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In vigore al: 19/04/2016

Delibera N. 887 del 20.03.2000
Criteri per la formazione delle classi nella scuola elementare, secondaria di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano per l'anno scolastico 2001/2002(confermato con delibera n. 904 del 26.03.2001)

....omissis....

di determinare per l'anno scolastico 2000/2001 le seguenti direttive per la formazione delle classi nelle scuole elementari, secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano.

 

1. Disposizioni per la scuola elementare

1.1 Ciascuna classe di scuola elementare è composta da non più di 25 alunni.

1.2 Le pluriclassi sono costituite da un massimo di 12 alunni in presenza di quattro o cinque classi e da un massimo di 16 alunni negli altri casi.

1.3 Le scuole possono formare classi che, per motivi didattici ed organizzativi, divergono dai criteri di cui ai commi 1.1 e 1.2. Nelle classi con nuove forme organizzative o con metodologie innovative il numero di alunni può essere delimitato a 20. Le deroghe non influiscono sull'assegnazione delle dotazioni organiche da parte delle Intendenze scolastiche.

 

1.4 Nelle classi con alunni in situazione di handicap il numero massimo di alunni può essere ridotto fino a 20, purché sia motivata la riduzione numerica della classe, tenuto conto sia dell'organizzazione complessiva della scuola e delle risorse di personale, sia della natura dell'handicap e delle condizioni soggettive del singolo alunno, nonché degli obiettivi e della metodologia prevista dal piano educativo individualizzato.

1.5 La decisione definitiva della formazione delle classi compete al direttore didattico. il predetto direttore tiene conto degli eventuali criteri del consiglio di circolo e delle proposte del collegio dei docenti. Divergenze rispetto ai criteri generali della formazione delle classi devono essere motivate dal dirigente scolastico. In ogni caso non può essere formato un numero di classi più elevato rispetto all'organico ammissibile in osservanza delle disposizioni vigenti.

 

2. Disposizioni per la scuola secondaria di primo grado

2.1 Le prime classi delle scuole medie e delle sezioni staccate sono costituite di norma da 25 alunni e, comunque da non meno di 15 alunni.

2.2 Le classi successive alla prima sono, di norma, determinate rispettivamente in numero pari a quello delle prime ossia seconde classi funzionanti nell'anno scolastico precedente, sempreché il numero di alunni per classe non sia inferiore a 15. In caso contrario si procede all'accorpamento delle classi parallele, tenendo distinte le classi normali dalle classi sperimentali e prevedendo comunque classi con non più di 29 alunni.

2.3 Le classi con alunni portatori di handicap sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni.
 

3. Disposizioni per la scuola secondaria di secondo grado

3.1 Le prime classi delle scuole superiori e delle sezioni staccate sono costituite di norma con 25 alunni e comunque con non meno di 15 alunni.

3.2 Le classi con alunni portatori di handicap sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni.

3.3 Può essere consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diverso indirizzo, purché gli insegnamenti comuni siano prevalenti rispetto agli insegnamenti di indirizzo. I singoli gruppi devono essere costituiti da almeno dieci alunni, ferma restando l'unità della classe nelle ore di insegnamento delle materie comuni.

3.4 Le prime classi dei cicli conclusivi dei corsi di studio saranno costituite secondo gli stessi criteri previsti per la formazione delle classi iniziali; sarà peraltro assicurata la prosecuzione dei cicli formativi nel triennio, purché ciò non comporti la formazione di classi con meno di 15 alunni. Si prescinde da predetto limite, qualora il ciclo formativo sia l'unico esistente per il  corrispondente gruppo linguistico nell'ambito della provincia.

3.5 È consentito istituire nuovi indirizzi o nuovi tipi di scuola soltanto se le relative classi iniziali sono composte, di norma, da almeno 20 alunni.

3.6 Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti classi inferiori funzionanti nell'anno scolastico precedente, purché siano formate da non meno di 15 alunni.

3.7 Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi.

 

4. Calcolo del numero di classi da costituire nella scuola elementare

4.1.Le prime classi delle scuole elementari sono determinate, dividendo il numero degli alunni di ogni plesso scolastico per 22,5. Le eventuali eccedenze formano una nuova classe. Non si distinguono classi integrate e classi normali.
4.2. Il numero delle classi successive alla prima corrisponde al numero delle classi funzionanti dell'anno precedente. Nei casi in cui viene superato il numero massimo di 25 alunni si procede alla costituzione di un'ulteriore classe. In caso contrario, quando per uscita di alunni il predetto limite non viene più superato, si riduce il numero delle classi, con eccezione delle classi integrate.
4.3. Il numero delle pluriclassi si evince da una rigorosa applicazione del numero massimo di alunni per classe indicata nel comma 1.2.
 

5. Calcolo del numero di classi da costituire nella scuola secondaria di primo e secondo grado

5.1 La formazione delle classi con alunni portatori di handicap ai sensi dei criteri sopraindicati precede quella delle altre classi parallele.
5.2 Il numero delle classi normali è individuato detraendo dal numero complessivo degli iscritti almeno 20 per ogni classe con alunni portatori di handicap integrative e dividendo il resto per 25. Le eventuali eccedenze sono distribuite tra le classi parallele fino ad un numero massimo di 28 alunni per classe. Nei casi, in cui si superi tale limite, si procede alla costituzione di una ulteriore classe. Resta ferma, la formazione di una unica classe qualora il numero degli alunni iscritti sia inferiore a 30.
 
6. Disposizione finale
6.1 In casi particolari e motivati e documentati gli Intendenti scolastici competenti sono autorizzati a formare classi anche con un numero di alunni non corrispondente ai criteri di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5, purché sia rispettato, per ogni gruppo linguistico e per ogni grado di scuola, il rapporto medio alunni/classi deliberato dalla Giunta provinciale.

6.2 Vengono confermati per l'anno scolastico 2000/2001 i rapporti medi alunni/classe fissati con la propria deliberazione 24.03.1997, n. 1152:

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