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Sentenze della Corte costituzionale
1997
Corte costituzionale - Ordinanza N. 411 del 17.12.1997
Corte costituzionale - Ordinanza N. 411 del 17.12.1997
Uso della lingua tedesca nei procedimenti giudiziari - Divieto di modificare nel corso di ciascun grado del giudizio la lingua processuale inizialmente prescelta
Attendere, processo in corso!
Ordinanza (10 dicembre) 17 dicembre 1997, n. 411; Pres. Granata – Red. Zagrebelsky
Ritenuto
che con ordinanza del 15 luglio 1996 emessa nel corso di un giudizio civile il giudice istruttore presso il tribunale di Bolzano ha sollevato, in riferimento agli artt. 6 e 24 della Costituzione e all'art. 100 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), «nella parte in cui impedisce alla parte di modificare nel corso di ciascun grado del giudizio la lingua processuale inizialmente prescelta, fatti salvi, in caso di modifica, la prosecuzione del giudizio senza interruzioni o ritardi ed il divieto di ottenere a spese d'ufficio la traduzione degli atti precedenti»;
che nel processo principale, scelto inizialmente da entrambe le parti l'uso della lingua tedesca, determinando così l'instaurazione del giudizio monolingue (art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988), e dopo che, a seguito della rinuncia al mandato del difensore della parte attrice, il nuovo procuratore da questa nominato ha depositato atti e formulato richieste di verbalizzazione in lingua italiana, a tale variazione si è opposta la parte convenuta, sul rilievo che essa è preclusa dall'art. 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988, il quale stabilisce che, nei giudizi civili, la lingua prescelta da ciascuna parte rimane immutata per l'intero grado del giudizio;
che, ad avviso del rimettente, la disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988 - il quale, in attuazione dell'art. 100 dello statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, riconosce ai cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano il diritto di usare la madrelingua nei rapporti con gli uffici giudiziari, quale espressione del principio fondamentale di tutela delle minoranze linguistiche, posto dall'art. 6 della Costituzione - deve essere considerata insieme al diritto di difesa (art. 24 della Costituzione), inteso anche come difesa tecnica, nel quadro della più ampia libertà di scelta del proprio difensore, secondo quanto affermato nella sentenza n. 16 del 1995 della Corte costituzionale;
che tale ultima garanzia non sarebbe assicurata dalla norma denunciata che, impedendo di mutare la lingua inizialmente prescelta, comprimerebbe ingiustificatamente il diritto di difesa, con riguardo alla possibilità della parte di variare le proprie strategie difensive e di scegliere un difensore appartenente a un gruppo linguistico diverso da quello iniziale, lungo tutto il corso e in ogni fase del giudizio;
che il giudice a quo dubita inoltre della conformità della norma rispetto alla garanzia di utilizzazione della lingua tedesca, riconosciuta ai cittadini appartenenti alla relativa minoranza dall'art. 100 dello statuto speciale di autonomia, giacché, nell'ipotesi che la parte abbia rinunciato a tale possibilità in funzione dell'esigenza di una migliore difesa tecnica, avvalendosi perciò, inizialmente, di un difensore di lingua italiana, è preclusa la possibilità di modificare nel corso del grado la scelta originaria, a favore della lingua-madre tedesca;
che, secondo il rimettente, alla censurata limitazione dovrebbe porsi rimedio per mezzo di una pronuncia di incostituzionalità da cui consegua la facoltà di modificare la lingua prescelta in ogni fase del giudizio, senza che ciò determini l'interruzione dei termini processuali o altri ritardi nello svolgimento del processo e senza il diritto di ottenere la traduzione a spese d'ufficio degli atti anteriormente formati;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo una declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della questione;
che è altresì intervenuta in giudizio la provincia autonoma di Bolzano, la quale, nell'atto di intervento e in una memoria successivamente depositata, ha concluso nel senso dell'inammissibilità o dell'infondatezza della questione.
Considerato che la disciplina dell'uso della lingua tedesca nei rapporti con gli uffici giudiziari della provincia di Bolzano contenuta nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988 è attuativa della speciale protezione costituzionale delle minoranze linguistiche prevista, in generale, nell'art. 6 della Costituzione e
,
in particolare, nell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972;
che il diritto dei cittadini di lingua tedesca di usare la propria madrelingua nei rapporti con gli uffici giudiziari della provincia di Bolzano è pienamente tutelato dalla facoltà loro riconosciuta dalla norma impugnata di presceglierne l'uso;
che, all'evidenza, la pretesa contraria facoltà di variare la scelta iniziale, per abbandonare la propria lingua e passare all'uso di quella italiana, sotto nessun aspetto ha a che vedere con la garanzia della loro identità linguistica;
che l'anzidetta facoltà di mutare la lingua usata nel processo è invece collegata alla garanzia della difesa in giudizio prevista dall'art. 24 della Costituzione, come conseguenza del diritto di libera scelta in ordine alla propria difesa tecnica;
che tuttavia tale facoltà non potrebbe essere riconosciuta illimitatamente, senza che siano stabilite condizioni minime di stabilità in funzione sia dell'esigenza, costituzionalmente rilevante (sentenze n. 288 e n. 10 del 1997; n. 353 del 1996; n. 460 e n. 130 del 1995), del regolare ed efficiente svolgimento del giudizio, sia della protezione della posizione nel processo delle altre parti, le cui determinazioni in ordine alla scelta della lingua potrebbero essere dipese dalla scolta inizialmente operata in proposito dalla parte che intende mutarla;
che, sotto il profilo della necessaria composizione delle anzidette esigenze, non appare certo irragionevole che il legislatore, con la norma impugnata, abbia prescritto la regola dell'immutabilità della scelta della lingua all'interno di ciascun grado del processo civile;
che, infine, la considerazione che precede riguardo all'esistenza di più esigenze da comporre priva di forza anche l'argomento, avanzato dal giudice rimettente, in ordine al caso (che peraltro non è quello verificatosi nel giudizio nel quale la presente questione è stata sollevata) della parte di lingua tedesca che, avendo inizialmente scelto di usare la lingua italiana, pretende poi, nel corso del medesimo grado processuale, di ritornare sulla sua scelta e di optare per la sua madrelingua, poiché l'uso della lingua diversa da questa non gli è stata imposta ma dipende pur sempre da una sua iniziale libera determinazione;
che la questione sollevata deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata sotto ogni profilo e in relazione a ciascun parametro invocato.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, del d.P.R 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedi menti giudiziari), sollevata, in riferimento agli arti. 6 e 24 della Costituzione e all'art. 100 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal giudice istruttore presso il tribunale di Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
Art. 1-9
Art. 10
Art. 11
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
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