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Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
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In vigore al: 18/02/2017
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Sentenze della Corte costituzionale
2005
Corte costituzionale - Ordinanza N. 250 del 01.07.2005
Corte costituzionale - Ordinanza N. 250 del 01.07.2005
Espropriazione di immobili su cui insistono opere pubbliche ultraventennali senza pagamento di un indennizzo
Attendere, processo in corso!
Ordinanza (20 giugno) 1 luglio 2005, n. 250; Pres. Contri – Red. Finocchiaro
Ritenuto
che, nel corso di giudizio amministrativo – promosso dalla Fondazione Canonici Agostiniani di Novacella per l'annullamento di decreto emesso dal Comune di Bolzano in data 30 aprile 2002, con cui è stata espropriata, ai sensi dell'art. 32 della legge provinciale di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 (Espropriazioni di pubblica utilità per tutte le materie di competenza regionale), aggiunto dall'art. 36 della legge provinciale di Bolzano 9 agosto 1999, n. 7, la particella 2203/12 in P.T. 78/II, dell'estensione di mq. 458, di proprietà della Fondazione ricorrente – il Tribunale regionale di giustizia amministrativa (Trga) per il Trentino-Alto Adige – Sezione autonoma di Bolzano, sospesa l'esecutività del provvedimento impugnato, ha sollevato, su eccezione della stessa ricorrente, questione di legittimità costituzionale della norma citata, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, agli artt. 4 e 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in relazione all'art. 42, secondo comma, e all'art. 117 Cost., all'art. 97 Cost. e all'art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, qualora a detta norma possa essere attribuito rango di norma costituzionale;
che, secondo il Trga rimettente, la particella oggetto del decreto di espropriazione era stata occupata negli anni 1936-1950, senza avvio di procedura di esproprio e senza dichiarazione di pubblica utilità, per la realizzazione di opera pubblica costituita da un tratto del sedime stradale della via Roma in Bolzano;
che, sul presupposto dell'esistenza ultraventennale dell'opera pubblica, il Comune di Bolzano aveva espropriato l'area senza il pagamento di indennità, come previsto dall'articolo 32 della legge provinciale di Bolzano n. 10 del 1991;
che la richiamata disposizione autorizza «l'emanazione del decreto di espropriazione o di asservimento di immobili sui quali sono state realizzate opere pubbliche, a prescindere dalla procedura prevista dalla presente legge e dal pagamento dell'indennità, qualora dette opere esistano da più di vent'anni ovvero siano state realizzate in esecuzione della procedura espropriativa avviata, e non ancora conclusa, ai sensi di leggi anteriori a questa legge»; aggiungendo che «i provvedimenti così emanati non pregiudicano i diritti riconosciuti dall'autorità giudiziaria» e prevedendo che «il decreto di esproprio costituisce titolo ad ogni effetto per l'intavolazione del relativo diritto»;
che il ricorso al giudice amministrativo si basa: sulla contraddittorietà del provvedimento; sulla violazione dell'art. 32-bis della predetta legge provinciale n. 10 del 1991; sulla violazione dell'art. 3 della stessa legge, degli artt. 3, 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e degli artt. 11, 12, 13 e seguenti della legge regionale del Trentino-Alto Adige 31 luglio 1993, n. 13; sulla violazione della normativa sulle espropriazioni, trattandosi di occupazione usurpativa, e sulla illegittimità del provvedimento per litispendenza;
che, secondo il Trga, il legislatore provinciale, con l'art. 32 della legge n. 10 del 1991, ha voluto regolare la fattispecie nota come occupazione “usurpativa”, che si verifica ove l'occupazione del fondo privato non sia stata preceduta da dichiarazione di pubblica utilità (o la stessa sia stata annullata con sentenza passata in giudicato), e lo stesso fondo sia stato trasformato in modo irreversibile con la realizzazione dell'opera pubblica;
che siffatta situazione, che concreta un illecito permanente, obbliga l'amministrazione alla restituzione del fondo, o, nell'impossibilità, al risarcimento integrale;
che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto l'illegittimità dell'occupazione appropriativa, perché contraria al principio di tutela della proprietà e del principio di legalità, tanto più per la sottoposizione del diritto al risarcimento al termine prescrizionale di cinque anni;
che a maggior ragione va considerata illegittima l'occupazione usurpativa, perché in contrasto con i principî enunciati dall'art. 1, primo protocollo addizionale, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu), che collimano con i principî contenuti negli artt. 42, secondo e terzo comma, Cost.;
che alla luce di tali principî, la norma che ha consentito al Comune di Bolzano l'espropriazione dell'area è da considerare illegittima, posto che l'espropriazione può avvenire solo nei casi previsti dalla legge – dal che si inferisce che la pubblica utilità deve essere accertata e dichiarata formalmente, e non può essere solo presunta – e salvo indennizzo;
che la legge provinciale, inoltre, introduce una sorta di usucapione semplificata, per la quale è sufficiente l'esistenza per un certo periodo di un'opera pubblica, a prescindere dai presupposti dell'usucapione, di cui all'art. 1158 e seguenti cod. civ., laddove l'art. 42, secondo comma, Cost., dispone che i modi di acquisto della proprietà sono determinati dalla legge;
che è pur vero che il legislatore provinciale, in base all'art. 8, n. 22, dello statuto di autonomia, ha potestà legislativa primaria in materia espropriativa; tuttavia tale potestà deve esercitarsi entro i principî dell'ordinamento giuridico statuale (art. 4), e non è dubbio che, i modi di acquisto e di perdita del diritto di proprietà, costituiscono principî dell'ordinamento giuridico, anche in relazione all'art. 117 Cost.;
che la sottrazione della speciale procedura prevista dall'art. 32 all'osservanza della procedura ordinaria regolata dalla stessa legge provinciale, rendendo non necessaria la comunicazione ai proprietari (art. 3) e la dichiarazione di pubblica utilità (art. 5), contrasta con il principio di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.);
che l'art. 32 della legge provinciale contrasta con i diritti fondamentali stabiliti dalla Cedu – cui va riconosciuto rango costituzionale –, i quali, nell'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo, in base a rigorosa interpretazione del principio di legalità in funzione della tutela del diritto di proprietà, escludono la prescrizione – e quindi anche l'usucapione – del diritto di proprietà in seguito ad una situazione illecita perdurante;
che la questione, oltre ad essere non manifestamente infondata, è rilevante nella misura in cui il citato art. 32 costituisce l'unico fondamento giuridico del provvedimento impugnato, e la decisione della controversia dipende unicamente dalla validità della norma in esame;
che nel giudizio si è costituita la Fondazione Canonici Agostiniani di Novacella, la quale insiste per la declaratoria d'incostituzionalità della norma impugnata;
che si è costituita altresì la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo dichiararsi l'irrilevanza e infondatezza della questione sollevata.
Considerato che il Tribunale regionale di giustizia amministrativa (Trga) della Provincia di Bolzano dubita della legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge provinciale di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 (Espropriazioni di pubblica utilità per tutte le materie di competenza regionale), laddove prevede, per i beni immobili sui quali siano state costituite opere pubbliche che esistono da più di venti anni, la possibilità di emanare un decreto di esproprio intavolabile e di prescindere dalla procedura e dal pagamento dell'indennizzo, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, agli artt. 4 e 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in relazione all'art. 42, secondo comma, e all'art. 117 della Costituzione, all'art. 97 Cost., all'art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
che il giudice che deferisce alla Corte costituzionale una questione di costituzionalità, nell'operare la ricognizione del contenuto normativo della disposizione da applicare al caso portato al suo esame, deve costantemente essere guidato dalla esigenza di rispettare i precetti costituzionali ed è quindi tenuto ad adottare, di fronte ad una interpretazione confliggente con alcuno di essi, quella diversa possibile lettura che risulti aderente ai principî costituzionali altrimenti vulnerati (sentenze n. 499 del 1994 e n. 31 del 1996);
che la norma impugnata, oltre a prevedere l'emanazione del decreto di esproprio, a prescindere dalla procedura prevista dalla stessa legge e dal pagamento dell'indennità, stabilisce che «i provvedimenti così emanati non pregiudicano i diritti riconosciuti dall'autorità giudiziaria»;
che il giudice rimettente, nel formulare l'eccezione di incostituzionalità, non ha in alcun modo tenuto presente tale ultima disposizione, né ha tentato di fornire una interpretazione dell'intera norma censurata, che avrebbe potuto consentire il superamento dei dubbi di costituzionalità prospettati, in presenza di una disposizione che non pregiudica i diritti riconosciuti dall'autorità giudiziaria;
che il giudice rimettente ha omesso, ancor prima di proporre l'incidente di costituzionalità, di ricercare una interpretazione adeguatrice del testo di legge denunziato, con la conseguente manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale proposta (tra le ultime, ordinanze n. 215, n. 235 e n. 242 del 2004).
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge provinciale di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 (Espropriazioni di pubblica utilità per tutte le materie di competenza regionale), sollevata, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, agli artt. 4 e 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in relazione all'art. 42, secondo comma, e all'art. 117 della Costituzione, all'art. 97 della Costituzione e all'art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige – Sezione autonoma di Bolzano, con l'ordinanza in epigrafe.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
E Contratti collettivi
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
d) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
e) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
f) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
g) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
h) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
h) Contratto di comparto
i) Contratto collettivo 28 agosto 2001
j) Contratto collettivo 25 marzo 2002
j) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
k) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
k) Contratto di comparto 4 luglio 2002
l) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
l) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
m) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
m) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
n) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
n) Contratto collettivo 13 marzo 2003
o) Testo unico del 23 aprile 2003
o) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
p) Contratto collettivo 16 maggio 2003 —
p) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
q) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
r) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
r) Contratto di comparto 5 novembre 2003
s) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
s) Contratto collettivo 13 luglio 2004
t) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
t) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
u) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
u) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
v) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
v) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
w) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
w) Contratto collettivo 4 agosto 2005
x) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
x) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
z) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
z) Contratto collettivo 8 marzo 2006
a') Contratto collettivo 21 giugno 2006
b') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
b') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') Contratto collettivo 6 ottobre 2006
d') Contratto collettivo 5 luglio 2007
d') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
e') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
e') Contratto collettivo 8 agosto 2007
f') Contratto collettivo 8 agosto 2007
g') Contratto collettivo 8 agosto 2007
h') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
h') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
i') Contratto collettivo 23 novembre 2007
i') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
j') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
j') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
k') Contratto collettivo 22 aprile 2008
k') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
l') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Art. 2 (Oggetto e durata del contratto)
Art. 3 (Indennità provinciale)
Art. 4 (Retribuzione professionale docenti)
Art. 5 (Aumento dell'indennità provinciale per la laurea di primo livello)
Art. 6 (Indennità di bilinguismo)
Art. 7 (Indennità per docenti vicari/e)
Art. 8 (Compenso per lavoro straordinario)
Art. 9 (Premi di produttività)
Art. 10 Disciplina di missione
Indennità provinciale annua lorda per il personale docente ed educativo ed equiparati a decorrere dal 01/09/2008
Compensi per lavoro straordinario per il personale docente
Disciplina di missione
Dichiarazione a verbale della Parte pubblica
m') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
m') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
n') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
n') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
o') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
p') Contratto di comparto 11 novembre 2009
q') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
Art. 1 (Attività ricreative del personale provinciale)
Art. 2 (Adeguamento dell'indennità d'istituto e dell'indennità di coordinamento)
Art. 3 (Indennità di servizio forestale)
Art. 4 (Canone per l’uso di alloggi di servizio)
Art. 5 (Disciplina del diritto di sciopero per il servizio antincendio aeroportuale)
Art. 6 (Provvidenze per il personale del corpo forestale provinciale)
Art. 7 (Raggruppamento di profili professionali)
Art. 8 (Requisiti d’accesso)
Art. 9 (Profilo professionale bibliotecario qualificato / bibliotecaria qualificata (VII))
Art. 10 (Profilo professionale assistente tecnico scolastico / assistente tecnica scolastica(IV))
Art. 11 (Profilo professionale esperto/esperta nelle materie tecniche (IX))
Art. 12 (Accesso all’impiego provinciale di persone in situazione di handicap in possesso di qualificazione professionale parziale)
Art. 13 (Microstrutture e servizi diurni per bambini e bambine)
Art. 14 (Verifica requisiti per il personale tecnico presso le scuole)
Art. 15 (Indennità per l’informatizzazione del libro fondiario)
Art. 16 (Norma transitoria per il profilo professionale di aiutante tavolare)
Art. 17 (Norma transitoria per il profilo professionale di collaboratore/trice all’integrazioni di bambini ed alunni in situazione di handicap)
Art. 18 (Norme transitorie sull’attestato di conoscenza delle due lingue per l’accesso ai profili professionali del personale insegnante ed equiparato per la scuola dell’infanzia)
Allegato 1
q') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
r') Contratto collettivo 24 novembre 2009
s') Accordo24 novembre 2009
t') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
u') Contratto di comparto 27 giugno 2013
v') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
w') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
w') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
x') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
y') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
z') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
a'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
b'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
b'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
c'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
d'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
d'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
e'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
f'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
g'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
h'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
h'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
i'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
l'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
n'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
w'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
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2008
2007
2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 59 del 16.02.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 106 del 17.03.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 132 del 31.03.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 134 del 31.03.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 167 del 05.04.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 222 del 13.06.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 327 del 13.10.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 328 del 13.10.2006
Corte costituzionale - Ordinanza N. 345 del 27.10.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 363 del 09.11.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 370 del 14.11.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 405 del 07.12.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 423 del 19.12.2006
Corte costituzionale - Ordinanza N. 430 del 19.12.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 447 del 28.12.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 28.12.2006
2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 50 del 28.01.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 106 del 18.03.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 121 del 25.03.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 133 del 06.04.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 135 del 06.04.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 145 del 12.04.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 171 del 04.05.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 201 del 26.05.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 16.06.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 249 del 01.07.2005
Corte costituzionale - Ordinanza N. 250 del 01.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 263 del 07.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 287 del 07.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 304 del 22.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 321 del 26.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 323 del 26.07.2005
Corte costituzionale - Ordinanza N. 349 del 29.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 383 del 14.10.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 384 del 14.10.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 431 del 02.12.2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
Corte costituzionale - Sentenza N. 84 del 01.04.1998
Corte costituzionale - Sentenza N. 137 del 23.04.1998
Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 19.06.1998
Corte costituzionale - Sentenza N. 273 del 17.07.1998
Corte costituzionale - Sentenza N. 352 del 09.10.1998
Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 21.10.1998
Corte costituzionale - Ordinanza N. 395 del 04.12.1998
Corte costituzionale - Sentenza N. 398 del 11.12.1998
Corte costituzionale - Sentenza N. 421 del 23.12.1998
Corte costituzionale - Sentenza N. 423 del 23.12.1998
1997
1996
1995
1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 19 del 03.02.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 52 del 23.02.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 95 del 24.03.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 126 del 09.04.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 165 del 28.04.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 172 del 05.05.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 19.05.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 224 del 08.06.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 233 del 10.06.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 256 del 23.06.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 271 del 30.06.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 302 del 15.07.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 307 del 15.07.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 354 del 27.07.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 355 del 27.07.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 27.07.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 383 del 07.11.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 412 del 07.12.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 416 del 07.12.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 417 del 07.12.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 445 del 23.12.1994
1993
1992
1991
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1989
1988
1987
1986
1985
1984
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