In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 18/02/2017

Corte costituzionale - sentenza 4 novembre 2015, n. 251
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014 – nuovo art. 80 dello Statuto d’autonomia: ampliamento della capacità impositiva e fiscale delle province autonome – ricorso della Regione Veneto per l’effetto discriminatorio nei confronti degli operatori economici confinanti – inammissibilità del ricorso per le genericità delle censure sollevate

Sentenza 4 novembre (3 dicembre 2015), n. 251; Pres. Criscuolo; Red. Grossi

Ritenuto in fatto: 1.– Con ricorso, notificato il 25-26 febbraio 2014 e depositato il successivo 7 marzo (reg. ric. n. 21 del 2014), la Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta regionale, ha impugnato numerosi commi dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)». Tra questi, la ricorrente – con censure proposte, in parte qua, contro il Presidente del Consiglio dei ministri e nei confronti della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano – ha sollevato questione di legittimità costituzionale del comma 518 del citato art. 1 che sostituisce l’art. 80 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) riguardante la competenza in materia tributaria della Regione autonoma, attribuendole una funzione piena nell’ampio numero di materie di sua competenza, con la elisione del riferimento ai limiti stabiliti dall’art. 5 del medesimo statuto, che sottoponeva comunque detta potestà legislativa ai princìpi stabiliti dalle leggi dello Stato.

La ricorrente osserva che l’intervento legislativo interviene nel mezzo di un continuo «confronto confinario» per lo status di grande e generale agevolazione di cui godono gli operatori economici, soprattutto quelli alberghieri delle Province autonome di Trento e di Bolzano, rispetto agli operatori veneti e lombardi limitrofi, derivante dal diverso regime di agevolazioni sia dirette (attraverso importanti finanziamenti), sia indirette (attraverso un trattamento tributario già ampiamente favorevole, goduto dai colleghi trentini ed altoatesini).

Secondo la Regione Veneto, tale condizione si pone in contrasto con il diritto comunitario ed in particolare con l’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, che riconosce il principio della libertà d’impresa, e con l’art. 82 del Trattato istitutivo della Unione europea, che pone il divieto di sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune a tutela della concorrenza.

Inoltre – in contraddizione anche con quanto sancito dall’art. 79, comma 1, lettera c), del citato d.P.R. n. 670 del 1972, che prevede l’istituzione di un fondo perequativo a favore dei territori confinanti, e che è destinato alle politiche di investimento e di coesione sociale – la norma censurata concorre a realizzare un ulteriore squilibrio strutturale, così ledendo il principio di unitarietà ed indivisibilità della Repubblica, di eguaglianza sostanziale nei confronti della legge, i princìpi, di derivazione comunitaria, enucleati in materia di attrattività territoriale e rilevanti nell’ordinamento interno in base a quanto disposto dall’art.117, primo comma, della Costituzione, nonché gli artt. 3, 23 ed 11 Cost., in quanto procura una discriminazione economica, ingiustificata su base territoriale che incide sulle libertà fondamentali riconosciute dall’Unione europea.

Da qui l’interesse e la legittimazione della Regione Veneto alla presentazione dello specifico motivo di impugnazione, ancorché la disposizione sia operante fuori dai propri confini territoriali, in quanto la norma condiziona e altera le proprie politiche per il turismo e la montagna, che sono state già ampiamente condizionate dalle situazioni storiche di vantaggio economico riconosciuto dallo statuto trentino al turismo locale (ed a questo riguardo la ricorrente ricorda che, in attuazione del citato art. 79 dello statuto di autonomia, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha emanato il decreto 14 gennaio 2011 in cui assicura il concorso delle Province autonome di Trento e di Bolzano al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà, attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l’integrazione e la coesione dei territori dei Comuni appartenenti alle Province di Regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la Provincia autonoma di Trento e con la Provincia autonoma di Bolzano).

Peraltro, secondo la ricorrente, la norma de qua, oltre a confliggere con i citati parametri costituzionali e con l’art. 120 Cost., attua soprattutto un processo di così detta “discriminazione inversa”, in contrasto con l’art. 3, secondo comma, Cost., poiché essa (innestandosi sulla situazione di ampio beneficio economico, comunque garantito dallo statuto di autonomia trentina) non avvantaggia i beneficiari più di quanto discrimini le popolazioni confinanti per i rilevanti ulteriori differenziali economici che saranno causati dal diverso regime fiscale attivabile in Trentino-Alto Adige in deroga a quello nazionale; e ciò con una ricaduta diretta anche sul bilancio regionale veneto che sarà costretto ad intervenire in via perequativa per rimuovere le ulteriori differenze territoriali.

2.– Con due atti di identico contenuto, si sono costituite le Province autonome di Trento e di Bolzano, che – analizzata l’evoluzione della portata normativa dell’art. 80 dello statuto di autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (e del ruolo di esse Province nel governo del sistema locale) – hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per assoluto difetto di lesività di una disposizione del tutto neutra che disciplina la competenza legislativa, e per genericità delle censure, che risultano indefinite quanto alle competenze regionali asseritamente violate dalla norma impugnata, all’oggetto della impugnazione, riferita ad una normativa di contenuto complesso, ed alla stessa domanda rivolta alla Corte, senza alcuna adeguata argomentazione dei profili di illegittimità per violazione dei parametri evocati, peraltro inconferenti.

Nel merito – premesso tra l’altro che il ricorso non costituisce una vera impugnazione di disposizioni lesive, quanto piuttosto una espressione politica della generale insoddisfazione della condizione della ricorrente Regione a statuto ordinario rispetto a quella a statuto speciale – le Province autonome sottolineano l’infondatezza della censura (non altrimenti argomentata) di illegittimità della assegnazione della materia de qua alla loro competenza legislativa primaria, essendo pacifico che la potestà primaria delle Regioni a statuto speciale ne costituisce elemento caratterizzante, e non si trasforma in elemento di rottura del sistema nazionale unitario. Inoltre, secondo le Province, le doglianze della ricorrente neppure tengono conto della contestuale modifica satisfattiva delle sue istanze operata dal successivo comma 519 dell’art. 1 della stessa legge n. 147 del 2013.

Quanto, poi, alla infondatezza della censura basata sulla dedotta violazione del diritto dell’Unione europea, le Province rilevano che le disposizioni in esame non riguardano i rapporti di competenza tra autonomie territoriali. Laddove, né la Comunità economica né l’Unione europea hanno mai avuto come obiettivo una “unione fiscale”, giacché la politica fiscale spetta esclusivamente ai singoli Stati membri; e giacché appare altresì evidente come la normativa impugnata non pregiudichi la libertà di impresa e di concorrenza, ovvero determini una “discriminazione inversa”, situazione inconcepibile in un àmbito in cui ogni Stato membro mantiene la propria sovranità.

3.– È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso, preliminarmente per l’inammissibilità della censura riferita all’art. 11 Cost., perché immotivata, e di tutte le altre censure, in mancanza di prova del danno immediato ed attuale che la disposizione impugnata arrecherebbe alle attribuzioni regionali.

Nel merito, la difesa dello Stato sottolinea che l’esercizio della competenza legislativa attribuita alle due Province autonome in materia di finanza locale avviene comunque nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 4 dello statuto (che richiama i princìpi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, gli interessi nazionali e le norme fondamentali delle riforme economiche e sociali della Repubblica), nonché dei vincoli derivanti dall’Unione europea.

Inoltre, l’Avvocatura generale rileva che – per effetto di quanto previsto dall’art. 2, comma 117, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», come modificato dall’art. 1, comma 519, della legge n. 147 del 2013 – le modalità di riparto dei fondi per lo sviluppo dei Comuni confinanti delle Regioni Veneto e Lombardia saranno individuate, a partire dal 30 giugno 2014, non più con d.P.C.m. bensì con intesa con le Province autonome; in modo tale da fornire adeguata possibilità di partecipazione codecisoria della Regione ricorrente, nonché adeguati strumenti compensativi della potenziale denunciata discriminazione economica e patrimoniale.

4.– Sono intervenute, ad adiuvandum le richieste della ricorrente, la Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Belluno, cui aderisce la Federalberghi Belluno Dolomiti, nonché l’Associazione Albergatori Cortina d’Ampezzo, affermando il proprio interesse ad agire e la propria legittimazione e chiedendo preliminarmente che la Corte dichiari l’ammissibilità dello spiegato intervento.

5.– In tre memorie il Presidente del Consiglio dei ministri e le due Province autonome contestano l’ammissibilità e comunque la fondatezza di detto intervento.

6.– In due ampie ed articolate memorie di udienza, la Regione Veneto e le associazioni intervenienti ribadiscono le rispettive conclusioni.

Considerato in diritto: 1.– Con impugnazione in via di azione – proposta contro il Presidente del Consiglio dei ministri e nei confronti della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano – la Regione Veneto ha censurato, tra gli altri, il comma 518 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)».

La norma così dispone: «L’articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente: “Art. 80. - 1. Le province hanno competenza legislativa in materia di finanza locale. 2. Nelle materie di competenza, le province possono istituire nuovi tributi locali. La legge provinciale disciplina i predetti tributi e i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni. 3. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l’istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio. 4. La potestà legislativa nelle materie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è esercitata nel rispetto dell’articolo 4 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea».

Secondo la ricorrente, il comma impugnato – che regola la competenza in materia tributaria delle Province autonome, «di fatto attribuendole una funzione piena nell’ampio numero di materie di sua competenza», attraverso la elisione del riferimento ai limiti stabiliti dall’art. 5 del medesimo statuto, che sottoponeva comunque detta potestà legislativa ai princìpi stabiliti dalle leggi dello Stato – sarebbe lesivo: a) dell’art. 117, primo comma, della Costituzione poiché tale intervento legislativo (in un contesto di «confronto confinario» causato dalla agevolazione di cui godono gli operatori economici delle Province di Trento e di Bolzano, rispetto agli operatori veneti e lombardi limitrofi) si pone in contrasto con il principio di unitarietà ed indivisibilità della Repubblica, di eguaglianza sostanziale nei confronti della legge, e con il diritto comunitario, ed in particolare con l’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, che riconosce il principio della libertà d’impresa, e con l’art. 82 del Trattato istitutivo della Unione europea, che pone il divieto di sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune a tutela della concorrenza; b) degli artt. 3, 11, 23, 117, primo comma, e 120 Cost., perché (diversamente da quanto previsto dall’art. 79, comma 1, lettera c, del medesimo d.P.R. n. 670 del 1972, che istituisce un fondo perequativo a favore dei territori confinanti, destinato alle politiche di investimento e di coesione sociale) concorre a realizzare un ulteriore squilibrio strutturale, in contrasto sia con i princìpi di unitarietà ed indivisibilità della Repubblica e di eguaglianza sostanziale nei confronti della legge, sia con i princìpi, di derivazione comunitaria, rilevanti nell’ordinamento interno; così determinando una discriminazione economica, ingiustificata su base territoriale, che incide sulle libertà fondamentali riconosciute dall’Unione europea.

2.– Riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni proposte dalla Regione Veneto nello stesso ricorso, va preliminarmente ribadita l’inammissibilità dell’intervento della Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Belluno, cui aderisce la Federalberghi Belluno Dolomiti, nonché dell’Associazione Albergatori Cortina d’Ampezzo.

In accoglimento delle eccezioni mosse in tal senso dalle due Province autonome e dal Presidente del Consiglio dei ministri, va confermata l’ordinanza, pronunciata in tal senso nel corso dell’udienza pubblica e allegata alla presente sentenza, adottata in conformità della costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via d’azione, si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l’intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili (ex plurimis, sentenze n. 118 e n. 31 del 2015, n. 210 del 2014, n. 285, n. 220 e n. 118 del 2013, n. 245, n. 114 e n. 105 del 2012, n. 69 e n. 33 del 2011, n. 278 del 2010). Né, d’altronde, risultano pertinenti i precedenti citati dalla difesa delle associazioni (sentenze n. 386 del 2005 e n. 154 del 2004), i quali riguardano interventi spiegati nei diversi giudizi per conflitto di attribuzioni.

3.– Ancora in via preliminare, vanno esaminate le ulteriori eccezioni di inammissibilità del ricorso per genericità delle censure sollevate, sempre, dalle Province autonome e dal Presidente del Consiglio dei ministri.

3.1.– Le eccezioni sono fondate.

3.2.– Questa Corte è costante nel ritenere necessario che il ricorso in via principale contenga una seppur sintetica argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale della legge. In particolare, l’atto introduttivo al giudizio non può limitarsi a indicare le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l’oggetto della questione di costituzionalità, ma deve contenere (per superare uno scrutinio di ammissibilità, che deve essere svolto in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che non in quelli incidentali) anche una argomentazione di merito, sia pure sintetica, a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità, posto che l’impugnativa deve fondarsi su una motivazione adeguata e non meramente assertiva (ex plurimis, e da ultimo, sentenze n. 153, n. 142, n. 82 e n. 13 del 2015; n. 259, n. 88, n. 39, n. 36 e n. 11 del 2014).

3.3.– Ciò premesso, va rilevato, in primo luogo, come nell’atto introduttivo vengano evocate in modo cumulativo, generico e indistinto una pluralità di norme costituzionali (in particolare, la Regione prospetta, tra l’altro, la violazione degli artt. 3, 11, 23 e 120 Cost.), senza alcuna specifica motivazione in ordine all’asserito contrasto delle diverse parti dispositive del comma impugnato con ciascuno di tali parametri; così disattendendo la sopra richiamata regola della necessaria adeguata (e non meramente assertiva) motivazione (seppur sintetica) a sostegno della specifica richiesta di declaratoria di incostituzionalità.

3.4.– Peraltro, gli stessi vizi derivanti dalla carenza di motivazione connotano anche le rimanenti censure, riferite alla asserita violazione degli artt. 117, primo comma, e 3, secondo comma, Cost.

Con riguardo alla prima di esse, la Regione ricorrente – sottolineato, in termini meramente fattuali il “disagio” degli operatori alberghieri veneti dei territori limitrofi alle Province autonome, a cagione del regime di agevolazioni fiscali di cui godono quelli di Trento e di Bolzano – lamenta il fatto che «le diverse opportunità finanziarie e fiscali incidono profondamente sui fondamentali delle imprese [venete] che operano nello stesso settore turistico e in un territorio omogeneo, sovvertendo ogni canone di sana ed effettiva concorrenza». Ed evoca, quali parametri interposti, le norme comunitarie a tutela della libertà di impresa (sancita dall’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea) e della libertà di concorrenza (ex art. 82 del Trattato istitutivo dell’Unione europea, oggi art. 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), delle quali si limita a trascrivere stralci del rispettivo contenuto dispositivo. Ma ciò, senza minimamente indicare (ed argomentare quanto alla configurabilità del rapporto di incompatibilità della norma impugnata con il parametro costituzionale, integrato dalle specifiche norme comunitarie interposte) quali sarebbero in concreto le proprie competenze legislative (concorrenti e/o residuali) asseritamente lese.

Ne consegue che l’assoluta genericità ed indeterminatezza delle censure proposte, con riguardo alla pretesa violazione di princìpi comunitari, anch’essi genericamente invocati, non consente di individuare in modo corretto i termini della questione di costituzionalità (sentenze n. 199 del 2012 e n. 119 del 2010).

Peraltro, poi, riguardo allo stesso parametro, al vizio di genericità della censura (per carenza di motivazione), si accompagna un ulteriore profilo di inammissibilità, derivante dalla mancata considerazione da parte della ricorrente della previsione (esplicitamente contenuta nello stesso comma 4 del censurato art. 80 dello statuto di autonomia, come modificato dalla norma impugnata), secondo cui espressamente «La potestà legislativa nelle materie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è esercitata nel rispetto dell’articolo 4 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea».

3.5.– Ugualmente priva di idonea motivazione risulta anche la censura riferita all’art. 3, secondo comma, Cost., che la Regione ricorrente basa esclusivamente sulla mera affermazione di una «discriminazione a rovescio» che sarebbe operata dalla norma impugnata, in ragione della quale la possibilità di conseguire un beneficio fiscale si innesterebbe in una situazione di ampio vantaggio economico comunque garantito dallo statuto di autonomia e dai relativi trasferimenti finanziari.

Siffatta argomentazione prescinde del tutto dalla individuazione delle competenze regionali che (in tesi) sarebbero compromesse o sviate dalla norma impugnata; nonché dalla indicazione di alcun dato quantitativo concreto, dal quale poter desumere l’effettiva incidenza negativa, nell’àmbito territoriale veneto, della normativa impugnata rispetto allo svolgimento delle funzioni costituzionali della ricorrente, quale ente dotato di autonomia ordinaria (sentenze n. n. 97 del 2013, n. 241 del 2012, n. 298 del 2009 e n. 256 del 2007).

4.– Infine, sotto differente (ma connesso) profilo, si ravvisa un ulteriore vizio di carenza di motivazione derivante dal fatto che la ricorrente – pur muovendo censure riferite a parametri costituzionali estranei rispetto a quelli che regolano il riparto interno di competenze tra Stato e Regioni (dovendosi rilevare che, nei termini in cui è stata prospettata, la violazione del primo comma dell’art. 117 Cost. riguarda non già propriamente l’assetto delle competenze tra Stato e Regioni, bensì la conformità delle leggi dello Stato e delle Regioni ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario) – tuttavia, non fornisce alcuna motivazione in ordine alla ridondanza delle denunciate lesioni di siffatti parametri sul medesimo assetto competenziale.

In tal modo, la Regione Veneto contravviene alla altrettanto consolidata affermazione di questa Corte, secondo cui le questioni di legittimità costituzionale prospettate da una Regione, nell’àmbito di un giudizio in via principale, in ordine a parametri diversi da quelli riguardanti il riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, sono ammissibili soltanto se vi sia ridondanza delle asserite violazioni su tale riparto e il soggetto ricorrente abbia indicato le specifiche competenze ritenute lese e le ragioni della lamentata lesione (ex plurimis, da ultimo, sentenze n. 153, n. 89 e n. 13 del 2015, n. 79 e n. 44 del 2014). Al contrario, la Regione non individua affatto alcuna specifica attribuzione legislativa (o anche meramente amministrativa) in una materia di propria competenza che sia violata dalla norma impugnata, né argomenta in ordine ai motivi di siffatto vulnus.

4.1.– Tale insanabile carenza di motivazione si ripercuote anche sul versante della configurabilità dell’interesse alla impugnazione, «ancorché [come rilevato dalla stessa ricorrente] la disposizione sia operante al di fuori dei propri confini territoriali», che viene da questa dedotto in maniera altrettanto generica ed apodittica, sul mero assunto che «la norma condiziona ed altera le proprie politiche per il turismo e la montagna, che sono state già ampiamente condizionate dalle situazioni storiche di vantaggio economico riconosciuto dallo statuto trentino al turismo locale».

Si rivela così una utilizzazione impropria del giudizio in via principale, diretto non già alla definizione degli assetti e dei rapporti competenziali degli enti territoriali coinvolti, bensì alla manifestazione, squisitamente politica, di una generale insoddisfazione della ricorrente per la differenza tra la condizione di essa Regione a statuto ordinario (fiscalmente soggetta alle regole di cui all’art. 119 Cost.) e quella delle Provincie autonome a statuto speciale, con autonomia fortemente differenziata. Ciò, tuttavia, senza considerare (né argomentare) in ordine al fatto che tale differente situazione (lungi dal contrastarvi) è frutto di una specifica scelta costituzionale, dettata dal primo comma dell’art. 116 Cost., per la quale, in ultima analisi, la potestà primaria delle Regioni a statuto speciale ne costituisce elemento caratterizzante, che non si trasforma, per ciò solo, in elemento di rottura del sistema nazionale unitario.

5.– Di conseguenza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 518, della legge n. 147 del 2013, proposta (tra le altre) dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe, va dichiarata inammissibile.

 

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», promossa – in riferimento agli artt. 3, 11, 23, 117, primo comma, e 120 della Costituzione – dalla Regione Veneto, con il medesimo ricorso.

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
ActionActiond) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
ActionActione) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
ActionActionf) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
ActionActiong) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
ActionActionh) Contratto di comparto
ActionActioni) Contratto collettivo 28 agosto 2001
ActionActionj) Contratto collettivo 25 marzo 2002
ActionActionj) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
ActionActionk) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
ActionActionk) Contratto di comparto 4 luglio 2002
ActionActionl) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
ActionActionl) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
ActionActionm) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
ActionActionm) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
ActionActionn) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
ActionActionn) Contratto collettivo 13 marzo 2003
ActionActiono) Testo unico del 23 aprile 2003
ActionActiono) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionp) Contratto collettivo 16 maggio 2003 —
ActionActionp) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionq) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
ActionActionr) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionr) Contratto di comparto 5 novembre 2003 
ActionActions) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
ActionActions) Contratto collettivo 13 luglio 2004
ActionActiont) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
ActionActiont) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionu) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
ActionActionu) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
ActionActionv) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
ActionActionv) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) Contratto collettivo 4 agosto 2005
ActionActionx) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionx) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionz) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionz) Contratto collettivo 8 marzo 2006
ActionActiona') Contratto collettivo 21 giugno 2006
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionActiond') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActiond') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActione') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionh') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionh') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
ActionActioni') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActioni') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionj') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionj') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
ActionActionk') Contratto collettivo 22 aprile 2008
ActionActionk') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionl') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
ActionActionm') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
ActionActionm') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
ActionActionn') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
ActionActionn') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionActiono') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
ActionActionp') Contratto di comparto 11 novembre 2009
ActionActionq') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
ActionActionq') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
ActionActionr') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActions') Accordo24 novembre 2009
ActionActiont') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
ActionActionu') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActionv') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionw') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
ActionActionw') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
ActionActionx') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
ActionActiony') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
ActionActionz') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
ActionActiona'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
ActionActionb'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
ActionActionb'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
ActionActionc'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
ActionActiond'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
ActionActionPremessa
ActionActionArt. 1 (Definizione nuova area contrattuale)
ActionActionArt. 2 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 3 (Articolazione del contratto collettivo provinciale)
ActionActionArt. 4 (Rappresentatività sindacale)
ActionActionArt. 5 (Contrattazione collettiva - procedimento)
ActionActionArt 6 (Norma transitoria)
ActionActionArt. 7 (Disapplicazioni)
ActionActiond'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActione'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
ActionActionf'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
ActionActiong'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
ActionActionh'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
ActionActionh'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActioni'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
ActionActionl'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
ActionActionn'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
ActionActionw'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2015, n. 19
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2015, n. 46
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 24 marzo 2015, n. 61
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 25 marzo 2015, n. 65
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 24 marzo 2015, n. 68
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 24 marzo 2015, n. 77
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 25 marzo 2015, n. 79
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 13 maggio 2015, n. 121
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 8 giugno 2015, n. 125
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 8 giugno 2015, n. 172
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 23 settembre 2015, n. 208
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 7 ottobre 2015, n. 213
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 7 ottobre 2015, n. 214
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 3 novembre 2015, n. 238
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 3 novembre 2015, n. 239
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 4 novembre 2015, n. 246
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 4 novembre 2015, n. 249
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 4 novembre 2015, n. 251
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 18 novembre 2015, n. 254
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 18 novembre 2015, n. 257
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 18 novembre 2015, n. 259
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 3 novembre 2015, n. 263
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 14 gennaio 2013, n. 2
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 11 marzo 2013, n. 38
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 20 marzo 2013, n. 48
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 26 marzo 2013, n. 60
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 8 aprile 2013, n. 71
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 22 aprile 2013, n. 77
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 22 maggio 2013, n. 114
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 3 giugno 2013, n. 122
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 3 giugno 2013, n. 133
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 17 giugno 2013, n. 145
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 1 luglio 2013, n. 172
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 1 luglio 2013, n. 176
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 3 luglio 2013, n. 187
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 3 luglio 2013, n. 206
ActionAction Corte costituzionale - sentenza219
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 16 luglio 2013, n. 221
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 16 luglio 2013, n. 233
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 23 ottobre 2013, n. 252
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 23 ottobre 2013, n. 255
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 6 novembre 2013, n. 263
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 18 novembre 2013, n. 274
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 2 dicembre 2013, n. 301
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 10 dicembre 2013, n. 309
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 10 dicembre 2013, n. 311
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 50 del 28.01.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 106 del 18.03.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 121 del 25.03.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 133 del 06.04.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 135 del 06.04.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 145 del 12.04.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 171 del 04.05.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 201 del 26.05.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 16.06.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 249 del 01.07.2005
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 250 del 01.07.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 263 del 07.07.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 287 del 07.07.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 304 del 22.07.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 321 del 26.07.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 323 del 26.07.2005
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 349 del 29.07.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 383 del 14.10.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 384 del 14.10.2005
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 431 del 02.12.2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 6 del 19.01.1993
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 109 del 26.03.1993
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 206 del 29.04.1993
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 05.05.1993
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 218 del 05.05.1993
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 228 del 07.05.1993
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 260 del 01.06.1993
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 316 del 15.07.1993
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 357 del 28.07.1993
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 438 del 14.12.1993
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 496 del 31.12.1993
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 497 del 31.12.1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico