(1) I commi 2 e 3 dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22, sono così sostituiti:
“2. Salvo quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2017, n. 10, i requisiti prescritti devono essere posseduti sia al momento della scadenza del termine di presentazione delle domande che alla data di assunzione. Il personale è tenuto ad informare immediatamente l’Amministrazione in caso di perdita dei requisiti necessari per l’assunzione all’impiego provinciale.
3. Il bando di concorso può anche prevedere la semplice manifestazione di interesse a partecipare e che il possesso dei requisiti debba sussistere in un momento successivo prestabilito, purché non posteriore al giorno della prima prova di concorso, fermo restando quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2017, n. 10.”
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.