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In vigore al: 19/04/2016

Delibera N. 5001 del 29.12.2000
Determinazione di ulteriori criteri e modalità per la concessione di contributi a favore dei pascoli e prati pascolo; integrazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1560 del 14.04.97

Allegato

ULTERIORI CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEI PASCOLI, PRATI PASCOLO E TERRENI MONTANI

 
1) Definizione dei pascoli e dei prati pascolo al fine di ottenere i contributi previsti dall'art. 49 della L.P. 21.10.1996, n. 21 e determinazione delle categorie dei beneficiari di contributo.
Pascoli sono superfici foraggere che permettono l'effettuazione dell'alpeggio, fornendo il necessario foraggio per un periodo ininterrotto di almeno 60 giorni al bestiame alpeggiato.
Prati pascolo sono superfici foraggere che vengono sfalciate almeno una volta all'anno e che possono anche essere sfruttate come pascolo precoce e tardivo.
 
Le domande di contributo potranno essere presentate dai rispettivi proprietari e affittuari dei terreni pascoli e dei prati pascolo e precisamente da imprenditori agricoli singoli e associati, nonchè dagli enti pubblici, qualora proprietari dei terreni pascoli e dei prati pascolo.
 
2) Competenze per  il finanziamento dei progetti nell'ambito dei pascoli e prati pascolo.
Progetti nell'ambito dei pascoli e dei prati pascolo verranno trattati dalla Ripartizione 32 (Foreste), fatta eccezione dei progetti inerenti l'approvvigionamento elettrico, la cui competenza è della Ripartizione 37 (acque pubbliche e energia);
Arredi, risanamenti, interventi per il miglioramento dell'igiene (ad. es. vani per la lavorazione del latte, vani e attrezzature per la produzione del formaggio e del burro ecc.) vengono finanziati dalla Ripartizione 31 (Agricoltura).
Opere di miglioramento fondiario su malghe private e su prati-pascolo vengono finanziate dalla Ripartizione 31.
 
3) Direttive e modalità tecniche inerenti il finanziamento dei progetti nell'ambito dei pascoli e prati pascolo

l'inizio dei lavori oggetto di finanziamento potrà aver luogo solamente dopo l'approvazione della relativa deliberazione della Giunta provinciale, o ai sensi di una autorizzazione preliminare rilasciata dal presidente della Giunta provinciale o dal competente assessore provinciale. Nel caso dell'autorizzazione preliminare i costi ammissibili e la percentuale contributiva verranno stabiliti poi nell'anno di finanziamento.

 

i costi ammissibili inerenti i progetti delle malghe degli enti di diritto privato (interessenze, consorzi) ed degli enti di diritto pubblico (comuni e frazioni) e quelli delle strade alpicole, dell'approvvigionamento idrico e dei lavori colturali di tutti i richiedenti vengono stabiliti mediante disamina tecnica dei computi metrici e relativi costi unitari previsti nel listino prezzi vigente, approvato annualmente dall' apposita commissione tecnica ai sensi della legge provinciale del 19/11/1993 n.23.

 

i costi ammissibili della parte abitativa dell'edificio alpestre dei richiedenti singoli vengono stabiliti nel modo seguente:

Personale necessario:

Malghe per bovine da latte

fino a 10 mucche     1 persona

10 – 30 mucche     2 persone

30 – 60 mucche     3 persone

60 – 100 mucche     4 persone

piu di 100 mucche     5 persone

 

Malghe per bestiame giovane ed asciutto

fino a 50 capi     1 persona

oltre 50 capi     2 persone

 

Malghe per ovini ed altri      1 persona

 

Superficie abitativa necessaria nel caso di presenza permanente di personalesulle malghe

fino a 2 persone     30 mq

3 persone     52 mq

4 persone     65 mq

5 persone     80 mq

 

La superficie necessaria per il personale di malga, che viene determinata come sopra descritto, va poi moltiplicata con i costi convenzionali ai sensi dell'art. 7 della l.p. n. 13 del 17.12.1998.

 

I costi ammisibili che ne derivano vanno ridotti del 30%.

 

I costi ammissibili delle stalle dei richiedenti singoli vengono stabiliti nel modo seguente:

 

I costi unitari con riferimento alle unitá di bestiame adulto (UBA) che vengono ricoverate in stalle veranno annualmente fissati dalla commissione tecnica.

Nel caso di stalle per bestiame asciutto, gli importi sopraccitati  vanno ridotti del 40%. Questa riduzione fissa del 40% può essere ridotta proporzionalmente nel caso di situazioni gravose per quanto riguarda i trasporti e le condizioni di lavoro che vengono valutate in occassione del sopralluogo istruttorio;

 

i costi per le fosse di raccolta del letame e liquame nell'ambito delle malghe vengono stabiliti in base al listino prezzi approvato dalla commissione tecnica;

per le baite e per i fienili nell'ambito dei prati pascolo i costi ammissibili vengono stabiliti nel modo seguente:

 

baite: massimo 10 mq x costi convenzionali x 50%.

 

fienili: costi convenzionali L/m³ x volume utilizzabile per il  deposito del fieno x 25%.

Il finanziamento delle baite e dei fienili è possibile esclusivamente, qualora queste strutture vengano utilizzate per scopo prevalentemente agricolo.

 
4) Di norma verranno presi in considerazione per il finanziamento solo i progetti muniti di concessione edilizia o autorizzazione comunale per l'esecuzione dei lavori. Nel caso di lavori colturali, per i quali non sia previsto il rilascio della concessione edilizia o di una autorizzazione comunale, fa testo l'approvazione da parte del Comitato forestale o del direttore dell'Ispettorato forestale competente per territorio.
 
5) Verranno ammessi a finanziamento nel caso dei pascoli e prati pascolo, progetti con preventivo che ammontano almeno a L. 15.000.000 (7.747 €), spese tecniche comprese, nel caso delle infrastrutture e dei lavori colturali, e almeno a L. 8.000.000 (4.123 €), spese tecniche comprese, nel caso dell'approvvigionamento idrico. Detti importi minimi ammissibili per il finanziamento non sono presi in considerazione per le baite e i fienili.
 
6) L'importo massimo di contributo concedibile ammonta al 50% per tutti i beneficiari nell'ambito dei pascoli e prati pascolo. Nel caso delle malghe di proprietà degli enti di diritto privato o pubblico, in casi motivati, la percentuale contributiva può essere elevata fino al 70%.
 
7) L'imposta sul valore aggiunto, come già previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale. n. 4878 del 22.08.90, è ammessa a finanziamento per gli enti di diritto privato (interessenze e consorzi) o di diritto pubblico (comuni e frazioni), qualora non detraibile. Verrà richiesta idonea autocertificazione ai beneficiari di contributo inerente la non detraibilità dell'IVA.
 
8) Gli uffici della Ripartizione 32, competenti per la disamina tecnico-ammistrativa delle pratiche inerenti i pascoli e i prati pascolo, potranno richiedere, in casi dubbi, un'autocertificazione da parte dei richiedenti, da cui risulti che la gestione dei pascoli e dei prati pascolo di cui essi sono proprietari o affittuari avviene corrispondentemente alla definizione dei pascoli e dei prati pascolo di cui al punto 1.
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