(1) La patente di servizio è rilasciata dal Direttore della Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile secondo il modello di cui all'allegato A e si articola in cinque categorie.
(2)La patente della I categoria abilita alla guida di ciclomotori a due ruote, veicoli a tre ruote, quadricicli, motocicli, tricicli, macchine operatrici e autoveicoli di massa massima autorizzata non superiore ai 3.500 kg e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio leggero oppure un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi i 750 kg, purché la massa massima di tale combinazione non superi i 3.500 kg. 4)
(2/bis) La patente di guida della I categoria con annotazione abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice della I categoria e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi i 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi i 4.250 kg. 5)
(2/ter) La patente della I e IV categoria abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice della I categoria e da un rimorchio o semirimorchio; questi ultimi devono avere una massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg. 6)
(3)La patente della II categoria con limitazione abilita alla guida di autoveicoli diversi da quelli della III categoria con limitazioni o della III categoria, la cui massa massima autorizzata sia superiore a 3.500 kg, ma non superiore a 7.500 kg, e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio leggero; questa patente abilita inoltre alla guida di macchine operatrici eccezionali. 7)
(3/bis) La patente della II e IV categoria con limitazione abilita alla guida di:
- complessi di veicoli composti da una motrice della II categoria con limitazione e da un rimorchio o un semirimorchio con una massa massima autorizzata superiore ai 750 kg, sempre che la massa massima autorizzata del complesso non superi i 12.000 kg;
- complessi di veicoli composti da una motrice della I categoria e da un rimorchio o un semirimorchio la cui massa massima autorizzata sia superiore a 3.500 kg, sempre che la massa massima autorizzata del complesso non superi i 12.000 kg. 8)
(3/ter) La patente della II categoria abilita alla guida di autoveicoli diversi da quelli della categoria III con limitazione o della categoria III, la cui massa massima autorizzata sia superiore a 3.500 kg e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio leggero. 9)
(3/quater) La patente della II e IV categoria abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice della II categoria e da un rimorchio o un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi i 750 kg. 10)
(4)La patente della III categoria con limitazione abilita alla guida di autoveicoli costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio leggero. 11)
(4/bis)La patente della III e IV categoria con limitazione abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice della III categoria con limitazione e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata sia superiore a 750 kg. 12)
(4/ter) La patente della III categoria abilita alla guida di autoveicoli costruiti per il trasporto di più di otto persone, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio leggero. 13)
(4/quater) La patente della III e IV categoria abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice della III categoria e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata sia superiore ai 750 kg. 14)
(5)La patente della IV categoria abilita alla guida di autoveicoli della I, II o III categoria, se il conducente ha la relativa abilitazione, quando trainano un semirimorchio o un rimorchio non rientrante fra quelli indicati per tali categorie. 15)
(6) La patente della V categoria abilita alla navigazione nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia marine dalla costa, su moto d’acqua e su imbarcazioni di lunghezza non superiore a 24 metri e con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 CV, sulle quali sia installato un motore di cilindrata superiore a:
- 750 cc, se a carburazione a due tempi;
- 1.000 cc, se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o a iniezione diretta;
- 1.300 cc, se a carburazione a quattro tempi entro bordo;
- 2.000 cc, se a ciclo diesel. 16)
(7)Sono rimorchi leggeri quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 750 kg. 17)
(8) Agli appartenenti ai servizi e organizzazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, che abbiano compiuto il 18° anno di età, è rilasciata la patente di servizio per la conduzione dei veicoli o delle imbarcazioni dei servizi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 10, se sono in possesso di patente di guida civile ai sensi dell'articolo 116 del codice della strada ( decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) o patente nautica civile della categoria corrispondente o superiore a quella di servizio richiesta, oppure, ai sensi dell'articolo 6, se hanno conseguito l'abilitazione di cui al medesimo articolo.18)
(9) La domanda per il rilascio della patente di servizio, vistata dal responsabile del servizio di appartenenza, deve essere corredata da:
- stato di servizio del richiedente, rilasciato dal responsabile del servizio;
- qualora i dati dell'Ufficio provinciale Motorizzazione non siano disponibili mediante collegamento informatico, copia della patente di guida civile o della patente nautica civile in corso di validità, la quale deve essere autenticata se non viene presentata personalmente dal richiedente;
- due fotografie in formato tessera del richiedente, che devono essere autenticate se non sono presentate personalmente dallo stesso.
(10) Qualora il richiedente non sia titolare di patente di guida civile o di patente nautica civile, oltre allo stato di servizio deve allegare alla domanda di cui al comma 9 il certificato medico di cui all'articolo 3, comma 1, nonché un certificato di nascita e di residenza o la relativa autocertificazione.
(11) Al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano, del Servizio forestale provinciale e della Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile, la patente di servizio è rilasciata d'ufficio.
(12) La patente di servizio di I categoria è altresì rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, a coloro che prestano servizio civile presso i servizi e le organizzazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, che siano titolari di patente civile della categoria corrispondente o superiore.19)
(13) Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso di patente rilasciata dal Ministero dell'interno, Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, nonché il personale in possesso di patente di servizio del Corpo forestale dello Stato o il personale in possesso di patente di servizio del Dipartimento protezione civile, e gli addetti in possesso di patente di servizio per vigili del fuoco rilasciata dalla Provincia autonoma di Trento sono abilitati alla guida dei veicoli a motore o delle imbarcazioni del rispettivo servizio in Provincia.
(14) La patente di servizio non viene rilasciata ai titolari di patenti civili speciali.
(15) La patente di servizio è valida fino al compimento del 65° anno di età o fino all'uscita dal servizio attivo, purché sussistano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 8, ed è prorogabile su richiesta dietro presentazione di una domanda e di uno stato di servizio.
(16) La patente di servizio rilasciata ai sensi del comma 10 ha la stessa validità della patente civile corrispondente.