Deutsch
-
Italiano
-
Ladin
|
Rete Civica dell'Alto Adige
|
Amministrazione Provinciale
|
Feedback
|
Alto contrasto
Home
|
Direzione Provinciale
|
A
A
A
In vigore al
*
RICERCA:
Testo
Anno
Numero
Articolo
Natura
Delibera della Giunta provinciale
Parere
Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
Accordo di Parigi
Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
Contratto collettivo
Deutsch
Italiano
Ladin
In vigore al: 18/02/2017
Visualizza note
Visualizza massime
Stampa
|
Esporta in PDF
|
Invia
Sentenze della Corte costituzionale
1998
Corte costituzionale - Sentenza N. 421 del 23.12.1998
Corte costituzionale - Sentenza N. 421 del 23.12.1998
Monitoraggio degli andamenti dei pagamenti
Attendere, processo in corso!
Sentenza (14 dicembre) 23 dicembre 1998, n 421; Pres. Granata – Red. Capotosti
Ritenuto in fatto:
1. La Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 28 marzo 1997 e depositato il successivo 4 aprile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 5, del decreto- legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1997, n. 30, per violazione della propria autonomia finanziaria nonché delle "potestà legislative ed amministrative provinciali”.
La Provincia di Trento premette che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del predetto decreto- legge n. 669 del 1996, gli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide presso la Tesoreria dello Stato debbono assumere i propri impegni ed effettuare i pagamenti sulla base della disciplina contenuta nei commi successivi del medesimo articolo. Il comma 5 dispone che il Governo procede al "monitoraggio degli andamenti dei pagamenti delle regioni e degli enti locali ... allo scopo di verificare che essi non eccedano mensilmente, in modo cumulato, quelli effettuati nel 1996, incrementati del tasso programmato di inflazione” e, "qualora dalle verifiche mensili ... risultino scostamenti significativi” , "predispone tutte le misure, anche di carattere legislativo, necessarie a ricondurre i flussi di spesa entro i limiti programmati, nel rispetto dei principi costituzionali in materia di autonomie”.
Entrambe le misure previste - sia quella, conoscitiva, del monitoraggio delle spese da parte del Governo, sia quella, sanzionatoria, diretta a ricondurre le spese entro i limiti programmati - sono state dettate, secondo la ricorrente, in attuazione della regola che le spese della Provincia dovrebbero essere contenute nel limite di quelle effettuate nel precedente esercizio. Ma tale regola, a suo avviso, "non esiste affatto, né potrebbe legittimamente esistere”, in quanto le entrate provinciali sono previste, anche nell'entità, da regole statutarie e sono "istituzionalmente destinate ad essere spese, direttamente o attraverso gli enti che compongono il complessivo sistema amministrativo governato e sostenuto dall'autonomia provinciale” , sicché l'imposizione di limiti generalizzati alla propria capacità di spesa costituisce una surrettizia introduzione di limiti alla utilizzabilità delle risorse finanziarie.
La ricorrente sostiene, infine, che anche il mero preannuncio di misure atte a ricondurre nei limiti predetti le spese delle regioni e degli enti locali vulnera le proprie prerogative statutarie, in quanto esse sono "incompatibili nella loro stessa previsione” con l'autonomia finanziaria provinciale.
2. La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il 28 marzo 1997 e depositato il successivo 4 aprile, ha anch'essa sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8 del decreto- legge n. 669 del 1996, limitatamente al comma 5, in riferimento agli articoli 8, 9, 16, 54, 69, 80, 83, 84, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto-Adige), nonché agli articoli 8 e 16 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige in materia di finanza regionale e provinciale), ed alle disposizioni del
decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432
(Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, concernente la finanza regionale e provinciale).
Secondo la Provincia di Bolzano, la norma impugnata stabilisce "un vero e proprio vincolo, giuridicamente obbligatorio” , dalla cui inosservanza conseguono le misure, anche a carattere legislativo, che la medesima norma autorizza il Governo ad adottare. Essa, di conseguenza, lede l'autonomia provinciale, in primo luogo, perché preclude alla Provincia "la piena utilizzabilità dei fondi suoi propri” ; in secondo luogo, perché viola la sua capacità di programmazione degli interventi nei settori di competenza provinciale, che presuppongono la capacità di disporre dei relativi flussi finanziari; in ultimo, perché pone un vincolo alla spesa dei comuni e degli enti locali, che spetta semmai ad essa stabilire, e riserva al Governo centrale un potere di controllo sulla spesa di detti enti, che è di competenza provinciale.
Ad avviso della ricorrente il potere dello Stato di coordinare la finanza nazionale con quella locale non può trasformarsi in una forma di surrettizio controllo sulla gestione finanziaria delle Province autonome, quale è invece quello stabilito dalla disposizione impugnata, mediante il divieto di effettuare per il 1997 spese superiori a quelle dei mesi corrispondenti dell'anno anteriore.
La disposizione, secondo la Provincia, è inoltre irragionevole in quanto premia gli enti più proclivi alla spesa, senza considerare che, nell'esercizio finanziario in corso la spesa può aumentare in conseguenza di impegni sopravvenuti che non hanno gravato il precedente bilancio, come si è verificato a seguito del decreto legislativo di attuazione statutaria 24 luglio 1996, n. 434 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, concernente l'ordinamento scolastico in Provincia di Bolzano), il quale le ha attribuito nuove funzioni, gravandola dei relativi oneri.
La Provincia eccepisce infine la violazione dell'art. 8, comma 4-bis, del decreto legislativo di attuazione statutaria n. 268 del 1992, il quale, nel disciplinare le modalità dei prelievi delle Province autonome dai conti di propria spettanza presso la tesoreria dello Stato, configura, quale unico limite, il numero e non l'entità dei prelievi stessi, mentre la norma impugnata pone invece un limite quantitativo, da ritenersi quindi illegittimo anche perché stabilito in violazione della procedura di attuazione dello statuto prevista all'art. 107 dello statuto stesso.
3. In entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che, con distinti atti di identico contenuto, ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
La difesa erariale, a conforto delle conclusioni, eccepisce che la disposizione legislativa impugnata "fa salvo il rispetto dei principi costituzionali in materia di autonomie” , e ritiene sia inesatto l'assunto secondo il quale il principio del contenimento della spesa per l'esercizio finanziario 1997 nei limiti del fabbisogno dell'anno precedente vulneri di per se stesso il principio della autonomia impositiva provinciale.
4. In prossimità dell'udienza le Province ricorrenti hanno depositato memorie difensive, in cui esaminano, in particolare, la sopravvenuta previsione dell'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 448, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” . La suddetta disposizione, nello stabilire, per il triennio dal 1998 al 2000, che il fabbisogno finanziario del sistema delle autonomie locali non deve superare, per ciascun anno, quello dell'anno precedente, dispone che, per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'obbiettivo deve essere realizzato d'intesa tra il Governo centrale e quelli locali, nell'ambito delle procedure previste negli statuti e nelle relative norme di attuazione. La norma, secondo le ricorrenti, non incide sul giudizio di costituzionalità, in quanto riguarda esercizi finanziari diversi da quello oggetto della disposizione impugnata, che difatti non risulta espressamente abrogata.
La Provincia di Bolzano sostiene, infine, che la delega di nuove funzioni da parte del
decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320
(Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione speciale Trentino Alto-Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle province autonome di Trento e Bolzano di funzioni amministrative dello Stato in materia di viabilità) determina un ulteriore aggravio del suo bilancio rispetto all'esercizio finanziario del 1996 e, quindi, conforta la censura concernente il limite introdotto dalla norma impugnata.
5. Nella udienza pubblica le parti si sono riportate alle conclusioni rassegnate nelle memorie scritte.
Considerato in diritto: 1. Le questioni di legittimità costituzionale sollevate con due distinti ricorsi dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Provincia autonoma di Bolzano hanno ad oggetto l'art. 8, commi 1 e 5, del decreto- legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), nelle parti in cui si ricava -secondo le ricorrenti- il principio che alle predette Province è vietato spendere nell'esercizio finanziario 1997 una somma maggiore di quella spesa nell'esercizio finanziario precedente.
In particolare, la Provincia di Trento sostiene che il citato art. 8, commi 1 e 5, nelle parti in cui prevede che il Governo procede al "monitoraggio degli andamenti dei pagamenti delle regioni e degli enti locali" e che il Governo stesso "predispone tutte le misure, anche di carattere legislativo, necessarie a ricondurre i flussi di spesa entro i limiti programmati" si risolve in una surrettizia introduzione di limiti alle risorse finanziarie disponibili, con conseguente violazione della propria autonomia finanziaria, nonché delle "potestà legislative ed amministrative provinciali".
La Provincia autonoma di Bolzano, da parte sua, sostiene che il predetto art. 8, comma 5, stabilisce "un vero e proprio vincolo, giuridicamente obbligatorio", che è irragionevole e preclude alla Provincia "la piena utilizzabilità dei fondi suoi propri" e la propria capacità di programmazione degli interventi nei settori di competenza provinciale, con conseguente violazione degli artt. 8, 9, 16, 54, 69, 80, 83, 84, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino- Alto Adige), nonché dei decreti di attuazione statutaria 16 marzo 1992, n. 268 (artt. 8 e 16) e 24 luglio 1996, n. 432, in materia di finanza regionale e provinciale.
2. I due ricorsi riguardano, sotto profili in larga misura coincidenti, la medesima disposizione legislativa, cosicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.
3. Le questioni non sono fondate.
La disposizione censurata fa parte del decreto- legge 31 dicembre 1996, n. 669, che si inserisce nel quadro della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997, proponendosi l'obiettivo - come si ricava dai relativi lavori preparatori - di risanamento dei conti pubblici, anche attraverso la formulazione di specifiche disposizioni - come appunto il citato art. 8 - finalizzate al contenimento della spesa pubblica attraverso non solo forme di blocco degli impegni di spesa per il 1997, ma anche attraverso strumenti di "monitoraggio" e controllo dei conti statali, anche con riferimento ai trasferimenti alle autonomie locali.
E' proprio la previsione di questi strumenti di monitoraggio e controllo a determinare, secondo le Province ricorrenti, la violazione, sotto diversi profili, della loro autonomia finanziaria. Ma si tratta di una censura destituita di fondamento.
Secondo la giurisprudenza costituzionale in materia, in via di principio non sono considerate invasive della sfera costituzionale regionale (o provinciale) le attività centralizzate di acquisizione e di elaborazione di elementi informativi (sentenza n. 412 del 1994), anche quando si tratti di rilevazione dei flussi finanziari delle pubbliche amministrazioni e dei costi imputabili alle stesse, in quanto attività "previste in funzione del controllo sulla spesa pubblica e sul costo del personale tanto in sede nazionale che locale" (sentenza n. 359 del 1993); o anche quando si tratti di "acuisire dati relativi ai bilanci consuntivo e preventivo degli enti locali, da compilare secondo schemi e modelli uniformi” (sentenza n. 279 del 1992).
Nell'ambito del consolidato indirizzo giurisprudenziale sui limiti del potere di coordinamento della finanza regionale e provinciale con quella nazionale, non può rappresentare pertanto, in un quadro di leale collaborazione tra Stato e regioni, un anomalo strumento di controllo statale la disposizione del predetto art. 8, comma 5, le cui due statuizioni, una di tipo conoscitivo (appunto il "monitoraggio" dei flussi finanziari), l'altra di tipo operativo (le "misure" che il Governo potrebbe assumere) non possono costituire, di per sé, un vincolo obbligatorio di contenimento della spesa, lesivo dell'autonomia di bilancio e contabile delle Province ricorrenti. Ed invero, anche se la finalità di contenere il perdurante disavanzo della spesa pubblica potrebbe giustificare limiti di spesa, a carattere temporaneo, posti globalmente, a livello regionale e provinciale, in previsione complessiva (sentenza n. 416 del 1995), la disposizione impugnata non impedisce certo alle Province di utilizzare le proprie risorse finanziarie effettuando pagamenti eccedenti quelli relativi all'anno 1996.
D'altronde, la prevista attività di monitoraggio, oltre tutto temporanea, non risulta che si esplichi attraverso l'esecuzione di gravosi accertamenti ispettivi "scarsamente appropriati nei confronti di enti dotati di una speciale posizione di autonomia costituzionalmente garantita" (sentenza n.182 del 1997), ma presuppone moduli di verifica concordati nell'ambito della Conferenza Stato-regioni e adottati d'intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali.
Neppure la previsione di eventuali "misure", anche di natura legislativa, di riconduzione della spesa entro i limiti prestabiliti appare lesiva dell'autonomia delle Province ricorrenti. Si tratta infatti di una previsione che, pur finalizzata al contenimento della spesa, non impone certo un "vincolo giuridicamente obbligatorio" alle Province, ma soltanto autorizza il Governo ad interventi di monitoraggio dell'andamento dei pagamenti, sostanzialmente rinviando la precisa definizione delle diverse fattispecie a successivi provvedimenti, per il momento assolutamente indeterminati, qualora si riscontrassero scostamenti -che peraltro debbono essere "significativi"- rispetto ai pagamenti effettuati nel 1996. Oltre tutto, l'eventuale adozione di "misure" di "carattere legislativo" non si fonderebbe certo sulla norma in oggetto, risultando il Governo, per Costituzione, titolare del potere di iniziativa legislativa e di decretazione di urgenza.
In ogni caso, queste "misure" dovrebbero essere adottate solo "nel rispetto dei principi costituzionali in materia di autonomie", quindi, programmaticamente, in modo non lesivo delle attribuzioni costituzionali delle Province ricorrenti. In questo senso può essere significativo l'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha dato attuazione a questo dovere di rispetto delle autonomie costituzionali, prescrivendo lo strumento dell'intesa con i Presidenti delle Giunte provinciali, ai fini del contenimento delle spese provinciali.
Essendo dunque questo il contenuto del comma 5 dell'art. 8 citato, è evidente che non sussiste alcuna violazione dell'autonomia finanziaria delle Province ricorrenti, né della loro competenza a disciplinare la finanza e la contabilità degli enti dipendenti e degli enti locali provinciali (art. 80 statuto speciale), né infine della procedura per la emanazione e modifica delle norme di attuazione (art. 107 statuto speciale).
4. Privo di effetti lesivi per la ricorrente è poi l'art. 8, comma 1 - impugnato dalla sola Provincia di Trento- poiché contiene una norma che, ai fini della disciplina degli impegni e dei pagamenti delle spese dello Stato e degli enti soggetti al regime di tesoreria unica, si limita a rinviare alle disposizioni dei commi seguenti dello stesso articolo impugnato, cosicché risulta infondata la censura proposta contro di esso (sentenza n. 137 del 1998).
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 5, del decreto- legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), così come convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sollevate, in riferimento al Titolo VI, nonché agli artt. 8, 9, 16, 54, 104 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e alle relative norme di attuazione, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe.
Caricamento in corso
Deutsch
Italiano
Ladin
Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
E Contratti collettivi
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
d) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
e) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
f) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
g) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
h) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
h) Contratto di comparto
i) Contratto collettivo 28 agosto 2001
j) Contratto collettivo 25 marzo 2002
j) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
k) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
k) Contratto di comparto 4 luglio 2002
l) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
l) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
m) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
m) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
n) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
n) Contratto collettivo 13 marzo 2003
o) Testo unico del 23 aprile 2003
o) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
p) Contratto collettivo 16 maggio 2003 —
p) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
q) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
r) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
r) Contratto di comparto 5 novembre 2003
s) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
s) Contratto collettivo 13 luglio 2004
t) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
t) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
u) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
u) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
v) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
v) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
w) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
w) Contratto collettivo 4 agosto 2005
x) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
x) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
z) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
z) Contratto collettivo 8 marzo 2006
a') Contratto collettivo 21 giugno 2006
b') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
b') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') Contratto collettivo 6 ottobre 2006
d') Contratto collettivo 5 luglio 2007
d') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
e') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
e') Contratto collettivo 8 agosto 2007
f') Contratto collettivo 8 agosto 2007
g') Contratto collettivo 8 agosto 2007
h') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
h') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
i') Contratto collettivo 23 novembre 2007
i') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
j') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
j') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
k') Contratto collettivo 22 aprile 2008
k') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
l') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
m') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
m') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
n') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
n') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
o') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
p') Contratto di comparto 11 novembre 2009
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Art. 2 (Durata e decorrenza del contratto)
Art. 3 (Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali)
Art. 4 (Periodo di prova)
Art. 5 (Risoluzione del rapporto di incarico dirigenziale)
Art. 6 (Termini ed indennità di preavviso)
Art. 7 (Criteri generali sulla valutazione del personale dirigenziale)
Art. 8 (Indennità di risultato)
Art. 9 (Criteri per la determinazione dell'indennità di funzione)
Art. 10 (Trasformazione dell'indennità di funzione in assegno personale)
Art. 11 (Inquadramento vincitori di concorso per direzione d’ufficio)
Art. 12 (Flessibilizzazione dell’orario di lavoro per i dirigenti)
Art. 13 (Dotazione di strumento di comunicazione)
Art. 14 (Norme finali e transitorie)
Art. 15 (Abrogazione di norme)
ALLEGATI
q') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
q') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
r') Contratto collettivo 24 novembre 2009
s') Accordo24 novembre 2009
t') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
u') Contratto di comparto 27 giugno 2013
v') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
w') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
w') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
x') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
(riferimento art. 1 Ccnl)
(riferimento artt. 2 e 30 Ccnl)
(riferimento art. 3 Ccnl)
(riferimento art. 4 Ccnl)
(riferimento art. 9 Ccnl)
(riferimento art. 21 Ccnl)
(riferimento art. 22 Ccnl)
(riferimento art. 25 e 26 Ccnl)
(riferimento art. 28 Ccnl)
(riferimento art. 29 Ccnl)
(riferimento art. 48 Ccnl)
(riferimento art. 49 Ccnl)
(riferimento artt. 17 e 51 Ccnl)
Art. 14
(
Interruzioni volontarie
)
(riferimento art. 52 Ccnl)
(riferimento art. 53 Ccnl)
(riferimento art. 54 Ccnl)
(riferimento art. 55 Ccnl)
(riferimento art. 58 Ccnl)
(riferimento art. 59 Ccnl)
(riferimento artt. 60 e 61 Ccnl)
y') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
z') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
a'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
b'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
b'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
c'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
d'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
d'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
e'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
f'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
g'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
h'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
h'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
i'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
l'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
n'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
w'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Corte costituzionale - Sentenza N. 50 del 23.02.2007
Corte costituzionale - Sentenza N. 80 del 16.03.2007
Corte costituzionale - Sentenza N. 89 del 16.03.2007
Corte costituzionale - Sentenza N. 95 del 21.03.2007
Corte costituzionale - Sentenza N. 141 del 27.04.2007
Corte costituzionale - Sentenza N. 162 del 08.05.2007
Corte costituzionale - Sentenza N. 169 del 17.05.2007
Corte costituzionale - Sentenza N. 184 del 12.06.2007
Corte costituzionale - Sentenza N. 221 del 21.06.2007
Corte costituzionale - Sentenza N. 240 del 26.06.2007
Corte costituzionale - Sentenza N. 256 del 06.07.2007
Corte costituzionale - Sentenza N. 401 del 23.11.2007
Corte costituzionale - Ordinanza N. 422 del 12.12.2007
Corte costituzionale - Sentenza N. 438 del 20.12.2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
Corte costituzionale - Sentenza N. 84 del 01.04.1998
Corte costituzionale - Sentenza N. 137 del 23.04.1998
Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 19.06.1998
Corte costituzionale - Sentenza N. 273 del 17.07.1998
Corte costituzionale - Sentenza N. 352 del 09.10.1998
Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 21.10.1998
Corte costituzionale - Ordinanza N. 395 del 04.12.1998
Corte costituzionale - Sentenza N. 398 del 11.12.1998
Corte costituzionale - Sentenza N. 421 del 23.12.1998
Corte costituzionale - Sentenza N. 423 del 23.12.1998
1997
1996
1995
1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 19 del 03.02.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 52 del 23.02.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 95 del 24.03.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 126 del 09.04.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 165 del 28.04.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 172 del 05.05.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 19.05.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 224 del 08.06.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 233 del 10.06.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 256 del 23.06.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 271 del 30.06.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 302 del 15.07.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 307 del 15.07.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 354 del 27.07.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 355 del 27.07.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 27.07.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 383 del 07.11.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 412 del 07.12.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 416 del 07.12.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 417 del 07.12.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 445 del 23.12.1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1 del 19.01.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 157 del 11.02.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 165 del 11.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 177 del 18.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 211 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 214 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 217 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 222 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 03.03.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 242 del 03.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 274 del 10.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 277 del 10.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 305 del 17.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 306 del 17.03.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 341 del 24.03.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 360 del 24.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 415 del 07.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 448 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 450 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 481 del 27.04.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 495 del 27.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 505 del 05.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 524 del 05.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 530 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 532 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 552 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 555 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 564 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 570 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 571 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 576 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 578 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 610 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 611 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 629 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 632 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 633 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 646 del 16.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 691 del 23.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 734 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 741 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 743 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 745 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 767 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 768 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 770 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 774 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 775 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 796 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 797 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 798 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 800 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 832 del 21.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 834 del 21.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 886 del 26.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 927 del 28.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 963 del 13.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 965 del 13.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 966 del 13.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 975 del 19.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 999 del 27.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1065 del 06.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1133 del 22.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1141 del 29.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 630 del 10.06.1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico