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In vigore al: 18/02/2017

Corte costituzionale - Sentenza N. 88 del 27.03.2003
Disposizioni di principio sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi per le tossicodipendenze

Sentenza (13  marzo) 27 marzo 2003, n. 88; Pres. Chieppa - Red. De Siervo
 
Ritenuto in fatto: 1.- Con ricorsi depositati rispettivamente il 7 ed il 14 agosto 2002 la Provincia autonoma di Trento e la Regione Emilia - Romagna hanno sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione agli artt. 1 e 2 del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 14 giugno 2002, recante "Disposizioni di principio sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi per le tossicodipendenze delle aziende sanitarie locali – Sert.T, di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444", lamentando la violazione dell'art. 117 commi terzo, quarto e sesto, della Costituzione, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.400 (Disciplina dell'attività del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), degli artt. 115-118 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nonché del principio di legalità e di quello di leale collaborazione. Inoltre, la Provincia autonoma di Trento denuncia anche la violazione degli artt. 8 numero 25, 9 numero 10, 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino–Alto Adige), nonché del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469 (Norme di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e beneficenza pubblica), del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dell'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate), dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione).
2.- La Regione Emilia-Romagna premette di essere dotata di competenza legislativa concorrente in materia di "tutela della salute" e di competenza legislativa residuale in materia di "assistenza sociale", ai sensi dell'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione. Analogamente la Provincia autonoma di Trento premette di disporre di una potestà primaria in tema di "assistenza e beneficenza pubblica" (art. 8 n. 25, del d.P.R. n. 670 del 1972) e di una potestà ripartita in tema di "igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera" (art. 9 n. 10, del d.P.R. n. 670 del 1972), nonché della relativa potestà amministrativa (art. 16 del d.P.R. n. 670 del 1972). In tali materie interverrebbe il decreto ministeriale impugnato, con disposizioni di tipo organizzativo, all'art. 1, nonché concernenti, all'art. 2, gli specifici compiti spettanti ai Sert.T, e i criteri e le modalità del loro esercizio.
3.- La prima delle censure della Regione Emilia- Romagna e della Provincia autonoma di Trento (quest'ultima rivendicando l'applicazione del sesto comma dell'art. 117 Cost., sulla base di quanto previsto dall'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001) muove dalla constatazione che il decreto impugnato sarebbe atto sostanzialmente regolamentare, seppur emanato in forma di atto amministrativo, e sarebbe quindi stato adottato in violazione dell'art. 117, comma sesto, della Costituzione.
Dopo la riforma costituzionale dovrebbe, invece, escludersi che in materie come "l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e l'organizzazione dei relativi servizi" possa esercitarsi un potere regolamentare statale.
Né il decreto ministeriale impugnato potrebbe trovare giustificazione in quanto operante in una materia di legislazione esclusiva di cui al secondo comma dell'art. 117 della Costituzione, come la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni": ciò perché il suo contenuto atterrebbe alla "tutela della salute", essendo una nuova applicazione dell'art. 118, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, ai sensi del quale era attribuito al Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, il potere di determinare "l'organico e le caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso ogni Unità sanitaria locale". Una disposizione che, invece, dovrebbe essere considerata ormai abrogata o divenuta incostituzionale in conseguenza del nuovo Titolo V della seconda parte della Costituzione.
4.- Inoltre, i ricorrenti censurano il decreto in discussione per violazione dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988. Ciò, in quanto risulterebbero violate "le regole formali di esercizio del potere regolamentare statale", mancando la denominazione "regolamento" e non essendo stato chiesto su di esso il parere del Consiglio di Stato, malgrado che il precedente esercizio del medesimo potere normativo in materia avesse assunto con il d.m. 30 novembre 1990, n. 444 (Regolamento concernente la determinazione dell'organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso le unità sanitarie locali) la forma di regolamento ministeriale. L'illegittimità del decreto ministeriale, peraltro, si tradurrebbe in lesione delle prerogative costituzionali dei ricorrenti.
I ricorrenti dubitano addirittura della permanente vigenza dell'art. 118 del d.P.R. n. 309 del 1990, poiché la potestà regolamentare de qua sarebbe già venuta meno "attraverso l'evoluzione della legislazione ordinaria".
Ciò, in particolare, per effetto degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 502 del 1992, i quali attribuiscono alle Regioni la "determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute", nonché "le modalità organizzative e di funzionamento delle unità sanitarie locali". Tale conclusione sarebbe inoltre confermata, oltre che dall'accordo Stato-Regioni per la riorganizzazione del sistema di assistenza ai tossicodipendenti del 21 gennaio 1999, anche dal d.lgs. n. 229 del 1999, che avrebbe ulteriormente ribadito le competenze regionali in materia.
5.- I ricorrenti, entrando nel merito del decreto ministeriale impugnato, espongono specifiche censure concernenti quella parte del decreto che disciplina il ruolo dei soggetti privati nella direzione e nella gestione del servizio pubblico. In particolare, si nega che lo Stato possa "innestare" nell'organizzazione dei Sert.T le associazioni private, spettando tale scelta, nelle materie di competenza regionale o provinciale, alla discrezionalità delle Regioni e delle Province autonome, in attuazione dell'art. 118, comma quarto, della Costituzione.
6.- Ad essere violato sarebbe inoltre il principio di leale collaborazione, dal momento che – contrariamente a quanto prevede lo stesso art. 118, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 - il decreto impugnato è stato adottato senza il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Parere che – nota il ricorso – "non risulta neppure che sia stato chiesto".
Né, d'altra parte, il parere della Conferenza potrebbe ritenersi surrogato dagli accordi citati nella premessa del decreto, dal momento che tali accordi avrebbero tutt'altro oggetto, e comunque sarebbero stati violati dall'atto impugnato, "con conseguente ulteriore violazione del principio di leale collaborazione". Questa violazione del principio di leale collaborazione sarebbe stata denunziata nella seduta dell'11 luglio 2002 della Conferenza unificata dai Presidenti delle Regioni, i quali quindi hanno chiesto il ritiro del decreto de quo.
7.- La Provincia autonoma di Trento mette inoltre in evidenza il normale rapporto di separazione fra la legislazione statale e quella della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome. Il sopraggiungere di una nuova normativa statale determinerebbe l'obbligo di adeguamento – nei limiti stabiliti dallo statuto – degli ordinamenti regionale e provinciali, "ferma restando, medio tempore, l'applicabilità delle norme regionali e provinciali preesistenti". L'obbligo di adeguamento, quindi, non potrebbe sorgere se non mediante una legge statale, e non con altra fonte. Il decreto ministeriale impugnato, dunque, sarebbe anche sotto questo profilo invasivo delle competenze della Provincia.
8.- La Regione Emilia-Romagna chiede infine la sospensione cautelare dell'atto impugnato sino alla definizione del giudizio. Il danno grave e irreparabile per la ricorrente consisterebbe, da un lato, nella circostanza che la prevista collaborazione con enti privati – cui andrebbe riconosciuto un "ruolo strategico determinante" – priverebbe la struttura pubblica "della propria autonoma capacità di valutazione e decisione", con conseguente delega dell'attività di cura e prevenzione in relazione al fenomeno della tossicodipendenza a strutture private prive di responsabilità pubblica; d'altro canto, ove la Regione dovesse dare attuazione al decreto, dovrebbe modificare radicalmente la propria organizzazione, subendo rilevanti conseguenze finanziarie.
9.- Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato.
Nell'atto di costituzione si evidenzia, innanzi tutto, come il decreto ministeriale impugnato contenga "disposizioni volte a garantire la tutela di diritti basilari che la Costituzione riconosce e protegge sia come diritti fondamentali della persona che come interessi dell'intera collettività". Conseguentemente, la competenza esercitata dallo Stato mediante l'atto impugnato deve essere ricondotta alla "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale". In relazione a tale potestà sarebbe quindi "irrilevante" l'invocazione di competenze regionali, poiché queste ultime sarebbero cedevoli per le parti concernenti l'individuazione dei livelli minimi essenziali, indefettibilmente rimasta nella competenza esclusiva dello Stato. Nell'ambito di quest'ultima, andrebbe collocato il disposto del decreto impugnato, dal momento che con esso si provvederebbe a "garantire livelli minimi di uniformità di trattamento ed omogeneità di una serie di strutture che rivestono carattere assolutamente primario sul piano dei diritti dell'individuo". Ciò premesso, l'Avvocatura dello Stato evidenzia la necessità che siano respinti tutti gli specifici motivi di censura. In particolare, la legittima persistenza di un potere regolamentare nella materia de qua sarebbe dimostrata non solo dalla vigenza dell'art. 1 del d.P.R. n. 309 del 1990, ma anche dalla sussistenza della competenza statale di cui all'art. 117, comma secondo, lett. m), della Costituzione; inoltre, la presunta violazione dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988 sarebbe deducibile in altra sede – quella del giudizio amministrativo – e non invece dinanzi al giudice costituzionale.
10.- Nelle more del giudizio la Regione Emilia-Romagna e la Provincia autonoma di Trento hanno depositato memorie integrative, nelle quali si svolgono ulteriori considerazioni a sostegno dei ricorsi. In particolare, si confuta l'assunto di fondo della difesa statale, ossia che il decreto impugnato determini "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione. Innanzi tutto il decreto non menziona mai i livelli essenziali, né richiama la citata norma costituzionale; in secondo luogo, non potrebbe rientrare nell'ambito di quest'ultima una disciplina dettagliata dell'organizzazione e delle funzioni dei Sert.T come quella contenuta nel decreto ministeriale.
Non può inoltre ignorarsi che l'art. 6 del d. l. 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, ha disciplinato la determinazione dei "livelli essenziali di assistenza" (LEA) prevedendo un apposito procedimento, nonché il coinvolgimento delle stesse Regioni. Il decreto impugnato – osservano i ricorrenti - non richiama tale norma, "né costituisce sua attuazione implicita, né lo segue proceduralmente". Lo stesso d.P.C.m. 29 novembre 2001, che ha definito appunto i livelli essenziali di assistenza, pur citato nelle premesse del decreto ministeriale impugnato, ha un contenuto assai meno dettagliato, dal momento che si limita alla "indicazione e descrizione di ciò che il servizio sanitario fornisce o non fornisce".
11.- Le memorie inoltre evidenziano come la procedura prevista dal d. l. n. 347 del 2001, convertito in legge n. 16 novembre 2001, n. 405, richieda l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Dal momento che tale norma non sarebbe stata osservata nel procedimento di formazione del decreto ministeriale impugnato, si sarebbe prodotta un'ulteriore violazione del principio di leale collaborazione.
Infine, i ricorrenti espongono alcune argomentazioni contrarie all'eccezione di parziale inammissibilità dei motivi di ricorso relativi alla mancanza di fondamento legale del decreto ministeriale; si afferma, infatti, che la mancanza di fondamento legislativo del decreto, lungi dal poter essere fatto valere solo dinanzi ai giudici amministrativi, costituisce una specifica lesione della protezione costituzionale delle Regioni.
 
Considerato in diritto: 1.- La Provincia autonoma di Trento e la Regione Emilia - Romagna hanno sollevato due distinti conflitti di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione agli artt. 1 e 2 del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 14 giugno 2002 (Disposizioni di principio sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi per le tossicodipendenze delle aziende sanitarie locali – Ser.T, di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444).
La censura di fondo attiene alla compressione della sfera di autonomia degli enti ricorrenti ad opera di un decreto ministeriale fondato su una previsione regolamentare contenuta in una disposizione legislativa da considerare inutilizzabile dopo la riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione, mentre questo testo non appare riconducibile alla competenza statale relativa alla determinazione dei "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" riconosciuta dal nuovo art. 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione.
Malgrado la parziale diversità delle censure addotte dai due enti ricorrenti, l'identità dell'oggetto permette che i ricorsi siano risolti con unica decisione.
2.- Il contenuto del decreto ministeriale adottato comprime indubbiamente la sfera di autonoma organizzazione delle Regioni e delle Province autonome in relazione ai servizi preposti alle tossicodipendenze e pone l'obbligo di erogare livelli assistenziali diversi ed ulteriori rispetto a quanto determinato in materia dal d.P.C.m. 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza), adottato sulla base dell'art. 6 del decreto- legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
Le caratteristiche organizzative e funzionali dei Ser.T sono disciplinate dal decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444 (Regolamento concernente la determinazione dell'organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso le unità sanitarie locali), sulla base di un'apposita previsione contenuta nell'art. 118, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).
L'evidente rilevanza generale degli interessi sanitari e sociali connessi con il fenomeno della tossicodipendenza hanno legittimato in questo testo unico una parziale ed eccezionale compressione dell'autonomia organizzativa e funzionale delle Regioni e Province autonome (si vedano, ad esempio, le sentenze di questa Corte n. 1044 del 1988, n. 243 del 1987, n. 31 del 1983), evidenziata anche dalla prescrizione che sul progetto di regolamento ministeriale in materia debba essere "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano".
Alcune ulteriori specificazioni dell'azione sanitaria e sociale in questa materia sono state individuate dall'accordo Stato-Regioni per la "riorganizzazione del sistema di assistenza ai tossicodipendenti", sancito con provvedimento 21 gennaio 1999 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, senza peraltro vincolare rigidamente né il modello organizzativo, né la stessa erogazione delle prestazioni.
Il decreto ministeriale impugnato, invece, all'art. 1 (intitolato "Principi generali") limita in modo ulteriore, rispetto alle disposizioni regolamentari, l'autonomia organizzativa di Regioni e Province autonome in materia sanitaria, prevedendo anzitutto che i Sert.T siano unità operative "coordinate nell'ambito di uno specifico dipartimento per le dipendenze patologiche", del quale vengono individuate le funzioni fondamentali, e poi prescrivendo al suo interno "la diretta partecipazione a livello operativo e decisionale del privato sociale accreditato o autorizzato operante nel territorio o richiesto da altri territori per specifiche competenze …".
A sua volta, l'art. 2 del decreto ministeriale impugnato (intitolato "Norme di principio sul funzionamento dei Sert.T"), dopo aver affermato che "i Sert.T operano nel rispetto dei criteri fissati dai livelli essenziali di assistenza di cui al d.P.C.m. 29 novembre 2001", determina in realtà analiticamente tutta una numerosa serie di servizi e di attività che i Sert.T devono assicurare nei settori delle patologie correlate alle tossicodipendenze e delle infezioni da HIV, ben al di là di quanto contenuto nel d.P.C.m. 29 novembre 2001.
3.- Una serie di censure concerne la natura e la procedura di adozione del decreto ministeriale, poiché se ne asserisce l'illegittimità in quanto atto sostanzialmente regolamentare adottato senza garantire la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome, così come previsto dall' art. 118, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, e violando l'art. 17 della legge n. 400 del 1988, non avendo assunto la forma di regolamento, così eludendo la prescrizione che lo Stato non può adottare regolamenti nelle materie diverse da quelle "di legislazione esclusiva" (art. 117, comma sesto della Costituzione).
Non vi sono dubbi, in realtà, che il decreto ministeriale impugnato, pur non avendo assunto la forma di regolamento, si fondi sul primo comma dell'art. 118 del d.P.R. n. 309 del 1990, che prevede appunto un potere regolamentare del Ministro, e che le disposizioni del decreto ministeriale impugnato sostanzialmente integrino e modifichino il decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444. Né il decreto risulta preceduto dal parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (anzi, è documentato un successivo esplicito dissenso, per tale motivo, del rappresentante della Conferenza dei Presidenti regionali).
Anche a voler prescindere dal problema relativo alla ulteriore utilizzabilità dell'art. 118 del d.P.R. n. 309 del 1990 alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione ed in particolare del terzo e del sesto comma dell'art. 117 Cost., risulta evidente che la violazione dello specifico procedimento di consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e quindi del principio di leale collaborazione, rendono illegittima la compressione dei poteri delle Regioni e delle Province autonome (fra le molte, si vedano le sentenze n. 39 del 1984, n. 206 del 1985, n. 116 del 1994).
4.- Una diversa ricostruzione della natura del decreto ministeriale 14 giugno 2002, appena accennata nel decreto stesso, è stata sostenuta dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale il decreto sarebbe "esplicazione della competenza statale esclusiva prevista dall'art. 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione".
In realtà, il decreto in parola cita nelle premesse, tra l' altro, anche il d.P.C.m. 29 novembre 2001, recante "definizione dei livelli essenziali di assistenza", nella parte relativa alle prestazioni di assistenza territoriale sia ambulatoriale e domiciliare sia semiresidenziale e residenziale, ma poi si riferisce a questo atto solo nel primo comma dell'art. 2, per rammentare che "i Sert.T operano nel rispetto dei criteri fissati dai livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 con specifico riferimento alle indicazioni relative alle sezioni assistenza territoriale semi-residenziale e residenziale".
L'inserimento nel secondo comma dell'art. 117 del nuovo Titolo V della Costituzione, fra le materie di legislazione esclusiva dello Stato, della "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" attribuisce al legislatore statale un fondamentale strumento per garantire il mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto. La conseguente forte incidenza sull'esercizio delle funzioni nelle materie assegnate alle competenze legislative ed amministrative delle Regione e delle Province autonome impone evidentemente che queste scelte, almeno nelle loro linee generali, siano operate dallo Stato con legge, che dovrà inoltre determinare adeguate procedure e precisi atti formali per procedere alle specificazioni ed articolazioni ulteriori che si rendano necessarie nei vari settori.
Nel settore sanitario, fin dall'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), si è parlato di "livelli delle prestazioni sanitarie che devono essere, comunque, garantite a tutti i cittadini", ma in particolare il secondo comma dell'art. 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), quale modificato dal d.lgs. 19 giugno 1999, n.229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art.1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), afferma che il Servizio sanitario nazionale "assicura (……) i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse"; a loro volta, i commi 6 e 7 compiono alcune specificazioni generali relativamente ai livelli di assistenza compresi od esclusi dai livelli erogati a carico del Servizio sanitario nazionale.
Dopo l'entrata in vigore del nuovo Titolo V della seconda parte della Costituzione, a questa disposizione si è riferito l'emendamento apportato all'art. 6 del d. l. 18 settembre 2001, n. 347, dalla legge di conversione 16 novembre 2001, n. 405, per potersi giungere alla definizione dei livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario; in questa occasione, peraltro, si è anche disciplinato il procedimento di adozione dei livelli essenziali di assistenza attraverso l'attribuzione ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del compito di definirli, e la previsione del coinvolgimento delle Regioni e Province autonome attraverso la previa intesa con il Governo, da conseguire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ed in realtà, dopo un apposito accordo conseguito in sede di Conferenza permanente il 22 novembre 2001 fra Governo e Regioni e Province autonome, è intervenuto il d.P.C.m 29 novembre 2001, che ne ha recepito i contenuti, definendo "i nuovi livelli essenziali di assistenza", entro i quali rientrano anche quelli relativi (per quanto rileva nella presente causa) alla "attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope e da alcool".
Mentre questo atto non prevede ulteriori procedimenti di specificazione o di integrazione, successivamente l'art. 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), ha confermato per il futuro la utilizzabilità dei "livelli essenziali di assistenza previsti dall'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni", ha affermato che "le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di assistenza e garantite dal Servizio sanitario nazionale" sono quelle di cui al d.P.C.m 29 novembre 2001, ha previsto esplicitamente (quanto già era implicito nella preesistente disciplina e cioè) che eventuali modificazioni agli allegati del citato d.P.C.m debbano essere "definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano".
Al di là di ogni valutazione di merito sul procedimento configurato e sulla stessa adeguatezza dei livelli essenziali in tal modo individuati, resta indubbio che in tutto il settore sanitario esiste attualmente una precisa procedura, individuata con fonte legislativa, per la determinazione di quanto previsto nell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e che questa determinazione è intervenuta appunto con il d.P.C.m 29 novembre 2001.
Risulta quindi del tutto infondata la pretesa che il decreto ministeriale, adottato da un organo e con una procedura radicalmente difforme da quella così disciplinata, possa essere ritenuto espressivo del potere statale garantito dall'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.
5.- La presente pronuncia di merito assorbe la decisione sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato da parte della Regione Emilia-Romagna.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta allo Stato determinare ulteriori limiti organizzativi e funzionali in materia di Sert.T, con forme e modalità non riconducibili alla speciale procedura di determinazione dei livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario legislativamente stabilita, e di conseguenza annulla il decreto ministeriale 14 giugno 2002, recante "Disposizioni di principio sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi per le tossicodipendenze delle aziende sanitarie locali – Sert.T, di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444".
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ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1999, n. 7
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 29 giugno 2011 , n. 24
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 1 febbraio 2013, n. 4
ActionActionC Finanze locali
ActionActionD Bilancio provinciale
ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
ActionActiond) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
ActionActione) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
ActionActionf) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
ActionActiong) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
ActionActionh) Contratto di comparto
ActionActioni) Contratto collettivo 28 agosto 2001
ActionActionj) Contratto collettivo 25 marzo 2002
ActionActionj) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
ActionActionk) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
ActionActionk) Contratto di comparto 4 luglio 2002
ActionActionl) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
ActionActionl) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
ActionActionm) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
ActionActionm) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
ActionActionn) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
ActionActionn) Contratto collettivo 13 marzo 2003
ActionActiono) Testo unico del 23 aprile 2003
ActionActiono) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionp) Contratto collettivo 16 maggio 2003 —
ActionActionp) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionPREMIO DI PRODUTTIVITÀ ED INDENNITÀ DI RISCHIO
ActionActionINDENNITÀ DI COORDINAMENTO
ActionActionArt. 10 (Incarico ed indennità di coordinamento)
ActionActionINDENNITÀ PER SERVIZIO DI TURNO, LAVORO FESTIVO E NOTTURNO E PER REPERIBILITÀ
ActionActionDISPOSIZIONI VARIE
ActionActionVALUTAZIONE
ActionActionDISPOSIZIONI VARIE
ActionActionAllegato 1
ActionActionTrattamento giuridico ed economico del personale del Corpo forestale provinciale (articolo 26)
ActionActionTrattamento giuridico ed economico del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia
ActionActionAllegato 4
ActionActionq) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
ActionActionr) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionr) Contratto di comparto 5 novembre 2003 
ActionActions) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
ActionActions) Contratto collettivo 13 luglio 2004
ActionActiont) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
ActionActiont) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionu) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
ActionActionu) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
ActionActionv) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
ActionActionv) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) Contratto collettivo 4 agosto 2005
ActionActionx) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionx) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionz) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionz) Contratto collettivo 8 marzo 2006
ActionActiona') Contratto collettivo 21 giugno 2006
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionActiond') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActiond') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActione') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
ActionActionArt. 1 (Oggetto ed ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Composizione della delegazione sindacale nella contrattazione di comparto)
ActionActionArt. 3 (Rappresentatività sindacale per l'area del personale direttivo)
ActionActionArt. 4 (Obbligatorietà erga omnes dei contratti collettivi)
ActionActionArt. 5 (Revisioni della disciplina sulla rappresentatività sindacale)
ActionActionArt. 6 (Contrattazione decentrata)
ActionActionArt. 7 (Norma transitoria)
ActionActionAllegato 1
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionDISPOSIZIONI GENERALI
ActionActionh') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionh') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
ActionActioni') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActioni') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionj') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionj') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
ActionActionk') Contratto collettivo 22 aprile 2008
ActionActionk') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionl') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
ActionActionm') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
ActionActionm') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
ActionActionn') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
ActionActionn') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionActiono') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
ActionActionp') Contratto di comparto 11 novembre 2009
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Durata e decorrenza del contratto)
ActionActionArt. 3 (Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali)
ActionActionArt. 4 (Periodo di prova)
ActionActionArt. 5 (Risoluzione del rapporto di incarico dirigenziale)
ActionActionArt. 6 (Termini ed indennità di preavviso)
ActionActionArt. 7 (Criteri generali sulla valutazione del personale dirigenziale)  
ActionActionArt. 8 (Indennità di risultato)
ActionActionArt. 9 (Criteri per la determinazione dell'indennità di funzione)
ActionActionArt. 10 (Trasformazione dell'indennità di funzione in assegno personale)
ActionActionArt. 11 (Inquadramento vincitori di concorso per direzione d’ufficio)
ActionActionArt. 12 (Flessibilizzazione dell’orario di lavoro per i dirigenti)
ActionActionArt. 13 (Dotazione di strumento di comunicazione)
ActionActionArt. 14 (Norme finali e transitorie)
ActionActionArt. 15 (Abrogazione di norme)
ActionActionALLEGATI
ActionActionq') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
ActionActionq') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
ActionActionr') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActions') Accordo24 novembre 2009
ActionActiont') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
ActionActionu') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActionv') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionw') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
ActionActionw') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
ActionActionx') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
ActionActiony') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
ActionActionz') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
ActionActiona'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
ActionActionb'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
ActionActionb'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
ActionActionc'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
ActionActiond'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
ActionActiond'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActione'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
ActionActionf'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
ActionActiong'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
ActionActionh'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
ActionActionh'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActioni'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
ActionActionl'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
ActionActionn'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
ActionActionw'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
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ActionAction2019
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ActionAction2017
ActionAction2016
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ActionAction Corte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2015, n. 19
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2015, n. 46
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 24 marzo 2015, n. 61
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 25 marzo 2015, n. 65
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 24 marzo 2015, n. 68
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 24 marzo 2015, n. 77
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 25 marzo 2015, n. 79
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 13 maggio 2015, n. 121
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 8 giugno 2015, n. 125
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 8 giugno 2015, n. 172
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 23 settembre 2015, n. 208
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 7 ottobre 2015, n. 213
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 7 ottobre 2015, n. 214
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 3 novembre 2015, n. 238
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 3 novembre 2015, n. 239
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 4 novembre 2015, n. 246
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 4 novembre 2015, n. 249
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 4 novembre 2015, n. 251
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 18 novembre 2015, n. 254
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 18 novembre 2015, n. 257
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 18 novembre 2015, n. 259
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 3 novembre 2015, n. 263
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 14 gennaio 2013, n. 2
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 11 marzo 2013, n. 38
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 20 marzo 2013, n. 48
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 26 marzo 2013, n. 60
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 8 aprile 2013, n. 71
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 22 aprile 2013, n. 77
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 22 maggio 2013, n. 114
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 3 giugno 2013, n. 122
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 3 giugno 2013, n. 133
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 17 giugno 2013, n. 145
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 1 luglio 2013, n. 172
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 1 luglio 2013, n. 176
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 3 luglio 2013, n. 187
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 3 luglio 2013, n. 206
ActionAction Corte costituzionale - sentenza219
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 16 luglio 2013, n. 221
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 16 luglio 2013, n. 233
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 23 ottobre 2013, n. 252
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 23 ottobre 2013, n. 255
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 6 novembre 2013, n. 263
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 18 novembre 2013, n. 274
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 2 dicembre 2013, n. 301
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 10 dicembre 2013, n. 309
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 10 dicembre 2013, n. 311
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ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 28 del 04.02.2003
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 88 del 27.03.2003
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 91 del 28.03.2003
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 103 del 01.04.2003
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 186 del 04.06.2003
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 04.06.2003
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 228 del 04.07.2003
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 267 del 22.07.2003
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 302 del 01.10.2003
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 303 del 01.10.2003
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 308 del 07.10.2003
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 312 del 15.10.2003
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 366 del 10.12.2003
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 227 del 04.07.2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 52 del 04.03.1999
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 311 del 16.07.1999
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 389 del 22.10.1999
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 420 del 04.11.1999
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 425 del 10.11.1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
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ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1 del 19.01.1988
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ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 165 del 11.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 177 del 18.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 211 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 25.02.1988
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ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 222 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 03.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 242 del 03.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 274 del 10.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 277 del 10.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 305 del 17.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 306 del 17.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 341 del 24.03.1988
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ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 14.04.1988
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ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 495 del 27.04.1988
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ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 530 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 532 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 552 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 555 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 564 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 570 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 571 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 576 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 578 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 610 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 611 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 629 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 632 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 633 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 646 del 16.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 691 del 23.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 734 del 30.06.1988
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ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 745 del 30.06.1988
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ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 770 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 774 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 775 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 796 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 797 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 798 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 800 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 832 del 21.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 834 del 21.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 886 del 26.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 927 del 28.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 963 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 965 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 966 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 975 del 19.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 999 del 27.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1065 del 06.12.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1133 del 22.12.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1141 del 29.12.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 630 del 10.06.1988
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ActionActionSentenze T.A.R.
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