle pareti in stoffa e da una struttura portante interna leggera;
  5. teloni o tettoie: strutture di copertura per il pubblico. Sono esclusi i cosiddetti “gazebo” di modeste dimensioni aperti almeno su tre lati e di facile spostamento;
  6. impianto sportivo: spazio al chiuso o all’aperto nel quale si praticano attività sportive. È considerato impianto all’aperto anche l’impianto provvisto di copertura, che nella parte superiore sia aperto per almeno il quaranta per cento su almeno due lati contrapposti;
  7. servizio di vigilanza antincendio: il servizio di presidio fisico dei vigili del fuoco da espletarsi nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possano assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non affrontabili solo con misure tecniche di prevenzione;
  8. servizio di presidio antincendio: il servizio per i primi e più urgenti interventi in caso di incendio. Deve essere garantito dal gestore, durante l’attività e attraverso la presenza di idoneo personale, nei locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento ove non sia prescritto il servizio obbligatorio di vigilanza dei vigili del fuoco;
  9. persona abilitata: artigiano qualificato ai sensi della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, recante “Ordinamento dell’artigianato”, e successive modifiche, e del relativo regolamento di esecuzione, oppure libero professionista iscritto all’albo professionale.

Art. 3 (Classificazione dei locali di pubblico spettacolo e trattenimento)  #2024#

(1) Sono considerati locali di pubblico spettacolo e trattenimento:

  1. i teatri, ossia ambienti nei quali si svolgono prevalentemente rappresentazioni al pubblico sul palcoscenico;
  2. i cinematografi, ossia sale destinate prevalentemente alle proiezioni audiovisive;
  3. gli altri locali di spettacolo o di trattenimento aperti al pubblico, nei quali si tengono manifestazioni o attività culturali, educative o ricreative;
  4. i musei e gli ambienti per mostre, esposizioni e fiere;
  5. gli stadi, i palazzetti dello sport, le piscine, i campi sportivi e in genere i luoghi per attività sportive e ricreative.

CAPO II
NORME GENERALI PER LA COSTRUZIONE DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO

SEZIONE I
Ubicazione

Art. 4 (Ubicazione del locale)

(1) I locali di pubblico spettacolo e trattenimento devono essere facilmente accessibili ai mezzi di soccorso e permettere una rapida e agevole evacuazione fino al luogo sicuro.

(2) Il tecnico stabilisce le distanze minime tra gli edifici e il perimetro del locale di pubblico spettacolo e trattenimento, tenuto conto in particolare della capienza del locale stesso, dell'intensità del traffico nella zona e dell'altezza degli edifici adiacenti.

(3) I teatri con capienza superiore a duemila spettatori non possono essere incorporati in edifici adibiti ad altri usi. I teatri di capienza inferiore e tutti gli altri locali di pubblico spettacolo e trattenimento di qualsiasi capienza possono essere incorporati in edifici destinati ad altri usi, purché opportunamente compartimentati.

(4) All’esterno del locale di pubblico spettacolo e trattenimento dev’essere prevista una superficie libera sufficiente a contenere, a giudizio del tecnico, un adeguato numero di spettatori defluenti dal locale. Il percorso per raggiungere la pubblica via o piazza deve essere in ogni caso il più breve possibile e mantenuto sempre libero.

Art. 5 (Strutture di separazione)

(1) Le strutture di separazione dei locali di pubblico spettacolo e trattenimento da altri edifici o ambienti devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 60. Dette strutture devono estendersi convenientemente anche mediante sopraelevazione sui tetti per almeno 1 metro.

Art. 6 (Scena)

(1) Nei teatri o negli altri locali di pubblico spettacolo e trattenimento, dotati di palcoscenico, la scena deve essere facilmente accessibile dall’esterno.

(2) Le distanze minime ammesse tra l’edificio contenente la scena e gli edifici prospicienti il perimetro libero sono stabilite dal tecnico, tenuto conto della complessità e pericolosità della scena nonché delle disposizioni di cui all’articolo 4.

Art. 7 (Abitazioni ed esercizi ammessi)

(1) Nel locale di pubblico spettacolo e trattenimento sono ammessi soltanto, quali spazi ulteriori, quelli necessari alla gestione e all’amministrazione. L’abitazione del custode deve avere un ingresso indipendente ed essere separata dal resto del locale di pubblico spettacolo e trattenimento con strutture resistenti al fuoco almeno REI 60. Può essere consentita una porta di comunicazione con il locale di pubblico spettacolo e trattenimento, purché abbia caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 60.

(2) Nel locale di pubblico spettacolo e trattenimento sono ammessi esercizi di bar, caffè e simili, destinati esclusivamente al servizio del locale stesso; eventuali esercizi non destinati esclusivamente al servizio del locale dovranno avere un’uscita indipendente.

SEZIONE II
Strutture e materiali

Art. 8 (Strutture e materiali consentiti)

(1) I requisiti di resistenza al fuoco e il dimensionamento degli elementi strutturali e di compartimentazione dei locali elencati all’articolo 3 vanno valutati secondo le disposizioni di cui al decreto ministeriale 9 marzo 2007, avuto riguardo alla classificazione dei locali stessi in base al carico di incendio. In ogni caso devono essere rispettate le seguenti prestazioni minime in termini di dimensionamento delle strutture portanti e separanti:

  1. classe di resistenza al fuoco R 60 per le strutture portanti;
  2. classe di resistenza al fuoco REI 60 per le strutture separanti.

(2) Le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali devono essere le seguenti:

  1. negli atrii, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere è consentito l’impiego dei materiali di classe uno o di rivestimenti in legno in ragione, al massimo, del cinquanta per cento della loro superficie totale, comprensiva di quella del pavimento, delle pareti, del soffitto e delle proiezioni orizzontali delle scale; per le restanti parti devono essere impiegati materiali di classe zero;
  2. in tutti gli altri ambienti è consentito che i materiali di rivestimento dei pavimenti siano di classe due e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe uno. I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, quali tendaggi e simili, devono essere di classe non superiore a uno. È consentito l’uso di pavimenti in legno non classificato, purché stabilmente aderente a strutture non combustibili o rivestite con materiale di classe zero;
  3. le poltrone e i mobili imbottiti devono essere di classe uno IM;
  4. per i tavoli e i sedili è consentito l’impiego del legno;
  5. i materiali di rivestimento delle pareti e dei soffitti di cui alle lettere a) e b), ad eccezione dei materiali di rivestimento non combustibili, devono essere messi in opera in aderenza con continuità agli elementi costruttivi oppure riempiendo con materiale incombustibile non deperibile eventuali intercapedini o sezionando le intercapedini stesse a comparti chiusi con elementi di fissaggio verticali e orizzontali in materiale incombustibile con interasse massimo di 1,20 metri. Le intercapedini non devono avere comunque profondità maggiore di 5 centimetri;
  6. la classe di reazione al fuoco deve essere certificata a norma di legge;
  7. i lucernari devono avere vetri infrangibili oppure materiali di classe uno;
  8. per il palcoscenico e la sala è ammesso il pavimento in legno;
  9. è consentito l’impiego del legno per i serramenti esterni e interni.

Art. 9 (Intercapedini)

(1) Sono ammessi spazi destinati al passaggio di attrezzatura impiantistica o intercapedini, purché siano realizzati in materiale incombustibile e contengano solamente materiali incombustibili, fatta eccezione per i cavi elettrici, che devono essere del tipo autoestinguente.

Art. 10 (Materiali di decorazione e strutture appese)

(1) Sono ammessi controsoffitti in legno disposti a graticcio, purché la superficie coperta non superi il cinquanta per cento di quella totale e gli elementi di ancoraggio alle strutture portanti siano R 60.

(2) Vanno rispettate le norme concernenti i sistemi di fissaggio delle strutture appese di cui al decreto del Presidente della Provincia 2 novembre 2009, n. 51.

Art. 11 (Materiale scenico)

(1) Per la realizzazione della scena è ammesso l'impiego di legno o di materiali combustibili di classe di reazione al fuoco non superiore a due.

Art. 12 (Copertura dei locali di pubblico spettacolo e trattenimento)

(1) Gli elementi strutturali principali della copertura del locale di pubblico spettacolo e trattenimento devono avere requisiti di resistenza al fuoco stabiliti in base alla classe dell'edificio.

Art. 13 (Finestre)

(1) Le aperture delle finestre non devono avere inferriate né chiusure fisse, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione del tecnico; ove esistono finestre, almeno una di esse per ogni sala deve essere apribile ad anta.

SEZIONE III
Separazione tra sala e scena

Art. 14 (Ambienti necessari alla scena e alla sala e loro separazione)

(1) Nei teatri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è prescritta la compartimentazione di classe di resistenza al fuoco almeno REI 60 fra sala e scena con i relativi ambienti annessi; fa eccezione il boccascena, per il quale il sipario deve essere di classe 1 di reazione al fuoco. È altresì prescritta la compartimentazione di classe di resistenza al fuoco almeno REI 60 tra la scena e i relativi ambienti annessi.

(2) Nei teatri con capienza superiore a mille spettatori, il boccascena deve essere munito di sipario metallico di sicurezza.

(3) Nei teatri con capienza fino a mille spettatori e negli altri locali di pubblico spettacolo e trattenimento muniti di palcoscenico, il tecnico stabilisce di volta in volta se, in relazione alle dimensioni ed alle condizioni di pericolosità della scena, il boccascena deve essere munito del sipario di sicurezza.

(4) L'installazione del sipario di sicurezza non è obbligatoria nei locali di pubblico spettacolo e trattenimento con capacità anche superiore a mille spettatori, nei quali solo saltuariamente vengono effettuate rappresentazioni teatrali su apposito palcoscenico.

CAPO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SALA

SEZIONE I
Platea

Art. 15 (Locali sotto il livello stradale)

(1) Per locali di pubblico spettacolo e trattenimento con capienza inferiore a ottocento spettatori è ammesso che il pavimento della sala sia a livello inferiore a quello stradale, purché:

  1. sia previsto un solo piano interrato con dislivello massimo rispetto a quello stradale di metri 7,50;
  2. sia prevista l'installazione di un ascensore di sicurezza oppure di una rampa pedonale rispondenti ai requisiti previsti dalle norme sul superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 16 (Distribuzione dei posti a sedere)

(1) I posti a sedere devono essere distribuiti in settori con non più di centosessanta posti e un massimo di venti posti per fila o di venti file.

(2) I settori devono essere nettamente separati l'uno dall'altro mediante passaggi trasversali. Ogni passaggio trasversale deve essere predisposto in corrispondenza delle porte di uscita situate nelle pareti laterali.

(3) Fra i posti a sedere e le pareti della sala deve essere lasciato un passaggio di larghezza utile non inferiore a metri 1,20; della stessa larghezza minima devono essere tutte le eventuali corsie longitudinali e trasversali. Su parere del tecnico è consentito accostare alle pareti laterali della sala fino a un massimo di quattro posti a sedere.

(4) Per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento con meno di centocinquanta posti a sedere il tecnico stabilisce di volta in volta la larghezza delle corsie che, in ogni caso, non deve essere inferiore a metri 0,80.

(5) Nei circhi equestri, in caso di rappresentazioni con animali, la prima fila di posti deve distare almeno un metro dal perimetro esterno della pista.

(6) L’altezza delle ringhiere o delle balaustre deve essere non inferiore a 1 metro.

Art. 17 (Sistema delle vie di esodo)

(1) Le vie di esodo sono composte da:

  1. le porte di uscita della sala;
  2. i corridoi di disimpegno;
  3. le porte che conducono all'esterno;
  4. le scale e i passaggi in genere.

(2) La larghezza utile complessiva delle vie di esodo deve essere calcolata come segue:

  1. in ragione di un modulo (0,60 metri) ogni 60 spettatori in caso di locali di pubblico spettacolo e trattenimento la cui platea si trovi a piano campagna o fino a una quota di più o meno 1 metro rispetto al piano campagna;
  2. in ragione di un modulo (0,60 metri) ogni 40 spettatori in caso di locali di pubblico spettacolo e trattenimento la cui platea si trovi fino a una quota di più o meno 7,50 metri rispetto al piano campagna;
  3. in ragione di un modulo (0,60 metri) ogni 30 spettatori in caso di locali di pubblico spettacolo e trattenimento la cui platea si trovi a una quota compresa tra più 7,50 e 14 metri rispetto al piano campagna;
  4. per quote superiori a 14 metri, il tecnico stabilisce di volta in volta la larghezza e il numero delle uscite.

(3) La larghezza utile di ogni singola via di esodo deve essere multipla del modulo (0,60 m) e comunque non inferiore a due moduli (1,20 m).

(4) Devono essere previste come minimo tre uscite, di norma distribuite con criteri di uniformità e di simmetria rispetto all'asse longitudinale dell'edificio. Qualora ciò risulti impossibile per le caratteristiche del locale di pubblico spettacolo e trattenimento, deve provvedersi ad assicurare lo sfollamento dei vari settori con un opportuno studio del movimento del pubblico in uscita e il conseguente dimensionamento dei vari corridoi di disimpegno interni, in modo da offrire in ogni punto almeno un centimetro di passaggio per ogni spettatore. Per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento di capienza non superiore a 150 persone possono essere previste due sole uscite.

(5) La lunghezza delle vie di esodo, misurata a partire dall'uscita di ogni sala fino a luogo sicuro, non deve essere superiore a 50 metri oppure a 70 metri, se in presenza di idonei impianti di smaltimento dei fumi asserviti a impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi. Per lunghezze superiori a 30 metri, i parametri relativi alla larghezza delle vie di esodo vanno aumentati del venti per cento.

(6) L’altezza delle vie di esodo deve essere, in ogni caso, non inferiore a 2 metri.

(7) La larghezza utile delle vie di esodo deve essere misurata deducendo l’ingombro di eventuali elementi sporgenti, con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non vanno considerati quelli posti a un’altezza superiore a 2 metri e i corrimani con sporgenza non superiore ad 8 centimetri.

Art. 18 (Gradini nei passaggi)

(1) Nei passaggi interni alla sala sono di norma vietati i gradini; qualora in via eccezionale vengano ammessi, per impossibilità di superare il dislivello mediante rampe, devono applicarsi le norme previste per le scale, eccetto quelle relative al numero dei gradini.

(2) Ogni gradino deve essere illuminato con apposite luci da collocarsi in modo che il gradino stesso sia visibile tanto da chi sale quanto da chi scende.

Art. 19 (Pendenza di corridoi o passaggi)

(1) L'eventuale pendenza dei corridoi o passaggi non può superare il rapporto di uno a dieci. Quando il pavimento inclinato immette su una scala, la pendenza deve cessare a una distanza di almeno metri 1,20 dalla scala stessa.

Art. 20 (Superfici sdrucciolevoli)

(1) I pavimenti in genere, e i gradini in particolare, non devono avere superfici sdrucciolevoli. Le superfici lungo le vie di esodo devono essere protette da neve e ghiaccio.

SEZIONE II
Sistemazione dei posti per gli spettacoli

Art. 21 (Posti a sedere fissi)

(1) La distanza tra lo schienale di una fila di posti e il corrispondente schienale della fila successiva deve essere di almeno 0,80 metri.

(2) La larghezza di ciascun posto deve essere almeno di 0,50 metri con braccioli e di 0,45 metri senza braccioli.

(3) Le sedie e le poltrone devono essere saldamente fissate al suolo ed essere del tipo con sedile a ribaltamento automatico.

(4) Sono ammessi sedili mobili esclusivamente nei palchi.

(5) Nei locali non provvisti di posti a sedere fissi è consentito l'impiego temporaneo di sedie, purché collegate tra loro in gruppi di almeno otto o in file complete.

(6) È vietato collocare sedili mobili e sedie a rotelle nei passaggi e corridoi.

Art. 22 (Disposizione libera dei posti a sedere  con la presenza di tavoli)

(1) È consentito l'uso di sedie, panche e tavoli disposti liberamente, a condizione che sia rispettato il numero massimo di posti a sedere di cui all’articolo 16, comma 1.

(2) I tavoli intorno ai quali sono raggruppate le sedie non devono distare oltre 5 metri dalle vie di esodo interne alla sala; queste devono portare agevolmente e direttamente alle uscite e avere una larghezza minima utile di 1,20 metri.

Art. 23 (Posti in piedi)

(1) Nessuno spettatore può sostare nei passaggi esistenti nella sala.

(2) Sono ammessi posti in piedi, a condizione che:

  1. i posti in piedi siano computati agli effetti della larghezza delle uscite;
  2. siano stabilite le aree riservate ai posti in piedi e tali aree siano delimitate da barriere o cordoni che non ostacolino gli accessi alle vie di esodo e i passaggi;
  3. il numero dei posti in piedi sia fissato in relazione alle aree stabilite ai sensi della lettera b) in ragione di tre spettatori per metro quadrato;
  4. le aree siano disposte soltanto posteriormente ai posti a sedere, in modo da lasciare sempre libere le aperture di entrata e di uscita;
  5. il numero dei posti in piedi previsti per ciascuna area sia indicato con opportuna segnaletica.

(3) In caso di utilizzo di impianti sportivi per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, la sistemazione del pubblico in piedi nell’area destinata all’attività sportiva è consentita fino a un massimo di due spettatori per metro quadrato di superficie destinata al pubblico.

Art. 24 (Capienza)

(1) La capienza deve essere stabilita come segue:

  1. nei locali di cui all’Art. 3, comma 1, lettere a), b) e d), in misura pari al numero dei posti a sedere e in piedi autorizzati, compresi quelli previsti per le persone con ridotte o impedite capacità motorie;
  2. nei locali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), in misura pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di 1,2 persone al metro quadrato, con riferimento alla superficie complessiva disponibile al pubblico.

SEZIONE III
Controllo all'ingresso – guardaroba

Art. 25 (Barriere o cordoni per avviare il pubblico)

(1) La biglietteria deve essere ubicata in modo da non costituire intralcio all'uscita del pubblico in caso di emergenza.

(2) Le eventuali barriere destinate a facilitare i controlli del pubblico devono potersi spostare, senza essere travolte, per effetto della sola spinta verso l'esterno, e senza che venga ristretta la larghezza dei passaggi verso le uscite.

(3) È preferibile che le barriere siano tenute con cordoni fissati mediante ganci o collegamenti automatici che si sgancino facilmente sotto la pressione del pubblico.

(4) Le barriere o cordoni devono essere aperti o rimossi non appena cessi la necessità di utilizzarli e ad ogni modo prima del termine dello spettacolo.

Art. 26 (Guardaroba)

(1) Il guardaroba è obbligatorio per tutti i locali di pubblico spettacolo e trattenimento. La sua ubicazione deve essere particolarmente curata, in modo che il servizio avvenga senza intralcio o creazione di controcorrenti nella circolazione del pubblico.

SEZIONE IV
Scale

Art. 27 (Costruzione)

(1) Per le strutture portanti e i rivestimenti delle scale trova applicazione quanto previsto dall’articolo 8.

(2) Le scale devono avere ringhiere o balaustre atte a sopportare le forti sollecitazioni che possono derivare da un rapido e disordinato movimento del pubblico, anche se provocato da panico. L’altezza delle ringhiere o balaustre deve essere non inferiore a 1 metro.

Art. 28 (Illuminazione e aerazione)

(1) Le scale devono essere convenientemente illuminate. I vani scala devono essere almeno del tipo ventilato.

(2) Per scala ventilata s’intende una scala superiormente provvista di apertura di aerazione con superficie minima pari a 1/20 della superficie in pianta della scala stessa, munita di sistema di apertura con comando a distanza posto in prossimità dell’entrata o dell’accesso alla scala.

Art. 29 (Distribuzione)

(1) Le scale devono essere di norma distribuite simmetricamente.

(2) Ogni ordine di posti deve avere almeno due scale.

(3) È ammesso che le scale conducano su un atrio, qualora le uscite verso l'esterno non distino più di 10 metri dall'asse della scala.

Art. 30 (Gradini, rampe, pianerottoli)

(1) I gradini devono essere di pianta rettangolare e avere pedate e alzate di dimensioni costanti, non inferiori a 30 centimetri per la pedata e non superiori a 18 centimetri per l’alzata.

(2) Sono ammessi gradini di pianta trapezoidale, purché la pedata minima non sia inferiore a 23 centimetri e quella massima non superi i 38 centimetri.

(3) Le rampe delle scale devono avere non meno di tre e non più di quindici gradini.

(4) I pianerottoli devono avere almeno la stessa larghezza delle scale.

(5) Nessuna sporgenza o rientranza deve esistere nelle pareti per un'altezza di 2 metri dal pavimento.

(6) Tutte le scale devono essere munite di corrimano lungo le pareti, collocato entro un incavo del muro o comunque sporgente non oltre otto centimetri. Le estremità dei corrimani devono rientrare con dolce raccordo nel muro stesso.

(7) Le scale di larghezza superiore a 3 metri devono essere dotate di corrimano centrale.

Art. 31 (Scale esterne per l’intervento dei vigili del fuoco)

(1) Per locali di pubblico spettacolo e trattenimento di particolare importanza il tecnico può prescrivere che sulle pareti esterne dell'edificio della sala e della scena siano collocate scale incombustibili fisse che consentano ai vigili del fuoco l'accesso ai vari piani del fabbricato e al tetto.

SEZIONE V
Uscite e corridoi

Art. 32 (Tipi di porte ammessi)

(1) Le porte possono essere del tipo a ventola, purché il movimento di chiusura sia ammortizzato. I battenti delle porte non devono ostruire, quando sono aperti, passaggi, corridoi e pianerottoli. Le porte che danno sulle scale non devono mai aprirsi direttamente su una rampa, ma su un pianerottolo e in modo che la larghezza di questo non sia ridotta dai battenti. Le porte si devono aprire a spinta nel verso dell’esodo.

(2) I serramenti delle porte di uscita devono essere provvisti di maniglione antipanico o altro sistema equivalente, da approvarsi dal tecnico. Essi devono comunque consentire che la pressione esercitata dal pubblico sul dispositivo di apertura o su uno qualsiasi dei battenti comandi in modo sicuro l'apertura completa del serramento. I maniglioni antipanico devono essere applicati orizzontalmente tra un’altezza di 0,80 e 1,10 metri dal suolo a ciascuno dei due battenti delle porte.

(3) Le vie di esodo e le porte devono essere contrassegnate a norma.

(4) Le porte devono essere di costruzione robusta. Eventuali parti vetrate devono essere realizzate con vetri infrangibili o di sicurezza.

(5) È vietata la immobilizzazione delle porte, ma è consentita l'apposizione di un sigillo che non offra resistenza alla rottura.

(6) Alla fine degli spettacoli le porte di uscita di cui il locale dispone devono poter essere utilizzate dal pubblico.

SEZIONE VI
Acustica

Art. 33 (Acustica e isolamento acustico)

(1) I locali di pubblico spettacolo e trattenimento devono essere realizzati in modo da garantire il sufficiente isolamento acustico, per impedire il propagarsi di disturbi dall'esterno verso il locale e viceversa.

(2) All'interno dei locali il livello sonoro non deve superare gli 85 dB (A).

CAPO IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCENA

SEZIONE I
Disposizioni preliminari

Art. 34 (Scena)

(1) Nei teatri la scena comprende:

  1. il palcoscenico col retropalco e le quinte laterali;
  2. il sottopalco o i sottopalchi;
  3. le gallerie di manovra;
  4. i piani forati.

Art. 35 (Deposito di materiali sulla scena)

(1) Nei teatri gli scenari, gli spezzati e gli attrezzi necessari per lo spettacolo del giorno e che non possono essere depositati nei magazzini possono essere collocati nella scena soltanto in luoghi a ciò destinati e comunque in modo da non ingombrare i passaggi.

SEZIONE II
Corridoi, scale, porte e uscite verso l'esterno

Art. 36 (Corridoi di disimpegno della scena)

(1) Ad eccezione dei magazzini, che possono comunicare direttamente con la scena, nei teatri tutti gli ambienti della scena devono accedere sui corridoi di disimpegno situati intorno alla scena stessa. Resta salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 1.

(2) La larghezza di detti corridoi deve essere sufficiente al facile movimento degli artisti e delle masse e non può essere inferiore a metri 1,50 per quelli al piano di palcoscenico e a metri 1,20 per gli altri piani.

(3) I corridoi devono condurre all'esterno con breve e facile percorso, attraverso passaggi e scale.

(4) Il numero delle scale viene determinato in relazione all'importanza della scena e alle necessità funzionali e di sicurezza.

(5) Per quanto riguarda la lunghezza delle vie di esodo vale quanto stabilito all'Art. 17, comma 5.

Art. 37  (Scale a prova di fumo)

(1) Nei teatri più importanti il tecnico può richiedere che alcune scale abbiano almeno il carattere di scala a prova di fumo.

Art. 38 (Uscite ai piani di manovra)

(1) Nei teatri ogni ripiano della scena di cui all’articolo 34, comma 1, deve essere provvisto di porte resistenti al fuoco e con chiusura automatica che diano su una via di esodo, in modo da servire di uscita al personale di scena e ai vigili del fuoco.

Art. 39 (Scale a chiocciola)

(1) Le scale a chiocciola vanno di norma evitate e possono essere autorizzate dal tecnico solo in via eccezionale.

SEZIONE III
Sipario di sicurezza

Art. 40 (Funzionamento del sipario di sicurezza)

(1) Il sipario di sicurezza deve costituire una separazione incombustibile, con buona tenuta alla propagazione del fumo, tra sala e palcoscenico.

(2) Esso deve di regola funzionare a discesa verticale, chiudersi con velocità non minore di 0,25 metri al secondo e resistere a una pressione di almeno 45 daN per metro quadrato, senza che si verifichino inflessioni che possono compromettere il suo sicuro funzionamento.

(3) Il sipario di sicurezza in posizione abbassata deve fare battuta sul piano di palcoscenico in corrispondenza del muro tagliafuoco sottostante.

Art. 41 (Comando del sipario di sicurezza)

(1) Il comando del sipario di sicurezza deve essere ubicato in posizione tale da consentire la facile e sicura manovra nonché la completa visibilità del sipario stesso durante l'operazione di discesa.

Art. 42 (Protezione del sipario di sicurezza)

(1) Su richiesta del tecnico il sipario di sicurezza deve essere protetto dal lato scena con dispositivo di raffreddamento a pioggia automatico o a comando manuale. Detto comando deve essere situato nello stesso punto del comando del sipario.

(2) La portata dell’acqua di raffreddamento non deve essere inferiore a 1 litro al minuto per metro quadrato di sipario e deve essere distribuita in modo omogeneo su tutta l’area del sipario.

Art. 43 (Ulteriori disposizioni)

(1) L'installatore del sipario metallico deve sistemare gli organi per la manovra normale, quali la scatola di manovra e leva, il congegno di controllo, gli interruttori e le funi di manovra, in modo che chi aziona il sipario debba tenere la leva con la mano fino a che il sipario stesso abbia finito completamente la sua corsa; ciò significa che l'impianto deve essere provvisto di un cosiddetto ritorno automatico a zero.

(2) Sia le funi che sospendono il sipario o i contrappesi, sia le funi motrici, devono avere un coefficiente di sicurezza di sei volte per trazione e flessione combinata; tutte le carrucole che servono per il rinvio di dette funi, così come il tamburo della macchina su cui si avvolgono e svolgono le funi stesse, devono rispondere pienamente alle disposizioni vigenti per le funi destinate ai mezzi di sollevamento.

(3) Per una maggiore sicurezza dell'impianto, le funi devono essere almeno due; ciascun contrappeso del sipario deve quindi essere sospeso con due funi. Del pari le funi che provocano il movimento, o funi di trazione, devono essere almeno due.

(4) L’impianto deve essere costruito in modo che in nessun caso le funi risultino sovraccariche; a tal fine va applicato un interruttore di massima, a meno che tale risultato non venga assicurato con altri mezzi o che il sistema adottato escluda il sovraccarico della fune.

(5) Gli impianti devono essere muniti di un dispositivo di sicurezza destinato a bloccare il movimento quando il sipario incontri un qualsiasi ostacolo, cosicché il sipario si fermi automaticamente anche nel caso in cui la persona destinata alla manovra non si sia accorta dell'impedimento. Tale dispositivo di sicurezza deve funzionare anche in presenza di fumo.

(6) La discesa del sipario tagliafuoco deve verificarsi per effetto di forza motrice o per effetto di gravità.

(7) Se la discesa del sipario tagliafuoco avviene per effetto di forza motrice, il comando deve essere collocato in vicinanza del boccascena e in un luogo da cui il manovratore possa vedere se il sipario scendendo incontri ostacoli.

(8) La discesa del sipario tagliafuoco per effetto di gravità deve potersi eseguire dalla stessa posizione di cui al comma 7 per effetto di strappo.

(9) Il sipario manovrato con forza motrice deve essere provvisto di fine corsa.

(10) Ogni sipario deve essere munito di un freno automatico che si azioni in assenza di alimentazione del motore e che non entri in funzione nella manovra per gravità; in quest’ultimo caso il dispositivo deve essere munito di sistema di bilanciamento del peso e di limitazione della velocità.

(11) Il sipario deve essere robusto e costruito in modo da evitare oscillazioni; in posizione abbassata deve essere garantita su tutto il perimetro la chiusura ermetica e resistente al fuoco.

(12) Devono essere installati due quadri di manovra per il sipario di sicurezza e i servizi ausiliari del suo funzionamento: l'uno situato sul palcoscenico in prossimità del posto del personale di servizio in proscenio, l'altro fuori della scena in posizione di facile accesso dall'esterno. Detti quadri devono comprendere:

  1. il comando ordinario del sipario;
  2. il comando a caduta per gravità;
  3. il comando della pioggia di protezione del sipario di sicurezza;
  4. il comando di apertura dei lucernari per il tiraggio.

SEZIONE IV
Aperture per il tiraggio, camerini e cameroni, laboratori e magazzini, spettacoli acrobatici

Art. 44 (Aperture per regolare il tiraggio  in caso d'incendio)

(1) La scena deve presentare nella parte alta e lontana dal boccascena una o più aperture di ampiezza tale da consentire un efficace tiraggio in caso d'incendio; tali aperture, sopraelevate sul piano del tetto, devono essere munite di serramenti con congegni di apertura e di chiusura che possano funzionare sia a comando manuale che automatico.

(2) La superficie complessiva di tali aperture deve risultare non inferiore a un trentesimo della superficie in pianta del palcoscenico.

Art. 45 (Camerini e cameroni)

(1) I camerini e cameroni per artisti devono essere sistemati in compartimento antincendio separato dalla scena.

(2) Le comunicazioni dei camerini e cameroni con la scena e con l'esterno devono avvenire esclusivamente a mezzo dei corridoi di disimpegno e delle scale previsti dall'Art. 36.

Art. 46  (Laboratori)

(1) I laboratori a servizio del teatro devono essere ubicati di norma nell'edificio della scena e sempre esternamente ai muri perimetrali della scena propriamente detta. Tali laboratori possono essere eventualmente serviti da scale o ascensori che conducano nei corridoi di disimpegno della scena.

(2) Ciascun laboratorio deve formare compartimento antincendio di classe almeno REI 60 e avere finestre di aerazione diretta verso l'esterno.

Art. 47 (Magazzini)

(1) Sul piano costruttivo i magazzini devono rispondere alle stesse norme previste per i laboratori, fatta eccezione per le aperture di aerazione.

Art. 48 (Spettacoli acrobatici)

(1) Nella costruzione dei locali di pubblico spettacolo e trattenimento in cui possono svolgersi esercizi acrobatici a considerevole altezza, devono essere predisposti opportuni attacchi per l'installazione di trapezi e simili attrezzi, nonché per la rete di sicurezza.

CAPO V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CABINE CINEMATOGRAFICHE

Art. 49 (Cabina di proiezione per pellicole infiammabili)

(1) Se vengono proiettate pellicole infiammabili, la cabina di proiezione deve essere compartimentata almeno REI 60 e deve essere garantita una opportuna aerazione.

(2) Le feritoie di proiezione e di spia devono essere munite di cristalli di idoneo spessore e non devono avere dimensioni superiori alle necessità funzionali.

Art. 50 (Mezzi di spegnimento mobili)

(1) Presso i proiettori mobili deve essere tenuto almeno un estintore con capacità estinguente minima 21 A/89BC.

Art. 51 (Cabina di proiezione per pellicole di sicurezza)

(1) È consentito che le cabine cinematografiche con uso di pellicole di sicurezza non siano presidiate permanentemente dall'operatore, a condizione che la cabina disponga di impianto automatico di spegnimento e che l’operatore sia reperibile all’interno del locale di pubblico spettacolo e trattenimento durante la proiezione.

CAPO VI
NORME IGIENICHE E IMPIANTI TECNICI DELLE STRUTTURE FISSE

SEZIONE I
Norme igieniche

Art. 52  (Servizi igienici)

(1) Ogni locale di pubblico spettacolo e trattenimento deve essere dotato di un adeguato numero di servizi igienici, in pari numero per uomini e donne, appositamente segnalati e distribuiti in modo da servire uniformemente ogni ordine di posti. Deve essere previsto almeno un servizio igienico ogni 90 persone.

(2) Ogni servizio igienico deve essere preceduto da un antivano di adeguate dimensioni dotato di lavabi in numero di uno ogni due vasi.

(3) I servizi igienici e gli antivani devono essere adeguatamente ventilati, preferibilmente in modo naturale.

(4) Devono essere osservate le specifiche norme sul superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 53 (Impianto di ventilazione)

(1) Nei locali di pubblico spettacolo e trattenimento deve essere installato un impianto di ventilazione.

(2) Si può ricorrere alla ventilazione naturale, rispettando il parametro di 4 metri cubi di volume per persona, riferito agli ambienti accessibili al pubblico.

Art. 54 (Caratteristiche degli impianti di ventilazione)

(1) Gli impianti di condizionamento e di ventilazione devono essere progettati, messi in servizio e tenuti in esercizio secondo le norme di buona tecnica. Ove sono allestiti appositi ambienti per fumatori, trova applicazione quanto stabilito dalla normativa tecnica provinciale.

(2) Il numero delle persone deve essere computato in base al numero massimo di frequentatori ammesso nel locale di pubblico spettacolo e trattenimento.

(3) La velocità dell'aria nelle zone occupate dal pubblico non deve superare, dal pavimento fino all'altezza di 2,50 metri, il valore di 0,20 metri per secondo. Nelle vicinanze delle bocchette di estrazione, se queste si trovano nella zona occupata dalle persone, possono essere ammesse velocità maggiori, purché l'ubicazione e la forma delle bocchette siano tali che la corrente d'aria non arrechi disturbo alle persone.

(4) La temperatura e l'umidità relativa dell'aria devono essere mantenute entro i seguenti limiti:

  1. nei periodi in cui non è necessaria la refrigerazione dell'aria, la temperatura interna deve essere mantenuta tra i 18°C e 20°C e l'umidità relativa deve essere compresa tra il 45 e il 60 per cento;
  2. nei periodi in cui è necessaria la refrigerazione dell'aria, la differenza di temperatura tra l'esterno e l'interno non deve superare il valore di 6°C e l'umidità relativa deve essere compresa tra il 40 e il 50 per cento.

Art. 55 (Impianti regolatori della temperatura)

(1) Gli impianti di condizionamento o di ventilazione devono essere dotati di rilevatori e regolatori della temperatura e dell'umidità relativa, tarati in base ai limiti di cui all’Art. 54.

SEZIONE II
Impianti di riscaldamento, impianti di ventilazione e cucine

Art. 56 (Impianti per la produzione di calore)

(1) Sono ammessi impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso, purché eseguiti nel rispetto delle norme generali.

Art. 57 (Dispositivi di intercettazione per impianti  di ventilazione)

(1) Il passaggio delle condotte di ventilazione attraverso muri tagliafuoco e fra sala e scena deve essere evitato il più possibile.

(2) Quando tale passaggio risulti assolutamente necessario, le condotte devono essere provviste di serrande tagliafuoco, comandate da un sistema di rilevazione d'incendio posto in corrispondenza dell'attraversamento.

Art. 58 (Cucine)

(1) All'interno dei locali di pubblico spettacolo e trattenimento è ammessa la presenza di impianti di cucina, lavanderia e lavaggio stoviglie, purché eseguiti nel rispetto delle norme generali.

SEZIONE III
Norme particolari per l’impianto elettrico e di illuminazione

Art. 59 (Generalità)

(1) L'impianto elettrico e di illuminazione deve rispettare le norme CEI 64-10 nel testo vigente.

(2) Il livello di illuminazione d’emergenza dovrà garantire i 5 lux a un’altezza di 1 metro su tutte le uscite e sulle vie di esodo.

SEZIONE IV
Impianto per estinzione incendi

Art. 60 (Impianto idrico antincendio)

(1) I locali di pubblico spettacolo e trattenimento devono essere muniti di impianto a naspo o a idranti.

(2) Il numero e la posizione dei naspi o degli idranti devono essere scelti in modo da consentire il raggiungimento, con il getto, di ogni punto dell’area protetta.

Art. 61 (Impianto idrico esterno)

(1) Nelle vie e piazze adiacenti ai locali di pubblico spettacolo e trattenimento di capienza superiore a mille spettatori deve essere installato, ove non esista già, in posizione facilmente accessibile e opportunamente segnalata, almeno un idrante esterno.

Art. 62 (Altri mezzi di estinzione)

(1) In aggiunta all'impianto idrico antincendi devono essere opportunamente distribuiti nei vari ambienti estintori portatili del tipo e nella quantità stabilita dal tecnico.

CAPO VII
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IMPIANTI SPORTIVI E PISCINE

SEZIONE I
Norme generali

Art. 63 (Campo di applicazione)

(1) Le disposizioni del presente capo si applicano agli impianti sportivi e alle piscine nei casi previsti dall'articolo 7 della legge provinciale 13 maggio 1992 n. 13, e successive modifiche.

(2) Trovano in ogni caso applicazione le specifiche tecniche del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e delle federazioni sportive nazionali.

Art. 64 (Ubicazione)

(1) L'ubicazione dell'impianto deve essere tale da consentire l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento verso aree adiacenti.

(2) Le vie di esodo del pubblico devono avere una larghezza globale pari alla metà della larghezza complessiva delle uscite dell'impianto, se l'esodo è possibile nei due sensi, o pari alla larghezza complessiva delle uscite, se l'esodo è possibile in un solo senso.

(3) In caso contrario, devono essere previsti spazi scoperti di superficie tale da poter contenere il pubblico, entro un raggio di 50 metri dalle uscite dell'impianto, presupponendo una densità di affollamento di una persona per metro quadrato.

(4) La separazione dagli ambienti nei quali si svolgono altre attività soggette alle norme di prevenzione incendi deve essere realizzata con strutture almeno REI 60.

Art. 65 (Area dell’impianto)

(1) L'area per la realizzazione di un impianto, oltre che corrispondere ai requisiti di cui all'articolo 64, deve essere scelta in modo che la viabilità garantisca, ai fini della sicurezza, il rapido sfollamento; in particolare, l'area deve consentire la sistemazione, in prossimità o a confine dell'impianto, di uno o più parcheggi, calcolati in base ai regolamenti esistenti e alla capienza globale dell'impianto.

(2) L'area minima complessiva del parcheggio deve essere conforme al regolamento edilizio vigente e comunque non inferiore a un posto macchina ogni quattro persone; tale valore può essere ridotto in ragione della capacità oraria di trasporto dei mezzi pubblici che servono l'impianto.

Art. 66 (Strutture e materiali)

(1) Non è consentito l’uso di coperture pressostatiche.

Art. 67 (Capienza)

(1) La capienza nella zona spettatori si ottiene dividendo lo sviluppo in metri lineari dei gradoni adibiti a posti a sedere per il coefficiente 0,48.

(2) La capienza nella zona per le attività sportive deve essere valutata in funzione delle attività sportive previste ed è costituita dal numero dei praticanti e degli addetti.

Art. 68 (Settori)

(1) Gli impianti all'aperto con un numero di spettatori superiore a diecimila e quelli al chiuso con un numero di spettatori superiore a quattromila devono avere la zona destinata agli spettatori suddivisa in settori. La capienza di ciascun settore non può essere superiore a diecimila spettatori negli impianti all'aperto e a quattromila in quelli al chiuso.

(2) Ogni settore deve essere separato da quello adiacente con divisorie di materiali non combustibili di altezza non inferiore a 2,20 metri. Le divisorie devono essere in grado di sopportare una spinta statica orizzontale, uniformemente distribuita, non minore di 80 daN/m applicata a 2,20 m dal piano d’imposta e una spinta statica orizzontale di almeno 80 daN/mq uniformemente distribuita su tutta la superficie fino ad una altezza di 2,20 m dal piano d’imposta.

(3) Ogni settore deve avere un sistema di vie di esodo indipendente e chiaramente identificabile con apposita segnaletica.

(4) Per gli impianti all'aperto di cui al comma 1 la zona destinata agli spettatori deve essere separata dall'area destinata all'attività sportiva con le divisorie di cui al comma 2 o con un fossato di almeno 2,50 metri di profondità e di larghezza.

(5) È consentita la comunicazione tra i settori attraverso porte metalliche.

Art. 69 (Sistema di vie di esodo)

(1) Il sistema di vie di esodo per la zona destinata agli spettatori deve essere indipendente da quello della zona destinata alle attività sportive. La separazione deve essere realizzata in conformità a quanto previsto dall'articolo 68. È consentita la comunicazione tra i suddetti sistemi di vie di esodo attraverso porte metalliche.

(2) Per gli impianti al chiuso, la larghezza utile complessiva delle vie di esodo deve essere dimensionata secondo i criteri di cui all'Art. 17.

(3) Per gli impianti all’aperto, la larghezza utile complessiva delle vie di esodo deve essere dimensionata in ragione di un modulo (0,60 metri) ogni 250 spettatori.

(4) La larghezza utile di ogni singola via di esodo deve essere multipla del modulo (0,60 m) e comunque non inferiore a due moduli (1,20 m).

(5) Le scale e le rampe per il deflusso degli spettatori dalle tribune devono avere la stessa larghezza complessiva delle vie di esodo.

(6) Nella determinazione della larghezza delle vie di esodo vanno computati i vani di ingresso, purché dotati di serramenti apribili anche verso l'esterno.

(7) I gradini delle scale di deflusso degli spettatori dalle tribune devono essere di pianta rettangolare e avere pedate e alzate di dimensioni costanti, non inferiori a 30 centimetri per la pedata e non superiori a 18 centimetri per l’alzata.

(8) Il numero delle uscite per gli spettatori non può in ogni caso essere inferiore a due per ogni settore o per ogni impianto che non sia suddiviso in settori.

Art. 70 (Distribuzione interna)

(1) Le scale di smistamento degli spettatori sulla tribuna non possono avere larghezza utile inferiore a 1,20 metri e servire più di venti posti per fila e per parte. In ogni caso devono essere predisposte due scale di smistamento laterali.

(2) Ogni quindici gradoni per i posti a sedere si deve avere un passaggio parallelo ai gradoni stessi di larghezza utile non inferiore a 1,20 metri.

(3) I gradoni per i posti a sedere devono avere una pedata non inferiore a 0,60 metri e una alzata compresa tra 0,40 e 0,60 metri.

(4) Le rampe delle scale di smistamento degli spettatori sulle tribune devono essere rettilinee. I gradini di ogni rampa devono avere alzata e pedata di dimensioni costanti, non superiori a 25 centimetri per l'alzata e non inferiori a 23 centimetri per la pedata.

(5) Il tecnico può ammettere anche posti in piedi, a condizione che siano osservate le norme generali di sicurezza, come la predisposizione di barriere frangifolla, l’idoneo posizionamento delle zone per i posti in piedi, la funzionalità delle vie di esodo e il calcolo statico. Trovano in ogni caso applicazione, oltre alle disposizioni del presente articolo, quelle di cui agli articoli 67, 68 e 69.

(6) In caso di utilizzo di impianti sportivi per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, trova applicazione quanto previsto dall’Art. 23, comma 3.

Art. 71  (Servizi igienici)

(1) Il servizio igienico è costituito da almeno un vaso, tre orinatoi e due lavabi per gli uomini e quattro vasi e due lavabi per le donne.

(2) Deve essere previsto un servizio igienico ogni cinquecento persone.

(3) Per impianti sportivi con capienza fino a 250 persone il servizio igienico è costituito da almeno un vaso, un orinatoio e un lavabo per gli uomini e due vasi e un lavabo per le donne.

(4) I servizi igienici devono essere adeguatamente ventilati, preferibilmente in modo naturale.

(5) Devono essere osservate le specifiche norme sul superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 72 (Spogliatoi)

(1) Gli spogliatoi devono avere dimensioni non inferiori a 30 metri quadrati al netto dei servizi, con annesso un gruppo di servizi igienici costituito da almeno sei docce, due lavabi, due vasi e due orinatoi.

(2) Ogni spogliatoio deve avere almeno centocinquanta lux di luminosità al pavimento nonché aerazione naturale pari ad un ottavo della superficie dello spogliatoio o aerazione meccanica con ricambi d’aria di almeno 25 metri cubi per persona per ora.

(3) Devono essere previsti almeno due spogliatoi.

(4) Per chi arbitra deve essere previsto un apposito spogliatoio, distinto per sesso, della superficie minima di 10 metri quadrati al netto dei servizi, con annesso un gruppo di servizi igienici costituito da almeno due docce, un lavabo e un vaso.

Art. 73 (Pronto soccorso)

(1) Negli impianti con capienza superiore a diecimila spettatori deve essere previsto un posto di pronto soccorso ogni diecimila spettatori. I posti di pronto soccorso devono essere distribuiti in modo da garantire un servizio uniforme per i vari settori.

(2) Negli impianti con capienza fino a diecimila spettatori il posto di pronto soccorso, che comunque deve essere previsto, può essere adibito anche ad altri usi compatibili dal punto di vista sanitario.

(3) Per impianti con capienza superiore a mille spettatori deve essere comunque previsto un posto di pronto soccorso a servizio esclusivo delle zone per attività sportive.

(4) Il posto di pronto soccorso deve essere agevolmente raggiungibile dall’esterno.

Art. 74 (Depositi)

(1) Devono essere previsti uno o più locali di deposito per le attrezzature sportive, comunicanti con l’area destinata alle attività.

(2) I depositi per altri materiali combustibili devono essere ubicati in locali separati con strutture almeno REI 60; le eventuali comunicazioni devono avvenire con porte almeno REI 60 munite di congegno di autochiusura.

(3) È comunque vietato il deposito di sostanze infiammabili, salvo i limitati quantitativi necessari per usi igienico-sanitari.

Art. 75 (Dispositivi di controllo degli spettatori)

(1) Negli impianti con capienza superiore a diecimila spettatori all’aperto e quattromila al chiuso deve essere previsto un impianto televisivo a circuito chiuso che consenta, da un locale appositamente predisposto e presidiato, l'osservazione delle zone e degli accessi per gli spettatori, con registrazione delle relative immagini.

Art. 76 (Recinzioni esterne)

(1) Gli impianti all'aperto di capacità superiore a cinquemila spettatori devono avere una recinzione esterna, costituita da materiale non combustibile di altezza non inferiore a 2,50 metri. La recinzione deve essere in grado di sopportare una spinta statica orizzontale, uniformemente distribuita, non minore di 80 daN/m applicata al punto più alto e una spinta statica orizzontale di almeno 80 daN/mq uniformemente distribuita su tutta la superficie fino ad una altezza di 2,50 m dal piano d’imposta.

(2) La recinzione deve essere munita di varchi in corrispondenza delle uscite dell'impianto.

(3) Ogni varco deve avere almeno larghezza pari a quella della corrispondente uscita dell'impianto e può essere munito di cancelli che devono rimanere aperti durante le manifestazioni.

(4) La suddivisione in settori di cui all'articolo 68 e la suddivisione di cui all’Art. 69 (prevista per l'indipendenza del sistema di vie di esodo per la zona spettatori da quello della zona destinata alle attività sportive devono avere le stesse caratteristiche fino alla recinzione esterna.

Art. 77  (Impianto di rilevazione e segnalazione degli incendi)

(1) Negli impianti al chiuso con un numero di spettatori superiore a mille e negli ambienti interni degli impianti all'aperto con un numero di spettatori superiore a cinquemila deve essere prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi.

Art. 78 (Impianti antincendio)

(1) Gli impianti al chiuso con un numero di spettatori superiore a cento e quelli all'aperto con un numero di spettatori superiore a cinquemila devono essere provvisti di impianti antincendio con idranti o naspi in numero e ubicazione tali da consentire l'intervento in ogni punto dell'impianto.

SEZIONE II
Piscine

Art. 79 (Norme sanitarie)  

(1) L'agibilità delle piscine è subordinata all'osservanza delle norme sanitarie.

Art. 80 (Vasca)

(1) Le pareti della vasca devono essere perpendicolari e rivestite di materiale antisdrucciolevole di colore chiaro, da impiegarsi anche per il fondo della vasca. Per almeno una profondità di 0,80 metri le pareti non devono avere rientranze o sporgenze.

(2) La vasca deve essere circondata da ogni lato da una banchina di larghezza non inferiore a 2 metri rivestita di materiale antisdrucciolevole.

(3) Possono essere realizzate gradinate di accesso, purché opportunamente evidenziate e prive di spigoli vivi.

Art. 81 (Impianti per i tuffi)

(1) Gli impianti per i tuffi devono rispondere ai seguenti requisiti:

  1. i trampolini e le piattaforme devono avere superficie antisdrucciolevole;
  2. le piattaforme, a partire dai 5 metri di altezza, devono essere rigide, misurare non meno di 5 metri di lunghezza e 2 metri di larghezza e avere un parapetto alto almeno 1,10 metri su tre lati;
  3. le scale per altezze superiori ai 3 metri devono essere a gradini in esecuzione normale con pendenza massima di 75 gradi oppure a chiocciola. Ogni rampa non deve superare i 3 metri di dislivello. La larghezza del pianerottolo al piede della scala non deve essere inferiore a 1,20 metri;
  4. la profondità dell’acqua sotto l’impianto per i tuffi dev’essere la seguente:
    1. per i trampolini (altezza dal pelo dell’acqua da 1 a 3 metri): 3,50 metri, con larghezza della fossa sottostante al trampolino di almeno 3,5 metri sui lati e rispettivamente 4 o 6 metri di fronte. Il trampolino deve sporgere di almeno un metro dal bordo della vasca;
    2. per le piattaforme (altezza dal pelo dell’acqua da 5 a 10 metri): almeno 5 metri, con larghezza della fossa sottostante alla piattaforma di almeno 8 metri e lunghezza di almeno 18 metri; alla fine dei 18 metri dev’essere previsto un raccordo.

Art. 82 (Capienza della piscina)

(1) La capienza di una vasca deve essere calcolata in relazione alla superficie dello specchio d’acqua, nella misura di 4 metri quadrati per ogni bagnante.

(2) La superficie complessiva del solario non deve essere minore del doppio di quella dello specchio d’acqua.

(3) La capienza complessiva dell’impianto va valutata in ragione di 2 metri quadrati per persona.

Art. 83 (Accesso alle vasche)

(1) L'accesso alle vasche deve avvenire unicamente attraverso un passaggio obbligato munito di docce e zampilli che garantiscano la pulizia del bagnante.

Art. 84 (Servizi igienici e spogliatoi)

(1) Oltre ai servizi igienici di cui all’articolo 71 deve essere prevista almeno una doccia ogni 50 metri quadrati di superficie d’acqua.

(2) Devono essere previsti spogliatoi in ragione di uno ogni 40 metri quadrati di superficie d’acqua.

Art. 85 (Servizio di salvataggio) 

(1) Il servizio di salvataggio deve essere svolto da un numero adeguato di assistenti bagnanti abilitati. Tale numero non deve essere inferiore a due per una superficie d’acqua delle vasche fino a 1.000 metri quadrati. Per ogni ulteriore superficie d’acqua fino a 500 metri quadrati dovrà essere aggiunto un assistente bagnante. Se la superficie d’acqua complessiva non è ben visibile e controllabile, il tecnico può prescrivere un numero maggiore di assistenti bagnanti.

(2) Per stabilimenti balneari situati sulle sponde di laghi, il servizio di salvataggio deve prevedere almeno un assistente bagnante ogni 50 metri di spiaggia; in ogni caso il numero di assistenti bagnanti non può essere inferiore a due.

SEZIONE III
Ippodromi, autodromi e motodromi

Art. 86 (Ippodromi)

(1) Negli ippodromi la pista, la zona del peso, i passaggi e le zone di sosta dei cavalli devono essere recintati con staccionate o cancellate o siepi di sufficiente spessore, in modo da essere completamente isolati dal pubblico, che non deve avervi accesso.

(2) Nel caso in cui il pubblico sia ammesso all’interno della pista o in ogni caso in cui non possa essere evitato il transito degli spettatori in zone utilizzate anche per il passaggio dei cavalli, queste ultime devono essere provviste di aperture munite di infissi tali da non consentire il contemporaneo transito dei cavalli e degli spettatori.

(3) Per la giuria deve essere prevista una torretta o una tribuna, da porsi al centro del campo per le corse al trotto e all’esterno della pista – all’altezza del palo d’arrivo – per le corse al galoppo, completamente isolata dal pubblico mediante una recinzione in rete metallica di altezza non inferiore a metri 2,20.

(4) Per le corse al trotto deve essere prevista anche una tribunetta sopraelevata, all’interno delle piste, per il giudice di partenza. Anch’essa deve essere isolata dal pubblico.

Art. 87 (Piste per competizioni per auto e motoveicoli)

(1) Per le competizioni velocistiche per auto e motoveicoli trovano applicazione le norme di sicurezza per l'agibilità di piste e strade di cui all’allegato A.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO

SEZIONE I
Disposizioni generali

Art. 88 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente capo si applica alle manifestazioni all’aperto quali feste campestri e di paese, feste e rappresentazioni in strutture tenda, circhi, concerti, rappresentazioni teatrali, manifestazioni o competizioni sportive e simili.

Art. 89 (Idoneità dei luoghi)

(1) Per l’idoneità dei luoghi devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

  1. va possibilmente evitato che il luogo della manifestazione si trovi nell’immediata vicinanza di strade di passaggio trafficate, linee ferroviarie, fiumi o precipizi, oppure sotto il livello stradale o di eventuali parcheggi o in zone sottostanti a viadotti o ponti. In presenza di queste o analoghe fonti di pericolo, si dovrà provvedere alla mitigazione delle stesse adottando adeguate misure di sicurezza;
  2. deve essere presente un’adeguata area di parcheggio;
  3. la struttura tenda deve disporre di un adeguata quantità di uscite. Si applica il seguente parametro: 1 cm/persona e comunque almeno 3 uscite;
  4. gli stand gastronomici, i chioschi e i banchi di mescita, di seguito denominati stand , i locali attigui e gli impianti delle strutture tenda devono essere forniti di sufficiente illuminazione nonché di illuminazione di emergenza, affinché venga assicurato al pubblico un servizio efficace e una sicura evacuazione in caso di incidenti o malfunzionamenti;
  5. le uscite, le vie di esodo e i servizi sanitari devono essere adeguatamente segnalati;
  6. la collocazione degli allestimenti, come palcoscenico, tavoli, panche, sedie, stand e simili, non deve ostruire o limitare le uscite e le vie di esodo;
  7. per la sistemazione dei posti a sedere, con o senza la presenza di tavoli, devono essere rispettate, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 16, 21 e 22. In caso di sistemazione di posti in piedi su aree libere, si applica il parametro di 3 persone per metro quadrato;
  8. gli stand e gli altri oggetti difficilmente spostabili non devono limitare l’accesso ai mezzi di intervento e soccorso. A tal fine devono essere rispettati i seguenti parametri:
    1. larghezza minima di passaggio: 3,5 metri;
    2. altezza minima di passaggio: 4 metri;
    3. raggio minimo di volta: 13 metri;
  9. per il sistema delle vie di esodo, devono essere in genere osservate le disposizioni di cui all’art 69; in caso di utilizzo di cortili interni, circondati da mura o altro, si applicano per il dimensionamento delle vie di esodo le disposizioni di cui all’Art. 17;
  10. il servizio antincendio deve essere garantito per l’intera durata della manifestazione. Per quanto riguarda la presenza obbligatoria dei vigili del fuoco, si applica quanto stabilito dall’articolo 110;
  11. il luogo della manifestazione deve disporre di sufficienti unità di servizi igienici, distinti per sesso, nonché di servizi igienici accessibili alle persone con disabilità;
  12. le vie e le strade di accesso al luogo della manifestazione devono essere tenute costantemente libere per garantire il libero accesso ai mezzi di soccorso e di intervento;
  13. deve essere eliminato qualsiasi pericolo di caduta sul luogo della manifestazione. La strutturazione di ringhiere, steccati, transennature e protezioni simili deve essere realizzata in modo tale da evitare l’arrampicata o la caduta, anche attraverso. I condotti posati a terra, come cavi della corrente e tubature dell’acqua, devono essere coperti in modo da risultare percorribili.

Art. 90 (Allestimento di tribune temporanee e  palchi per il pubblico)

(1) La capienza della tribuna spettatori è calcolata dividendo lo sviluppo in metri lineari dei gradoni adibiti a posti per spettatori per il coefficiente di 0,48.

(2) Ogni quindici gradoni per i posti degli spettatori si deve avere un passaggio parallelo ai gradoni stessi di larghezza utile non inferiore a 1.20 metri.

(3) La tribuna deve essere dotata di scale di smistamento per gli spettatori, che devono avere una larghezza utile non inferiore a 1,20 metri e servire non più di venti posti per fila e per parte. In ogni caso devono essere predisposte due scale di smistamento laterali.

(4) Le rampe delle scale di smistamento degli spettatori sulle tribune devono essere rettilinee. I gradini di ogni rampa devono avere alzata e pedata di dimensioni costanti, non superiori a 25 centimetri per l’alzata e non inferiori a 23 centimetri per la pedata.

(5) Per le tribune in strutture tenda, la larghezza utile complessiva delle vie di esodo deve essere dimensionata secondo i criteri di cui all'Art. 17.

(6) Per le tribune all’aperto, la larghezza utile complessiva delle vie di esodo deve essere dimensionata in ragione di un modulo (0,60 metri) ogni 250 spettatori.

(7) La larghezza utile di ogni singola via di esodo deve essere multipla del modulo (0,60 metri) e comunque non inferiore a due moduli (1,20 metri).

(8) Il numero delle uscite non può in ogni caso essere inferiore a due.

(9) Le scale delle uscite di deflusso dalle tribune devono avere ringhiere o balaustre atte a sopportare le forti sollecitazioni che possono derivare da un rapido e disordinato movimento del pubblico, anche se provocato da panico.

(10) I gradini delle scale di deflusso devono essere di pianta rettangolare e avere pedate e alzate di dimensioni costanti, non inferiori a 30 centimetri per la pedata e non superiori a 18 centimetri per l’alzata.

(11) Le ringhiere e le balaustre della tribuna devono avere un’altezza non inferiore a 1 metro ed essere realizzate in modo tale da evitare l’arrampicata oppure la caduta, anche attraverso.

(12) Le uscite di deflusso dalle tribune e le successive vie di esodo devono essere adeguatamente segnalate.

(13) I palchi, i podi e le pedane, allestiti per l’intrattenimento del pubblico, che eccedono le modeste dimensioni, sono soggetti, per quanto applicabili, alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 91 (Installazione e allestimento degli impianti per cucine e simili)

(1) Per gli impianti di produzione di calore, alimentati con combustibili gassosi, con una potenzialità termica fino a 35 kW, installati in occasione di manifestazioni pubbliche all’aperto, con o senza stand, valgono i seguenti requisiti minimi:

  1. dev’essere dimostrato il rispetto della normativa tecnica sugli impianti a gas tramite certificazione da parte dell’installatore;
  2. gli impianti e le apparecchiature di produzione di calore devono essere posizionati a una distanza minima di 5 metri dalla struttura tenda;
  3. gli impianti e le apparecchiature di produzione di calore devono essere protetti e rivestiti, verso materiali infiammabili, con lamiere in latta o cartongesso o comunque con altro materiale non infiammabile;
  4. il deposito del gas non può superare una capacità di 75 kg per ambito cucina. Per l’ammissione di un deposito del gas con capacità superiore a 75 kg è necessario il collaudo antincendio;
  5. i contenitori del gas devono essere sistemati al di fuori dello stand in un’area non accessibile al pubblico, non esposta al sole e protetta con apposita recinzione non infiammabile;
  6. all’interno degli stand, nei locali attigui e nelle strutture tenda a cui il pubblico può accedere non possono essere immagazzinati contenitori di gas liquido, indipendentemente dalla potenzialità termica dell’impianto;
  7. i depositi del gas e le apparecchiature di cottura devono essere sufficientemente areati; deve essere inoltre rispettata una distanza di almeno 4,50 metri da pozzi o canali nonché da aperture di aerazione o da aperture in comunicazione con locali, la cui pavimentazione sia sotto il livello del terreno;
  8. gli allacciamenti alle apparecchiature utilizzatrici si effettuano principalmente con tubazioni fisse. È consentito installare una tubazione flessibile della lunghezza massima di 2 metri; in questo caso deve essere utilizzata una tubazione in metallo omologata. Per una lunghezza massima di 1,50 metri può essere utilizzata anche una tubazione omologata in plastica UNI-Cig 7140. La conduttura principale di allacciamento del gas deve essere dotata di un limitatore di flusso adeguato al rendimento degli apparecchi utilizzatori;
  9. le apparecchiature dell’impianto cucina devono essere fornite di un impianto automatico di interruzione del flusso a sensibilità termica; gli impianti di approvvigionamento di gas devono essere forniti di una chiusura manuale anche all’interno del locale cucina e simili;
  10. nella cucina e negli altri luoghi o ambienti, in cui vengono utilizzati impianti di produzione di calore deve essere presente almeno un estintore con una capacità di spegnimento minima di 34A-233B-C oltre che una coperta antifiamma.

(2) Le prescrizioni di cui al comma 1, lettere b) e c), si applicano anche per gli impianti di produzione di calore con alimentazione elettrica ove, in caso di utilizzo di oli o grassi da cucina, esista la possibilità di fiammate.

(3) Per gli impianti di produzione di calore, alimentati con combustibili gassosi, con una potenzialità termica superiore a 35 kW, trova applicazione il decreto ministeriale 12 aprile 1996, e successive modifiche.

Art. 92 (Impianto idrico antincendio)

(1) Il tecnico valuta di volta in volta se il luogo di pubblico spettacolo e trattenimento è adeguatamente protetto mediante idranti o altri mezzi di spegnimento.

Art. 93 (Obbligo di certificazioni)

(1) A seconda del tipo di manifestazione l’organizzatore deve produrre al tecnico la seguente certificazione, redatta da persona abilitata:

  1. dichiarazione attestante il corretto montaggio e la corretta messa a terra dell’impianto elettrico nonché il corretto montaggio dell’impianto di riscaldamento e dell’impianto di illuminazione di emergenza nel luogo della manifestazione, all’interno della struttura tenda, sulla tribuna e lungo le vie di esodo. Ogni stand deve inoltre disporre di una luce di emergenza. L’illuminazione di emergenza non è necessaria in caso di manifestazioni all’aperto esclusivamente diurne;
  2. collaudo statico annuale dell’intera struttura tenda;
  3. dichiarazione attestante l’omologazione del telone della struttura tenda, la cui classe di reazione al fuoco deve essere certificata secondo le norme tecniche italiane o europee;
  4. dichiarazione attestante il corretto montaggio della struttura tenda, nel rispetto dei parametri statici e delle indicazioni della ditta costruttrice;
  5. dichiarazione attestante la corretta installazione degli impianti a gas;
  6. dichiarazione attestante il corretto montaggio e la corretta messa a terra del palcoscenico, compresi i tralicci per impianti di illuminazione e di amplificazione, nonché di eventuali altre strutture, nel rispetto dei parametri statici e delle indicazioni della ditta costruttrice;
  7. collaudo statico dei sistemi di fissaggio delle strutture appese, come corpi illuminanti, impianti di amplificazione e simili, ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 2 novembre 2009, n. 51. Il collaudo statico non è richiesto se tutti i carichi agenti sono < 0,20 kN ovvero i pesi sono < 20 kg. In tal caso dovrà comunque essere certificata l’avvenuta esecuzione del montaggio a regola d’arte;
  8. se all’interno della struttura tenda vengono utilizzati rivestimenti con stoffe, ghirlande o simili, certificato di omologazione attestante che i materiali di decorazione impiegati sono difficilmente infiammabili;
  9. in caso di allestimento di coperture per il pubblico, come teloni o tettoie, dichiarazione attestante il corretto montaggio delle stesse;
  10. collaudo statico annuale della tribuna ai sensi del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, e successive modifiche, indicante la portata utile di almeno 500 kg/m² o, in caso di posti a sedere fissi, di almeno 400 kg/m²;
  11. dichiarazione attestante il corretto montaggio della tribuna, nel rispetto dei parametri statici e delle indicazioni della ditta costruttrice.

(2) La dichiarazione attestante il corretto montaggio di cui alle lettere d), f), i), e k) può essere redatta, in alternativa alla persona abilitata, anche dall’installatore della struttura. In caso di strutture tecnicamente complesse, il tecnico richiede la verifica statica a struttura ultimata.

SEZIONE II
Competizioni con traino di animali e tornei di equitazione

Art. 94 (Competizioni sportive velocistiche con traino per mezzo di animali)

(1) Nelle competizioni sportive velocistiche con traino per mezzo di animali, le protezioni per il pubblico lungo i tratti del tracciato ove lo stesso è ammesso vengono determinate secondo l'andamento del terreno e la velocità raggiungibile in ciascun tratto, con i seguenti criteri:

  1. il piano di stazionamento del pubblico deve essere allo stesso livello o a livello superiore a quello della pista di gara, con pendenza ascendente non superiore al 25 per cento, salvo l'esistenza di gradoni o di altre strutture appositamente predisposte,
  2. lo stazionamento del pubblico viene delimitato mediante recinzione di adeguata robustezza, come transenne o altri dispositivi di contenimento sorvegliati e posti a una distanza minima dal bordo della pista di 5 metri. Tale distanza è riducibile del 25 per cento quando il piano di stazionamento del pubblico, sostenuto da muro o terrapieno, è sopraelevato di almeno 1 metro. Nelle curve la distanza tra lo stazionamento del pubblico e il bordo della pista non dovrà essere in nessun caso inferiore a 6 metri;
  3. tra il dispositivo di contenimento del pubblico e il bordo della pista, ad una distanza minima dal primo di 3 metri, deve esserci una protezione dimensionata in modo da resistere all’urto dell’animale, del mezzo o della persona trainata che uscisse di pista alla velocità massima possibile nel tratto considerato.

(2) Se l’animale trainante non supera i 100 kg le disposizioni di cui al comma 1 possono essere opportunamente temperate e modificate a giudizio del tecnico, tenuto conto del minor rischio che tali competizioni comportano nei confronti di terzi e sempre che sia salvaguardata la sicurezza del pubblico.

(3) Il tecnico può autorizzare l’impiego di sistemi di protezione differenti da quelli previsti dal comma 1, purché sia garantita una sicurezza equivalente.

Art. 95 (Tornei di equitazione di abilità)

(1) Nei tornei di equitazione o cavallereschi, in cui l’elemento dell’abilità del fantino e del cavallo è determinante nel superamento degli ostacoli, il tecnico stabilisce le distanze minime di sicurezza per lo stazionamento del pubblico con delimitazione mediante recinzione di adeguata robustezza e sorvegliata, tenendo conto del tipo di competizione, delle caratteristiche del terreno e delle altre circostanze del luogo, e impone all’organizzatore di predisporre eventuali ulteriori accorgimenti atti a salvaguardare l’incolumità degli spettatori.

CAPO IX
NORME D'ESERCIZIO

SEZIONE I
Obblighi dell'esercente

Art. 96 (Piano d’intervento)

(1) Per ogni locale di pubblico spettacolo e trattenimento deve essere approntato, in collaborazione con i vigili del fuoco, un piano di intervento contenente tutte le indicazioni necessarie ai fini antincendio.

(2) Una copia del piano di intervento va custodita in un apposito contenitore in prossimità degli ingressi, un’altra copia va conservata presso i vigili del fuoco locali.

Art. 97 (Affissione della pianta del locale)

(1) Nei locali di pubblico spettacolo e trattenimento con complessità planimetrica deve essere opportunamente affissa la pianta con l'indicazione del percorso da seguirsi per raggiungere le scale e le porte di uscita.

Art. 98 (Divieto di fumare, divieto d'ingombro  e controlli preventivi)

(1) Ferme restando le disposizioni in materia di tutela della salute dei non fumatori, l'amministrazione e la direzione dei locali di pubblico spettacolo e trattenimento sono tenute ad esigere rigorosamente l'osservanza del divieto di fumare negli ambienti ove tale divieto è previsto per motivi di sicurezza.

(2) Nella sala e nelle sue dipendenze il personale di servizio deve impedire al pubblico di trattenersi nei passaggi che servono per accedere ai posti a sedere.

(3) Tutte le uscite e le vie di esodo devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale che possa ostacolare l’esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio.

(4) Al fine di garantire la chiamata dei servizi di soccorso, nel locale o luogo di pubblico spettacolo e trattenimento deve essere verificato il funzionamento del sistema di telecomunicazione, da garantirsi soprattutto in caso di carente copertura della rete telefonica mobile.

Art. 99 (Divieto di attività specifiche)

(1) Nei locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento è vietato l’utilizzo di apparecchiature o congegni che producono schiuma o fumo denso nell’area destinata al pubblico. È altresì vietato l’impiego di ogni altro materiale che potrebbe ridurre la sicurezza o aumentare in modo significativo il rischio di incendio.

Art. 100 (Servizio di primo soccorso)

(1) Nei locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento deve essere assicurato il servizio di primo soccorso.

(2) In ogni locale o luogo di pubblico spettacolo e trattenimento deve sempre essere tenuta in efficienza una cassetta fornita di tutto il necessario per un intervento di pronto soccorso, del tipo approvato dall'autorità sanitaria.

Art. 101 (Assistenza sanitaria e calcolo del livello  di rischio)

(1) L’organizzatore di un evento o manifesta zione ha l’obbligo di assicurare l’assistenza sanitaria a favore dei soggetti che vi partecipano attivamente, tra cui gli atleti nelle competizioni sportive; deve inoltre garantire un adeguato soccorso sanitario per il pubblico presente. Per evento o manifestazione s’intendono le iniziative di tipo sportivo, ricreativo, ludico o sociale che, svolgendosi in locali o luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento, possono richiamare un rilevante numero di persone.

(2) Ai fini di cui al comma 1 l’organizzatore, eventualmente col supporto del tecnico, deve effettuare un calcolo del livello di rischio dell’evento o della manifestazione per il pubblico, compilando la tabella di cui all’allegato C.

(3) Il livello di rischio e il relativo punteggio sono determinati come segue:

  1. rischio molto basso / basso = < 18 punti;
  2. rischio moderato / elevato = 18-36 punti;
  3. rischio molto elevato = 37-55 punti.

(4) La tabella compilata di calcolo del livello di rischio va presentata all’autorità competente, insieme alla richiesta di rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento dell’evento o della manifestazione.

(5) L’autorità competente per il rilascio di detta autorizzazione trasmette via e-mail la prescritta documentazione alla Centrale provinciale di emergenza 118, secondo quanto stabilito dai commi 6 e 7.

(6) Eventi o manifestazioni con livello di rischio molto basso / basso (< 18 punti) devono essere comunicati almeno 15 giorni prima dell’inizio, trasmettendo la tabella di cui all’allegato C.

(7) In caso di punteggio pari o superiore a 18, la comunicazione va effettuata almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’evento o della manifestazione, trasmettendo, oltre alla tabella di cui all’allegato C, un piano di soccorso sanitario da cui risulti il dettaglio delle risorse e delle modalità di organizzazione preventiva di soccorso sanitario messo in campo dall’organizzatore. La Centrale provinciale di emergenza 118 valuta il piano di soccorso sanitario elaborato dall’organizzatore e impone eventuali prescrizioni da rispettarsi in occasione dello svolgimento dell’evento o della manifestazione.

(8) Gli oneri economici della pianificazione sanitaria e della messa in disponibilità di mezzi, di squadre di soccorso e di ogni altra risorsa prevista dalla pianificazione stessa sono a carico degli organizzatori.

(9) Il calcolo del livello di rischio non è obbligatorio in caso di eventi o manifestazioni, al chiuso o all’aperto, con una presenza contemporanea fino a 500 persone.

SEZIONE II
Norme di esercizio per la scena

Art. 102 (Scenari ammessi sulla scena)

(1) Il personale di scena deve porre la necessaria cura affinché gli scenari, le attrezzature e simili siano collocati sulla scena nella quantità strettamente necessaria e che, dopo l'impiego, siano subito riposti.

(2) Le scene e quant'altro non sia indispensabile alle rappresentazioni in corso o imminenti devono essere collocati nei magazzini. Questi di norma devono essere tenuti chiusi e possono restare aperti soltanto per il tempo strettamente necessario per lo spostamento dei materiali.

Art. 103 (Personale ammesso sulla scena)

(1) Il direttore di scena deve vigilare che sul palcoscenico non sostino persone la cui presenza non sia indispensabile. Ad ogni modo è vietato a chiunque di ingombrare i passaggi e di trattenersi tra le quinte per seguire lo spettacolo.

(2) Lo spazio vicino al boccascena, sia a destra che a sinistra, è riservato unicamente ai direttori di scena, ai vigili del fuoco di servizio e ai servizi di scena.

Art. 104 (Fuochi di artificio, fiamme libere e armi da fuoco)

(1) L'uso nella rappresentazione di fuochi di artificio, di fiamme libere e di armi da fuoco deve essere oggetto di valutazione da parte del tecnico e non può essere autorizzato in mancanza di misure di sicurezza appropriate ai rischi.

Art. 105 (Lumi portatili)

(1) Di norma è vietato l'uso di lumi portatili sulla scena.

(2) Qualora esigenze speciali di scena lo richiedano, devono adottarsi apparecchi ad illuminazione elettrica, salvo casi eccezionali in cui sia riconosciuta la necessità di usare lumi a candela, a condizione che vengano messi in atto idonei accorgimenti di sicurezza.

Art. 106 (Materie pericolose)

(1) Sono di norma vietati l'introduzione e l'uso nei locali di pubblico spettacolo e trattenimento anche di minime quantità di materie facilmente infiammabili quali olii minerali, benzina, essenze e gas compressi o liquefatti, nonché vernici e solventi.

Art. 107 (Sipario di sicurezza)

(1) Ogni anno, all’inizio della stagione, il sipario di sicurezza e il relativo macchinario devono essere sottoposti ad una accurata verifica da parte di persona abilitata. Di detta verifica va redatto apposito verbale, da conservare presso l’esercizio.

(2) La pulizia e la manutenzione dei macchinari per il funzionamento del sipario di sicurezza devono essere affidate a ditte o persone qualificate. Almeno una volta al mese vanno eseguiti la pulizia, la lubrificazione, la visita alle funi e tutto quanto può essere opportuno per la migliore conservazione e per il funzionamento del sipario.

(3) Il sipario di sicurezza deve essere manovrato prima di ogni spettacolo per constatarne il buon funzionamento.

(4) L’accesso all’ambiente dove sono installati i macchinari per il funzionamento del sipario di sicurezza deve essere severamente inibito agli estranei al servizio.

Art. 108 (Animali feroci)

(1) Eventuali animali feroci che debbano prendere parte o anche solo comparire nello spettacolo vanno tenuti in gabbie o appositi contenitori che devono essere costantemente chiusi e ben separati dal pubblico.

(2) Devono essere garantite la solidità, l’efficacia e la facilità di uso dei mezzi impiegati per collegare gli elementi che compongono la gabbia. Questa deve avere due porte: una per le fiere e l'altra, doppia, per i domatori.

(3) Le gabbie contenenti gli animali devono in ogni caso essere collocate lontano dalle uscite destinate al pubblico.

Art. 109 (Esercizi acrobatici)

(1) Gli esercizi acrobatici a grande altezza non possono essere eseguiti se non è stata predisposta la rete di sicurezza o un sistema equivalente allo scopo di rendere innocue eventuali cadute.

CAPO X
SERVIZIO ANTINCENDIO E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA

SEZIONE I
Servizio antincendio

Art. 110 (Servizio di vigilanza antincendio)

(1) Il servizio di vigilanza antincendio dei vigili del fuoco, i cui costi sono a carico dell'esercente, è obbligatorio, per l’intera durata dello spettacolo o del trattenimento, per le attività svolte in:

  1. strutture tenda con capienza superiore a 500 posti;
  2. teatri al chiuso con capienza superiore a 500 posti e teatri all’aperto con capienza superiore a 2.000 posti;
  3. sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze, concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti;
  4. impianti sportivi all’aperto con capienza superiore a 10.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;
  5. impianti sportivi al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli stessi occasionalmente vengono utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;
  6. edifici e locali posti al chiuso, ove si svolgono anche occasionalmente mostre o esposizioni, con superficie lorda superiore a 2.000 mq;
  7. fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 mq, se al chiuso, e a 10.000 mq, se all’aperto;
  8. locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone;
  9. luoghi e aree all’aperto, pubblici o aperti al pubblico, ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone.

(2) Il servizio di vigilanza antincendio potrà essere prescritto dal tecnico, su segnalazione dei vigili del fuoco competenti per territorio, anche per attività di pubblico spettacolo o trattenimento svolte in ambienti di capienza o superficie inferiore a quelle indicate nel comma 1, quando l’ubicazione, le caratteristiche ambientali o altri fattori rilevanti lo facciano ritenere indispensabile nell’interesse della pubblica sicurezza.

(3) Il servizio di vigilanza antincendio dei vigili del fuoco è disciplinato dalle disposizioni di cui all’allegato B.

Art. 111 (Servizio di presidio antincendio)

(1) Nei locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento ove non sia prescritto il servizio obbligatorio di vigilanza dei vigili del fuoco, il gestore dovrà provvedere a garantire, durante l’attività, la presenza di idoneo personale per i primi e più urgenti interventi in caso di incendio. Il servizio di presidio antincendio dovrà essere garantito da almeno due persone in possesso di abilitazione ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nei luoghi e nelle aree all’aperto, pubblici o aperti al pubblico, ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 5.000 persone, il servizio dovrà essere garantito da almeno quattro persone.

(2) In tutti i luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento, indipendentemente dalla capienza, e nei locali di pubblico spettacolo e trattenimento con capienza fino a cento persone, possono essere incaricate del servizio le persone che hanno frequentato il corso antincendio di rischio basso. Per il servizio nei locali con capienza superiore a 100 persone è obbligatoria la frequenza del corso antincendio di rischio medio.

Art. 112 (Impianto di allarme acustico)

(1) I locali di pubblico spettacolo e trattenimento devono essere dotati di un impianto di allarme acustico.

SEZIONE II
Servizio di sorveglianza

Art. 113 (Ispezioni all'inizio e alla fine dello spettacolo  e del trattenimento)

(1) Il locale o luogo di pubblico spettacolo e trattenimento, prima dell'inizio della manifestazione, può essere ispezionato in ogni sua parte dal funzionario di pubblica sicurezza di servizio, al fine di verificare che siano osservate tutte le prescrizioni della normativa vigente.

(2) Prima dell'entrata del pubblico, l’organizzatore della manifestazione deve ispezionare accuratamente tutti gli impianti, i servizi e gli attrezzi per la difesa del locale o luogo di pubblico spettacolo e trattenimento contro gli incendi, nonché quelli per la sicurezza del pubblico, quali l'illuminazione d’emergenza, le porte di uscita, gli apparecchi di segnalazione e simili, allo scopo di assicurarsi del loro perfetto funzionamento.

CAPO XI
DISPOSIZIONI FINALI

SEZIONE I
Deroghe e controlli

Art. 114 (Deroghe parziali)

(1) Nei casi in cui, per particolari motivi tecnici o per speciali esigenze funzionali, non sia possibile attuare qualcuna delle prescrizioni in materia di prevenzione incendi di cui al presente regolamento, può essere presentata una motivata richiesta per la concessione di una deroga ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e successive modifiche. La richiesta deve contenere una proposta di soluzione a sicurezza equivalente.

Art. 115 (Deroghe per costruzioni pregevoli per arte e storia)

(1) Qualora edifici e costruzioni pregevoli per arte e storia siano adibiti a locale di pubblico spettacolo e trattenimento, il tecnico può ammettere deroghe alle presenti norme, purché non sia pregiudicata l'incolumità delle persone. È fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di prevenzione incendi.

Art. 116 (Competenza per i controlli)

(1) La vigilanza e il controllo sull'applicazione del presente regolamento sono esercitati, secondo le rispettive competenze di merito e territoriali, dagli ufficiali o agenti della forza pubblica, dal personale del corpo permanente dei vigili del fuoco, dal presidente della commissione provinciale per i pubblici spettacoli o da un membro da questi delegato, dal tecnico e dai funzionari dell’unità organizzativa provinciale competente per la prevenzione incendi.

SEZIONE II
Disposizioni transitorie

Art. 117 (Locali di pubblico spettacolo e trattenimento esistenti)

(1) Tutti i locali di pubblico spettacolo e trattenimento di cui all’articolo 3 del presente regolamento, già esistenti e muniti di certificato di idoneità, rilasciato a norma della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, e del relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Provincia 17 giugno 1993, n. 19, devono essere sottoposti a nuova verifica da parte del tecnico entro dieci anni dalla data di rilascio del certificato stesso o di conferma dell’idoneità. La verifica dovrà essere eseguita sulla base della normativa vigente al momento del rilascio del certificato d’idoneità o del certificato di conferma della stessa.

Art. 118 (Tribune temporanee esistenti)

(1) Per le tribune temporanee per spettatori prodotte prima dell’entrata in vigore del presente regolamento la larghezza utile di cui all’articolo 90, commi 2 e 3, non deve essere inferiore a 1,10 metri.

SEZIONE III
Abrogazione e entrata in vigore

Art. 120 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO A (Articolo 87)
Norme di sicurezza per l'agibilità di piste e strade sedi di competizioni velocistiche per auto e motoveicoli

1. Le presenti norme riguardano le piste, generalmente costituite da tracciati chiusi appositamente realizzati su sede privata e dotati di impianti permanenti per la disputa di competizioni velocistiche di auto e motoveicoli, nonché i tratti di strade pubbliche o private a tracciato chiuso o aperto permanentemente o temporaneamente predisposti o adattati allo stesso fine. Sulle predette piste o strade a tracciato chiuso, o circuiti, può essere autorizzato ogni tipo di competizione, mentre su quelle a tracciato aperto possono essere autorizzate solo corse in salita, prove velocistiche di rally, tentativi di record e simili.

2. La larghezza della sede stradale nei tratti rettilinei deve essere pari ad almeno due corsie quando i sorpassi sono consentiti e ad almeno una corsia quando non lo sono. La larghezza di ogni corsia deve essere di metri b + 0,042 V, con un minimo di metri 3,50 per veicoli a tre e quattro ruote e di metri 2,50 per veicoli a due ruote, essendo b la larghezza del veicolo concorrente di maggior ingombro trasversale e V la velocità massima in metri per secondo raggiungibile nel tratto considerato. Per le piste permanenti esistenti è ammessa una riduzione della larghezza del dieci per cento. La larghezza della sede stradale in ogni curva deve essere aumentata in funzione del raggio della curva e del suo sviluppo; comunque non deve essere inferiore a quella del tratto che la precede. La larghezza massima in un tratto qualsiasi non deve superare 12 metri per motoveicoli e 15 metri per autoveicoli; se superiore, la sede stradale deve essere limitata mediante striscia dipinta continua o dispositivi discontinui non costituenti ostacolo. Le variazioni di larghezza devono essere opportunamente raccordate.

3. Lungo i bordi della sede stradale deve esserci una fascia orizzontale raccordata a raso, a fondo preferibilmente erboso, della larghezza minima pari ad una corsia, determinata come al punto 2, libera da ostacoli; all'esterno delle curve detta fascia conserva invece la inclinazione trasversale della sede stradale. La larghezza delle fasce può essere ridotta di non oltre il cinquanta per cento lungo i tratti ove esistono protezioni continue, quali guardrail, terrapieni, muri, file di balle di paglia ancorate contro ostacoli fissi e simili, in relazione alla natura ed all'efficienza di tali protezioni.

4. Le protezioni per il pubblico, lungo i tratti del tracciato ove esso è ammesso, vengono determinate secondo l'andamento del terreno e la velocità raggiungibile in ciascun tratto, con i criteri seguenti:

  1. il piano di stazionamento del pubblico deve essere allo stesso livello o a livello superiore a quello della sede stradale, con pendenza ascendente non superiore al 25 per cento, salvo l'esistenza di gradoni o di altre strutture appositamente predisposte;
  2. lo stazionamento del pubblico viene delimitato mediante recinzioni continue in rete metallica di adeguata robustezza, o altri dispositivi permanenti equivalenti, di almeno metri 1,20 di altezza, o anche mediante dispositivi provvisori, quali transenne o simili, purché sorvegliati, posti ad una distanza minima dal bordo della pista di 6, 8, 9,50 e 11 metri, rispettivamente per velocità massime di chilometri orari 100, 150, 200 e oltre 200. Tale distanza è riducibile del venti, trenta o cinquanta per cento, quando il piano di stazionamento del pubblico, sostenuto da muro o terrapieno, è sopraelevato rispettivamente di 2, 3 e 3,50 metri;
  3. tra il dispositivo di contenimento del pubblico e il bordo della pista, ad una distanza minima dal primo di 3 metri, deve esserci una protezione dimensionata in modo da resistere all'urto del veicolo che uscisse di pista alla velocità massima possibile nel tratto considerato, sotto un angolo di 15 gradi. La distanza è riducibile al minimo di 1,50 metri quando ricorrano per lo stazionamento del pubblico le stesse condizioni di cui alla lettera b);
  4. il dispositivo di protezione è di norma costituito da un muro in cemento armato di adeguato spessore eventualmente a parete concava verso la pista e di altezza compresa tra 1,50 e 3 metri per velocità variabili tra i 100 e i 200 chilometri orari e di un’altezza minima di 3 metri per velocità superiori; oppure da un muretto di adeguato spessore, di altezza non inferiore a metri 0,90, integrato, per una altezza complessiva compresa tra 2 e 3 metri, in rapporto alle velocità come innanzi detto, da una rete e da un sistema di cavi o tondini di acciaio disposti su file orizzontali e sorretti da pali metallici infissi in modo che il piano verticale dei cavi o tondini risulti continuo ed alquanto arretrato rispetto alla superficie di urto verso la pista; la rete deve essere applicata anteriormente ai cavi o tondini. Ove esista lo spazio necessario, la predetta rete ed il sistema di cavi o tondini possono essere posti ad una distanza minima di 5 metri dal muretto; in entrambi i casi, qualora la fascia di sicurezza non sia a fondo erboso o di altro tipo a dissipazione di energia e la sua larghezza sia inferiore al minimo stabilito dal punto 3, la protezione deve essere completata da un guardrail o da un rivestimento di balle di paglia o similari, posto in adiacenza del muro o muretto, verso la pista, a protezione dei piloti;
  5. in sostituzione dei dispositivi di cui alla lettera d), è ammesso l’impiego dei tipi di protezione di cui ai seguenti numeri da 1) a 4), sino alle velocità massime realizzabili ivi indicate, rispettivamente da ridurre o da maggiorare del venti per cento all'esterno o all'interno delle curve; tali tipi di protezione devono comunque rispondere ai requisiti di resistenza all'urto di cui alla lettera c).

1) velocità fino a 100 chilometri orari:

  guardrail di tipo stradale a nervature multiple longitudinali, col bordo superiore almeno a metri 0,60 da terra, fissato su pali in ferro, su di un piano normale a quello del terreno; per le competizioni motociclistiche il guardrail, se posto a distanza, dal bordo della pista, inferiore ad una corsia, deve essere del tipo ricoprente i pali di sostegno oppure rivestito con balle di paglia; il guardrail viene integrato da una rete metallica alta metri 1,80 a forte resistenza, fissata mediante fili di ferro del diametro di almeno 4 millimetri su robusti pali in ferro; oppure terrapieno a parete inclinata con pendenza – rapporto tra altezza e base – minima di 1:1, alto almeno 2 metri;

2) velocità fino a 150 chilometri orari:

  guardrail come al numero 1), ma di tipo rinforzato, nello spessore delle lamiere, e integrato da una rete metallica come al numero 1), per un'altezza complessiva di 2 metri; oppure una rete come al numero 1), ma rinforzata con cavi o tondini di acciaio, alta 2 metri, posta ad una distanza minima di una corsia dal bordo della pista; oppure terrapieno a parete inclinata come al numero 1), alto almeno 2,50 metri;

3) velocità fino a 200 chilometri orari:

  guardrail rinforzato come al numero 2), integrato da rete come al numero 1), per un'altezza complessiva di metri 2,20; oppure rete rinforzata come al numero 2), alta metri 2,20; oppure terrapieno a parete inclinata come al numero 1), alto almeno metri 1,50 con rete rinforzata come al numero 2), alta almeno metri 1,50, posta sul ciglio superiore, normalmente alla scarpata; oppure terrapieno a parete inclinata come al numero 1), alto 3,50 metri;

4) velocità oltre 200 chilometri orari:

  guardrail rinforzato come al numero 2), integrato da una rete rinforzata con cavi o tondini come al numero 2), per un'altezza complessiva di metri 2,50; oppure terrapieno a parete inclinata come al numero 1), alto almeno metri 2 con rete rinforzata con cavi o tondini come al numero 2), alta metri 1,50, fissata sul ciglio superiore come al numero 3). In rettifilo ed all'esterno delle curve è richiesto anche un guardrail rinforzato od un muretto alto metri 0,80 posto ai piedi del terrapieno; oppure terrapieno a parete inclinata come al numero 1), alto almeno metri 4.

5. L'ubicazione dei box e quella della fascia e dei raccordi di collegamento relativi agli stessi deve trovarsi su un tratto in rettifilo o all'interno di una curva a piena visibilità con pendenza longitudinale inferiore all'uno per cento. Il fronte di ciascun box verso la pista deve essere di metri 4 per gli autoveicoli e di metri 2 per i motoveicoli. La fascia di servizio antistante ai box, ossia la zona box, deve avere una larghezza minima di metri 6 per autoveicoli e metri 4 per motoveicoli e, all'estremità d'ingresso, va collegata alla pista mediante un prolungamento della fascia stessa e un successivo raccordo rastremato al cinque per cento, di larghezza complessiva tale da consentire l'arresto del veicolo alla massima velocità d'ingresso; all'estremità di uscita, la fascia di servizio va collegata alla pista con un raccordo rastremato al 10 per cento. Il bordo della pista deve essere segnato con riga continua dipinta lungo la zona box e la fascia di prolungamento, e con riga discontinua lungo i raccordi di estremità. Per i rifornimenti di carburanti dovranno essere impiegati solo impianti fissi o mobili di sicurezza.

6. I servizi di emergenza – antincendio e pronto soccorso – predisposti dagli organizzatori devono essere adeguati alle caratteristiche della competizione e disporre di efficienti, autonome comunicazioni telefoniche o radio-telefoniche, di appositi accessi alla pista e adeguate strade di collegamento, gli uni e le altre da tenere sgombri per tutta la durata della competizione.

7. L'Automobile Club d'Italia o la Federazione Motociclistica Italiana stabilisce adeguate norme per il controllo e la selezione dei veicoli, il controllo medico e psicotecnico dei piloti, l'equipaggiamento di sicurezza degli stessi, la condotta e i regolamenti di gara, la disciplina e la protezione del personale addetto ai box, il controllo sportivo della competizione, i servizi di segnalazione e di informazione e la copertura assicurativa. Il numero dei veicoli da ammettere alle gare viene stabilito d'intesa tra il tecnico e il competente organo sportivo. Per ogni competizione gli organizzatori sono tenuti a uniformarsi alle norme del presente allegato.

8. Le norme del presente allegato non si applicano per i tracciati di corse fuori strada, su ghiaccio, su sabbia, su cenere, su piste da karts e su piste speciali. Per quanto non precedentemente regolamentato nei riguardi delle competizioni motociclistiche, le norme del presente allegato possono essere opportunamente temperate e modificate a giudizio del tecnico, tenuto conto del minor rischio che tali competizioni comportano nei confronti di terzi e sempre che sia salvaguardata la sicurezza del pubblico.

9. Il tecnico può autorizzare l'impiego di sistemi di protezione differenti da quelli previsti nel presente allegato, purché sia garantita la sicurezza equivalente.

ALLEGATO B (Articolo 110, comma 3)
Servizio di vigilanza antincendio dei vigili del fuoco

1. Il servizio di vigilanza antincendio è finalizzato al completamento delle misure di sicurezza, peculiari dell'attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento con persone e mezzi tecnici dei vigili del fuoco nel caso si verifichi l'evento dannoso.

2. L'entità del servizio di vigilanza viene stabilito dal tecnico su proposta dei vigili del fuoco competenti per territorio. Le relative prescrizioni sono comunicate ai vigili del fuoco e agli interessati.

3. In ogni caso l'entità minima dei servizi non potrà essere inferiore a quanto di seguito previsto:

  1. strutture tenda con capienza superiore a 500 posti: 2 unità fino a 1.000 posti, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 500 posti o frazione;
  2. teatri al chiuso con capienza superiore a 500 posti e teatri all'aperto con capienza superiore a 2.000 posti:
    1. area platea: 1 unità fino a 1.000 posti, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 500 posti o frazione;
    2. area scena: 1 unità con palcoscenico fino a 200 mq; 2 unità con palcoscenico oltre 200 mq e/o con palcoscenico dotato di impianti e attrezzature a tecnologia complessa;
    3. galleria: 1 unità per ogni galleria;
    4. palchi: 1 unità ogni 3 ordini di palchi;
  3. sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze, concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti: 2 unità fino a 2.000 posti, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 1.000 posti o frazione;
  4. impianti sportivi all'aperto con capienza superiore a 10.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive: 4 unità fino a 15.000 posti, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 4.000 posti o frazione;
  5. impianti sportivi al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli stessi occasionalmente vengono utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive: 4 unità fino a 5.000 posti, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 1.500 posti o frazione;
  6. edifici e locali posti al chiuso, ove si svolgono anche occasionalmente mostre o esposizioni, con superficie lorda superiore a 2.000 mq: 2 unità fino a 4.000 mq, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 2.000 mq;
  7. fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 mq, se al chiuso, e a 10.000 mq, se all'aperto: 4 unità fino a 20.000 mq di area espositiva utilizzata, comprensiva degli spazi all'aperto, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 10.000 mq;
  8. locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone: 2 unità fino a una capienza di 2.000 persone, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 1.000 persone o frazione;
  9. luoghi e aree all'aperto, pubblici o aperti al pubblico, ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone: 4 unità fino a 15.000 persone, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 4.000 persone.

4. Nel caso in cui il tecnico ritenga necessario disporre l'impiego di automezzi antincendio, il servizio dovrà essere potenziato con una unità di personale per ogni automezzo.

5. Sul posto deve essere messa a disposizione dei vigili del fuoco la documentazione da cui risultino la capienza autorizzata, l’eventuale necessità di incrementare le unità di servizio di vigilanza nonché le eventuali prescrizioni o limitazioni impartite dall’autorità concedente l’autorizzazione per lo svolgimento dello spettacolo o del trattenimento. Inoltre dovrà essere messa a disposizione la planimetria generale dell'attività, in cui sia riportata l'ubicazione di:

  1. mezzi antincendio fissi e mobili;
  2. sistemi di vie di esodo, come corridoi, scale, uscite all'esterno;
  3. luci di sicurezza;
  4. quadro elettrico generale;
  5. locali di pertinenza, con indicazione della relativa destinazione d'uso.

6. Prima dell'inizio della manifestazione i vigili del fuoco di servizio ispezionano il locale o luogo e controllano l'efficienza degli impianti e dei mezzi di protezione antincendio, nonché la funzionalità delle vie di esodo. Laddove venissero riscontrate inosservanze alle prescrizioni della normativa vigente e a quelle di esercizio imposte dal tecnico, che non fosse possibile eliminare prima dell'inizio della manifestazione, il responsabile del servizio di vigilanza le porta a conoscenza dell'autorità di pubblica sicurezza per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza.

7. Durante lo svolgimento della manifestazione, i vigili del fuoco incaricati del servizio faranno osservare le prescrizioni di esercizio finalizzate alla sicurezza antincendi.

8. Al termine della manifestazione, i vigili del fuoco incaricati del servizio sostano nel luogo dell'attività per il tempo necessario allo sfollamento del pubblico, ispezionando quindi il locale, il luogo e le aree di pertinenza al fine di accertare che non siano intervenute alterazioni delle condizioni di sicurezza preesistenti.

9. Prima di lasciare il locale o luogo della manifestazione, il responsabile del servizio redige un rapporto relativo ai controlli effettuati e lo porta a conoscenza del gestore.

ALLEGATO C (Articolo 101)
Tabella di calcolo del livello di rischio

 

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ActionAction Delibera 25 agosto 2015, n. 979
ActionAction Delibera 25 agosto 2015, n. 990
ActionAction Delibera 1 settembre 2015, n. 1004
ActionAction Delibera 1 settembre 2015, n. 1017
ActionAction Delibera 8 settembre 2015, n. 1022
ActionAction Delibera 8 settembre 2015, n. 1027
ActionAction Delibera 15 settembre 2015, n. 1047
ActionAction Delibera 15 settembre 2015, n. 1058
ActionAction Delibera 22 settembre 2015, n. 1100
ActionAction Delibera 29 settembre 2015, n. 1104
ActionAction Delibera 29 settembre 2015, n. 1112
ActionAction Delibera 6 ottobre 2015, n. 1136
ActionAction Delibera 13 ottobre 2015, n. 1162
ActionAction Delibera 13 ottobre 2015, n. 1171
ActionAction Delibera 27 ottobre 2015, n. 1236
ActionAction Delibera 3 novembre 2015, n. 1251
ActionAction Delibera 3 novembre 2015, n. 1274
ActionAction Delibera 10 novembre 2015, n. 1275
ActionAction Delibera 10 novembre 2015, n. 1300
ActionAction Delibera 10 novembre 2015, n. 1301
ActionAction Delibera 17 novembre 2015, n. 1328
ActionAction Delibera 24 novembre 2015, n. 1358
ActionAction Delibera 1 dicembre 2015, n. 1373
ActionAction Delibera 9 dicembre 2015, n. 1407
ActionAction Delibera 15 dicembre 2015, n. 1438
ActionAction Delibera 22 dicembre 2015, n. 1475
ActionAction Delibera 22 dicembre 2015, n. 1544
ActionAction Delibera 31 marzo 2015, n. 389
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ActionAction Corte costituzionale - sentenza 11 luglio 2017, n. 212
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ActionAction Corte costituzionale - sentenza 11 ottobre 2017, n. 237
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 11 ottobre 2018, n. 247
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ActionActionIndice cronologico
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ActionAction10/01/2017 - Delibera 10 gennaio 2017, n. 10
ActionAction10/01/2017 - Delibera 10 gennaio 2017, n. 19
ActionAction17/01/2017 - Delibera 17 gennaio 2017, n. 32
ActionAction27/01/2017 - Legge provinciale 27 gennaio 2017, n. 1
ActionAction27/01/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 27 gennaio 2017, n. 1
ActionAction24/01/2017 - Delibera 24 gennaio 2017, n. 71
ActionAction24/01/2017 - Delibera 24 gennaio 2017, n. 56
ActionAction31/01/2017 - Delibera 31 gennaio 2017, n. 111
ActionAction31/01/2017 - Delibera 31 gennaio 2017, n. 113
ActionAction08/02/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 8 febbraio 2017, n. 2
ActionAction31/01/2017 - Delibera 31 gennaio 2017, n. 120
ActionAction31/01/2017 - Delibera 31 gennaio 2017, n. 123
ActionAction21/02/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2017, n. 3
ActionAction21/02/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2017, n. 4
ActionAction27/02/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2017, n. 5
ActionAction02/03/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 2 marzo 2017, n. 6
ActionAction07/02/2017 - Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
ActionAction21/02/2017 - Delibera 21 febbraio 2017, n. 199
ActionAction21/02/2017 - Delibera 21 febbraio 2017, n. 212
ActionAction21/02/2017 - Delibera 21 febbraio 2017, n. 213
ActionAction07/03/2017 - Delibera 7 marzo 2017, n. 240
ActionAction07/03/2017 - Delibera 7 marzo 2017, n. 248
ActionAction07/03/2017 - Delibera 7 marzo 2017, n. 256
ActionAction07/03/2017 - Delibera 7 marzo 2017, n. 257
ActionAction14/03/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 14 marzo 2017, n. 7
ActionAction14/03/2017 - Delibera 14 marzo 2017, n. 286
ActionAction21/03/2017 - Delibera 21 marzo 2017, n. 287
ActionAction23/03/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 23 marzo 2017, n. 8
ActionAction28/03/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2017, n. 9
ActionAction30/03/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2017, n. 10
ActionAction30/03/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2017, n. 11
ActionAction28/03/2017 - Delibera 28 marzo 2017, n. 350
ActionAction07/04/2017 - Legge provinciale 7 aprile 2017, n. 2
ActionAction04/04/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 4 aprile 2017, n. 12
ActionAction07/04/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 7 aprile 2017, n. 13
ActionAction13/04/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 13 aprile 2017, n. 15
ActionAction04/04/2017 - Delibera 4 aprile 2017, n. 390
ActionAction11/04/2017 - Delibera 11 aprile 2017, n. 398
ActionAction19/04/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 19 aprile 2017, n. 16
ActionAction21/04/2017 - Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3
ActionAction18/04/2017 - Delibera 18 aprile 2017, n. 457
ActionAction21/04/2017 - Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 4
ActionAction02/05/2017 - Delibera 2 maggio 2017, n. 483
ActionAction02/05/2017 - Delibera 2 maggio 2017, n. 481
ActionAction04/04/2017 - Delibera 4 aprile 2017, n. 389
ActionAction18/04/2017 - Delibera 18 aprile 2017, n. 454
ActionAction12/04/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 12 aprile 2017, n. 14
ActionAction05/05/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 5 maggio 2017, n. 17
ActionAction09/05/2017 - Delibera 9 maggio 2017, n. 505
ActionAction16/05/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2017, n. 18
ActionAction18/05/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 18 maggio 2017, n. 19
ActionAction16/05/2017 - Delibera 16 maggio 2017, n. 520
ActionAction19/05/2017 - Legge provinciale 19 maggio 2017, n. 5
ActionAction18/04/2017 - Delibera 18 aprile 2017, n. 447
ActionAction09/05/2017 - Delibera 9 maggio 2017, n. 506
ActionAction30/05/2017 - Delibera 30 maggio 2017, n. 575
ActionAction30/05/2017 - Delibera 30 maggio 2017, n. 601
ActionAction11/04/2017 - Delibera 11 aprile 2017, n. 433
ActionAction07/06/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 7 giugno 2017, n. 20
ActionAction21/03/2017 - Corte costituzionale - sentenza 21 marzo 2017, n. 118
ActionAction19/05/2017 - Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
ActionAction04/05/2017 - Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
ActionAction16/06/2017 - Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 7
ActionAction16/06/2017 - Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 6
ActionAction26/06/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 26 giugno 2017, n. 21
ActionAction13/06/2017 - Delibera 13 giugno 2017, n. 612
ActionAction10/07/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2017, n. 22
ActionAction13/06/2017 - Delibera 13 giugno 2017, n. 614
ActionAction06/07/2017 - Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
ActionAction13/06/2017 - Delibera 13 giugno 2017, n. 655
ActionAction13/06/2017 - Delibera 13 giugno 2017, n. 659
ActionAction06/07/2017 - Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9
ActionAction20/06/2017 - Delibera 20 giugno 2017, n. 684
ActionAction13/06/2017 - Delibera 13 giugno 2017, n. 646
ActionAction20/06/2017 - Delibera 20 giugno 2017, n. 688
ActionAction20/06/2017 - Delibera 20 giugno 2017, n. 689
ActionAction20/06/2017 - Delibera 20 giugno 2017, n. 692
ActionAction27/06/2017 - Delibera 27 giugno 2017, n. 695
ActionAction30/05/2017 - Delibera 30 maggio 2017, n. 607
ActionAction20/07/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2017, n. 24
ActionAction10/07/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2017, n. 23
ActionAction04/07/2017 - Delibera 4 luglio 2017, n. 742
ActionAction18/07/2017 - Delibera 18 luglio 2017, n. 794
ActionAction18/07/2017 - Delibera 18 luglio 2017, n. 795
ActionAction27/07/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 27 luglio 2017, n. 25
ActionAction07/08/2017 - Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 10
ActionAction07/08/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 27
ActionAction07/08/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 28
ActionAction07/08/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 26
ActionAction07/08/2017 - Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 12
ActionAction07/08/2017 - Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 13
ActionAction07/08/2017 - Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 11
ActionAction25/07/2017 - Delibera 25 luglio 2017, n. 816
ActionAction08/08/2017 - Delibera 8 agosto 2017, n. 860
ActionAction08/08/2017 - Delibera 8 agosto 2017, n. 874
ActionAction25/07/2017 - Delibera 25 luglio 2017, n. 822
ActionAction16/08/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2017, n. 29
ActionAction16/08/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2017, n. 30
ActionAction24/08/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 24 agosto 2017, n. 31
ActionAction25/07/2017 - Delibera 25 luglio 2017, n. 813
ActionAction25/07/2017 - Delibera 25 luglio 2017, n. 823
ActionAction22/08/2017 - Delibera 22 agosto 2017, n. 903
ActionAction29/08/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 29 agosto 2017, n. 32
ActionAction01/09/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 1 settembre 2017, n. 33
ActionAction01/09/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 1 settembre 2017, n. 34
ActionAction01/09/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 1 settembre 2017, n. 35
ActionAction22/08/2017 - Delibera 22 agosto 2017, n. 908
ActionAction22/08/2017 - Delibera 22 agosto 2017, n. 909
ActionAction25/07/2017 - Delibera 25 luglio 2017, n. 815
ActionAction29/08/2017 - Delibera 29 agosto 2017, n. 929
ActionAction05/09/2017 - Delibera 5 settembre 2017, n. 967
ActionAction26/09/2017 - Delibera 26 settembre 2017, n. 1033
ActionAction19/09/2017 - Delibera 19 settembre 2017, n. 1005
ActionAction29/08/2017 - Delibera 29 agosto 2017, n. 952
ActionAction10/10/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 10 ottobre 2017, n. 37
ActionAction10/10/2017 - Delibera 10 ottobre 2017, n. 1068
ActionAction10/10/2017 - Delibera 10 ottobre 2017, n. 1080
ActionAction13/10/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2017, n. 38
ActionAction10/10/2017 - Delibera 10 ottobre 2017, n. 1092
ActionAction13/10/2017 - Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 16
ActionAction03/10/2017 - Delibera 3 ottobre 2017, n. 1060
ActionAction17/10/2017 - Delibera 17 ottobre 2017, n. 1121
ActionAction17/10/2017 - Delibera 17 ottobre 2017, n. 1123
ActionAction26/09/2017 - Delibera 26 settembre 2017, n. 1036
ActionAction19/09/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 19 settembre 2017, n. 36
ActionAction03/02/2017 - Delibera 3 febbraio 2017, n. 127
ActionAction27/10/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 27 ottobre 2017, n. 39
ActionAction07/09/2017 - Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162
ActionAction31/10/2017 - Delibera 31 ottobre 2017, n. 1181
ActionAction31/10/2017 - Delibera 31 ottobre 2017, n. 1184
ActionAction06/11/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 6 novembre 2017, n. 40
ActionAction17/10/2017 - Delibera 17 ottobre 2017, n. 1118
ActionAction16/11/2017 - Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 19
ActionAction16/11/2017 - Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 20
ActionAction17/11/2017 - Legge provinciale 17 novembre 2017, n. 21
ActionAction14/11/2017 - Delibera 14 novembre 2017, n. 1229
ActionAction14/11/2017 - Delibera 14 novembre 2017, n. 1231
ActionAction21/11/2017 - Delibera 21 novembre 2017, n. 1279
ActionAction02/05/2017 - Delibera 2 maggio 2017, n. 478
ActionAction21/11/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 21 novembre 2017, n. 43
ActionAction15/11/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 15 novembre 2017, n. 41
ActionAction28/11/2017 - Delibera 28 novembre 2017, n. 1315
ActionAction28/11/2017 - Delibera 28 novembre 2017, n. 1313
ActionAction17/10/2017 - Delibera 17 ottobre 2017, n. 1122
ActionAction05/12/2017 - Delibera 5 dicembre 2017, n. 1345
ActionAction05/12/2017 - Delibera 5 dicembre 2017, n. 1344
ActionAction12/12/2017 - Delibera 12 dicembre 2017, n. 1382
ActionAction05/12/2017 - Delibera 5 dicembre 2017, n. 1343
ActionAction12/12/2017 - Delibera 12 dicembre 2017, n. 1393
ActionAction20/12/2017 - Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 22
ActionAction19/12/2017 - Delibera 19 dicembre 2017, n. 1407
ActionAction19/12/2017 - Delibera 19 dicembre 2017, n. 1412
ActionAction12/12/2017 - Delibera 12 dicembre 2017, n. 1405
ActionAction19/12/2017 - Delibera 19 dicembre 2017, n. 1413
ActionAction28/12/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 28 dicembre 2017, n. 46
ActionAction07/02/2017 - Corte costituzionale - sentenza 7 febbraio 2017, n. 80
ActionAction19/12/2017 - Delibera 19 dicembre 2017, n. 1435
ActionAction19/12/2017 - Delibera 19 dicembre 2017, n. 1448
ActionAction28/12/2017 - Delibera 28 dicembre 2017, n. 1497
ActionAction11/04/2017 - Corte costituzionale - sentenza 11 aprile 2017, n. 126
ActionAction21/06/2017 - Corte costituzionale - sentenza 21 giugno 2017, n. 193
ActionAction28/12/2017 - Delibera 28 dicembre 2017, n. 1480
ActionAction26/09/2017 - Corte costituzionale - sentenza 26 settembre 2017, n. 228
ActionAction23/08/2017 - Accordo 23 agosto 2017, n. 00
ActionAction27/12/2017 - Legge 27 dicembre 2017, n. 205
ActionAction09/05/2017 - Corte costituzionale - sentenza 9 maggio 2017, n. 154
ActionAction11/07/2017 - Corte costituzionale - sentenza 11 luglio 2017, n. 212
ActionAction03/07/2017 - Corte costituzionale - sentenza 3 luglio 2017, n. 191
ActionAction06/12/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 6 dicembre 2017, n. 44
ActionAction29/12/2017 - Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 236
ActionAction29/12/2017 - Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 237
ActionAction26/09/2017 - Corte costituzionale - sentenza 26 settembre 2017, n. 231
ActionAction04/12/2017 - Legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1
ActionAction19/09/2017 - Legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14
ActionAction20/12/2017 - Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 23
ActionAction20/12/2017 - Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 24
ActionAction29/08/2017 - Delibera 29 agosto 2017, n. 928
ActionAction21/11/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 21 novembre 2017, n. 42
ActionAction12/12/2017 - Delibera 12 dicembre 2017, n. 1387
ActionAction11/10/2017 - Corte costituzionale - sentenza 11 ottobre 2017, n. 235
ActionAction11/10/2017 - Corte costituzionale - sentenza 11 ottobre 2017, n. 237
ActionAction11/10/2017 - Corte costituzionale - sentenza 11 ottobre 2017, n. 252
ActionAction05/12/2017 - Corte costituzionale - sentenza 5 dicembre 2017, n. 270
ActionAction19/12/2017 - Delibera 19 dicembre 2017, n. 1434
ActionAction16/11/2017 - Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 18
ActionAction19/07/2017 - Accordo 19 luglio 2017, n. 0
ActionAction17/10/2017 - Delibera 17 ottobre 2017, n. 1119
ActionAction19/12/2017 - Delibera 19 dicembre 2017, n. 1415
ActionAction12/12/2017 - Delibera 12 dicembre 2017, n. 1401
ActionAction13/10/2017 - Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17
ActionAction19/09/2017 - Legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15
ActionAction31/10/2017 - Delibera 31 ottobre 2017, n. 1168
ActionAction15/12/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 15 dicembre 2017, n. 45
ActionAction14/03/2017 - Delibera 14 marzo 2017, n. 280
ActionAction19/12/2017 - Delibera 19 dicembre 2017, n. 1429
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction03/01/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 3 gennaio 2014, n. 1
ActionAction07/01/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2014, n. 2
ActionAction04/02/2014 - Delibera 4 febbraio 2014, n. 102
ActionAction04/02/2014 - Delibera 4 febbraio 2014, n. 108
ActionAction04/02/2014 - Delibera 4 febbraio 2014, n. 112
ActionAction04/02/2014 - Delibera 4 febbraio 2014, n. 115
ActionAction11/02/2014 - Delibera 11 febbraio 2014, n. 144
ActionAction11/02/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 11 febbraio 2014, n. 3
ActionAction14/02/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 14 febbraio 2014, n. 4
ActionAction18/02/2014 - Delibera 18 febbraio 2014, n. 166
ActionAction10/02/2014 - Corte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2014, n. 19
ActionAction18/02/2014 - Delibera 18 febbraio 2014, n. 172
ActionAction25/02/2014 - Delibera 25 febbraio 2014, n. 187
ActionAction25/02/2014 - Delibera 25 febbraio 2014, n. 211
ActionAction17/03/2014 - Corte costituzionale - sentenza 24 febbraio 2014, n. 28
ActionAction25/02/2014 - Delibera 25 febbraio 2014, n. 196
ActionAction25/02/2014 - Delibera 25 febbraio 2014, n. 217
ActionAction11/03/2014 - Delibera 11 marzo 2014, n. 268
ActionAction11/03/2014 - Delibera 11 marzo 2014, n. 286
ActionAction18/03/2014 - Delibera 18 marzo 2014, n. 292
ActionAction18/03/2014 - Delibera 18 marzo 2014, n. 318
ActionAction18/03/2014 - Delibera 18 marzo 2014, n. 317
ActionAction18/03/2014 - Delibera 18 marzo 2014, n. 293
ActionAction25/03/2014 - Delibera 25 marzo 2014, n. 357
ActionAction26/02/2014 - Corte costituzionale - sentenza 26 febbraio 2014, n. 40
ActionAction01/04/2014 - Delibera 1 aprile 2014, n. 361
ActionAction07/04/2014 - Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1
ActionAction07/04/2014 - Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 2
ActionAction08/04/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2014, n. 10
ActionAction08/04/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2014, n. 11
ActionAction10/04/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 10 aprile 2014, n. 13
ActionAction11/04/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 11 aprile 2014, n. 14
ActionAction18/03/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 18 marzo 2014, n. 5
ActionAction18/03/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 18 marzo 2014, n. 6
ActionAction28/03/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2014, n. 8
ActionAction04/04/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 4 aprile 2014, n. 9
ActionAction14/04/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 14 aprile 2014, n. 15
ActionAction15/04/2014 - Delibera 15 aprile 2014, n. 438
ActionAction29/04/2014 - Delibera 29 aprile 2014, n. 484
ActionAction29/04/2014 - Delibera 29 aprile 2014, n. 492
ActionAction24/03/2014 - Corte costituzionale - sentenza 24 marzo 2014, n. 61
ActionAction26/03/2014 - Corte costituzionale - sentenza 26 marzo 2014, n. 64
ActionAction23/04/2014 - Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3
ActionAction07/04/2014 - Corte costituzionale - sentenza 7 aprile 2014, n. 89
ActionAction09/04/2014 - Corte costituzionale - sentenza 9 aprile 2014, n. 99
ActionAction09/04/2014 - Corte costituzionale - ordinanza 9 aprile 2014, n. 103
ActionAction07/05/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2014, n. 16
ActionAction16/05/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2014, n. 17
ActionAction13/05/2014 - Delibera 13 maggio 2014, n. 540
ActionAction13/05/2014 - Delibera 13 maggio 2014, n. 541
ActionAction13/05/2014 - Delibera 13 maggio 2014, n. 542
ActionAction20/05/2014 - Delibera 20 maggio 2014, n. 577
ActionAction21/01/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2014, n. 40/1.0
ActionAction27/05/2014 - Delibera 27 maggio 2014, n. 590
ActionAction07/05/2014 - Corte costituzionale - sentenza 7 maggio 2014, n. 127
ActionAction07/05/2014 - Corte costituzionale - sentenza 7 maggio 2014, n. 129
ActionAction19/05/2014 - Corte costituzionale - sentenza 19 maggio 2014, n. 137
ActionAction19/05/2014 - Corte costituzionale - sentenza 19 maggio 2014, n. 138
ActionAction28/05/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 28 maggio 2014, n. 18
ActionAction03/06/2014 - Delibera 3 giugno 2014, n. 663
ActionAction03/06/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2014, n. 19
ActionAction03/06/2014 - Delibera 3 giugno 2014, n. 658
ActionAction03/06/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2014, n. 20
ActionAction17/06/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 17 giugno 2014, n. 21
ActionAction19/06/2014 - Legge provinciale 19 giugno 2014, n. 4
ActionAction17/06/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 17 giugno 2014, n. 22
ActionAction10/06/2014 - Delibera 10 giugno 2014, n. 687
ActionAction10/06/2014 - Delibera 10 giugno 2014, n. 691
ActionAction03/06/2014 - Delibera 3 giugno 2014, n. 660
ActionAction10/06/2014 - Delibera 10 giugno 2014, n. 688
ActionAction19/05/2014 - Corte costituzionale - sentenza 19 maggio 2014, n. 144
ActionAction26/06/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 26 giugno 2014, n. 167
ActionAction11/06/2014 - Corte costituzionale - sentenza 11 giugno 2014, n. 169
ActionAction11/06/2014 - Corte costituzionale - sentenza 11 giugno 2014, n. 175
ActionAction23/06/2014 - Corte costituzionale - sentenza 23 giugno 2014, n. 188
ActionAction23/06/2014 - Corte costituzionale - sentenza 23 giugno 2014, n. 190
ActionAction15/04/2014 - Delibera 15 aprile 2014, n. 450
ActionAction01/07/2014 - Delibera 1 luglio 2014, n. 771
ActionAction01/07/2014 - Delibera 1 luglio 2014, n. 817
ActionAction21/07/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2014, n. 25
ActionAction22/07/2014 - Delibera 22 luglio 2014, n. 889
ActionAction22/07/2014 - Delibera 22 luglio 2014, n. 895
ActionAction25/07/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 25 luglio 2014, n. 26
ActionAction22/07/2014 - Delibera 22 luglio 2014, n. 920
ActionAction10/07/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2014, n. 24
ActionAction01/07/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 1 luglio 2014, n. 23
ActionAction15/07/2014 - Corte costituzionale - sentenza 15 luglio 2014, n. 224
ActionAction09/07/2014 - Corte costituzionale - sentenza 9 luglio 2014, n. 213
ActionAction21/07/2014 - Legge provinciale 21 luglio 2014, n. 5
ActionAction29/07/2014 - Delibera 29 luglio 2014, n. 938
ActionAction05/08/2014 - Delibera 5 agosto 2014, n. 964
ActionAction02/09/2014 - Delibera 2 settembre 2014, n. 1041
ActionAction08/07/2014 - Delibera 8 luglio 2014, n. 861
ActionAction09/09/2014 - Delibera 9 settembre 2014, n. 1060
ActionAction04/09/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 4 settembre 2014, n. 27
ActionAction23/09/2014 - Legge provinciale 23 settembre 2014, n. 6
ActionAction26/09/2014 - Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
ActionAction19/09/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 19 settembre 2014, n. 28
ActionAction26/09/2014 - Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
ActionAction07/10/2014 - Delibera 7 ottobre 2014, n. 1181
ActionAction14/10/2014 - Delibera 14 ottobre 2014, n. 1188
ActionAction14/10/2014 - Delibera 14 ottobre 2014, n. 1216
ActionAction21/10/2014 - Delibera 21 ottobre 2014, n. 1242
ActionAction16/10/2014 - Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
ActionAction23/10/2014 - Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
ActionAction18/03/2014 - Delibera 18 marzo 2014, n. 397
ActionAction04/11/2014 - Delibera 4 novembre 2014, n. 1248
ActionAction14/11/2014 - Corte costituzionale - sentenza 14 novembre 2014, n. 237
ActionAction04/11/2014 - Delibera 4 novembre 2014, n. 1302
ActionAction11/11/2014 - Delibera 11 novembre 2014, n. 1308
ActionAction11/11/2014 - Delibera 11 novembre 2014, n. 1309
ActionAction18/11/2014 - Delibera 18 novembre 2014, n. 1388
ActionAction18/11/2014 - Delibera 18 novembre 2014, n. 1370
ActionAction19/11/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 19 novembre 2014, n. 30
ActionAction04/11/2014 - Delibera 4 novembre 2014, n. 1304
ActionAction21/10/2014 - Corte costituzionale - ordinanza 21 ottobre 2014, n. 257
ActionAction13/11/2014 - Corte costituzionale - sentenza 13 novembre 2014, n. 256
ActionAction25/11/2014 - Delibera 25 novembre 2014, n. 1421
ActionAction18/11/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2014, n. 29
ActionAction11/03/2014 - Delibera 11 marzo 2014, n. 238
ActionAction05/12/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 5 dicembre 2014, n. 31
ActionAction16/12/2014 - Decreto del Presidente della Provincia 16 dicembre 2014, n. 32
ActionAction09/12/2014 - Delibera 9 dicembre 2014, n. 1528
ActionAction09/12/2014 - Delibera 9 dicembre 2014, n. 1530
ActionAction01/12/2014 - Corte costituzionale - sentenza 1 dicembre 2014, n. 275
ActionAction16/12/2014 - Delibera 16 dicembre 2014, n. 1547
ActionAction23/12/2014 - Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 12
ActionAction23/12/2014 - Delibera 23 dicembre 2014, n. 1579
ActionAction23/12/2014 - Delibera 23 dicembre 2014, n. 1599
ActionAction26/03/2014 - Corte costituzionale - sentenza 26 marzo 2014, n. 72
ActionAction23/12/2014 - Legge 23 dicembre 2014, n. 190
ActionAction03/11/2014 - Decreto del Direttore di Ripartizione 3 novembre 2014, n. 249
ActionAction01/07/2014 - Delibera 1 luglio 2014, n. 821
ActionAction09/12/2014 - Delibera 9 dicembre 2014, n. 1525
ActionAction23/12/2014 - Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11
ActionAction11/11/2014 - Delibera 11 novembre 2014, n. 1315
ActionAction18/11/2014 - Delibera 18 novembre 2014, n. 1366
ActionAction31/10/2014 - Contratto collettivo 31 ottobre 2014
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