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In vigore al: 31/10/2020

r') Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 41)
Modifiche di leggi provinciali in materia di salute

1)
Pubblicata nel supplemento n. 6 del B.U. 26 aprile 2017, n. 17.

CAPO I
MODIFICA DI LEGGI PROVINCIALI IN MATERIA DI SALUTE

Art. 1 (Modifica della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, “Norme sull'esercizio delle funzioni  in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale”)

(1) Dopo l’articolo 3 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 3/bis (Competenza in materia di sicurezza alimentare)

1. Con regolamento di esecuzione è determinata la struttura organizzativa provinciale competente in materia di sicurezza alimentare.

2. La struttura organizzativa di cui al comma 1 è l’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive modifiche.

3. La struttura di cui al comma 1 è altresì nodo provinciale per la gestione delle allerte alimentari nonché punto di contatto e raccordo tra Ministero della Salute, Azienda Sanitaria, laboratori pubblici e l’Istituto zooprofilattico sperimentale in provincia di Bolzano.”

(2) Il comma 3 dell’articolo 6/bis della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Avverso la decisione della commissione di cui al comma 1 è ammesso ricorso alla commissione medica d’appello di cui all’articolo 14 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, che all’uopo verrà integrata con un medico specialista in malattie infettive e con un medico igienista. Il ricorso è presentato, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla notifica della decisione.”

Art. 2 (Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992,  n. 10, “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”)

(1) Il punto 23 dell’allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

“23 Salute

  1. programmazione annuale e pluriennale del Servizio sanitario provinciale
  2. pianificazione degli investimenti del Servizio sanitario provinciale, incluso il settore delle tecnologie informatiche
  3. monitoraggio e controllo della programmazione provinciale ed aziendale
  4. valutazione della performance del Servizio sanitario provinciale e della direttrice/del direttore generale
  5. finanziamento del Servizio sanitario provinciale e valutazione delle performance economico-finanziarie, incluso il controllo tecnico-contabile
  6. governance dei livelli essenziali di assistenza e definizione dei livelli aggiuntivi di assistenza
  7. governance in materia di personale sanitario, inclusa la formazione sanitaria
  8. predisposizione dell’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie e accreditamento delle strutture
  9. sistema informativo sanitario
  10. tariffazione delle prestazioni sanitarie e determinazione della compartecipazione degli assistiti ai costi delle prestazioni sanitarie
  11. rapporti con le istituzioni rilevanti in materia di salute a livello locale, nazionale e internazionale
  12. sensibilizzazione e coinvolgimento dei gruppi d’interesse
  13. comunicazione in materia di salute
  14. Commissione conciliativa per le questioni di responsabilità medica
  15. contributi in ambito sanitario.“

Art. 3 (Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001,  n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)

(1) Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“c) personale tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro del ruolo sanitario provinciale, operante presso il Servizio di igiene e sanità pubblica.”

(2) Il comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Per le attività di cui al comma 1 l'amministrazione provinciale può avvalersi di esperti in programmazione sanitaria, statistica, informatica e in altre discipline eventualmente richieste per l'espletamento di specifiche attribuzioni in materia di sanità. Detti esperti possono essere scelti tra i dipendenti di altri enti pubblici e messi a disposizione da questi ultimi o possono essere incaricati, ai sensi delle disposizioni vigenti, di operare al servizio della Ripartizione provinciale Salute.”

(3) Dopo il comma 6 dell’articolo 3 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“7. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali la Ripartizione provinciale Salute è autorizzata a stipulare convenzioni con esperti esterni all’amministrazione, con università e con istituti specializzati.”

(4) Gli articoli 4 e 4/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“Art. 4 (Osservatorio per la salute)

1. L’Osservatorio per la salute della Provincia autonoma di Bolzano è insediato presso la Ripartizione provinciale Salute ed esercita funzioni di supporto sia della Ripartizione stessa che dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.

2. L’Osservatorio per la salute svolge la duplice funzione di monitoraggio epidemiologico e di gestione del sistema informativo sanitario provinciale, per conto della Ripartizione provinciale Salute. Questa duplice funzione è indispensabile per determinare e monitorare gli indicatori per la valutazione:

  1. dei bisogni di salute;
  2. della domanda e dell’offerta di prestazioni sanitarie;
  3. dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di appropriatezza ed efficacia.

3. Nello svolgimento della sua duplice funzione di cui al comma 2 l’Osservatorio per la salute collabora:

  1. alla predisposizione degli atti di programmazione sanitaria;
  2. alla definizione degli obiettivi da assegnare all’Azienda Sanitaria;
  3. al controllo delle attività sanitarie.

4. L’Osservatorio per la salute gestisce il patrimonio informativo sanitario necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali ad esso assegnate. Esso vigila inoltre sulla qualità e completezza del patrimonio informativo sanitario per conto della Ripartizione provinciale Salute e dell’Azienda Sanitaria.

Art. 4/bis (Commissione conciliativa per le questioni di responsabilità in ambito sanitario)

1. Presso la Ripartizione provinciale Salute è istituita la Commissione conciliativa per le questioni di responsabilità in ambito sanitario.

2. La Commissione conciliativa è competente per tutti i casi in cui un paziente che abbia usufruito di una prestazione sanitaria erogata sul territorio della provincia di Bolzano ritenga o i suoi aventi causa ritengano che si sia verificata una o più delle seguenti situazioni di fatto:

  1. che il paziente abbia subito un danno alla salute per un errore nella diagnosi o nella terapia conseguente ad un’azione od omissione commessa da soggetti esercenti una professione sanitaria;
  2. che il paziente abbia subito un danno alla salute in conseguenza di omessa o insufficiente informazione;
  3. che il paziente abbia subito un danno alla salute in conseguenza di condotte colpose poste in essere in una struttura sanitaria limitatamente ad attività diagnostico-terapeutiche e non attribuibili ad uno specifico esercente di una professione sanitaria.

3. La Commissione conciliativa è un organo indipendente e imparziale. Essa è nominata dalla Giunta provinciale per la durata di tre anni. La collaborazione, la composizione e le nomine, l’organizzazione e il funzionamento della Commissione conciliativa sono regolati con regolamento di esecuzione.

4. In casi particolarmente complessi, non valutabili con le proprie competenze specialistiche interne, la Commissione conciliativa può richiedere la perizia di un consulente tecnico esterno.”

(5) L’articolo 28 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 28 (Finanziamento)

1. Le risorse finanziarie da destinare al Servizio sanitario provinciale sono finalizzate:

  1. al finanziamento del fabbisogno sanitario che l’Azienda Sanitaria è chiamata a soddisfare;
  2. al finanziamento delle spese per l’espletamento delle attività istituzionali in materia di sanità di competenza della Provincia, nonchè delle attività di ricerca sanitaria;
  3. al finanziamento dei programmi di investimento definiti dalla programmazione provinciale;
  4. alla realizzazione di specifiche funzioni assistenziali o di specifici obiettivi o progetti individuati dalla programmazione provinciale.

2. Il fabbisogno di spesa è determinato, in base alle risorse finanziarie programmate dalla Provincia, tenendo conto dei costi necessari per l’erogazione dei livelli essenziali e aggiuntivi di assistenza in condizioni di efficienza, efficacia e appropriatezza.

3. Il finanziamento del Servizio sanitario provinciale avviene attraverso:

  1. il fondo sanitario provinciale di cui al comma 4, che tiene conto del saldo di mobilità sanitaria;
  2. la compartecipazione diretta degli assistiti;
  3. gli eventuali fondi integrativi del Servizio sanitario provinciale previsti dalla normativa vigente;
  4. le entrate derivanti dalle prestazioni sanitarie erogate o da interventi in materia di igiene e sanità pubblica;
  5. i ricavi e le rendite derivanti dall’utilizzo del patrimonio;
  6. donazioni e altri atti di liberalità;
  7. eventuali ulteriori entrate.

4. Il fondo sanitario provinciale è iscritto negli appositi programmi della missione 13 “Tutela della salute” dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione della Provincia, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale.

5. La Giunta provinciale stabilisce, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, il riparto delle risorse del fondo fra Provincia e Azienda Sanitaria, i criteri di riparto delle risorse nonché eventuali limiti di spesa e vincoli di utilizzo delle quote del fondo con specifiche destinazioni.

6. Al fine di assicurare la necessaria liquidità finanziaria nel corso dell’esercizio, la Provincia dispone regolari anticipazioni a favore dell’Azienda Sanitaria, sulla base del fabbisogno di liquidità espresso dall’Azienda Sanitaria.”

(6) L’articolo 30 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:

“Art. 30 (Programmazione sanitaria provinciale)

1. La programmazione sanitaria spetta alla Giunta provinciale, coadiuvata a tal fine dalla Ripartizione provinciale Salute, dagli organi consultivi in materia di salute dell’Azienda Sanitaria e da esperti esterni.

2. Sono strumenti essenziali della programmazione sanitaria provinciale:

  1. il Piano sanitario provinciale;
  2. i piani di settore, che determinano strategie e misure specifiche per singoli aspetti dell’assistenza sanitaria, sulla base dei principi e delle finalità stabiliti nel Piano sanitario provinciale;
  3. i programmi d’intervento con finalità specifiche a tutela della salute della popolazione.

3. Il piano sanitario provinciale e il piano sociale provinciale di cui all’articolo 2 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, sono coordinati e assieme formano la programmazione sanitaria e sociale coordinata e integrata.

4. Al fine di garantire l’efficacia, l’efficienza e la corretta pianificazione del fabbisogno sanitario provinciale, gli strumenti di pianificazione sono predisposti, attuati, verificati in relazione al loro stato di attuazione ed eventualmente adattati, tenuto conto dei seguenti aspetti:

  1. sviluppi demografici ed epidemiologici;
  2. evoluzione clinica, sviluppo scientifico e tecnologico nonché ulteriori evoluzioni nell’ambito del Servizio sanitario.

5. Il Piano sanitario provinciale è lo strumento di programmazione atto a garantire una pianificazione sostenibile dell’assistenza sanitaria alla popolazione. È un piano strategico di indirizzo e governo dell’assistenza sanitaria, che stabilisce, per il periodo di programmazione, i principali obiettivi, nonché le strategie e le eventuali misure per il raggiungimento degli stessi, con particolare attenzione alle tre aree dell’assistenza: l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l’assistenza territoriale e l’assistenza ospedaliera.

6. La definizione degli obiettivi, delle strategie e delle misure da inserire nel Piano sanitario provinciale avviene in particolar modo nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. garanzia della migliore qualità possibile delle prestazioni sanitarie e dei relativi esiti;
  2. efficacia delle prestazioni sanitarie erogate ai pazienti, nel senso di appropriatezza, utilità per i pazienti e soddisfazione degli utenti;
  3. garanzia della sostenibilità finanziaria del Servizio sanitario nel breve e nel lungo periodo.

7. Ai fini dell’approvazione del Piano sanitario provinciale il progetto del Piano, deliberato dalla Giunta provinciale, è depositato ed esposto al pubblico presso l'Amministrazione provinciale, presso i comuni della provincia e presso il Consiglio dei Comuni, nonché pubblicato online. La data di esposizione del progetto del Piano è preventivamente resa nota mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e su almeno due quotidiani locali, di cui uno in lingua italiana ed uno in lingua tedesca, nonché su un settimanale locale. Il progetto del Piano è esposto per 30 giorni, durante i quali chiunque può prenderne visione. Entro questo termine singole persone nonché gli enti e le associazioni interessati possono presentare osservazioni e proposte di perfezionamento del Piano ai comuni, al Consiglio dei Comuni o alla Giunta provinciale. Durante questo periodo vengono sentite a livello provinciale le rappresentanze dei pazienti, indipendentemente dalla loro forma organizzativa, le associazioni e confederazioni interessate, nonché le parti sociali. I comuni possono esprimere il loro parere motivato sul progetto del Piano entro i successivi 30 giorni, tenendo conto delle osservazioni e proposte a loro presentate, e lo trasmettono al Consiglio dei Comuni. In ogni caso i comuni trasmettono le osservazioni e proposte a loro presentate al Consiglio dei Comuni. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio dei Comuni esprime poi il suo parere motivato sul progetto del Piano, tenendo conto dei pareri dei comuni, e lo trasmette alla Giunta provinciale. Decorso tale termine si prescinde dal parere del Consiglio dei Comuni.

8. Il Piano sanitario provinciale è approvato dalla Giunta provinciale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, a meno che non sia diversamente stabilito.

9. Il Piano sanitario provinciale ha una validità minima di tre anni e massima di cinque anni. Esso conserva la propria validità fino all’entrata in vigore del piano successivo.

10. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano sanitario provinciale, il Comitato provinciale per la pianificazione sanitaria procede ad una valutazione periodica dello stato di attuazione degli obiettivi e delle misure ivi contenuti. Per tale valutazione il Comitato può avvalersi anche del supporto di esperti esterni in materia di programmazione sanitaria. Le modalità e i tempi della valutazione periodica, così come eventuali necessità di adattamenti puntuali del Piano, sono stabiliti dalla Giunta provinciale con l’approvazione del Piano sanitario provinciale. Agli adattamenti puntuali, che possono essere anche annuali, non si applica il comma 7.”

(7) Il comma 3 dell’articolo 33 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Entro 30 giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento del diniego di rimborso è ammesso ricorso alla Commissione provinciale per la decisione sui ricorsi in materia di assistenza sanitaria. La Commissione è istituita presso la Ripartizione provinciale Salute e decide in via definitiva sui ricorsi. Essa è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta dall'assessore provinciale alla salute o da un suo delegato, in qualità di presidente, e da altri sei componenti. Almeno quattro componenti sono medici, di cui almeno uno è un libero professionista. I restanti componenti sono funzionari provinciali.”

(8) Il comma 2 dell’articolo 34/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Avverso il diniego di autorizzazione preventiva di cui al comma 1 nonché avverso il diniego della richiesta di rimborso dei costi dell’assistenza sanitaria transfrontaliera ai sensi della direttiva 2011/24/UE è ammesso ricorso entro il termine perentorio di 15 giorni alla Commissione di cui all’articolo 33, comma 3.”

(9) L’articolo 42 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 42 (Comitato provinciale per la programmazione sanitaria)

1. È istituito il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria, quale organo tecnico consultivo dell’Amministrazione provinciale.

2. Al Comitato provinciale per la programmazione sanitaria compete:

  1. esprimere pareri sul Piano sanitario provinciale e verificarne lo stato di attuazione, in osservanza delle disposizioni previste dall’articolo 30;
  2. esprimere pareri sui programmi planivolumetrici dei singoli progetti e sul programma pluriennale di edilizia sanitaria;
  3. esprimere pareri sul programma annuale e pluriennale degli interventi di manutenzione straordinaria dei beni immobili sanitari ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e successive modifiche;
  4. esprimere pareri sul programma annuale e pluriennale degli acquisti di apparecchiature biomediche, nonché di strumenti, impianti e arredi tecnici ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e successive modifiche;
  5. esprimere pareri sul programma annuale e pluriennale dei progetti di tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni nonché degli acquisti di hardware e software ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e successive modifiche;
  6. esprimere pareri facoltativi sulle tariffe delle prestazioni sanitarie;
  7. esprimere pareri sulle specialità e sulle tipologie di prestazioni, nonché sulla misura degli importi rimborsabili per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, tenuto conto delle disposizioni in materia di partecipazione alla spesa sanitaria ai sensi dell’articolo 34, comma 4;
  8. esprimere pareri sul fabbisogno formativo, pluriennale ed annuale, delle professioni sanitarie e dei corsi di specializzazione, e in particolare sul fabbisogno di medici di medicina generale e di medici specialisti con riferimento alle singole specializzazioni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14;
  9. esprimere pareri facoltativi sul fabbisogno di accreditamento dei soggetti privati erogatori di prestazioni sanitarie, sull'avvio della valutazione tecnica a seguito di richiesta di accreditamento, nonché sulle richieste di autorizzazione o accreditamento in deroga ai requisiti stabiliti ai sensi degli articoli 39 e 40.

3. Il Comitato è composto da:

  1. l’Assessore provinciale alla salute, in qualità di presidente;
  2. il Direttore della Ripartizione provinciale Salute, in qualità di vicepresidente;
  3. il Direttore generale dell’Azienda Sanitaria;
  4. il Direttore sanitario, il Direttore amministrativo e il Direttore tecnico-assistenziale dell’Azienda Sanitaria;
  5. quattro rappresentanti del personale sanitario laureato, di cui due medici; uno dei medici deve essere esperto in materia di programmazione e organizzazione sanitaria, mentre l’altro medico è proposto dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Bolzano;
  6. un rappresentante del personale non medico;
  7. tre rappresentanti dei comuni, ovvero il presidente del Consiglio dei Comuni o un suo delegato, un rappresentante dei presidenti delle Comunità comprensoriali e un rappresentante del Comune di Bolzano;
  8. il Direttore della Ripartizione provinciale Politiche sociali;
  9. un rappresentante degli erogatori privati di prestazioni sanitarie convenzionati con il Servizio sanitario provinciale;
  10. due rappresentanti delle organizzazioni dei pazienti;
  11. i Direttori dei comprensori sanitari.

4. Qualora vengano trattati argomenti riguardanti le tecnologie biomediche, l’edilizia sanitaria, la medicina di base e la pediatria di base, il Comitato è integrato rispettivamente da un esperto in tecnologie biomediche, un esperto in edilizia sanitaria, un rappresentante dei medici di medicina generale e un rappresentante dei pediatri di libera scelta. Ciascun componente aggiuntivo partecipa con diritto di voto.

5. L’organizzazione e le modalità di funzionamento del Comitato provinciale per la programmazione sanitaria sono disciplinate dalla Giunta provinciale.

6. Il Comitato è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. Funge da segretario un impiegato di qualifica funzionale non inferiore alla sesta della Ripartizione provinciale Salute.”

(10) L’articolo 44 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 44 (Comitato etico provinciale)

1. È istituito il Comitato etico provinciale, quale organo consultivo indipendente dell’Amministrazione provinciale e competente per lo sviluppo di una cultura dell’etica in sanità; esso esprime pareri, raccomandazioni e formula le linee di indirizzo su questioni etiche emerse nell’attività sanitaria e nella ricerca nei campi della medicina, della tutela della salute e della biologia, sia in riferimento a singoli individui sia a gruppi sociali ed all’intera società.

2. Il Comitato etico provinciale ha le seguenti competenze:

  1. la promozione di una cultura dell’etica in sanità e nella popolazione tramite iniziative adeguate;
  2. pareri e prese di posizione in merito a questioni etiche in ambito sanitario;
  3. attività consultiva per l’Amministrazione provinciale riguardo a questioni etiche in ambito sanitario;
  4. elaborazione di proposte per la formazione e l’aggiornamento sulle tematiche etiche connesse alle attività medico-assistenziali;
  5. elaborazione di proposte per iniziative volte alla tutela della qualità della vita e della dignità umana delle persone malate, con particolare riguardo ai pazienti terminali, ai minori e alle persone con disabilità.

3. La composizione, la nomina e le modalità di lavoro del Comitato etico provinciale sono definite con regolamento di esecuzione.

4. Il mandato dei componenti del Comitato etico, compreso il presidente, dura tre anni ed è rinnovabile.

5. Al presidente e al vicepresidente del Comitato etico provinciale spetta un’indennità di funzione. Il compenso per l’attività degli altri componenti del Comitato etico provinciale è corrisposto sotto forma di gettoni di presenza. L’ammontare dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza è determinato dalla Giunta provinciale.”

(11) Nel testo in lingua tedesca dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 46 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, le parole: “ärztlichen Leiter” sono sostituite dalla parola: “Sanitätsleiter”.

(12) I commi 5, 6, 7 e 8 dell’articolo 46 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“5. Ai dirigenti sanitari con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre alle funzioni derivanti dalle loro specifiche competenze professionali, anche funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da assolvere in osservanza degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante l’emanazione di direttive a tutto il personale della struttura e l’adozione delle decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per garantire l’appropriatezza di tutti gli interventi preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente è responsabile dell’efficace ed efficiente gestione delle risorse assegnategli.

6. All’incarico di dirigente sanitario e agli incarichi di direttore di struttura complessa si accede in conformità alla vigente disciplina di settore mediante concorso pubblico per titoli ed esami o tramite selezione pubblica. Possono partecipare al concorso o alla selezione anche i candidati con una specializzazione in una disciplina affine, fermo restando che i contratti collettivi di comparto disciplinano le modalità di salvaguardia del trattamento economico fisso in godimento ai dirigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Qualora al concorso o alla selezione indetta per la copertura dell’incarico di direzione dell’area territoriale o del Servizio di medicina di base dell’Azienda Sanitaria non siano risultati candidati idonei, la direzione di queste strutture può essere affidata anche a medici di medicina generale con un’esperienza professionale almeno decennale.

8. Entro 18 mesi dall’assunzione dell’incarico di direzione di struttura complessa, i dirigenti devono conseguire l’attestato di formazione manageriale. Nel caso in cui non assolvano con profitto il primo corso attivato dall’Amministrazione provinciale dopo il conferimento del loro incarico, essi decadono dall’incarico.”

(13) Dopo l’articolo 46 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 46/bis e 46/ter:

“Art. 46/bis (Valutazione dei dirigenti in ambito sanitario)

1. Tutti i dirigenti in ambito sanitario sono sottoposti ad un processo di verifica e valutazione, articolato nel modo seguente:

  1. valutazione annuale del diretto superiore (primo grado): il diretto superiore verifica annualmente i risultati ottenuti in ordine agli obiettivi concordati. L’indennità di risultato è correlata a tale verifica;
  2. valutazione del nucleo di valutazione (secondo grado): il nucleo di valutazione esamina le valutazioni negative di primo grado nonché gli eventuali ricorsi degli interessati avverso le valutazioni dei diretti superiori, procedendo ad una valutazione definitiva, che viene inserita nel fascicolo personale;
  3. valutazione pluriennale al termine dell’incarico: il collegio tecnico e il nucleo di valutazione verificano la qualità delle prestazioni tecnico-professionali al termine dell’incarico, tenendo conto delle precedenti valutazioni annuali e dei risultati raggiunti nel periodo di durata dell’incarico. Dalla valutazione al termine dell’incarico dipende la conferma dello stesso o il conferimento di un incarico diverso.

2. Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalità di costituzione, composizione e nomina dei membri del nucleo di valutazione e del collegio tecnico, le modalità di funzionamento degli stessi nonché le procedure di valutazione, i criteri alla base dei sistemi di valutazione delle attività professionali, gli effetti della valutazione e le ulteriori funzioni specifiche affidate a ciascun organismo deputato alla valutazione.

3. I componenti del nucleo di valutazione e del collegio tecnico sono nominati dal Direttore generale.

4. Ai componenti del nucleo di valutazione e del collegio tecnico spetta un compenso, determinato nel rispetto delle disposizioni in materia.

5. Il metodo di valutazione dei risultati, definito nell’atto aziendale, deve prevedere anche la possibilità di valutazione del superiore.

Art. 46/ter (Valutazione di esperienze formative estere in ambito manageriale)

1. Una commissione tecnico-scientifica provinciale valuta i contenuti e la durata dei corsi di formazione manageriale frequentati all’estero, ai fini dell’accesso alle posizioni dirigenziali di cui all’articolo 46.

2. Con regolamento di esecuzione sono determinati la composizione e il funzionamento della commissione di cui al comma 1, nonché i criteri per la valutazione delle esperienze formative manageriali estere, in osservanza dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale e provinciale in materia.”

(14) L’articolo 47 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 47 (Funzioni dei dirigenti responsabili di struttura)

1. L'atto aziendale disciplina l'attribuzione dei compiti per l'attuazione degli obiettivi definiti negli atti di programmazione aziendale e nel Piano sanitario provinciale ai Direttori medici di area territoriale e di presidio ospedaliero, ai dirigenti tecnico-assistenziali di area territoriale e di presidio ospedaliero nonché ai Direttori di distretto, di dipartimento, dei servizi aziendali e a tutti gli altri dirigenti responsabili di strutture; ai Direttori viene inoltre conferita la facoltà di assumere decisioni che impegnano l'Azienda Sanitaria verso l'esterno.

2. La direzione delle singole strutture organizzative dell’Azienda Sanitaria è affidata ai dirigenti secondo i criteri e le modalità stabiliti nell'atto aziendale, nel rispetto della normativa vigente in materia.”

(15) L’articolo 48 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 48 (Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura)

1. Gli incarichi di cui all’articolo 46, comma 3, sono conferiti, a tempo determinato, dal Direttore generale o da un suo delegato, tenuto conto delle valutazioni di cui all’articolo 46/bis. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo.

2. Il conferimento dell'incarico deve avvenire nel rispetto delle norme sulla ripartizione dei posti secondo la consistenza dei tre gruppi linguistici risultante dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento al territorio provinciale.

3. L’affidamento a un dirigente sanitario di un incarico di direzione di struttura complessa avviene ad opera del Direttore generale, che sceglie il candidato da una rosa selezionata da un’apposita commissione, previo avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige; il Direttore generale conferisce gli incarichi afferenti all’area ospedaliera, sentiti il Direttore sanitario e il Direttore dell’Unità organizzativa per il governo clinico nonché consultandosi con il Direttore del rispettivo comprensorio sanitario, e gli incarichi afferenti all’area territoriale consultandosi con il Direttore del rispettivo comprensorio sanitario. La procedura di selezione dei candidati nonché la composizione e nomina della commissione sono disciplinate con regolamento di esecuzione.

4. L’incarico di direzione di struttura complessa conferito a un dirigente sanitario è soggetto a conferma da parte del diretto superiore al termine di un periodo di prova; il periodo di prova dura sei mesi a decorrere dal conferimento dell’incarico ed è prorogabile di ulteriori sei mesi. L’incarico di direzione di struttura complessa confermato al dirigente sanitario ha una durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve, che non può essere inferiore a due anni.

5. Gli incarichi dirigenziali sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi provinciali di lavoro, in caso di:

  1. inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento;
  2. mancato raggiungimento degli obiettivi concordati, accertato dagli organismi di valutazione competenti;
  3. grave e reiterata violazione dei doveri;
  4. mancato superamento del periodo di prova previsto;
  5. in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro.

6. In caso di assenza o impedimento del dirigente sanitario con incarico di direzione di struttura complessa, oppure in casi di particolare urgenza, esso è sostituito da un dirigente dello stesso reparto o servizio, scelto dal responsabile della struttura stessa e incaricato dal Direttore generale.

7. In caso di vacanza del posto di dirigente sanitario con incarico di direzione di struttura complessa e in assenza del sostituto di cui al comma 6, in attesa del conferimento dell'incarico le relative mansioni sono assegnate, con provvedimento del Direttore generale e per un periodo massimo di otto mesi, a un dirigente scelto tra i dirigenti dello stesso reparto o servizio. Qualora il posto di dirigente sanitario con incarico di direzione di struttura complessa non venga coperto per carenza di candidati idonei, al dirigente a cui sono state assegnate le relative mansioni superiori può essere prorogato l’incarico fino all'espletamento del concorso per la copertura del posto, e comunque per non più di ulteriori otto mesi.

8. In caso di vacanza del posto, l'espletamento delle funzioni di dirigente sanitario con incarico di direzione di struttura complessa non dà titolo per i primi due mesi ad alcun compenso aggiuntivo.”

Art. 4 (Modifica della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, “Norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e di attività contrattuale del servizio sanitario provinciale”)

(1) L’articolo 1 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge detta norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e attività contrattuale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, di seguito denominata azienda, in applicazione della normativa sull’ordinamento del Servizio sanitario provinciale.”

(2) Il comma 7 dell’articolo 2 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“7. I documenti costitutivi obbligatori del bilancio preventivo annuale sono il conto economico e il budget finanziario, corredati da:

  1. criteri tecnici di determinazione integrati dalle tabelle per la parte economica previste nella nota integrativa;
  2. relazione del direttore generale;
  3. piano degli investimenti;
  4. relazione del Collegio dei revisori dei conti.”

(3) Il comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, è così sostituito:

“2. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa ed è corredato dalla relazione annuale sullo stato di attuazione della programmazione e sulla gestione economico-finanziaria dell’azienda, redatta dal direttore generale.”

(4) L’articolo 7 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 7 (Principi e criteri di redazione del bilancio)

1. Nella redazione del bilancio di esercizio si osservano gli articoli da 2423 a 2428 del codice civile, fatto salvo quanto diversamente disposto dal titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, nonché le disposizioni provinciali in materia.”

(5) L’articolo 9 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, è così sostituito:

“Art. 9 (Approvazione del bilancio di esercizio)

1. Il bilancio di esercizio, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti, è approvato dal direttore generale e trasmesso all’assessore competente entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce.”

(6) Dopo l’articolo 9 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, è inserito il seguente articolo:

“Art. 9/bis (Pubblicità dei bilanci)

1. Entro 60 giorni dalla data di approvazione da parte della Giunta provinciale, il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio dell’Azienda Sanitaria sono pubblicati integralmente sul sito internet della Provincia.”

CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 5 (Norma transitoria all’articolo 4bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7)

(1) La commissione conciliativa in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, una volta scaduto il suo mandato, continua a svolgere le sue funzioni fino alla nomina della nuova commissione ai sensi della nuova normativa.

Art. 6 (Norma transitoria all’articolo 48 dellalegge provinciale 5 marzo 2001, n. 7)

(1) Fino all’entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 48, comma 3, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 48, commi 4, 5 e 6, della medesima legge provinciale, vigenti sino alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all’entrata in vigore del citato regolamento di esecuzione la commissione competente per la predisposizione dell’elenco dei candidati è nominata dalla Direttrice/dal Direttore generale ed è composta dalla Direttrice sanitaria/dal Direttore sanitario o da una sua delegata/un suo delegato e da due esperte o esperti nella disciplina oggetto dell'incarico, di cui una nominata/uno nominato dal Consiglio dei sanitari.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 (Abrograzione di norme)

(1) Sono abrogate le seguenti norme:

  1. gli articoli 27 e 32/bis, i commi 2 e 3 dell’articolo 37/bis, il comma 4 dell’articolo 46 e il comma 2 dell’articolo 81 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche;
  2. l’articolo 21 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, e successive modifiche.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E VARIAZIONI DI BILANCIO

Art. 8  (Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2017-2019)

(1) Allo stato di previsione delle entrate di cui all'articolo 1 della legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29, sono apportate le seguenti variazioni:

Anno 2017 - competenza

Titolo - Tipologia

Importo

02-101

+339.883,56

03-100

+3.410.077,54

05-300

+10.808.831,44

 

(2) Allo stato di previsione delle spese di cui all'articolo 2 della legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29, sono apportate le seguenti variazioni:

Anno 2017 - competenza

Missione - Programma - Titolo

Importo

01-01-1

+68.000,00

01-02-1

-3.052.716,00

01-02-2

-5.580,00

01-04-1

-500.000,00

01-06-2

-460.000,00

01-10-1

-68.000,00

04-01-1

-20.000,00

04-01-2

+20.000,00

04-02-1

+55.802,00

04-02-2

+35.000,00

04-04-1

+330.773,16

04-04-2

-540.000,00

04-06-1

+222.226,84

04-07-1

+100.000,00

05-02-1

-649.100,00

05-02-2

-51.900,00

06-01-2

+1.000.000,00

08-02-2

-12.000.000,00

09-01-1

+332.300,00

09-01-2

+228.500,00

09-02-1

+13.600,00

09-05-1

+17.500,00

09-05-2

+4.920.000,00

09-08-1

-220.900,00

09-08-2

-228.500,00

10-02-1

+1.099.732,49

10-02-2

+245.000,00

10-05-1

+1.571.000,00

10-05-2

+669.326,70

11-01-1

-3.000.000,00

13-01-1

-79.346,00

13-05-2

+79.346,00

14-01-1

+3.089.557,06

14-01-2

-3.000.000,00

14-02-1

+1.500.000,00

14-02-2

-1.500.000,00

15-02-1

-32.802,00

15-02-2

+12.000,00

16-01-1

+25.500,00

16-01-2

-88.000,00

18-01-1

-32.964.000,00

18-01-2

+5.808.831,44

19-01-2

+3.600.000,00

20-01-1

+40.509.971,33

20-03-1

-89.557,06

20-03-2

+12.000.000,00

50-02-4

-4.444.773,42

 

Anno 2017 - cassa

Missione - Programma - Titolo

Importo

01-06-2

-120.000.000,00

08-02-2

-95.000.000,00

10-05-2

-46.000.000,00

18-01-2

-139.000.000,00

20-01-1

+400.000.000,00

 

Anno 2018 - competenza

Missione - Programma - Titolo

Importo

01-01-1

+68.000,00

01-02-1

-2.656.153,30

01-02-2

-8.345,70

01-06-2

-1.538.000,00

01-10-1

-68.000,00

04-04-2

-462.000,00

06-01-2

+2.000.000,00

09-01-1

+117.000,00

09-01-2

+11.000,00

09-08-1

-117.000,00

09-08-2

-11.000,00

13-01-1

-398.695,00

13-05-2

+398.695,00

20-01-1

+7.109.499,00

50-02-4

-4.445.000,00

 

Anno 2019 - competenza

Missione - Programma - Titolo

Importo

01-01-1

+68.000,00

01-06-2

+2.016.096,75

01-10-1

-68.000,00

04-04-2

-2.016.096,75

13-01-1

-400.000,00

13-05-2

+400.000,00

20-01-1

+4.445.000,00

50-02-4

-4.445.000,00

(3) Viene allegato alla presente legge, ai soli fini conoscitivi, il dettaglio delle variazioni apportate a livello di capitolo (allegato A).

(4) Viene allegato alla presente legge il dettaglio delle variazioni apportate riportante la suddivisione per categorie e macroaggregati (allegato B).

(5) Alla legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29, sono apportati i seguenti aggiornamenti:

  1. l'allegato H è sostituito dall'allegato H di cui alla presente legge;
  2. l'allegato I è sostituito dall'allegato I di cui alla presente legge;
  3. l'allegato 5 della nota integrativa è sostituito dall'allegato 5 di cui alla presente legge.

(6) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9 (Clausola di neutralità finanziaria)

(1) All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo le norme vigenti e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionA Partecipazioni provinciali
ActionActionB Tributi provinciali
ActionActionC Finanze locali
ActionActionD Bilancio provinciale
ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActiona) Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 3
ActionActionb) Legge provinciale 15 giugno 2016, n. 12
ActionActionc) Legge provinciale 21 settembre 2016, n. 19
ActionActionArt. 1 (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 213/2015)
ActionActionArt. 2  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 298/2015)
ActionActionArt. 3  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 122/2016)
ActionActionArt. 4  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza della Corte d’Appello di Trento n. 55/2016)
ActionActionArt. 5  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza della Corte d’Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano n. 61/2016)
ActionActionArt. 6  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 190/2016)
ActionActionArt. 7  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 165/2016)
ActionActionArt. 8  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 82/2014)
ActionActionArt. 9  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 83/2014)
ActionActionArt. 10  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 84/2014)
ActionActionArt. 11  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 116/2015)
ActionActionArt. 12  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 117/2015)
ActionActionArt. 13  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Tribunale di Bolzano n. 728/2016)
ActionActionArt. 14  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Tribunale di Bolzano n. 779/2016)
ActionActionArt. 15  (Debito fuori bilancio di cui all’ordinanza del Tribunale di Bolzano dd. 17.3.2016)
ActionActionArt. 16  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 131/2016)
ActionActionArt. 17  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza della Corte di Appello di Trento n. 83/2016)
ActionActionArt. 18  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Tribunale di Bolzano n. 827/2015)
ActionActionArt. 19  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Tribunale di Bolzano n. 732/2016)
ActionActionArt. 20  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 214/2016)
ActionActionArt. 21  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 199/2016)
ActionActionArt. 22  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza del TRGA di Bolzano n. 160/2016)
ActionActionArt. 23  (Debito fuori bilancio di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 12892/2016)
ActionActionArt. 24  (Legittimità)
ActionActionArt. 25  (Entrata in vigore)
ActionActiond) Legge provinciale 16 novembre 2016, n. 22
ActionActione) Legge provinciale 5 dicembre 2016, n. 24
ActionActionf) Legge provinciale 7 aprile 2017, n. 2
ActionActiong) Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 19
ActionActionh) Legge provinciale 1 agosto 2018, n. 13
ActionActioni) Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 7
ActionActionj) Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 14
ActionActionk) Legge provinciale 16 giugno 2020, n. 5
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionA Assistenza agli anziani
ActionActionB Servizio consultoriale per le famiglie
ActionActionC Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
ActionActionD Famiglia, donne e gioventù
ActionActionE Provvidenze per le persone disabili
ActionActionF Interventi in materia di dipendenze
ActionActionG Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
ActionActionH Assistenza economica di base
ActionActionI Cooperazione allo sviluppo
ActionActionJ Servizi sociali
ActionActiona) Legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1992, n. 43 —
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30
ActionActionc) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 maggio 1994, n. 2808
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 febbraio 2007, n. 14
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 10 settembre 2009 , n. 42
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2011 , n. 28
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 4 gennaio 2012, n. 1
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2013, n. 13
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 26
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 8 giugno 2018, n. 16
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2019, n. 5
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 22 novembre 2019, n. 29
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 8 gennaio 2020, n. 1
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 20 aprile 2020, n. 15
ActionActiono) Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2020, n. 18
ActionActionp) Decreto del Presidente della Provincia 13 agosto 2020, n. 28
ActionActionq) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 settembre 2020, n. 34
ActionActionK Previdenza integrativa
ActionActionL Volontariato
ActionActionM Emigrati
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionA Servizio sanitario
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 28
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 dicembre 1975, n. 55
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25 —
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 1977, n. 1
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1979, n. 12
ActionActionf) Legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 luglio 1981, n. 25
ActionActionh) Legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3
ActionActioni) Legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 28 giugno 1983, n. 19
ActionActionOggetto della legge e norme generali
ActionActionConcorsi di assunzione
ActionActionTrasferimenti
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ActionActionIncarichi e supplenze
ActionActionArt. 33 (Incarichi)
ActionActionArt. 34 (Supplenze)
ActionActionArt. 35 (Conferimento di incarichi e supplenze)
ActionActionArt. 36   
ActionActionNorme particolari di attuazione del
ActionActionNorme transitorie
ActionActionk) LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1983, n. 30
ActionActionl) LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 15
ActionActionm) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 ottobre 1986, n. 20
ActionActionn) Legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21
ActionActiono) LEGGE PROVINCIALE 12 maggio 1988, n. 19
ActionActionp) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 novembre 1988, n. 34
ActionActionq) Legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51
ActionAction Art. 1 (Compensi spettanti ai componenti delle commissioni esaminatrici)
ActionAction Art. 2 (Medico igienista distrettuale)
ActionAction Art. 3
ActionAction Art. 4 (Assistenza odontoiatrica)
ActionAction Art. 5 (Collaborazione tra Comuni e Unità Sanitarie Locali)
ActionAction Art. 6 (Rimborso delle spese di viaggio e trasferta ed accesso ai servizi di mensa)
ActionAction Art. 7
ActionActionr) LEGGE PROVINCIALE 10 aprile 1991, n. 8
ActionActions) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 16
ActionActiont) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 17
ActionActionu) LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 1992, n. 30
ActionActionv) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 22
ActionActionw) LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1994, n. 13
ActionActionx) Legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10 
ActionActiony) LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 1995, n. 22 —
ActionActionz) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 luglio 1982, n. 4289
ActionActionz) Legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5
ActionActiona') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 agosto 1999, n. 48
ActionActionb') Legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1
ActionActionc') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
ActionActiond') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 agosto 2001, n. 48
ActionActione') Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14
ActionActionf') Decreto del Presidente della Provincia 11 ottobre 2002, n. 40
ActionAction Art. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionNorme generali per lo svolgimento dei concorsi
ActionActionProcedure concorsuali
ActionActionGraduatoria - nomina - decadenza
ActionAction Art. 20 (Graduatoria)
ActionAction Art. 21 (Conferimento dei posti)
ActionAction Art. 22 (Adempimenti dei vincitori)
ActionActionRapporto di lavoro o di collaborazione a tempo determinato
ActionAction Art. 23 (Assunzione a tempo determinato)
ActionAction Art. 24 (Impiego a tempo determinato di disoccupati e tirocinio per studenti o neolaureati)
ActionActionDisposizioni sull'accesso all'impiego
ActionAction Art. 25 (Limiti di età per l'accesso all'impiego)
ActionActionNorme generali per la valutazione dei titoli
ActionActionNorme transitorie
ActionActiong') LEGGE PROVINCIALE 2 ottobre 2006, n. 9
ActionActionh') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 gennaio 2007, n. 11 —
ActionActioni') Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2011 , n. 14
ActionActionj') Decreto del Presidente della Provincia 18 giugno 2013, n. 16
ActionActionk') Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 30
ActionActionl') Decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2013, n. 34
ActionActionm') Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2013, n. 37
ActionActionn') Legge provinciale 19 giugno 2014, n. 4
ActionActiono') Decreto del Presidente della Provincia 25 luglio 2014, n. 26
ActionActionp') Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 5
ActionActionq') Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3
ActionActionr') Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 4
ActionActions') Decreto del Presidente della Provincia 26 giugno 2017, n. 21
ActionActionArt 1 (Assunzioni a tempo determinato)
ActionActionArt. 2 (Entrata in vigore)
ActionActiont') Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 27
ActionActionu') Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 28
ActionActionv') Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2017, n. 30
ActionActionw') Decreto del Presidente della Provincia 1 settembre 2017, n. 33
ActionActionx') Decreto del Presidente della Provincia 1 settembre 2017, n. 35
ActionActiony') Decreto del Presidente della Provincia 10 ottobre 2017, n. 37
ActionActionz') Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2019, n. 28
ActionActiona'') Decreto del Presidente della Provincia 8 gennaio 2020, n. 2
ActionActionb'') Decreto del Presidente della Provincia 8 gennaio 2020, n. 3
ActionActionc'') Decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2020, n. 37
ActionActionB Medicina preventiva-assistenza sanitaria
ActionActionC Igiene
ActionActionD Piano sanitario provinciale
ActionActionE Salute mentale
ActionActionF Accordi di lavoro
ActionActionG - Emergenza sanitaria – COVID-19
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionAction Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1994, n. 8
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2012, n. 33
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 8 ottobre 2012, n. 37
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2014, n. 17
ActionActione) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2017, n. 22
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2  (Segreteria generale)
ActionActionArt. 3 (Direzione generale)
ActionActionArt. 4 (Dipartimento Cultura italiana, Edilizia abitativa, Edilizia e Patrimonio)
ActionActionArt. 5 (Dipartimento Diritto allo studio, Cultura tedesca e Integrazione)
ActionActionArt. 6 (Dipartimento Salute, Sport, Politiche sociali e Lavoro)
ActionActionArt. 7 (Dipartimento Agricoltura, Foreste, Protezione civile e Comuni)
ActionActionArt. 8 (Modifica del , recante “Temporaneo adeguamento della struttura dirigenziale dell’Amministrazione provinciale”)
ActionActionArt. 9 (Abrogazione)
ActionActionArt. 10 (Entrata in vigore)
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 24 agosto 2017, n. 31
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2018, n. 12
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2018, n. 26
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 22 novembre 2018, n. 29
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2019, n. 1
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2019, n. 3
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 7 febbraio 2019, n. 4
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 25 giugno 2019, n. 15
ActionActiono) Decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2019, n. 21
ActionActionp) Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2019, n. 26
ActionActionq) Decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2019, n. 38
ActionActionArt. 1 (Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Beni culturali Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio)
ActionActionArt. 2 (Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Beni culturali Ripartizione Beni culturali)
ActionActionArt. 3 (Iscrizione nella sezione C dell’albo dei dirigenti e aspiranti dirigenti – prima applicazione)
ActionActionArt. 4 (Modifiche al regolamento sul conferimento di incarichi speciali)
ActionActionArt. 5 (Entrata in vigore)
ActionActionr) Decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2020, n. 7
ActionActions) Decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2020, n. 10
ActionActiont) Decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2020, n. 14
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 novembre 1968, n. 67
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1963, n. 11
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 22 —
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 26 maggio 1976, n. 18 —
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 24 marzo 1977, n. 11
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 giugno 1978, n. 10
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 1983, n. 20 —
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1988, n. 27
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1988, n. 41
ActionActioni) Legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1988, n. 15
ActionActionArt. 1-2.   
ActionActionArt. 3 (Uffici per l'orientamento scolastico e professionale e loro compiti)
ActionActionArt. 4 (Uffici e sedi periferiche)
ActionActionArt. 5 (Servizio pubblico di orientamento e forme di collaborazione)
ActionActionArt. 6 (Programmazioni annuali)
ActionActionArt. 7-8.   
ActionActionArt. 9 (Aggiornamento del personale)
ActionActionArt. 10 (Disposizioni finali)
ActionActionArt. 11   
ActionActionRuolo speciale dell'orientamento scolastico e professionale
ActionActionj) Legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12
ActionActionk) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno 2001, n. 31
ActionActionl) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 marzo 2004, n. 8
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
ActionActionArt. 1 (Area di applicazione e durata)
ActionActionArt. 2 (Disciplina del diritto di sciopero e norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali)
ActionActionArt. 3   
ActionActionArt. 4 (Servizio di reperibilità)
ActionActionArt. 5-6.   
ActionActionArt. 7   
ActionActionArt. 8   
ActionActionArt. 9   
ActionActionArt. 10   
ActionActionArt. 11 (Effetti dei nuovi stipendi)
ActionActionArt. 12-13.   
ActionActionArt. 14 (Indennità di coordinamento)
ActionActionArt. 15
ActionActionArt. 16   
ActionActionALLEGATO 1
ActionActionALLEGATO 2
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
ActionActiond) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
ActionActione) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
ActionActionf) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
ActionActionArt. 1 (Oggetto ed ambito di applicazione)  
ActionActionArt. 2 (Composizione della delegazione sindacale nella contrattazione intercompartimentale)
ActionActionArt. 3 (Composizione della delegazione sindacale nella contrattazione di comparto)
ActionAction[Art. 4 (Rappresentatività sindacale per le aree dirigenziale, medica e veterinaria)
ActionActionArt. 5 (Obbligatorietà erga omnes dei contratti collettivi)
ActionActionArt. 6 (Norma transitoria sulla rappresentatività sindacale)
ActionActionArt. 7 (Revisioni della disciplina sulla rappresentatività sindacale)
ActionActionArt. 8 (Disapplicazione di norme)
ActionActiong) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
ActionActionh) Contratto di comparto
ActionActioni) Contratto collettivo 28 agosto 2001 —
ActionActionj) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
ActionActionj) Contratto collettivo 25 marzo 2002
ActionActionk) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
ActionActionk) Contratto di comparto 4 luglio 2002
ActionActionl) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
ActionActionl) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
ActionActionm) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
ActionActionm) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
ActionActionn) Contratto collettivo 13 marzo 2003
ActionActionn) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
ActionActiono) Testo unico del 23 aprile 2003
ActionActiono) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionp) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionp) Contratto collettivo 16 maggio 2003
ActionActionq) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
ActionActionr) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionr) Contratto di comparto 5 novembre 2003 
ActionActions) Contratto collettivo 13 luglio 2004
ActionActions) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
ActionActiont) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActiont) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
ActionActionArt. 1 (Passaggio servizi e personale)
ActionActionArt. 2 (Inquadramento del personale)
ActionActionArt. 3 (Buonuscita)
ActionActionArt. 4 (Lavoro straordinario e congedo ordinario)
ActionActionArt. 5 (Alloggio di servizio)
ActionActionu) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
ActionActionu) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
ActionActionv) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionv) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
ActionActionw) Contratto collettivo 4 agosto 2005
ActionActionw) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionx) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionx) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActiony) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActiony) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionz) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionz) Contratto collettivo 8 marzo 2006
ActionActiona') Contratto collettivo 21 giugno 2006
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionActiond') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActiond') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActione') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionh') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
ActionActionh') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActionj') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
ActionActionj') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') Contratto collettivo 22 aprile 2008
ActionActionl') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
ActionActionm') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
ActionActionm') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
ActionActionn') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
ActionActionn') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionActiono') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
ActionActionp') Contratto di comparto 11 novembre 2009
ActionActionq') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
ActionActionq') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
ActionActionr') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActions') Accordo24 novembre 2009
ActionActiont') Contratto collettivo 13 giugno 2013, n. 01
ActionActiont') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
ActionActionu') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActionv') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionw') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
ActionActionw') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
ActionActionx') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
ActionActiony') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
ActionActionz') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
ActionActiona'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
ActionActionb'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
ActionActionb'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
ActionActionc'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
ActionActiond'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
ActionActiond'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActione'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
ActionActionf'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
ActionActiong'') Contratto collettivo 13 dicembre 2016, n. 001
ActionActiong'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
ActionActionh'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActionh'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
ActionActioni'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
ActionActionj'') Contratto collettivo 5 febbraio 2018
ActionActionk'') Contratto di comparto 20 febbraio 2018, n. 0
ActionActionl'') Contratto collettivo intercompartimentale 19 giugno 2018, n. 0
ActionActionl'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
ActionActionn'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
ActionActionn'') Contratto di comparto 27 settembre 2018, n. 00
ActionActiono'') Contratto di comparto 16 gennaio 2019, n. 0
ActionActionp'') Contratto di comparto 27 maggio 2019, n. 00
ActionActionq'') Contratto di comparto 11 giugno 2019, n. 0
ActionActionr'') Contratto collettivo intercompartimentale 4 dicembre 2019, n. 0
ActionActions'') Contratto di comparto 9 gennaio 2020
ActionActiont'') Contratto collettivo 23 gennaio 2020, n. 23
ActionActionu'') Contratto di comparto 24 gennaio 2020
ActionActionv'') Contratto collettivo 7 maggio 2020
ActionActionw'') Contratto di comparto 16 giugno 2020
ActionActionw'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
ActionActionx'') Contratto collettivo 27 agosto 2020
ActionActiony'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 agosto 2020
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionA A -Alienazione dei beni patrimoniali
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1976, n. 46
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7   
ActionActionArt. 8
ActionActionArt. 9
ActionActionArt. 10
ActionActionArt. 11
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1978, n. 48
ActionActionB Amministrazione del patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionA Provvidenze per l' ecomonia in generale
ActionActionB Difesa dei consumatori
ActionActionC Disposizioni varie
ActionActiona) Legge provinciale 9 ottobre 2007, n. 8
ActionActionArt. 1 (Attività industriale)
ActionActionArt. 2 (Imprese industriali)
ActionActionArt. 3 (Registro delle imprese)
ActionActionArt. 4 (Sanzioni amministrative)
ActionActionArt. 5   
ActionActionb) Legge provinciale 16 novembre 2007, n. 11 —
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 28 ottobre 2010 , n. 41
ActionActiond) Legge provinciale 19 luglio 2011 , n. 6
ActionActione) Legge provinciale 19 luglio 2011 , n. 8
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
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ActionAction Delibera N. 2 del 12.01.2009
ActionAction Delibera N. 135 del 19.01.2009
ActionAction Delibera N. 189 del 26.01.2009
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ActionAction Delibera N. 478 del 16.02.2009
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ActionAction Delibera N. 2201 del 07.09.2009
ActionAction Delibera 14 settembre 2009, n. 2264
ActionAction Delibera N. 989 del 06.04.2009
ActionAction Delibera N. 2321 del 21.09.2009
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ActionAction Delibera N. 1027 del 06.04.2009
ActionAction Delibera N. 2398 del 28.09.2009
ActionAction Delibera N. 1060 del 14.04.2009
ActionAction Delibera 28 settembre 2009, n. 2406
ActionAction Delibera N. 2510 del 19.10.2009
ActionAction Delibera N. 2740 del 09.11.2009
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ActionAction Delibera N. 2756 del 16.11.2009
ActionAction Delibera N. 2780 del 16.11.2009
ActionAction Delibera N. 2789 del 16.11.2009
ActionAction Delibera Nr. 2800 vom 23.11.2009
ActionAction Beschluss N. 2913 del 14.12.2009
ActionAction Delibera N. 2916 del 14.12.2009
ActionAction Delibera 14 dicembre 2009, n. 2978
ActionAction Delibera 21 dicembre 2009, n. 3088
ActionAction Delibera N. 3167 del 30.12.2009
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ActionAction Delibera N. 2294 del 14.09.2009
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ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 132 del 04.05.2009
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ActionAction19/12/1979 - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979, n. 12
ActionAction06/09/1979 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 settembre 1979, n. 5492
ActionAction12/01/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 gennaio 1979, n. 1
ActionAction20/02/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 febbraio 1979, n. 10
ActionAction24/02/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 febbraio 1979, n. 11
ActionAction10/04/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 aprile 1979, n. 14
ActionAction11/04/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 aprile 1979, n. 15
ActionAction13/04/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 aprile 1979, n. 17
ActionAction17/04/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 aprile 1979, n. 18
ActionAction18/04/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 aprile 1979, n. 19
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ActionAction04/05/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 4 maggio 1979, n. 22
ActionAction17/05/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 maggio 1979, n. 24
ActionAction18/05/1979 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 maggio 1979, n. 25
ActionAction19/05/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 maggio 1979, n. 26
ActionAction28/05/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 maggio 1979, n. 27
ActionAction05/06/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 giugno 1979, n. 28
ActionAction16/01/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 gennaio 1979, n. 3
ActionAction11/07/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 luglio 1979, n. 30
ActionAction07/08/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 agosto 1979, n. 33
ActionAction09/08/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 agosto 1979, n. 35
ActionAction04/09/1979 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 settembre 1979, n. 36
ActionAction08/10/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 ottobre 1979, n. 42
ActionAction12/10/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 ottobre 1979, n. 43
ActionAction19/10/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 ottobre 1979, n. 44
ActionAction16/11/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 novembre 1979, n. 45
ActionAction16/11/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 novembre 1979, n. 46
ActionAction23/11/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 novembre 1979, n. 48
ActionAction23/11/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 novembre 1979, n. 49
ActionAction19/01/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 gennaio 1979, n. 5
ActionAction30/11/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 novembre 1979, n. 50
ActionAction12/12/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 dicembre 1979, n. 51
ActionAction24/01/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 gennaio 1979, n. 6
ActionAction17/07/1979 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1979, n. 63/Ho
ActionAction24/01/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 gennaio 1979, n. 7
ActionAction08/02/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 febbraio 1979, n. 8
ActionAction15/02/1979 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 febbraio 1979, n. 9
ActionAction21/08/1979 - LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1979, n. 14
ActionAction21/08/1979 - LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1979, n. 14
ActionAction23/03/1979 - Legge provinciale 23 marzo 1979, n. 1
ActionAction29/03/1979 - Legge provinciale 29 marzo 1979, n. 2
ActionAction11/04/1979 - Legge provinciale 11 aprile 1979, n. 4
ActionAction30/04/1979 - Legge provinciale 30 aprile 1979, n. 3
ActionAction12/06/1979 - Legge provinciale 12 giugno 1979, n. 5
ActionAction29/06/1979 - Legge provinciale 29 giugno 1979, n. 6
ActionAction29/06/1979 - Legge provinciale 29 giugno 1979, n. 7
ActionAction09/08/1979 - Legge provinciale 9 agosto 1979, n. 8
ActionAction16/08/1979 - LEGGE PROVINCIALE 16 agosto 1979, n. 9
ActionAction17/08/1979 - Legge provinciale 17 agosto 1979, n. 11
ActionAction17/08/1979 - Legge provinciale 17 agosto 1979, n. 13
ActionAction21/08/1979 - LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1979, n. 14
ActionAction03/09/1979 - LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1979, n. 12
ActionAction27/10/1979 - LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1979, n. 15
ActionAction09/11/1979 - LEGGE PROVINCIALE 9 novembre 1979, n. 16
ActionAction28/11/1979 - Legge provinciale 28 novembre 1979, n. 17
ActionAction06/12/1979 - Legge provinciale 6 dicembre 1979, n. 18
ActionAction24/12/1979 - Legge provinciale 24 dicembre 1979, n. 19
ActionAction24/12/1979 - Legge provinciale 24 dicembre 1979, n. 20
ActionAction27/12/1979 - Legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 21
ActionAction27/12/1979 - Legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 22
ActionAction17/08/1979 - Legge provinciale 17 agosto 1979, n. 10
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