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In vigore al: 19/04/2016

Delibera N. 464 del 21.02.2000
Direttiva concernente l'organizzazione di soggiorni climatici per persone con determinate patologie

Allegato A

DIRETTIVA CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE DI SOGGIORNI AL MARE O IN MONTAGNA DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O COOPERATIVE RICONOSCIUTE PER PERSONE CON MALATTIE PSICHICHE E PER BAMBINI INFRAQUATTORDICENNI AFFETTI DA DIABETE

 

Art. 1

Qualora associazioni o cooperative riconosciute, che rappresentano in tutta la provincia gli interessi di persone con malattie psichiche e di bambini fino a 14 anni con diabete, organizzino periodi di ferie al mare o in montagna per questi gruppi di persone, sono sostenute dalle Aziende Sanitarie competenti con proprio personale e, se richiesto dalle associazioni o cooperative, anche per quanto riguarda l'organizzazione. L'associazione o la cooperativa provvede affinché gli edifici, alberghi o altre strutture, nei quali vengono trascorse le ferie, ed il loro arredamento, corrispondano agli standard di qualità necessari.
 

Art. 2

La selezione dei gruppi di persone per queste ferie viene fatta dalle associazioni o cooperative organizzatrici, fermo restando il nulla osta, dal punto di vista medico, per le persone prescelte per il periodo di ferie.
 

Art. 3

L'associazione o la cooperativa si assume la responsabilità dell'organizzazione, della gestione e della direzione dei vari turni dei soggiorni, provvedendo direttamente a tutti i servizi, all'accompagnamento ed ad un'assistenza adeguata alle persone malate, alla copertura assicurativa necessaria a partire dal viaggio d'andata fino al momento in cui le persone saranno restituite alle famiglie, al fabbisogno necessario alla vita quotidiana, nonché all'organizzazione quotidiana di programmi di attività e di animazione per gli ospiti.
 

Art. 4

Per l'organizzazione e la gestione dei soggiorni, l'associazione o cooperativa deve garantire che il proprio personale sia qualitativamente e numericamente adatto all'espletamento dei compiti affidatigli.
 
Le Aziende Sanitarie mettono a disposizione per ogni turno di ferie 1 operatore ogni 4 persone del loro territorio di competenza. A seconda delle esigenze o delle condizioni di salute dei pazienti, questi operatori possono essere infermieri, operatori tecnici adetti all'assistenza, operatori tecnici adetti all'assistenza psichiatrica o personale riabilitativo.
Ogni Azienda Sanitaria mette a disposizione dei suoi pazienti un massimo di due operatori per ogni turno di ferie. Se ad un turno di ferie dovessero essere presenti più di 8 ospiti di un'Azienda Sanitaria, l'associazione o cooperativa organizzatrice mette a disposizione un volontario per ogni 4 ulteriori ospiti.
L'associazione o cooperativa organizzatrice provvede alla formazione di base specifica dei volontari per l'assistenza alle persone malate.
 

Art.5

L'Azienda Sanitaria interessata si riserva di mettere a disposizione, su richiesta di un'associazione o cooperativa riconosciuta, proprio personale per seguire, per un periodo di vacanze, gruppi di pazienti non nominati nel presente regolamento.
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