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In vigore al: 27/05/2016

Delibera N. 4047 del 06.11.2006
Disposizioni relative ad azioni sismiche

…omissis…

 

1) Di approvare le ”disposizioni per le opere edili antisismiche” che costituiscono parte integrante della presente delibera.

2) Di pubblicare le stesse nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3) Di incaricare l'ufficio geologia e prove materiali ad eseguire sul territorio provinciale studi di zonizzazione sismica, nonché l'elaborazione, confronto e l'aggiornamento dell' elenco delle zone sismiche.

 
Allegato
 

DISPOSIZIONI PER LE OPERE EDILI ANTISIMICHE

 

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. Le presenti disposizioni disciplinano i criteri di progettazione antisismica, le misure per il dimensionamento da applicare agli edifici ed opere  infrastrutturali di interesse strategico e rilevanti, nonché i fattori di adempimento per ristrutturazioni. Sono escluse le costruzioni, per le quali sono da applicare norme speciali, come per le dighe.

2. Tutti i comuni della provincia di Bolzano sono classificati come zona 4 ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, compresi i nove comuni della Val Venosta elencati nell'allegato A).

3. I comuni di cui all'allegato A) presentano una maggiore sismicità e pertanto per essi è previsto un valore di accelerazione massimo pari a ag=0,10 g.

 

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

a) “edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico” quelli, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;

b) “edifici ed opere infrastrutturali rilevanti” quelli che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

c) “nuove costruzioni”, edifici ed opere infrastrutturali di cui alle lettere a) e b), per le quali alla data d'entrata in vigore delle presenti disposizioni non sono state rilasciate le relative concessioni edilizie ed autorizzazioni;

d) “fattori di adempimento”: Il fattore di adempimento descrive in che misura la struttura esistente è in grado di soddisfare le richieste di calcolo, poste a una nuova struttura secondo le normative vigenti. Rappresenta quindi un fattore di riduzione dell'azione sismica da applicare sulle strutture esistenti.

e) „ristrutturazioni“: ristrutturazioni totali con intervento determinante sulla struttura statica.

 

Articolo 3

Disposizioni per la progettazione

1. Le nuove costruzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) sono soggette all'obbligo della progettazione antisismica, corrispondente ai nuovi criteri progettuali previsti per le zone sismiche classificate 4. Alle nuove costruzioni si applicano le norme tecniche contenute negli allegati 2, 3 e 4 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e successive modifiche.

2. Per le ristrutturazioni è stabilito per tutti i comuni della provincia di Bolzano il fattore di adempimento 0,40.

 

Articolo 4

Edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico

1. Sono edifici di interesse strategico:

a) caserme ed altri edifici dei vigili del fuoco permanenti, dei vigili del fuoco volontari, dei capoluoghi di distretto, dei punti di appoggio dei vigili del fuoco e della scuola provinciale antincendi;

b) edifici pubblici e privati destinati ad un uso sanitario e dotate di un pronto soccorso (ospedali, cliniche, case di cura accreditate e simili);

c) centrale provinciale d'emergenza contraddistinta con i numeri 115/118;

d) sede dell'associazione provinciale soccorso Croce Bianca e sede della Croce Rossa Italiana a Bolzano;

e) edifici considerati strategici nei piani di protezione civile provinciali e comunali.

 

2. Sono opere infrastrutturali di interesse strategico:

a) aeroporti;

b) eliporti per il servizio di soccorso provinciale;

c) opere di presa e serbatoi;

d) strutture per la produzione, il trasporto e la distribuzione d'energia elettrica limitatamente agli impianti d'alta tensione;

e) strutture finalizzate alla trasmissione di comunicazione e di dati:

(1) rete provinciale di radio-comunicazione

(2) impianti di trasmissione Radiotelevisione Azienda Speciale (RAS)

(3) reti di diffusione di emittenti radio e televisione, che partecipano al sistema d'informazione della popolazione, avendo sottoscritto  un contratto l'Amministrazione provinciale

f) ponti e gallerie con traffico giornaliero medio (TGM) superiore o uguale  a 16.000 unità ed una luce superiore o uguale a 20 metri;

g) infrastrutture considerate strategiche nel piano di protezione civile provinciale.

 

Articolo 5

Edifici ed opere infrastrutturali rilevanti

1. Sono edifici rilevanti in relazione ad un loro collasso quelli non soggetti a vincolo di tutela storico- artistica aventi altezza superiore ai 24 metri alla linea di gronda e gli edifici non soggetti a vincolo di tutela storico-artistica aventi in tutto o almeno per il 50% le seguenti destinazioni:

a) scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado con almeno quattro piani (piano terra più tre piani sopraelevati = PT+3);

b) tribune di stadi, palazzetti dello sport e palestre ad uso pubblico per manifestazioni sportive;

c) sale ad uso pubblico per spettacoli, convegni e manifestazioni con superficie utile superiore o uguale a 500 metri quadri;

d) chiese e locali di culto aperte al pubblico con superficie superiore o uguale a 500 metri quadri;

e) impianti soggetti a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs 334/99;

f) impianti di incenerimento o smaltimento e di depurazione che servono più di 50.000 abitanti equivalenti;

g) centri commerciali, grandi magazzini e mercati coperti con superficie utile superiore o uguale a 5.000 metri quadri;

h) case di riposo e di cura con almeno quattro piani (piano terra più 3 piani sopraelevati = PT+3);

i) stazioni ferroviarie e stazioni per autobus in centri abitati con più di 10.000 abitanti.

 

2. Sono opere infrastrutturali rilevanti le infrastrutture identificabili anche per lotti funzionali, destinate in tutto o in parte a:

a) opere di sbarramento, dighe di ritenuta e serbatoi comprese le relative condotte cosi come le dighe di laminazione delle piene;

b) impianti di teleriscaldamento.

3. Per gli edifici soggetti a vincolo di tutela storico-artistica non esiste l'obbligo di adeguamento sismico.

Se questi edifici in tutto o per lo meno per il 50% sono destinati alle attività di cui ai commi 1 e 2, è comunque richiesto, in caso di ristrutturazione totale, di realizzare un miglioramento sismico rispetto alla situazione iniziale.

 

Allegato A)

 

COMUNI PER I QUALI È PREVISTO UN VALORE DI ACCELERAZIONE pari a ag=0,10 g

1) Curon Venosta

2) Malles

3) Tubre

4) Glorenza

5) Sluderno

6) Lasa

7) Prato allo Stelvio

8) Stelvio

9) Silandro

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