In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 18/02/2017

Corte costituzionale - ordinanza 7 ottobre 2015, n. 214
Decreto legge n. 90/2014 convertito con legge n. 114/2014 - uffici giudiziari - copertura di minori entrate mediante aumento del contributo unificato - cessazione della materia del contendere a causa dell'accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Ordinanza 7 ottobre (29 ottobre 2015) n. 214; Pres. Criscuolo; Red. Amato

 

Ritenuto che, con ricorso notificato con il mezzo della posta il 15-27 ottobre 2014 e depositato il 21 ottobre (reg. ric. n. 78 del 2014), la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato l’art. 53, comma 1, del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, per violazione del Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in particolare degli artt. 75, 75-bis, 79, 80, 81, 82, 83 e 84; nonché degli artt. 8, 9, 16, 103, 104 e 107 del medesimo statuto; degli artt. 9, 10, 10-bis, 13, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale); degli artt. 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché degli artt. 81 e 136 della Costituzione; dell’art. 2, commi 106 e 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010); dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza;

che, ai sensi della disposizione impugnata, «Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di euro per l’anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, di cui 3 milioni di euro per l’anno 2014 e 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 per l’attuazione dell’articolo 46, comma 1, lettera d), 15 milioni di euro per l’anno 2014 e 42,53 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 per l’attuazione dell’articolo 52, comma 2, lettere a), b) e c), si provvede con le maggiori entrate derivanti dall’aumento del contributo unificato di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al quale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 13, comma 1, alla lettera a) le parole: “euro 37” sono sostituite dalle seguenti: “euro 43”; b) all’articolo 13, comma 1, alla lettera b) le parole: “euro 85” sono sostituite dalle seguenti: “euro 98”; c) all’articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole: “euro 206” sono sostituite dalle seguenti: “euro 237”; d) all’articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: “euro 450” sono sostituite dalle seguenti: “euro 518”; e) all’articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: “euro 660” sono sostituite dalle seguenti: “euro 759”; f) all’articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole: “euro 1.056” sono sostituite dalle seguenti: “euro 1.214”; g) all’articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: “euro 1.466” sono sostituite dalle seguenti: “euro 1.686”; h) all’articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 168”; i) all’articolo 13, comma 5, le parole: “euro 740” sono sostituite dalle seguenti: “euro 851”.»;

che, ad avviso della ricorrente, tale disposizione non soddisferebbe le condizioni richieste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione per la riserva all’erario del gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall’istituzione di nuovi tributi;

che, in particolare, per la parte in cui essa dispone la riserva «a decorrere dall’anno 2015», difetterebbe il requisito della delimitazione temporale e della distinta contabilizzazione del gettito nel bilancio statale e, quindi, della sua precisa quantificazione; per la parte in cui determina la riserva per l’anno 2014, si configurerebbe come una misura strutturale, violando il requisito della destinazione per legge alla copertura «di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province»;

che, inoltre, il maggior gettito non sarebbe destinato al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica; né le minori entrate corrisponderebbero a spese, ma ad oneri di carattere continuativo;

che la disposizione impugnata non sarebbe neppure rispettosa dei meccanismi paritetici contemplati dallo statuto e dalle norme di attuazione ai fini del concorso delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica; essa, infatti, modificherebbe il quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato e la Provincia autonoma, in violazione del procedimento collaborativo statutariamente previsto;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio con atto depositato il 25 novembre 2014, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità delle censure della ricorrente per la mancanza di una prova diretta e concreta del danno lamentato; nonché per la carenza di lesività della norma impugnata, in quanto la riserva sarebbe limitata al solo maggior gettito derivante dall’aumento del contributo unificato e non pregiudicherebbe l’entità delle compartecipazioni ai tributi erariali garantite dallo statuto;

che nel merito, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, la disposizione censurata sarebbe finalizzata a garantire risorse idonee per l’efficienza del sistema giudiziario e dunque sarebbe espressione della competenza esclusiva statale in materia di «sistema tributario» e «perequazione delle risorse finanziarie», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.; essa, inoltre, soddisferebbe i requisiti della novità del tributo e della destinazione alla copertura di nuove specifiche spese;

che, con ricorso notificato il 17 ottobre 2014 e depositato il successivo 27 ottobre (reg. ric. n. 82 del 2014), la Provincia autonoma di Trento ha impugnato il medesimo art. 53, comma 1, del d. l. n. 90 del 2014, come convertito, per violazione dell’art. 75 del d.P.R. n. 670 del 1972, nonché degli artt. 9, 10 e 10-bis, del d.lgs. n. 268 del 1992;

che, secondo la Provincia ricorrente, la disposizione censurata non prevederebbe una limitazione temporale né del maggior gettito, né della riserva di esso al bilancio statale e non prevederebbe neppure la separata contabilizzazione;

che, inoltre, il maggior gettito non sarebbe destinato a coprire spese, ma minori entrate e dunque la riserva avrebbe sostanzialmente uno scopo di riequilibrio della finanza pubblica, non contemplato dall’art. 9 del d.lgs. n. 268 del 1992; tali minori entrate, peraltro, sarebbero anche continuative;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio con atto depositato il 26 novembre 2014, deducendo l’infondatezza del ricorso, in quanto sussisterebbero tutti i presupposti per la riserva allo Stato della nuova entrata derivante dall’incremento del contributo unificato.

Considerato che con due distinti ricorsi, depositati il 21 e il 27 ottobre 2014 e iscritti rispettivamente al n. 78 e al n. 82 del registro ricorsi 2014, le Province autonome di Bolzano e di Trento hanno impugnato l’art. 53, comma 1, del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114;

che la disposizione impugnata destina allo Stato le maggiori entrate derivanti dall’aumento del contributo unificato di cui all’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A);

che entrambe le ricorrenti lamentano, in sostanza, l’insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa di attuazione ai fini della riserva all’erario del gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall’istituzione di nuovi tributi;

che i due giudizi, aventi ad oggetto la medesima disposizione statale, vanno riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia;

che con atto depositato il 27 gennaio 2015, la Provincia autonoma di Trento ha dichiarato di rinunciare all’impugnativa, in seguito all’Accordo in materia di finanza pubblica stipulato con il Governo il 15 ottobre 2014 e attuato con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015);

che con atto depositato il 23 marzo 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia al ricorso;

che con atto depositato il 3 marzo 2015, la Provincia autonoma di Bolzano ha dichiarato di rinunciare all’impugnativa;

che anche tale rinuncia è stata accettata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con atto depositato il 9 aprile 2015;

che all’avvenuta accettazione della rinuncia al ricorso consegue l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, secondo cui «la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti costituite, estingue il processo».

 

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara l’estinzione dei processi.

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
ActionActionArt. 1 (Area di applicazione e durata)
ActionActionArt. 2 (Disciplina del diritto di sciopero e norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali)
ActionActionArt. 3   
ActionActionArt. 4 (Servizio di reperibilità)
ActionActionArt. 5-6.   
ActionActionArt. 7   
ActionActionArt. 8   
ActionActionArt. 9   
ActionActionArt. 10   
ActionActionArt. 11 (Effetti dei nuovi stipendi)
ActionActionArt. 12-13.   
ActionActionArt. 14 (Indennità di coordinamento)
ActionActionArt. 15
ActionActionArt. 16   
ActionActionALLEGATO 1
ActionActionALLEGATO 2
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
ActionActiond) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
ActionActione) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
ActionActionf) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
ActionActiong) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
ActionActionh) Contratto di comparto
ActionActioni) Contratto collettivo 28 agosto 2001
ActionActionj) Contratto collettivo 25 marzo 2002
ActionActionj) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
ActionActionk) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
ActionActionk) Contratto di comparto 4 luglio 2002
ActionActionl) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
ActionActionl) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
ActionActionm) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
ActionActionm) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
ActionActionn) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
ActionActionn) Contratto collettivo 13 marzo 2003
ActionActiono) Testo unico del 23 aprile 2003
ActionActiono) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionp) Contratto collettivo 16 maggio 2003 —
ActionActionp) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionq) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
ActionActionr) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionr) Contratto di comparto 5 novembre 2003 
ActionActions) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
ActionActions) Contratto collettivo 13 luglio 2004
ActionActiont) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
ActionActiont) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionu) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
ActionActionu) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
ActionActionv) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
ActionActionv) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) Contratto collettivo 4 agosto 2005
ActionActionx) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionx) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionz) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionz) Contratto collettivo 8 marzo 2006
ActionActiona') Contratto collettivo 21 giugno 2006
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionActiond') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActiond') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActione') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionh') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionh') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
ActionActioni') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActioni') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionj') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionj') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
ActionActionk') Contratto collettivo 22 aprile 2008
ActionActionk') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionl') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
ActionActionm') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
ActionActionm') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
ActionActionn') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
ActionActionn') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionActiono') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
ActionActionp') Contratto di comparto 11 novembre 2009
ActionActionq') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
ActionActionq') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
ActionActionr') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActions') Accordo24 novembre 2009
ActionActiont') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
ActionActionu') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActionv') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionw') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
ActionActionw') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
ActionActionx') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
ActionActiony') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
ActionActionz') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
ActionActiona'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
ActionActionb'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
ActionActionb'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
ActionActionc'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
ActionActiond'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
ActionActiond'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActione'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
ActionActionf'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
ActionActiong'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
ActionActionh'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
ActionActionh'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActioni'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
ActionActionl'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
ActionActionn'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
ActionActionw'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2015, n. 19
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2015, n. 46
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 24 marzo 2015, n. 61
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 25 marzo 2015, n. 65
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 24 marzo 2015, n. 68
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 24 marzo 2015, n. 77
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 25 marzo 2015, n. 79
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 13 maggio 2015, n. 121
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 8 giugno 2015, n. 125
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 8 giugno 2015, n. 172
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 23 settembre 2015, n. 208
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 7 ottobre 2015, n. 213
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 7 ottobre 2015, n. 214
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 3 novembre 2015, n. 238
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 3 novembre 2015, n. 239
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 4 novembre 2015, n. 246
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 4 novembre 2015, n. 249
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 4 novembre 2015, n. 251
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 18 novembre 2015, n. 254
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 18 novembre 2015, n. 257
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 18 novembre 2015, n. 259
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 3 novembre 2015, n. 263
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico