Deutsch
-
Italiano
-
Ladin
|
Rete Civica dell'Alto Adige
|
Amministrazione Provinciale
|
Feedback
|
Alto contrasto
Home
|
Direzione Provinciale
|
A
A
A
In vigore al
*
RICERCA:
Testo
Anno
Numero
Articolo
Natura
Delibera della Giunta provinciale
Parere
Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
Accordo di Parigi
Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
Contratto collettivo
Deutsch
Italiano
Ladin
In vigore al: 18/08/2017
Visualizza note
Visualizza massime
Stampa
|
Esporta in PDF
|
Invia
Sentenze della Corte costituzionale
1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 271 del 23.07.1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 271 del 23.07.1997
Tutela dell´ambiente - Disciplina dell'attività di volo a motore
Attendere, processo in corso!
Sentenza (18 luglio) 23 luglio 1997, n. 271; Pres. Granata – Red. Contri
Ritenuto in fatto:
1. Con ricorso notificato in data 24 maggio 1996 e depositato in data 1° giugno 1996 (r. ric. n. 24 del 1996), il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 1996, ha impugnato la delibera legislativa recante «Disciplina delle attività di volo a motore ai fini della tutela ambientale» riapprovata a maggioranza assoluta - nell'identico testo rinviato il 2 ottobre 1995 - dal Consiglio della provincia autonoma di Bolzano il 9 maggio 1996 e comunicata al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano il giorno successivo. Il Governo aveva rinviato la predetta delibera legislativa formulando rilievi nei confronti di tre disposizioni: l'art. 1, primo comma, che include nell'ambito di applicazione della legge il territorio della provincia di Bolzano ricompreso nel Parco dello Stelvio senza la previa intesa con lo Stato prevista dall'art. 3, terzo comma, d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279; l'art. 1, terzo comma, che detta norme per la fissazione, da parte della Giunta provinciale, di determinate fasce orarie nelle quali imporre il divieto, tra l'altro, di decollo ed atterraggio di apparecchi a motore dall'aeroporto San Giacomo di Bolzano limitatamente a determinati voli, eccedendo tale disposizione dalla competenza provinciale individuata dal d.P.R. 19 dicembre (rectius novembre) 1987, n. 527, ed in particolare dall'art. 7, in considerazione del fatto che l'aeroporto di Bolzano è attualmente di proprietà dello Stato, e che lo stesso aeroporto è aperto, oltre che al traffico nazionale, anche al traffico turistico internazionale; l'art. 2, terzo comma, il quale, vietando genericamente e totalmente un'attività sportiva e ricreativa quale il volo con deltaplano a motore e con velivoli ultraleggeri a motore su tutto il territorio provinciale, non risulterebbe conseguenziale al giusto contemperamento dei diversi interessi da tutelare, apparendo così viziato da irrazionalità ed eccesso di potere legislativo ed in contrasto con gli articoli 3 e 41 della Costituzione.
Nel ricorso del Presidente del Consiglio, il primo rilievo muove dalla considerazione che l'art. 1, primo comma, della delibera impugnata prevede divieti di attività di volo che, in relazione alla dichiarata finalità di tutelare l'ambiente naturale, hanno portata territoriale limitata alle zone sottoposte a vincolo paesaggistico; anche se non espressamente contemplato, il territorio del Parco nazionale dello Stelvio ricompreso nella provincia di Bolzano è interessato, secondo l'interpretazione prospettata nel ricorso, da questa misura di tutela ambientale. A questo riguardo, il Presidente del Consiglio osserva che, integrando e modificando il regime vincolistico vigente nel parco limitatamente ad una sua parte, questa nuova misura, «anche in relazione alla sua attitudine a ledere il principio della unitarietà del parco nazionale, più volte ribadito come valore intangibile dalla giurisprudenza della Corte costituzionale», non può essere unilateralmente disposta dalla provincia, senza osservare l'onere della preventiva intesa con lo Stato, prescritta dall'art. 3, terzo comma, d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279. Ad avviso del ricorrente, l'omissione della procedura preventiva di intesa comporta un superamento dei limiti della competenza legislativa provinciale e una correlativa lesione delle attribuzioni dello Stato che presidiano l'interesse nazionale.
In ordine al terzo comma dell'art. 1, il Presidente del Consiglio afferma che le misure restrittive del decollo e dell'atterraggio nell'aeroporto San Giacomo di Bolzano, che implicano una «non trascurabile limitazione dell'uso della infrastruttura aeroportuale», esulerebbero dalle competenze della provincia, le quali non si estendono oltre quanto disposto e trasferito in base all'art. 7 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, che, riguardo alla successione della Provincia di Bolzano nella titolarità dei beni immobili dello Stato connessi con i mezzi di comunicazione aerea, rinvia a procedimenti ulteriori i quali, per quanto attiene all'aeroporto San Giacomo, non sono allo stato attuale intervenuti. Secondo il ricorrente, «la legge provinciale non può quindi legittimamente disporre, in modo unilaterale, sulle modalità di apertura dell'aeroporto di proprietà statale al traffico turistico nazionale ed internazionale».
Per quanto concerne il terzo punto del rinvio governativo, nel ricorso si premette che, in relazione al terzo comma dell'art. 2 della delibera legislativa impugnata, vengono in rilievo le competenze legislative provinciali concorrenti previste dall'art. 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ai nn. 10 (sanità) e 11 (attività sportive e ricreative) con riguardo, rispettivamente, alla finalità e all'oggetto del divieto di volo con deltaplano a motore e con velivoli ultraleggeri. Il rilievo formulato in sede di rinvio risulta svolto nel ricorso nei termini seguenti: «La imposizione di un divieto assoluto di attività in via di principio lecite su tutto il restante territorio nazionale, esorbita dalla competenza provinciale ponendosi altresì in contrasto con principi fondamentali riconducibili agli artt. 3 e 41 della Costituzione, per la evidente sproporzione tra la messa al bando del volo ultraleggero e la pur prevalente esigenza di ordine sanitario che si vuole soddisfare, ma che può essere garantita con misure più flessibili e graduate».
2. Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita la provincia autonoma di Bolzano per chiedere la reiezione del ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri.
In ordine al primo dei rilievi mossi dal Governo, la Provincia deduce che la censura prospettata nei riguardi dell'art. 1, primo comma, della delibera legislativa impugnata è infondata e frutto di un equivoco, giacché tale disposizione farebbe riferimento all'ordinario vincolo paesaggistico disciplinato dagli artt. 3-5 della legge provinciale n. 16 del 1970, e non alle misure per la «specifica tutela» del Parco nazionale dello Stelvio, le quali, come ha ribadito anche la legge della provincia autonoma di Bolzano 3 novembre 1993, n. 19, richiedono la previa intesa con lo Stato. Ad avviso dell'ente resistente, con la delibera legislativa impugnata, «la provincia non ha inteso in alcun modo anticipare unilateralmente la specifica disciplina della tutela del Parco, ma ha invece inteso regolare e limitare le attività di volo su tutte le zone del territorio provinciale sottoposte all'ordinario vincolo paesaggistico ex art. 4 della legge provinciale n. 16 del 1970, e non ricomprese nel Parco dello Stelvio».
In merito alle censure formulate nei riguardi del terzo comma dell'art. 1, la provincia autonoma eccepisce che l'impugnativa governativa confonde il problema della proprietà delle infrastrutture aeroportuali esistenti nel territorio della provincia di Bolzano con quello della competenza a disciplinare le attività di volo che ivi si svolgono. Si afferma a tale proposito nell'atto di costituzione che, ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione, la provincia è attualmente già competente a disciplinare «tutti i servizi di comunicazione e trasporto di persone e di merci, di linea e non di linea, soggetti a concessione o ad autorizzazione» che si svolgono nell'ambito della provincia stessa (art. 1, secondo comma, d.P.R. n. 527 del 1987), «quale che sia il soggetto proprietario dell'aereoporto: sia che si tratti di un aeroporto privato, sia che si tratti invece di un aeroporto pubblico (provinciale, regionale o statale)».
Per quanto concerne i rilievi governativi riguardanti l'art. 2, terzo comma, della delibera legislativa impuguata, la provincia eccepisce innanzitutto l'inammissibilità della censura basata sul presupposto, non esplicitato nell'atto di rinvio, della natura concorrente della potestà legislativa esercitata. Tale presupposto viene comunque contestato dalla provincia, che assume di aver esercitato competenze non già concorrenti, bensì esclusive, in materia di trasporti e tutela dell'ambiente (art. 8 dello Statuto T.-A.A.). Indipendentemente dalla natura della potestà legislativa esercitata, rileva la provincia in merito alla prospettata violazione dell'art. 41 della Costituzione, nel ricorso governativo «non si chiarisce sotto quale specifico profilo risulterebbe lesa la disciplina costituzionale dell'iniziativa economica privata». Quanto alla lamentata sproporzione tra il divieto censurato e le esigenze di ordine sanitario ed ambientale che la legge provinciale si propone di soddisfare, si tratterebbe, ad avviso della provincia, di una censura infondata. La censura non prenderebbe in considerazione il quarto comma dello stesso articolo, a norma del quale «è in facoltà del sindaco territorialmente competente di concedere deroghe ai divieti di cui ai commi 2 e 3, per singole manifestazioni sportive e ricreative, o di pubblico interesse, per periodi di tempo non superiori a quattro ore giornaliere». La conclusione della provincia è che la delibera legislativa impugnata non avrebbe «ignorato le esigenze, in particolare di carattere sportivo e ricreativo, coinvolte dalle attività di volo in questione», e avrebbe «dettato una disciplina che, nel suo complesso, contempera in modo non irragionevole i diversi e confliggenti interessi in giuoco».
In prossimità della data fissata per l'udienza, la provincia di Bolzano ha depositato una ulteriore memoria illustrativa, nella quale, ad integrazione di quanto già dedotto con l'atto di costituzione, si ricorda, in aggiunta alle deduzioni concernenti il primo dei tre rilievi governativi, che la stessa legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991, all'art. Il, terzo comma, lettera h), stabilisce per tutti i parchi un divieto assoluto (senza distinzione di quota) di «sorvolo di veicoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo». Ad integrazione di quanto dedotto in ordine al secondo rilievo mosso dal Presidente del Consiglio, la provincia ritiene utile aggiungere che l'aeroporto di San Giacomo è attualmente gestito da una società a partecipazione provinciale in base ad atto di concessione del 21 settembre 1994, successivamente prorogato.
Considerato in diritto: 1. Con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la delibera legislativa recante «Disciplina delle attività di volo a motore ai fini della tutela ambientale», riapprovata a maggioranza assoluta - nell'identico testo rinviato il 2 ottobre 1995 - dal Consiglio della provincia autonoma di Bolzano il 9 maggio 1996, sollevando tre distinte questioni.
La prima concerne l'art. 1, primo comma, della denunciata delibera legislativa, il quale, includendo nell'ambito di applicazione della legge il territorio della provincia di Bolzano ricompreso nel Parco dello Stelvio senza che sia previamente intervenuta l'intesa con lo Stato prevista dall'art. 3, terzo comma, d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, comporterebbe un superamento dei limiti della competenza legislativa provinciale così come delimitata dallo stesso art. 3, terzo comma, d.P.R. n. 279 del 1974, ed una correlativa lesione delle attribuzioni dello Stato che presidiano l'interesse nazionale.
La seconda concerne l'art. 1, terzo comma, della delibera legislativa impugnata, il quale, dettando norme per la fissazione, da parte della Giunta provinciale, di determinate fasce orarie nelle quali imporre il divieto, tra l'altro, di decollo ed atterraggio di apparecchi motore nell'aeroporto San Giacomo di Bolzano
,
posto che l'aereoporto di Bolzano è attualmente di proprietà dello Stato ed è aperto oltre che al traffico nazionale anche al traffico turistico internazionale, eccederebbe dalla competenza legislativa provinciale individuata dal d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, ed in particolare dall'art. 7 dello stesso decreto.
La terza ed ultima questione riguarda l'art. 2, terzo comma, il quale, vietando genericamente e totalmente un'attività sportiva e ricreativa quale il volo con deltaplano a motore e con velivoli ultraleggeri su tutto il territorio provinciale, non opererebbe, in contrasto con gli articoli 3 e 41 della Costituzione, un giusto contemperamento dei diversi interessi coinvolti e risulterebbe pertanto viziato da irrazionalità ed eccesso di potere legislativo.
2. La prima questione - proposta nei confronti del primo comma dell'art. 1, che vieta il decollo, 1'atterraggio ed il sorvolo di velivoli a motore a quote inferiori a cinquecento metri dal suolo «nell'ambito delle zone sottoposte a vincolo paesaggistico nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano» - è fondata.
Il tenore letterale della disposizione censurata suggerisce l'estensione dei divieti in essa stabiliti anche alla parte di territorio provinciale ricompresa nel Parco nazionale dello Stelvio, sia pure - stando alle deduzioni svolte dall'ente resistente nell'atto di costituzione e nella successiva memoria illustrativa - contro la stessa intenzione del legislatore provinciale.
L'adozione, da parte degli enti territoriali interessati, di provvedimenti legislativi di tutela ambientale suscettibili di trovare applicazione anche all'interno (di una porzione) del Parco nazionale dello Stelvio deve essere preceduta dalle necessarie procedure di coordinamento e concertazione previste, a garanzia della «configurazione unitaria» del parco medesimo (il cui perimetro attraversa il territorio di tre province), dall'art. 3 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste). L'impugnata delibera legislativa non è stata preceduta dalle intese con lo Stato che l'art. 3, terzo comma, del d.P.R. n. 279 del 1974 richiede allo scopo di favorire l'omogeneità delle discipline legislative destinate a regolare (per la parte di rispettiva competenza territoriale) «le forme e i modi della specifica tutela» del parco.
La necessità delle intese di cui al menzionato art. 3 è stata ribadita dall'art. 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), che estende altresì alla Regione Lombardia la procedura inizialmente prevista solo per le Province autonome dal d.P.R. n. 279 del 1974.
La mancata adozione delle prescritte intese - che realizzano, come questa Corte ha in più occasioni affermato, il principio di leale cooperazione tra Stato ed enti territoriali rispetto all'esigenza di omogeneità delle discipline concernenti le modalità della specifica tutela del Parco dello Stelvio, coerentemente con la sua configurazione unitaria (v. spec. sentenze n. 302 del 1994; n. 366 del 1992; n. 210 del 1987) - rende pertanto costituzionalmente illegittima la disposizione censurata, nella parte in cui si riferisce anche al territorio provinciale incluso nel Parco nazionale dello Stelvio.
3. La seconda questione - proposta nei confronti dell'art. 1, terzo comma, dell'impugnata delibera legislativa, che detta norme per la fissazione, da parte della Giunta provinciale, di determinate fasce orarie nelle quali imporre il divieto, tra l'altro, di decollo ed atterraggio di apparecchi a motore nell'aeroporto San Giacomo di Bolzano limitatamente a determinati voli - non è fondata.
La lamentata violazione delle norme che delimitano la potestà legislativa provinciale in questa materia - e segnatamente dell'art. 1 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale) si basa sulla premessa che l'aereoporto di Bolzano è attualmente di proprietà dello Stato ed è aperto, oltre che al traffico nazionale, anche al traffico turistico internazionale.
L'avviso della provincia autonoma, secondo il quale il ricorrente confonde il problema della proprietà delle infrastrutture aeroportuali esistenti nel territorio della provincia di Bolzano con quello della competenza a disciplinare le attività di volo che ivi si svolgono - anche in considerazione del fatto che l'aeroporto San Giacomo di Bolzano è l'unica infrastruttura aeroportuale rispetto alla quale possono esercitarsi le competenze trasferite alla provincia - non può non essere condiviso.
L'art. 1 del citato d.P.R. n. 527 del 1987 stabilisce, al primo comma, che le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e Bolzano, «con l'osservanza delle norme del presente decreto»; al secondo comma, che sono compresi nella competenza delle province di cui al comma precedente «tutti i servizi di comunicazione e di trasporto di persone e di merci, di linea e non di linea, soggetti a concessione o ad autorizzazione, che si svolgono nell'ambito territoriale delle province di Trento e Bolzano per via terrestre, lacuale, fluviale ... e per via aerea, anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio dell'altra provincia o in quello di altra regione».
L'esercizio di tali competenze non può considerarsi subordinato all'espletamento delle procedure disciplinate dall'art. 7 del d.P.R. n. 527 del 1987, il quale, al primo comma, prevede che «in corrispondenza delle competenze trasferite alle province di Trento e di Bolzano in materia di comunicazioni e trasporti a termini del comma 2 dell'art. 1, le province stesse succedono nell'ambito dei rispettivi territori ... nei beni e nei diritti di natura immobiliare dello Stato», ed al terzo comma precisa che «ai fini del comma 1, per quanto concerne la individuazione dei beni connessi con i servizi di comunicazione aerea si fa riferimento alle determinazioni adottate dal comitato interministeriale previsto dall'art. 15, legge 30 gennaio 1963, n. 141», determinazioni non ancora intervenute al momento dell'instaurazione del presente giudizio.
La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l'assenza di disponibilità dei beni ben può accompagnarsi alla titolarità di poteri relativi a tali beni (da ultimo, cent. n. 343 del 1995). Nel presente caso, l'appartenenza dell'aeroporto San Giacomo di Bolzano al demanio statale non impedisce all'ente resistente l'esercizio delle competenze attribuitegli dall'art. 1 del d.P.R. n. 527 del 1987, le quali non riguardano la regolamentazione del traffico turistico internazionale.
4. La terza questione, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, riguarda l'art. 2, terzo comma, della delibera legislativa, denunciato per la «evidente sproporzione tra la messa al bando del volo ultraleggero e la pur prevalente esigenza di ordine sanitario che si vuole soddisfare, ma che può essere garantita con misure più flessibili e graduate».
In riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione è fondata.
Non solo perché sono ipotizzabili, tra le misure idonee a preservare la salute e l'ambiente dall'inquinamento acustico, provvedimenti meno restrittivi, eventualmente non estesi a tutto il territorio provinciale, in armonia con gli strumenti di tutela introdotti dalla recente legislazione ambientale statale (la legge n. 447 del 1995, Legge quadro sull'inquinamento acustico, all'art. 2, secondo comma, mostra di prediligere un sistema graduato e flessibile di misure limitative a tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico; l'art. 11, comma 3, lett. h), della legge n. 394 del 1991, Legge quadro sulle aree protette, vieta nei parchi «il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo»).
Il denunciato comma 3 dell'art. 2 - secondo il quale «i voli con deltaplano a motore e con velivoli ultraleggeri a motore sono vietati su tutto il territorio provinciale» - introduce per una particolare categoria di velivoli un divieto assoluto di volo esteso a tutto il territorio della provincia, laddove, per la generalità dei velivoli interessati dalla disciplina contenuta nell'impugnata delibera, l'art. 1, comma 1, prevede un divieto di decollo, atterraggio e sorvolo limitato alle zone sottoposte a vincolo paesaggistico. La previsione di un divieto assoluto ed incondizionato, esteso all'intero ambito provinciale, limitato alle attività di diporto con deltaplani a motore e velivoli ultraleggeri - indubbiamente bisognose di adeguata regolamentazione - risulta priva di razionale giustificazione ed incoerente con la logica che complessivamente ispira la disciplina elaborata dal legislatore provinciale, la quale ha delineato, al primo comma dell'art. 1, un regime generale basato su divieti di carattere limitato e selettivo, circoscritti alle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, applicabili a tutti gli altri velivoli a motore - dalle potenzialità inquinanti eventualmente più elevate - ad esempio per l'effettuazione di voli turistici, di esercitazione, o pubblicitari.
L'eccezionale possibilità concessa ai sindaci «territorialmente competenti» dal quarto comma dell'art. 2 - sulla quale insiste la difesa dell'ente resistente - di derogare al generale divieto di cui al comma precedente ha un àmbito di applicazione limitato, riferendosi esclusivamente a manifestazioni collettive, di tipo sportivo, ricreativo, o di pubblico interesse.
Rimane assorbita ogni altra censura.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art 1, comma 1, della legge della provincia autonoma di Bolzano riapprovata il 9 maggio 1996 (Disciplina delle attività di volo a motore ai fini della tutela ambientale), nella parte in cui prevede che i divieti in esso stabiliti si applichino alla parte del territorio provinciale compresa nel Parco o nazionale dello Stelvio;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma .3, della legge della provincia autonoma di Bolzano riapprovata il 9 maggio 1996 (Disciplina delle attività di volo a motore ai fini della tutela ambientale);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della provincia autonoma di Bolzano riapprovata il 9 maggio 1996 (Disciplina delle attività di volo a motore ai fini della tutela ambientale), sollevata, in riferimento all'art. 7 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso in epigrafe.
Caricamento in corso
Deutsch
Italiano
Ladin
Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
A Mercato del lavoro
B Collocamento dei lavoratori
C Orientamento professionale
D Tutela tecnica del lavoro
a) Legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 agosto 1990, n. 19
c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 maggio 1992, n. 18
d) LEGGE PROVINCIALE 2 luglio 1993, n. 13 —
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1994, n. 33
f) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 novembre 1994, n. 56
g) LEGGE PROVINCIALE 15 maggio 1996, n. 9
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 aprile 1999, n. 16
Art. 1 (Programma del corso)
Art. 2 (Esame)
Art. 3 (Requisiti di accesso all'esame)
Art. 4 (Rinnovo del certificato di abilitazione)
Allegato A
i) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 ottobre 1999, n. 60
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 giugno 2005, n. 25
k) Decreto del Presidente della Provincia 2 novembre 2009 , n. 51
l) Decreto del Presidente della Provincia 2 marzo 2010 , n. 15
m) Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7
n) Decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2015, n. 16
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
A Assistenza agli anziani
B Servizio consultoriale per le famiglie
C Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
D Famiglia, donne e gioventù
a) LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 20
b) Legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6
c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 aprile 1977, n. 18
d) LEGGE PROVINCIALE 16 febbraio 1980, n. 4
e) LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 1980, n. 28
f) Legge provinciale1° giugno 1983, n. 13
g) LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 1987, n. 33 —
Affidamento familiare ed extrafamiliare
Art. 1 (L'affidamento etero-familiare e familiare)
Art. 2 (Affidamento a tempo limitato nel corso della giornata)
Art. 3 (Collocamento del minore presso altra famiglia per motivi scolastici)
Art. 4 (Requisiti degli affidatari)
Art. 5 (Compiti degli affidatari)
Art. 6 (Compiti della famiglia del minore)
Art. 7 (Provvedimento)
Art. 8 (Affidamento privato. Provvedimento successivo)
Art. 9 (Compensi e sussidi straordinari)
Art. 10 (Affidamento familiare non consensuale)
Art. 11 (Vigilanza specifica)
Art. 12 (Cessazione)
Affidamento a istituti per minorenni
Organismi e criteri di intervento
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 agosto 1989, n. 19 —
i) LEGGE PROVINCIALE 29 gennaio 2002, n. 2 —
j) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 2003, n. 15 —
k) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 agosto 2004, n. 27
l) Legge provinciale 8 marzo 2010 , n. 5
m) Decreto del Presidente della Provincia 5 marzo 2012, n. 6
n) Legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8
E Provvidenze per le persone disabili
F Interventi in materia di dipendenze
G Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
H Assistenza economica di base
I Cooperazione allo sviluppo
J Servizi sociali
K Previdenza integrativa
L Volontariato
M Emigrati
XI Esercizi pubblici
A
B
C
D
E
F
G
a) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7
H
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Delibera 23 gennaio 2012, n. 75
Delibera 9 gennaio 2012, n. 18
Delibera 23 gennaio 2012, n. 110
Delibera 6 febbraio 2012, n. 164
Delibera 6 febbraio 2012, n. 194
Delibera 13 febbraio 2012, n. 203
Delibera 27 febbraio 2012, n. 288
Delibera 5 marzo 2012, n. 326
Delibera 12 marzo 2012, n. 341
Delibera 19 marzo 2012, n. 385
Delibera 19 marzo 2012, n. 409
Delibera 26 marzo 2012, n. 428
Delibera 26 marzo 2012, n. 474
Delibera 7 maggio 2012, n. 630
Delibera 14 maggio 2012, n. 690
Delibera 21 maggio 2012, n. 762
Delibera 29 maggio 2012, n. 794
Delibera 29 maggio 2012, n. 798
Delibera 4 giugno 2012, n. 819
Delibera 4 giugno 2012, n. 823
Delibera 25 giugno 2012, n. 925
Delibera 2 luglio 2012, n. 999
Delibera 2 luglio 2012, n. 1008
Delibera 9 luglio 2012, n. 1066
Delibera 16 luglio 2012, n. 1113
Delibera 16 luglio 2012, n. 1114
Delibera 23 luglio 2012, n. 1134
Delibera 23 luglio 2012, n. 1135
Delibera 23 luglio 2012, n. 1141
Delibera 17 agosto 2012, n. 1214
Delibera 27 agosto 2012, n. 1220
Delibera 27 agosto 2012, n. 1250
Delibera 27 agosto 2012, n. 1283
Delibera 3 settembre 2012, n. 1299
Delibera 10 settembre 2012, n. 1324
Delibera 10 settembre 2012, n. 1361
Delibera 17 settembre 2012, n. 1397
Delibera 17 settembre 2012, n. 1406
Delibera 24 settembre 2012, n. 1426
Delibera 24 settembre 2012, n. 1427
Delibera 24 settembre 2012, n. 1435
Delibera 1 ottobre 2012, n. 1456
Delibera 22 ottobre 2012, n. 1541
Delibera 29 ottobre 2012, n. 1608
Allegato A
Delibera 29 ottobre 2012, n. 1611
Delibera 29 ottobre 2012, n. 1612
Delibera 29 ottobre 2012, n. 1613
Delibera 26 novembre 2012, n. 1757
Delibera 26 novembre 2012, n. 1758
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1768
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1798
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1802
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1814
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1816
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1817
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1820
Delibera 10 dicembre 2012, n. 1864
Delibera 17 dicembre 2012, n. 1904
Delibera 17 dicembre 2012, n. 1925
Delibera 27 dicembre 2012, n. 1983
Delibera 27 dicembre 2012, n. 2019
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1993
1992
1991
1990
Sentenze della Corte costituzionale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Corte costituzionale - Sentenza N. 1 del 18.01.2008
Corte costituzionale - Ordinanza N. 42 del 27.02.2008
Corte costituzionale - Sentenza N. 62 del 14.03.2008
Corte costituzionale - Sentenza N. 73 del 28.03.2008
Corte costituzionale - Sentenza N. 95 del 11.04.2008
Corte costituzionale - Sentenza N. 104 del 18.04.2008
Corte costituzionale - Sentenza N. 159 del 20.05.2008
Corte costituzionale - Sentenza N. 190 del 06.06.2008
Corte costituzionale - Sentenza N. 329 del 01.08.2008
Corte costituzionale - Sentenza N. 371 del 14.11.2008
Corte costituzionale - Sentenza N. 387 del 19.11.2008
Corte costituzionale - Sentenza N. 439 del 15.12.2008
Corte costituzionale - Sentenza N. 443 del 29.12.2008
2007
2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 59 del 16.02.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 106 del 17.03.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 132 del 31.03.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 134 del 31.03.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 167 del 05.04.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 222 del 13.06.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 327 del 13.10.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 328 del 13.10.2006
Corte costituzionale - Ordinanza N. 345 del 27.10.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 363 del 09.11.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 370 del 14.11.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 405 del 07.12.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 423 del 19.12.2006
Corte costituzionale - Ordinanza N. 430 del 19.12.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 447 del 28.12.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 28.12.2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 121 del 06.05.1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 135 del 16.05.1997
Corte costituzionale - Ordinanza N. 149 del 23.05.1997
Corte costituzionale - Ordinanza N. 195 del 24.06.1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 263 del 23.07.1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 271 del 23.07.1997
Corte costituzionale - Ordinanza N. 277 del 25.07.1997
Corte costituzionale - Ordinanza N. 280 del 25.07.1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 380 del 11.12.1997
Corte costituzionale - Ordinanza N. 411 del 17.12.1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 428 del 23.12.1997
Corte costituzionale - Sentenza N. 467 del 30.12.1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
Sentenze T.A.R.
2009
2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 2 del 10.01.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 10 del 24.01.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 19 del 04.02.2008
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 33 vom 13.02.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 37 del 13.02.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 41 del 19.02.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 51 del 27.02.2008
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 52 vom 27.02.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 59 del 03.03.2008
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 62 vom 04.03.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 64 del 11.03.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 72 del 13.03.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 77 del 17.03.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 79 del 17.03.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 111 del 02.04.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 112 del 02.04.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 113 del 02.04.2008
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 130 vom 10.04.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 152 del 22.04.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 157 del 24.04.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 159 del 28.04.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 168 del 06.05.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 176 del 15.05.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 178 del 16.05.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 185 del 21.05.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 05.06.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 205 del 06.06.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 212 del 21.12.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 223 del 26.06.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 232 del 27.06.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 241 del 01.07.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 259 del 21.07.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 261 del 21.07.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 262 del 22.07.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 264 del 25.07.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 269 del 30.07.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 270 del 31.07.2008
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 286 vom 07.08.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 290 del 08.08.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 298 del 18.08.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 303 del 27.08.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 312 del 02.09.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 313 del 02.09.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 314 del 02.09.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 328 del 30.09.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 331 del 01.10.2008
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 346 vom 22.10.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 348 del 27.10.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 353 del 28.10.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 378 del 20.11.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 390 del 25.11.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 27.11.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 393 del 01.12.2008
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 397 vom 09.12.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 406 del 15.12.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 412 del 22.12.2008
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 425 del 29.12.2008
2007
2006
2005
2004
2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 31 del 31.01.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 34 del 31.01.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 35 del 03.02.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 39 del 05.02.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 40 del 05.02.2003
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 41 vom 10.02.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 48 del 12.02.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 51 del 12.02.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 52 del 14.02.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 62 del 20.02.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 28.02.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 76 del 10.03.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 77 del 11.03.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 95 del 17.03.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 96 del 17.03.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 107 del 17.03.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 123 del 02.04.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 133 del 08.04.2003
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 150 vom 24.04.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 158 del 28.04.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 165 del 30.04.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 166 del 30.04.2003
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 172 vom 05.05.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 176 del 07.05.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 189 del 14.05.2003
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 194 vom 15.05.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 210 del 20.05.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 213 del 20.05.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 215 del 23.05.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 218 del 28.05.2003
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 259 vom 07.06.2003
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 251 vom 16.06.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 263 del 19.06.2003
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 280 vom 26.06.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 297 del 04.07.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 298 del 04.07.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 306 del 14.07.2003
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil N. 342 del 19.08.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 366 del 29.08.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 388 del 11.09.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 399 del 17.09.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 403 del 17.09.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 411 del 27.09.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 416 del 29.09.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 426 del 01.10.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 429 del 01.10.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 461 del 20.11.2003
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 474 vom 24.11.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 474 del 24.11.2003
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 475 vom 24.11.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 495 del 27.11.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 502 del 29.11.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 509 del 04.12.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 517 del 10.12.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 557 del 30.12.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 375 del 01.09.2003
2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 33 vom 31.01.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 35 del 31.01.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 31.01.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 49 vom 31.01.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 64 del 02.02.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 59 del 05.02.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 08.02.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 82 del 15.02.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 94 del 25.02.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 97 del 25.02.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 98 del 25.02.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 118 del 04.03.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 121 del 05.03.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 131 del 12.03.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 154 del 28.03.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 158 del 28.03.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 164 vom 08.04.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 165 del 08.04.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 170 del 22.04.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 171 del 23.04.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 173 del 23.04.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 179 del 24.04.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 180 vom 24.04.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 182 del 24.04.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 188 del 29.04.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 07.05.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 200 del 07.05.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 201 vom 10.05.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 255 del 28.05.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 259 del 28.05.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 264 del 29.05.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 277 del 31.05.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 281 del 06.06.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 283 del 06.06.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 305 vom 20.06.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 28.06.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 339 del 09.07.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 347 del 15.07.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 349 vom 16.07.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 350 del 16.07.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 358 del 24.07.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 377 del 12.08.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 379 del 12.08.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 402 del 29.08.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 411 del 03.09.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 420 del 20.09.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 434 del 30.09.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 439 vom 30.09.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 439 del 30.09.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 440 del 07.10.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 446 del 15.10.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 465 vom 05.11.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 466 vom 05.11.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 468 del 07.11.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 474 del 07.11.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 494 vom 11.11.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 495 del 11.11.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 529 del 29.11.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 534 del 29.11.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 537 del 29.11.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 538 vom 29.11.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 579 del 18.12.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 584 vom 18.12.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 595 del 23.12.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 33 vom 31.01.2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 3 vom 08.01.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 13 vom 07.02.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 18 vom 12.02.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 20 del 13.02.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 27 del 19.02.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 28 del 19.02.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 52 del 05.03.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 57 del 11.03.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 61 del 16.03.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 64 del 19.03.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 81 del 25.03.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 89 vom 01.04.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 90 vom 03.04.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 99 del 09.04.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 105 vom 24.04.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 107 vom 27.04.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 110 del 30.04.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 111 del 03.05.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 114 del 03.05.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 115 del 06.05.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 141 del 30.05.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 151 del 14.06.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 158 del 27.06.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 163 del 28.06.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 166 del 28.06.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 172 del 05.07.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 180 del 22.07.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 186 del 24.07.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 192 vom 26.07.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 198 del 30.07.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 30.07.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 205 del 01.08.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 210 del 03.08.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 213 vom 27.08.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 225 del 30.08.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 226 del 30.08.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 229 vom 30.08.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 236 del 17.09.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 241 del 18.09.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 242 del 18.09.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 254 vom 30.09.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 257 del 30.09.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 266 del 04.10.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 270 vom 09.10.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 274 del 22.10.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 279 del 23.10.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 309 del 04.11.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 311 del 05.11.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 341 del 20.11.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 343 del 21.11.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 360 del 17.12.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 362 del 18.12.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 370 vom 20.12.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 379 del 30.12.1996
1989
Indice cronologico