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In vigore al: 18/02/2017

Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 19.06.1998
Facoltà per gli appartenenti alla minoranza linguistica tedesca di usare la propria madre lingua dinanzi agli organi giurisdizionali militari - Principio di territorialità

Sentenza (1 giugno 1998) 19 giugno 1998, n. 213; Pres. Granata – Red. Zagrebelsky
 
Ritenuto in fatto: 1.1. Nel corso di un processo penale a carico di un militare, in sede di fissazione dell'udienza preliminare, il giudice le indagini preliminari presso il tribunale militare di Verona rilevava che l'imputato, nell'interrogatorio reso durante le indagini preliminari, aveva dichiarato di appartenere al gruppo linguistico tedesco della provincia di Bolzano e di non conoscere la lingua italiana; che, inoltre, la difesa del medesimo imputato aveva depositato una memoria con la quale, documentata l'appartenenza del proprio assistito al gruppo linguistico tedesco, aveva chiesto l'uso della madrelingua dell'imputato nel processo in corso, sottolineando altresì che la disciplina del processo penale militare, in quanto preclusiva della facoltà richiesta, risulterebbe in contrasto con il diritto di difesa Muovendo da tali rilievi, il giudice solleva, con ordinanza del 29 novembre 1996 (r.o. 8/1997), questione di costituzionalità degli artt. 1, 13, 15 e 24 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), nella parte in cui tali norme non riconoscono la facoltà di usare la madrelingua tedesca all'imputato appartenente alla corrispondente minoranza chiamato a rispondere di un reato dinanzi agli organi giurisdizionali militari, in riferimento agli art. 3, primo e secondo comma, 6, 10, primo comma - in relazione all'art. 6, terzo comma, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali -, 24 e 116 della Costituzione e all'art. 100 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).
Il giudice rimettente osserva che la rilevanza della questione sollevata risiede nell'esigenza di assicurare l'effettività della garanzia difensiva all'imputato, attraverso la partecipazione allo svolgimento processuale nonché attraverso la comprensione dell'accusa e degli atti fondamentali del giudizio, con l'uso della lingua madre.
Questa garanzia non sarebbe accordata dalla disciplina che concerne la traduzione degli atti processuali nella lingua dell'imputato a mezzo di interprete artt. 143 e seguenti cod. proc. pen.), poiché detta disciplina non risulterebbe comunque applicabile nel giudizio, in ragione della specialità della normativa di tutela accordata al cittadino italiano appartenente a una minoranza linguistica riconosciuta (art. 6 della Costituzione e art. 109 cod. proc. pen.).
1.2. La prospettazione della questione è preceduta da una ricognizione del quadro normativo di riferimento.
Il rimettente ricorda che il codice penale militare di pace (R. D. 20 febbraio 1941, n. 303) disciplina il corrispondente processo penale militare facendo rinvio alla normativa del processo penale ordinario (art. 261 cod. pen. mil. pace).
Il codice di procedura penale vigente, d'altra parte, nel regolare la lingua degli atti, si basa sul principio di territorialità, che viene specificato dall'art. 109, in attuazione delle norme costituzionali di tutela delle minoranze linguistiche, con prescrizioni che, ad avviso del giudicea quo«appaiono direttamente riconducibili alla più ampia e generale normativa di cui al D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574», recante le norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e ladina nei procedimenti giudiziari. La normativa attuativa, a sua volta, trova fondamento nell'art. 6 della Costituzione e nello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ( D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), il cui art. 100 prevede che i cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari situati nella medesima provincia o aventi competenza regionale.
Ma le norme di attuazione in vigore ( D.P.R. n. 574 del 1988 citato) non risultano, secondo il rimettente, del tutto rispettose delle prescrizioni di rango costituzionale, in quanto non sono applicabili anche ai «rapporti dei cittadini altoatesini di lingua tedesca con la giustizia militare».
Le disposizioni del citato D.P.R. n. 574 del 1988, infatti, prevedono e regolano la parificazione tra lingua italiana e lingua tedesca nei rapporti dei cittadini con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e tributari a) situati nella provincia di Bolzano, ovvero b)con sede in provincia di Trento ma con competenza anche in provincia di Bolzano (art. 1, comma 1, lettere b)e c) del D.P.R. n.574)Questi uffici e organi della giurisdizione devono servirsi della lingua usata dal richiedente` nei rapporti con i cittadini della provincia di Bolzano e negli atti correlativi (art. 13). Per quanto concerne il processo penale in generale, la lingua presunta dell'indagato o imputato, di cui l'autorità giudiziaria deve fare uso, è quella individuata in base alla notoria appartenenza a un gruppo linguistico nonché, in base ad altri elementi acquisiti al processo (art. 15, comma 1). Infine, l'art. 24 del D.P.R. n. 574 stabilisce che nei procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e tributari non inclusi nell'elencazione dell'art. 1, i cittadini di madrelingua tedesca residenti nella provincia di Bolzano hanno facoltà di rendere le loro dichiarazioni o deposizioni in lingua tedesca.
Per quanto precede, risulta dunque - prosegue il rimettente - che le ricordate norme di attuazione escludono dal proprio ambito di applicazione i rapporti tra i cittadini altoatesini di lingua tedesca e gli organi della giurisdizione militare. Tale mancata ricomprensione del processo penale militare nella disciplina attuativa, insuperabile in via interpretativa, appare al giudice a quo lesiva dei parametri costituzionali invocati.
1.3. Svolgendo un primo profilo della questione, il giudice ricorda l'equiparazione tra la giurisdizione penale militare e quella ordinaria, sia sul piano ordinamentale e della composizione degli organi ( legge 7 maggio 1981, n. 180), sia sul piano propriamente processuale, dato il rinvio dell'una all'altra (art. 261 cod. pen. mil. pace).
In questo quadro, connotato dal tendenziale principio di unità della giurisdizione, e dalla odierna parificazione dello stato giuridico dei giudici militari e dei giudici ordinari ( legge n. 180 del 1981 citata), la specialità del giudizio militare è da ritenersi limitata alle sole norme sostanziali da applicare nelle rispettive sedi.
La lacuna nella tutela degli indagati o imputati altoatesini di lingua tedesca in ordine al processo penale militare costituirebbe, per questo primo profilo, una irragionevole esclusione della giurisdizione militare da una disciplina altrimenti unitaria, con lesione del principio di uguaglianza sostanziale (art. 3, secondo comma, della Costituzione).
Per un ulteriore aspetto, la disciplina descritta determinerebbe una differenziazione di trattamento, tra imputati chiamati dinanzi alla giurisdizione ordinaria e imputati chiamati dinanzi alla giurisdizione militare, non sorretta da valide ragioni. Tra le due categorie, infatti, l'unica differenza di rilievo attiene alla qualificazione formale della disposizione incriminatrice, come norma sostanziale comune ovvero militare; ma, data l'identità del valore dei provvedimenti resi nell'uno e nell'altro processo, e delle pene e degli altri effetti penali che ne conseguono, il residuo elemento differenziale consistente nel tipo di interesse protetto, vale a dire la presenza di un bene «militare» quale oggetto esclusivo o concorrente della corrispondente tutela penale, non sarebbe elemento sufficiente a giustificare la censurata discriminazione (art. 3, primo comma, della Costituzione).
Né può valere in senso contrario - osserva il giudice a quo - la prescrizione dell'uso della lingua italiana nel corso del servizio, contenuta nell'art. 43 del Regolamento di disciplina militare, giacché tale norma, dettata e valevole ai soli fini dell'ambito amministrativo e, appunto, disciplinare, non può estendersi alla giurisdizione, disciplinata, come si è visto, da norme di rango superiore.
Le norme impugnate appaiono inoltre al giudice a quo in contrasto con la norma statutaria, contenuta nelI'art. 100 del D.P.R. n. 670 del 1972, che garantisce l'uso della lingua tedesca davanti agli uffici giudiziari aventi «competenza regionale». Il tribunale militare di Verona, del quale fa parte il giudice rimettente, ha competenza territoriale estesa anche al territorio delle province di Trento e di Bolzano, e dunque all'intera regione Trentino-Alto Adige.
La tutela statutaria della parità linguistica dovrebbe pertanto essere operante anche dinanzi al Tribunale competente per territorio sulla regione in argomento, in quanto ufficio giudiziario con «competenza regionale», ancorché collocato, dalle norme di ordinamento del settore, fuori dei confini geografici della regione medesima.
Dal contrasto con l'art. 100 dello statuto speciale conseguirebbe anche la violazione del principio costituzionale di autonomie regionale speciale (art. 116 della Costituzione), di cui il D.P.R. n. 670 del 1972 è espressione.
Infine, il giudice a quo ravvisa un contrasto delle norme impugnate anche con l'art. 6, terzo comma, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848 e, tramite esso' con l'art. io, primo comma, della Costituzione.
La norma pattizia prevede il diritto dell'accusato a «essere informato ... in una lingua - a lui comprensibile e in un modo dettagliato della natura e dei motivi dell'accusa»; ciò che non si verificherebbe nell'ipotesi rimessa al controllo di costituzionalità.
2. Questione identica è stata sollevata dallo stesso giudice rimettente con altra ordinanza in pari data (r.o. 9/1997), emessa nel corso di distinto procedimento penale militare, nel quale l'imputato non si era presentato all'interrogatorio nel corso delle indagini preliminari ma la difesa aveva comunque richiesto l'uso della madrelingua tedesca dell'imputato nel procedimento.
3. Altra questione di identico tenore è stata successivamente sollevata dal medesimo giudice, con ordinanza del 20 febbraio 1997 (r.o. 247/ 1997), in un procedimento per reati militari caratterizzato, rispetto ai due precedenti, dal fatto che esso si trova dinanzi al rimettente giudice per le indagini preliminari a seguito di ordinanza del collegio del dibattimento, con la quale è stata dichiarata la nullità del decreto di fissazione dell'udienza preliminare ed è stata quindi disposta la restituzione degli atti al giudice a quo. La decisione del tribunale è stata adottata, secondo quanto riferisce l'ordinanza di remissione, a seguito dell'attestazione di appartenenza al gruppo linguistico tedesco da parte dell'imputato nel corso dell'udienza dibattimentale, e della conseguente richiesta di celebrazione del processo in lingua tedesca. Il collegio ha ritenuto che l'appartenenza al gruppo linguistico tedesco fosse rilevabile già nel corso delle indagini preliminari, in via presuntiva, per la residenza in un determinato comune, e ha altresì ritenuto applicabile anche al processo penale militare l'art. 15 del D.P.R. n. 574, del 1988, relativamente alla prescrizione della notifica degli atti nella lingua dell'imputato.
Reinvestito del procedimento nel modo anzidetto, per la nuova notificazione, il giudice rimettente ritiene di non aderire alla soluzione interpretativa del collegio, data la generale inapplicabilità dell'intera citata disciplina attuativa dello statuto speciale all'ambito della giurisdizione militare, alla stregua degli argomenti esposti nelle precedenti come nell'ulteriore ordinanza di rinvio. Non può dunque procedersi altrimenti, conclude il giudice a quo che sollevando la questione di costituzionalità, svolta secondo profili corrispondenti a quelli precedentemente esposti.
4. Nel giudizio promosso con la prima delle tre ordinanze (r.o. 8/1997) si è costituito l'imputato, Alexander Peintner, il cui patrocinio, integralmente richiamando come proprie le argomentazioni svolte dal rimettente, ha concluso per l'accoglimento della questione.
5.1. Nel giudizio instaurato con l'ordinanza r.o. 9/1997 ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
L'Avvocatura osserva che il codice penale militare fa rinvio (art. 261 cod. pen. mil. pace) alla normativa processuale comune e che quest'ultima (art. 109 cod. proc. pen.), come del resto riconosce il rimettente, accoglie il principio di territorialità in ordine alla lingua degli atti processuali, specificandolo in una disciplina che fa salve ulteriori disposizioni speciali o la normativa internazionale, ma in quanto queste ultime prevedano «altri diritti».Osserva inoltre che la disposizione contenuta nel codice di rito comune riprende e specifica il contenuto del D.P.R. n. 574 del 1988 di attuazione dello statuto speciale, nel senso che non fa rinvio formale a esso ma ne rielabora le previsioni, determinando perciò una reciproca autonomia applicativa tra la fonte ordinaria e quella di attuazione statutaria.
Se è così, la lacuna delle norme di attuazione di cui si duole il rimettente, in quanto non includono il rito militare, risulta, per l'Avvocatura erariale, irrilevante, in presenza della possibilità e del dovere per il giudice a quo di applicare, nel procedimento per reati militari, l'art. 109 cod. proc. pen., in virtù della generale norma di rinvio dell'art. 261 cod. pen. mil. pace.
L'anzidetto art. 109 cod. proc. pen. stabilisce che, a richiesta dell'interessato, il cittadino italiano appartenente a una minoranza linguistica riconosciuta venga interrogato o esaminato nella madrelingua, che il relativo verbale sia redatto anche in tale lingua e che nella stessa lingua debbano essere tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla richiesta.
Questa disciplina, immune da ogni dubbio di incostituzionalità, relativamente ai parametri e profili dedotti dal rimettente, garantisce appieno le esigenze fatte valere con la proposizione dell'incidente di legittimità costituzionale.
La questione della lacuna del D.P.R. n. 574 del 1988 rispetto alla giurisdizione  militare - conclude l'interveniente avrebbe potuto essere posta, in ipotesi, solo sul piano della disparità di trattamento, qualora non fosse stata formulata dall'interessato la richiesta di utilizzazione in giudizio della madrelingua: in questo limitato caso, la normativa attuativa apporta una tutela più forte, giacché dispone l'utilizzo della lingua presunta dell'imputato, in base alla notoria appartenenza a un gruppo linguistico o ad altri elementi acquisiti (art. 15 del D.P.R. citato), mentre la norma comune opera solo a seguito di richiesta. Ma nel giudizio principale, come risulta espressamente dall'ordinanza di rimessione, la parte, tramite la difesa, aveva depositato una memoria di documentazione dell'appartenenza al gruppo di minoranza e di richiesta; dell'uso della lingua madre, ond'è che tale ridotto profilo è: comunque ipotetico e perciò irrilevante.
L'Avvocatura conclude quindi per una declaratoria di inammissibilità della questione.
5.2. - L'Avvocatura erariale ha altresì spiegato intervento, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, anche negli altri due giudizi costituzionali (r.o. 8/1997 e 247/1997), con atti di richiamo integrale e allegazione materiale del precedente atto di intervento.
Considerato in diritto: 1. Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Verona, con tre ordinanze emesse in altrettanti giudizi, solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 13, 15 e 24 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari). La censura d'incostituzionalità colpisce tali disposizioni nella parte in cui, prevedendo e disciplinando i diritti linguistici del cittadino appartenente alla minoranza tedesca della provincia di Bolzano nei rapporti con uffici e organi giurisdizionali penali ordinari, non estendono tale previsione e tale disciplina ai rapporti con gli uffici e gli organi giurisdizionali militari.
L'art. 1 del D.P.R. n. 574 del 1988, adottato in attuazione delle norme contenute nel titolo XI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, stabilisce che nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana - e è la lingua ufficiale dello Stato - nei rapporti tra i cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica tedesca con gli uffici giudiziari e gli organi giurisdizionali ordinari situati nella provincia di Bolzano (art. 1, comma 1, lettera b), e in riferimento alla giurisdizione penale - con la Corte d'appello, la Corte d'assise d'appello, la sezione della Corte d'appello per i minorenni, la procura generale presso la corte d'appello, il tribunale per i minorenni, il tribunale di sorveglianza e l'ufficio di sorveglianza, nonché con ogni altro ufficio giudiziario e organo giurisdizionale ordinario con sede in provincia di Trento ma con competenza anche in provincia di Bolzano.
Ai fini della suddetta parificazione linguistica, l'art. 13 stabilisce che gli uffici e gli organi giudiziari indicati nell'art. 1 devono servirsi, nei rapporti con i cittadini della provincia di Bolzano e negli atti cui gli stessi sono interessati, della lingua usata dal richiedente e l'art. 15, commi 1-3, prevede che la lingua del processo è quella dell'imputato o dell'indagato o, comunque, quella da costoro scelta, secondo le modalità determinate da tale articolo.
L'art. 24, infine, prevede che nei procedimenti innanzi agli organi giurisdizionali ordinari (oltre che amministrativi e tributari) non compresi nelle disposizioni di cui all'art. 1, i cittadini appartenenti al gruppo linguistico tedesco, residenti nella provincia di Bolzano, hanno facoltà di rendere le loro dichiarazioni o deposizioni in lingua tedesca.
A parte l'ipotesi prevista dall'art. 24, applicabile comunque in relazione alla giurisdizione penale ordinaria e non a quella militare, la normativa anzidetta configura una garanzia secondo la quale la protezione dei diritti linguistici della comunità tedesca opera sulla base di un criterio territoriale: la collocazione dell'organo giurisdizionale nella provincia di Bolzano ovvero anche in quella di Trento, purché però la competenza si estenda sulla provincia di Bolzano. Alla stregua di questi criteri, la garanzia linguistica contenuta nelle norme impugnate non vale, in generale nel processo penale militare e nei rapporti con gli uffici e gli organi della giurisdizione penale militare, nonché in particolare con il tribunale militare di Verona il cui giudice per le indagini preliminari ha sollevato le questioni in esame. Tale tribunale, infatti, istituito a Verona presso il Comando militare territoriale della Regione Nord-Est, esercita la sua competenza anche sulla provincia di Bolzano, oltre che su quelle di Belluno, Brescia, Mantova, Trento e Verona ( D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 199), ma non ha sede nella regione Trentino-Alto Adige, pur avendo competenza per i reati militari commessi, per quel che qui interessa, anche nella provincia di Bolzano.
Della mancata inclusione dei tribunali penali militari tra gli organi giudiziari ai quali si applica quella speciale garanzia dei diritti linguistici dei cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica tedesca; si duole il giudice rimettente. Risulterebbero a suo avviso violati (a) gli articoli 6 e 116 della Costituzione e l'art. 100 dello statuto speciale di autonomia della regione Trentino-Alto Adige ( D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), che garantiscono al cittadino appartenente alla minoranza di lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano il diritto all'uso della propria lingua; (b) gli artt. 24 e 10 della Costituzione (quest'ultimo in relazione all'art. 6, terzo comma, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) che prevedono la garanzia del diritto di difesa in giudizio; (c) l'articolo 3, primo e secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza della diversa disciplina dell'uso della lingua tedesca nel processo penale comune e nel processo penale militare.
2. Le tre ordinanze del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Verona sollevano la medesima questione di costituzionalità. I relativi giudizi possono quindi riunirsi, per essere definiti con unica sentenza.
3. La questione non è fondata rispetto ad alcuno dei parametri indicati.
4.1. Quanto alla pretesa violazione delle norme costituzionali e statutarie in tema di protezione della minoranza italiana di lingua tedesca (artt. 6 e 116 della Costituzione e 100 dello statuto speciale), si deve innanzitutto rilevare che tale protezione è basata non sul principio di personalità ma su quello di territorialità. L'art. 2 dello statuto speciale stabilisce in generale che nella regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico di appartenenza, e l'art. 99, analogamente, ribadisce che, nella regione le lingue italiana e tedesca sono equiparate. Conformemente, rispetto alla giurisdizione, l'art. 100 precisa che i cittadini italiani appartenenti alla minoranza tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la propria lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari situati nella provincia nonché «nei rapporti cogli uffici giudiziari ... aventi competenza regionale».
Su quest'ultima espressione si basa, ma non giustificatamente, il dubbio d'incostituzionalità del giudice rimettente, il quale ritiene che il tribunale militare di Verona debba considerarsi, per l'appunto, avere competenza regionale
Da un punto di vista rigorosamente letterale, è evidente che tale locuzione non è affatto idonea a designare gli uffici giudiziari la cui giurisdizione si estenda bensì sul territorio regionale, ma lo superi inglobandolo in un più vasto ambito, come è nel caso del tribunale militare di Verona, territorialmente competente su varie provincie, appartenenti a quattro regioni. L'opposta interpretazione, favorevole alla tesi argomentata dal giudice rimettente, potrebbe sostenersi solo se potesse sorreggersi su formule normative diverse, come quella di «uffici con competenza sul territorio di insediamento» di un gruppo linguistico minoritario, contenuta nell'art. 2, direttiva numero 102), della legge-delega per il nuovo codice di procedura penale 16 febbraio 1987, n. 81, oppure (alla stregua della formula usata dal comma 2 dell'art. 109 cod. proc. pen., rilevante per quanto si dirà in seguito) «autorità giudiziaria avente competenza su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica.
La portata dell'art. 100 che pianamente risulta dalla sua formulazione letterale, non smentita ma anzi confermata sistematicamente dalle indicazioni ricavabili dagli artt. 2 e 99 dello statuto, non conforta dunque il dubbio che ha mosso il giudice rimettente nel promuovere la presente questione di costituzionalità: la competenza del tribunale militare di Verona si esercita anche «nella regione», ma non è una «competenza regionale».
4.2. La diversa conclusione cui perviene il giudice rimettente, in vista di una più ampia protezione dei diritti linguistici, proiettata cioè oltre l'ambito territoriale così definito, presupporrebbe che l'art. 100 dello statuto potesse prestarsi a un'interpretazione estensiva. Ma tale interpretazione, alla quale il giudice rimettente chiama la Corte costituzionale, non è possibile.
La garanzia dei diritti linguistici delle minoranze, posta tra i principi costituzionali fondamentali e in vista della quale la Repubblica è tenuta a dettare «apposite norme» (art. 6-della Costituzione), infatti, è certo inderogabile, conformemente al rango che il principio di tutela delle minoranze occupa nella Costituzione (sentenze nn. 15 del 1996, 62 del 1992, 768 del 1988 289 del 1987, 312 del 1983 e 86 del 1975), ma non contiene in sé una forza espansiva, al di là di quanto espressamente stabilito nelle norme degli statuti regionali speciali.
Le norme di tutela delle minoranze rappresentano sempre punti di equilibrio e contemperamenti tra le garanzie particolari e l'ordinamento generale. L'estensione delle prime non comportare ripercussioni sul secondo (così come la modifica del secondo può interferire sulle prime).In questo quadro di reciproche interferenze, si comprende la funzione peculiare delle norme di attuazione degli statuti regionali speciali, norme adottate attraverso un procedimento normativo speciale (per la regione Trentino-Alto Adige, previsto dall'art. 107 dello statuto) che comprende necessariamente una fase consultiva bilaterale e paritetica, cui partecipano rappresentanti delle comunità interessate. A tali norme di attuazione, spetta una competenza di «carattere riservato e separato» (sentenze nn. 137 del 1998, 85 del 1990, 160 del 1985, 237 del 1983 e 180 del 1980) e finalizzata a dare vita, in corrispondenza ai contenuti e agli obiettivi degli statuti stessi, a una disciplina che, nell'unità dell'ordinamento giuridico dico (sentenze nn. 212 del 1984 e 136 del 1969), concili, armonizzendoli, tanto- l'esercizio dei diritti potenzialmente confliggenti - come tipicamente avviene in materia di uso della lingua da parte di soggetti appartenenti a gruppi linguistici diversi - quanto l'organizzazione delle autonomie regionali con quella dei pubblici poteri e delle pubbliche funzioni.:
E, in effetti, nella specie, per mettere in opera le prescrizioni statutarie poste a presidio dell'identità linguistica della minoranza tedesca nei processi penali ordinari, e in quelli civili e amministrativi, si è resa necessaria l'emanazione di numerose norme di attuazione: alcune (quali quelle contenute nel D.P.R. n. 574 del 1988, in talune sue parti oggetto del presente giudizio) per rendere compatibili i rispettivi diritti linguistici dei soggetti, non tutti necessariamente appartenenti al gruppo linguistico tedesco, che simultaneamente entrano in rapporto con gli organi giurisdizionali; altre, che influiscono sulle posizioni di soggetti diversi da quelli titolari dei diritti linguistici, al fine di predisporre le necessarie strutture organizzative della giurisdizione, come le norme contenute negli artt. 33-41 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego) e nell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate).
Il compito e la procedura che, conformemente a quanto ora detto, caratterizzano le norme di attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale spiegano la loro rilevanza nella configurazione della portata delle norme statutarie. Il valore giuridico delle norme di attuazione, subordinate allo statuto (oltre che alla Costituzione), non le sottrae di certo all'ordinario controllo di legittimità costituzionale, quando contraddicano il loro compito di armonizzare nell'unità dell'ordinamento giuridico i contenuti e gli obiettivi particolari dell'autonomia speciale. Ma, qualora (come nella specie) si sia fuori di questa eventualità, esse rappresentano, tra le realizzazioni astrattamente possibili dell'autonomia regionale speciale, quelle storicamente vigenti. Le norme di attuazione, dotate di forza prevalente su quella delle leggi ordinarie (sentenze nn. 160 del 1985 e 151 del 1972), finiscono così,certo modo, per fissare, entro i contorni delineati dagli statuti o eventualmente anche nello svolgimento e nell'integrazione delle norme statutarie necessari per dare a queste ultime piena «attuazione» (sentenze nn. 260 del 1990, 212 del 1984 e 20 del 1956), i contenuti storico concreti dell'autonomia regionale e quindi, nell'interpretazione delle norme statutarie che questa Corte è chiamata a dare, vengono ad assumere un particolare rilievo e a porre un limite: un limite superato il quale si determinerebbero conseguenze non controllabili relativamente a quell'equilibrio complessivo dell'ordinamento cui le norme di attuazione sono preordinate.
Se ne deve concludere, nel caso in esame, insieme al rapporto di congruenza tra le norme statutarie e i loro svolgimenti attuativi nelle disposizioni impugnate, l'impossibilità di rompere tale rapporto - come chiede il giudice rimettente - attraverso un'interpretazione espansiva della garanzia linguistica, prevista dall'art. 100 dello statuto, non sorretta dalla necessaria normativa di attuazione.
5. Le norme in esame, censurate in quanto inapplicabili nel giudizio penale militare, si sottraggono anche al dubbio d'incostituzionalità sollevato sotto il profilo della lesione del diritto di difesa in giudizio (art. 24 della Costituzione e, secondo la prospettazione del rimettente, art. 10 della Costituzione in relazione all'art. 6, terzo comma, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). A tale riguardo, si rende necessaria una precisazione circa il loro rapporto con la disciplina generale dell'uso della lingua nel processo penale.
Per effetto del rinviò che il primo comma dell'art. 261 cod. pen. mil. pace opera, salvo che la legge disponga diversamente, alle disposizioni del codice di procedura penale, nel processo penale militare in generale, e nel processo penale militare a carico di cittadini italiani appartenenti alla minoranza di lingua tedesca della provincia di Bolzano in particolare, trova comunque applicazione, contrariamente a quanto sembra ritenere il giudice rimettente, la disciplina dettata dall'art. 109, comma 2, cod. proc. pen. La clausola di salvaguardia dell'art. 261, la quale esclude il rinvio al codice di procedura penale in presenza di diversa disposizione legislativa, non vale infatti nella specie, Non solo una diversa disciplina - allo stato della legislazione relativa al processo penale militare nei confronti dei cittadini di lingua tedesca - manca di questa mancanza, con riferimento alle norme del D.P.R. n. 574 del 1988, il giudice rimettente per l'appunto si duole). Ma soprattutto, qualora anche, a garanzia dell'identità degli appartenenti alla comunità di lingua tedesca della provincia di Bolzano, una tale disciplina fosse posta, essa, per le ragioni che si indicano di seguito, non potrebbe considerarsi una disciplina diversa e alternativa a quella stabilita dall'art. 109 cod. proc. pen., tale da rendere operante la clausola di esclusione del rinvio al codice di procedura penale (e quindi all'art. 109 cod. proc. pen.), contenuta nell'art. 261 cod. pen. mil. pace.

L'art. 109, comma 2, cod. proc. pen. prevede in generale, con riguardo agli appartenenti a tutte le minoranze linguistiche riconosciute, che «davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a; sua richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua, Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta.

In tale disciplina, è facile scorgere la coesistenza di due profili di protezione: del diritto di difesa in giudizio, in quanto si garantisce la comprensibilità degli atti del processo a coloro che, non appartenendo alla comunità linguistica di maggioranza, potrebbero non padroneggiare l'uso della lingua ufficiale del processo (sentenza n. 271 del 1994); del diritto all'identità linguistica, in quanto i diritti che la norma prevede sono attivabili a richiesta delI'interessato, indipendentemente dalla sua ignoranza della lingua ufficiale del processo.
Su questa disciplina generale di base, possono tuttavia innestarsi normative ulteriori, dettate allo scopo di una più intensa protezione delle identità linguistiche particolari. Tale innesto trova la sua regola nell'ultima proposizione del comma 2 dello stesso art. 109 cod. proc. pen., la quale fa espressamente «salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali».
Alla stregua di questo sistema, il rapporto tra la normativa codicistica e quella contenuta nel decreto n. 574 di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige deve essere ricostruito in termini non di alternatività ma di concorrenza secondo quanto già affermato nella sentenza n. 271 del 1994 di questa Corte. La disciplina generale dell'art. 109 cod. proc. pen. riguarda sia la protezione del diritto di difesa in giudizio sia la garanzia dei diritti linguistici dei cittadini appartenenti a minoranze riconosciute nel processo penale, valendo quindi, come disciplina di base comune, anche per i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano. Ove poi esistano norme speciali che, come quelle contenute nel D.P.R. n. 574, prevedono «altri diritti», esse sono «fatte salve», comportando conseguenze aggiuntive rispetto alla disciplina codicistica.
Ma tali «altri diritti» previsti in leggi speciali si collocano su un piano diverso da quello che attiene alle garanzie della difesa, non potendo che riguardare esclusivamente una più intensa protezione delle identità linguistiche dei gruppi minoritari, secondo le norme particolari che li riguardano (in questo senso, si veda l'argomentazione delle sentenze nn. 15 del 1996 e 271 del 1994 di questa Corte). La garanzia del diritto di difesa in giudizio, infatti, non potrebbe dar luogo mai, senza violazione del principio costituzionale di uguaglianza, a soluzioni frazionate e differenziate, a seconda dell'appartenenza a questo o a quel gruppo linguistico di minoranza.
Ma, a questo punto, si deve tenere conto che a tale diversità di piani di disciplina, fondati ciascuno su una propria ratio indipendente, corrispondono principi di riferimento differenziati, risultanti dagli artt. 6 e 24 della Costituzione. Essi - salva l'eventualità (che nella specie non si verifica) di «interferenze» limitatrici tra il piano della garanzia del diritto di difesa e quello della tutela linguistica, eventualità che giustificherebbe il richiamo, ad un tempo, di entrambi i principi costituzionali anzidetti - hanno ambiti di applicazione diversi che devono essere mantenuti distinti (sentenze nn. 15 del 1996 e 62 del 1992).
Ne deriva allora che la questione di costituzionalità, proposta sotto il profilo della garanzia del diritto di difesa in giudizio, relativamente a norme dettate al fine della tutela di diritti linguistici come quelle contenute nel D.P.R. n. 574 del 1988, è. destituita di fondamento, per non pertinenza del parametro costituzionale invocato.
6. Anche per quanto riguarda la pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irrazionale differenza di disciplina dell'uso della lingua tedesca nel processo penale ordinario e in quello penale militare, la questione è infondata.
A ragione il giudice rimettente sottolinea l'esistenza di una tendenza all'avvicinamento delle due forme processuali, con l'effetto di una progressiva omologazione del rito speciale a quello ordinario. Tale tendenza trova espressione nella norma generale di rinvio al codice di procedura penale comune contenuta nel già richiamato art. 261 cod. pen. mil. pace e si giustifica per l'esigenza; ribadita anche di recente da questa Corte con la sentenza n. 274 del 1997, di ricondurre le forme processuali penali a medesimi principi informatori, tutte le volte che la specialità delle ragioni proprie della giustizia penale militare non lo impedisca.
Tuttavia ciò vale nei casi in cui sia rintracciabile una matrice normativa processuale comune, non quando si abbia a che fare con norme, quali quelle contenute nel D.P.R. n. 574 del 1988, che traggono la loro ragion d'essere dalla tutela di un bene - l'identità di una minoranza linguistica - che non è propriamente del processo, ma nel processo trova soltanto un'occasione per essere realizzata. Rispetto a tali norme, in quanto esse valgono in riferimento a minoranze cui è riconosciuto e garantito uno statuscostituzionale particolare, l'esigenza di uniformità cede a quella di specificazione e differenziazione alla stregua delle peculiarità dell'ordinamento speciale in cui sono inserite e da cui traggono la loro validità.
Ma anche a voler trascurare queste considerazioni circa la particolarità delle norme di protezione delle identità linguistiche, secondo i diversi ordinamenti speciali, resta comunque il fatto che il senso della doglianza del giudice rimettente è di richiedere, attraverso il richiamo all'art. 3 della Costituzione,- l'applicazione della disciplina processuale comune, cioè - nella specie - dell'art. 109 cod. proc. pen., al giudizio penale militare, ciò che già deriva pianamente, secondo quanto detto al punto 5 di questa motivazione in diritto, dal sistema delle norme processuali penali comuni e militari.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 13, 15 e 24 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 6, 10, primo comma - in relazione all'art. 6, terzo comma, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali—, 24 e 116 della Costituzione e all'art. 100 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Verona, con le ordinanze indicate in epigrafe.
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ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 6 del 19.01.1993
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ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 206 del 29.04.1993
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 05.05.1993
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 218 del 05.05.1993
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 228 del 07.05.1993
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 260 del 01.06.1993
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 316 del 15.07.1993
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 357 del 28.07.1993
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 438 del 14.12.1993
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