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In vigore al: 18/02/2017

Corte costituzionale - Sentenza N. 304 del 22.07.2005
Condono edilizio - Cessazione della materia del contendere. Smaltimento di sottoprodotti animali non idonei al consumo umano

Sentenza (7 luglio) 22 luglio 2005, n. 304; Pres. Capotasti – Red. De Siervo
 
Ritenuto in fatto 1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 15 giugno e depositato il 23 giugno 2004, ha impugnato, tra gli altri, gli artt. 34 e 38 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 – legge finanziaria 2004).
Con riferimento all'art. 34, il ricorrente osserva che tale disposizione stabilisce che «per le materie di competenza legislativa della Provincia» e «fatte salve le disposizioni penali», l'intero art. 32 del d. l. 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, «non trova applicazione in provincia di Bolzano».
L'Avvocatura ritiene che tale norma darebbe luogo a «gravi incertezze», in quanto da un lato l'art. 32 del decreto- legge n. 269 del 2003 conterrebbe numerose ed eterogenee disposizioni, dall'altro la disposizione impugnata opererebbe un generico rinvio allo statuto per l'individuazione delle materie di competenza provinciale.
Più specificamente, l'art. 34 contrasterebbe, innanzitutto, con l'art. 117, secondo comma lettera l), Cost., dal momento che le materie dell'ordinamento civile e penale rientrerebbero nella competenza esclusiva dello Stato e, d'altra parte, il riconoscimento delle autonomie regionali non potrebbe legittimare l'introduzione di discipline differenziate in tali ambiti [di disciplina]. Né l'art. 8 dello statuto speciale legittimerebbe una tale possibilità, dal momento che la competenza legislativa primaria della Provincia incontrerebbe limiti «confrontabili con (anche se minori di)» quelli previsti dal novellato art. 117, terzo comma, Cost., di talché sarebbe erroneo assimilare la competenza prevista dall'art. 8 dello statuto ad una competenza legislativa esclusiva. Né alcuna modifica potrebbe discendere a tale riguardo dall'art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
Inoltre, secondo il ricorrente, l'impugnato art. 34 impedirebbe l'applicazione delle norme concernenti il c.d. “condono edilizio” nel territorio provinciale, violando così anche l'art. 119 Cost., in quanto determinerebbe una lesione dell'autonomia finanziaria dello Stato, il quale avrebbe inserito gli introiti attesi dalle oblazioni nella legge finanziaria 2004.
Infine, rileva l'Avvocatura che i legislatori locali non potrebbero emanare norme meramente “demolitorie” che statuiscano la non applicazione nel territorio regionale delle disposizioni statali. Tali norme pregiudicherebbero l'unità della Repubblica in violazione dell'art. 5 Cost. e comunque concreterebbero una sorta di autodichia in contrasto con l'art. 127, secondo comma, Cost., il quale riconosce alle Regioni e alle Province autonome la facoltà di sottoporre allo scrutinio della Corte le disposizioni statali ritenute incostituzionali. In questa logica, sarebbe violato altresì l'art. 134 Cost.
2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche l'art. 38 della legge provinciale n. 1 del 2004, nella parte in cui, inserendo l'art. 5 - sexies nella legge provinciale n. 10 del 1999, al comma 3 di quest'ultimo, consente che i sottoprodotti animali non idonei al consumo umano possano «essere trasportati dall'imprenditore agricolo senza ulteriori oneri autorizzativi alla più vicina struttura autorizzata ai fini dello smaltimento». Il successivo comma 4 del predetto art.5 - sexies, prevede poi una sanzione amministrativa pecuniaria esigua per il caso di fuoriuscita e dispersione di liquidi organici dal mezzo di trasporto. I commi 1 e 2 dell'articolo richiamato, che l'Avvocatura dichiara di non impugnare, consentono macellazioni domiciliari con il solo limite del consumo in ambito familiare.
Secondo il ricorrente la disposizione censurata contrasterebbe con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario «e quindi con l'art. 117, primo comma, Cost.». Infatti, si osserva, il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione del 3 ottobre 2002, n. 1774, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, all'art. 7 ha disciplinato la raccolta, il trasporto e il magazzinaggio di tali sottoprodotti e all'art. 9 ha posto l'obbligo per i mittenti, i vettori e i destinatari di tenere un apposito registro.
L'Avvocatura ritiene che l'art. 38 contrasti, altresì, «con l'esclusività prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con i limiti posti dallo statuto speciale alle competenze legislative della Provincia» (tra le quali non rientrerebbe la gestione dei rifiuti solidi), nonché «con le norme statali sia 'interposte' sia attuative delle direttive europee in materia di rifiuti, quali quelle recate dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22» (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio).
3. – Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo che il ricorso statale sia respinto in quanto inammissibile e comunque infondato.
Con riguardo alle censure mosse avverso l'art. 34 della legge prov. n. 1 del 2004, la Provincia autonoma osserva innanzitutto che la disposizione disciplinerebbe gli aspetti strettamente amministrativi ed urbanistici del condono e sotto tale profilo atterrebbe alla materia "urbanistica" nella quale lo statuto speciale riconosce una competenza legislativa primaria provinciale. Lo stesso art. 34, facendo espressamente salve le disposizioni statali di tipo penale, sarebbe pienamente rispettoso del riparto di competenze tra Stato e Province autonome.
Peraltro, il rapporto tra le competenze legislative primarie delle Province autonome di Trento e Bolzano e quelle statali in materia di condono edilizio sarebbe già stato chiarito da questa Corte con la sentenza n. 418 del 1995, nella quale è stato riconosciuto alla Provincia il potere di decidere se dare applicazione o meno alla parte amministrativa della sanatoria.
Tale conclusione sarebbe stata confermata dalle più recenti sentenze n. 198 e n. 196 del 2004 – pronunciate successivamente alla notificazione del ricorso governativo – nelle quali si riconosce alle autonomie speciali la potestà di disciplinare liberamente la sanatoria degli abusi edilizi commessi nel proprio territorio, purché nel rispetto della competenza statale in materia penale.
4. – Con riguardo alle censure mosse avverso l'art. 38, il quale introduce l'art. 5-sexies (Macellazioni domiciliari) nella legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10 (Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura), la Provincia autonoma afferma innanzitutto che quella sollevata in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. sarebbe inammissibile, in quanto del tutto generica e immotivata, secondo la giurisprudenza di questa Corte.
In ogni caso, la censura sarebbe infondata, dal momento che la disposizione non inciderebbe sull'impatto ambientale della macellazione delle carni per uso domestico. Essa conterrebbe norme di semplificazione, giustificate dall'esiguità dei capi macellati (due l'anno) e inserite in un quadro volto a prevenire rischi di malattie animali. Pertanto, essa rientrerebbe nella materia della “tutela della salute” ovvero “dell'alimentazione”, entrambe attribuite alla potestà legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. Peraltro, osserva la resistente, l'art. 9, numero 10, dello statuto attribuisce alla potestà concorrente della Provincia la materia “dell'igiene e della sanità”, mentre l'art. 8, comma 1, n. 21, attribuisce alla competenza esclusiva la materia del “patrimonio zootecnico”.
Infondato sarebbe altresì il richiamo alle norme statali attuative delle direttive europee e, in particolare, al d.lgs. n. 22 del 1997, in quanto basato sull'erroneo presupposto che la norma impugnata rientri nella materia della “tutela dell'ambiente”.
In ogni caso il ricorrente, ad avviso della Provincia autonoma, non spiegherebbe in cosa consisterebbe la asserita violazione delle norme invocate né quali sarebbero i principî regolatori della materia.
Del tutto infondato, infine, sarebbe il richiamo al regolamento comunitario n. 1774 del 2002, innanzitutto in quanto – benché l'art. 38 della legge provinciale disciplini un'ipotesi quantitativamente esigua e marginale di macellazione, appunto quella domiciliare a scopi di sostentamento – non escluderebbe gli obblighi di sicurezza richiedendo che siano adempiuti gli obblighi di registrazione previsti dalla normativa vigente. Tale attenzione sarebbe confermata dalla previsione di una sanzione, contenuta nel comma 4 della norma, per i casi di violazione delle sue prescrizioni.
Inoltre, la normativa comunitaria richiamata sarebbe inapplicabile alla fattispecie in considerazione, dal momento che i residui di macellazione cui si riferisce la disposizione impugnata rientrerebbero tra i rifiuti alimentari con riguardo ai quali l'art. 7, comma 1, del regolamento n. 1774 del 2002 esclude che si applichino le norme in materia di raccolta, trasporto e identificazione contenute nell'allegato II al regolamento stesso. Per analoghe ragioni non sarebbe applicabile al caso di specie l'art. 9 del medesimo regolamento.
D'altra parte, l'art. 38 presupporrebbe l'avvenuto assolvimento degli obblighi di registrazione previsti dalla normativa vigente escludendo soltanto «ulteriori oneri aggiuntivi» rispetto ad essi e dunque non potrebbe sostenersi che il trasporto in questione avvenga in assenza di qualsiasi autorizzazione o controllo.
5. – Successivamente, la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato la legge provinciale 23 luglio 2004, n. 4 (Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006), la quale, all'art. 29, comma 1, lettera e), ha abrogato l'art. 34 della legge prov. n. 1 del 2004.
6. – In prossimità della data fissata per l'udienza pubblica, l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria nella quale dà atto della sopravvenuta abrogazione dell'art. 34 della impugnata legge prov. n. 1 del 2004, ad opera della legge prov. n. 4 del 2004, affermando che «la materia del contendere parrebbe perciò cessata», ma aggiungendo, peraltro, di lasciare «alla difesa della Provincia il compito di evidenziare eventuali questioni originate dai tre mesi di vigenza del citato art. 34».
Con riguardo all'art. 38, la difesa erariale ribadisce le proprie censure, sostenendo, in particolare, che la disposizione impugnata concernerebbe la eliminazione dei rifiuti e pertanto rientrerebbe nella materia della “tutela dell'ambiente”.
Anche la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato una memoria nella quale sostiene che si sarebbe verificata la cessazione della materia del contendere in relazione all'art. 34 della legge prov. n. 1 del 2004.
Per quanto attiene alle censure mosse avverso l'art. 38, comma 3, la Provincia autonoma ribadisce che le stesse sarebbero inammissibili, perché non motivate, e comunque infondate.
In particolare, la norma censurata atterrebbe alla materia del “patrimonio zootecnico” che l'art. 8 dello statuto speciale attribuisce alla potestà esclusiva della Provincia, mentre, per i profili legati all'igiene e alla sanità, la competenza legislativa concorrente della medesima Provincia sarebbe espressamente prevista dall'art. 9, comma 1, numero 10 dello statuto.
Nel merito, la difesa della Provincia autonoma ribadisce l'infondatezza delle censure, osservando, in particolare, che il regolamento comunitario n. 1774 del 2002, di cui l'Avvocatura lamenta la lesione, non troverebbe applicazione alla fattispecie oggetto dell'art. 38 dal momento che detto regolamento escluderebbe l'applicazione ai rifiuti alimentari delle norme dallo stesso previste in tema di raccolta, trasporto e identificazione. In tale tipologia di rifiuti rientrerebbero anche i sottoprodotti derivanti dalla macellazione ai quali pertanto non si applicherebbero le disposizioni del regolamento.
Considerato in diritto1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, tra gli altri, gli artt. 34 e 38 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004 – 2006 e norme legislative collegate – legge finanziaria 2004).
L'art. 34, stabilisce che «fatte salve le disposizioni penali, per le materie di competenza legislativa della Provincia autonoma di Bolzano» l'intero art. 32 del d. l. 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, «non trova applicazione in provincia di Bolzano». Tale norma, ad avviso del ricorrente, si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), con l'art. 117, terzo comma, con l'art. 119, nonché con gli artt. 5, 127, secondo comma, e 134 della Costituzione, senza che possa ritenersi sorretto dalla competenza legislativa riconosciuta alla Provincia autonoma dall'art. 8, numero 5, dello statuto speciale.
L'art. 38, il quale consente che i sottoprodotti animali non idonei al consumo umano possano «essere trasportati dall'imprenditore agricolo senza ulteriori oneri autorizzativi alla più vicina struttura autorizzata ai fini dello smaltimento», violerebbe anzitutto l'art. 117, primo comma, della Costituzione e i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in particolare dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione del 3 ottobre 2002, n. 1774, che all'art. 7 ha disciplinato la raccolta, il trasporto e il magazzinaggio di tali sottoprodotti e all'art. 9 ha posto l'obbligo per i mittenti, i vettori e i destinatari di tenere un apposito registro. La disposizione impugnata si porrebbe altresì in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, e con la competenza esclusiva statale ivi prevista, con «i limiti posti dallo Statuto speciale alle competenze legislative della Provincia» (tra le quali non rientrerebbe la gestione dei rifiuti solidi), nonché con «le norme statali sia 'interposte' sia attuative delle direttive europee in materia di rifiuti, quali quelle recate dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22» (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio).
2. – Per ragioni di eterogeneità rispetto alle altre questioni sollevate con il medesimo ricorso avverso la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 1 del 2004, le indicate questioni di legittimità costituzionale devono essere trattate separatamente e decise con autonoma pronuncia.
3. – Quanto alla questione concernente l'art. 34 della legge impugnata, va osservato che nelle more del giudizio è anzitutto intervenuta la sentenza di questa Corte n. 196 del 2004, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di numerose disposizioni contenute nell'art. 32 del decreto- legge n. 269 del 2003, in particolare riconoscendo alle Regioni il fondamentale potere di modulare l'ampiezza della sanatoria amministrativa degli abusi edilizi commessi nel proprio territorio in relazione alla quantità e alla tipologia degli abusi medesimi, ferma restando la esclusiva spettanza al legislatore statale della potestà di disciplinare i profili penali del condono edilizio straordinario, nonché di individuare la portata massima del condono stesso, attraverso la definizione sia delle opere abusive non suscettibili di sanatoria, sia del limite temporale massimo di realizzazione delle opere condonabili, sia delle volumetrie massime sanabili. Nella medesima sentenza, con specifico riferimento alle Regioni ad autonomia particolare, questa Corte ha espressamente affermato che «ove nei rispettivi statuti si prevedano competenze legislative di tipo primario, lo spazio di intervento affidato al legislatore regionale appare maggiore, perché in questo caso possono operare solo il limite della “materia penale” (comprensivo delle connesse fasi procedimentali) e quanto è immediatamente riferibile ai principi di questo intervento eccezionale di “grande riforma” (il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, la determinazione massima dei fenomeni condonabili), mentre spetta al legislatore regionale la eventuale indicazione di ulteriori limiti al condono, derivanti dalla sua legislazione sulla gestione del territorio».
Successivamente alla decisione di questa Corte, il legislatore nazionale è intervenuto con il decreto- legge 12 luglio 2004 n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 191 del 2004, il quale, all'art. 5, ha stabilito il termine entro cui i legislatori regionali avrebbero dovuto determinare le specificazioni normative di loro competenza, provvedendo altresì, in conseguenza, a differire il termine originariamente previsto per la presentazione delle domande di sanatoria da parte dei soggetti interessati.
A ciò ha fatto seguito un duplice intervento legislativo della Provincia autonoma di Bolzano, la quale, con l'art. 29, comma 1, lettera e), della legge 23 luglio 2004, n. 4 (Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006), ha provveduto ad abrogare l'art. 34 oggetto dell'impugnazione nel presente giudizio, e, successivamente, con la legge 19 ottobre 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di sanatoria di violazioni edilizie), ha adottato la disciplina di attuazione nel territorio della Provincia del condono edilizio straordinario previsto dall'art. 32 del decreto- legge n. 269 del 2003.
Gli intervenuti mutamenti sostanziali del quadro normativo in termini di piena satisfattività delle pretese fatte valere dal ricorrente e la connessa impossibilità di consolidamento di ogni eventuale effetto prodotto dalla disciplina impugnata, comportano la cessazione della materia del contendere in relazione alle censure sull'art. 34 della legge prov. n. 1 del 2004.
4. – Quanto alle questioni concernenti l'art. 38, comma 3, della legge prov. impugnata, va preliminarmente osservato che il ricorrente fa erroneo riferimento ad una disposizione che formalmente non esiste, dal momento che l'art. 38 citato è costituito da un unico comma che dispone l'inserimento dell'art. 5-sexies (Macellazioni domiciliari) nella legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10 (Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura) e che solo quest'ultimo articolo, in realtà, contempla un comma 3 peraltro corrispondente in tutto e per tutto alla norma censurata dal ricorrente. Tuttavia, in virtù di tale piena corrispondenza, il ricorso deve essere, per tale profilo, ritenuto ammissibile e riferito correttamente all'art. 38 della legge prov. n. 1 del 2004 nella parte in cui introduce l'art. 5-sexies, comma 3, nella legge prov. n. 10 del 1999.
5. – Le questioni proposte sono inammissibili sotto diverso profilo.
Anche non dando rilievo al fatto che le diverse censure prospettate dal ricorrente sono costruite, in termini complessi, sia su parametri statutari che su disposizioni del Titolo V della Costituzione, senza che venga prescelto in termini chiari il regime di autonomia costituzionale cui fare riferimento, l'unica censura sorretta da una adeguata motivazione concerne la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., per l'asserito contrasto con i «vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario».
Con riferimento a tale censura il ricorrente non ha però argomentato in alcun modo per quale ragione debba essere preso in considerazione l'art. 117 Cost. anziché lo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. Pertanto, stante la assoluta mancanza di argomentazione al riguardo, in conformità al costante orientamento di questa Corte (cfr. sentenze n. 65 del 2005, n. 8 del 2004 e n. 213 del 2003), deve essere dichiarata l'inammissibilità anche di tale censura.
 

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 
riservata a separate pronunce la decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate, dal Presidente del Consiglio dei ministri, nei confronti della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004 2006 e norme legislative collegate  legge finanziaria 2004), con il ricorso indicato in epigrafe,
1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34 della predetta legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, all'art. 119, nonché agli artt. 5, 127, secondo comma, e 134 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 38 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1, nella parte in cui introduce l'art. 5-sexies, comma 3, nella legge della Provincia autonoma di Bolzano 14 dicembre 1999, n. 10 (Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
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ActionActionArt. 9 (Profilo professionale bibliotecario qualificato / bibliotecaria qualificata (VII))
ActionActionArt. 10 (Profilo professionale assistente tecnico scolastico / assistente tecnica scolastica(IV))
ActionActionArt. 11 (Profilo professionale esperto/esperta nelle materie tecniche (IX))
ActionActionArt. 12 (Accesso all’impiego provinciale di persone in situazione di handicap in possesso di qualificazione professionale parziale)
ActionActionArt. 13 (Microstrutture e servizi diurni per bambini e bambine)  
ActionActionArt. 14 (Verifica requisiti per il personale tecnico presso le scuole)
ActionActionArt. 15 (Indennità per l’informatizzazione del libro fondiario)
ActionActionArt. 16 (Norma transitoria per il profilo professionale di aiutante tavolare)
ActionActionArt. 17 (Norma transitoria per il profilo professionale di collaboratore/trice all’integrazioni di bambini ed alunni in situazione di handicap)
ActionActionArt. 18 (Norme transitorie sull’attestato di conoscenza delle due lingue per l’accesso ai profili professionali del personale insegnante ed equiparato per la scuola dell’infanzia)
ActionActionAllegato 1
ActionActionq') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
ActionActionr') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActions') Accordo24 novembre 2009
ActionActiont') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
ActionActionu') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActionv') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionw') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
ActionActionw') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
ActionActionx') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
ActionActiony') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
ActionActionz') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
ActionActiona'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
ActionActionb'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
ActionActionb'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
ActionActionc'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
ActionActiond'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
ActionActiond'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActione'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
ActionActionf'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
ActionActiong'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
ActionActionh'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
ActionActionh'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActioni'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
ActionActionl'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
ActionActionn'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
ActionActionw'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionAction2024
ActionAction2023
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ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 59 del 16.02.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 106 del 17.03.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 132 del 31.03.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 134 del 31.03.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 167 del 05.04.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 222 del 13.06.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 327 del 13.10.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 328 del 13.10.2006
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 345 del 27.10.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 363 del 09.11.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 370 del 14.11.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 405 del 07.12.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 423 del 19.12.2006
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 430 del 19.12.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 447 del 28.12.2006
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 28.12.2006
ActionAction2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 50 del 28.01.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 106 del 18.03.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 121 del 25.03.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 133 del 06.04.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 135 del 06.04.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 145 del 12.04.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 171 del 04.05.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 201 del 26.05.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 16.06.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 249 del 01.07.2005
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 250 del 01.07.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 263 del 07.07.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 287 del 07.07.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 304 del 22.07.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 321 del 26.07.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 323 del 26.07.2005
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 349 del 29.07.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 383 del 14.10.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 384 del 14.10.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 431 del 02.12.2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 84 del 01.04.1998
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 137 del 23.04.1998
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 19.06.1998
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 273 del 17.07.1998
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 352 del 09.10.1998
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 21.10.1998
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 395 del 04.12.1998
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 398 del 11.12.1998
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 421 del 23.12.1998
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 423 del 23.12.1998
ActionAction1997
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