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In vigore al: 19/04/2016

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 391)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, concernente il "nuovo ordinamento del commercio"

1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 12 dicembre 2000, n. 51.

CAPO I
Definizioni e requisiti

Art. 1 (Definizioni)   delibera sentenza

(1) Agli effetti del presente regolamento, per «legge» si intende la legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7.

(2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, lettera a, della legge si considerano:

  1. utilizzatori professionali di determinate merci, coloro che impiegano dette merci per lo svolgimento normale della loro attività aziendale;
  2. utilizzatori in grande di determinate merci, gli enti, le collettività, le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo regolarmente costituite ed i loro consorzi, gli enti giuridici costituiti da commercianti per effettuare acquisti di prodotti oggetto della loro attività.

(3) Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, punti cassa, esclusa unicamente l'area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi e spazi tra le casse e l'uscita connessi con il disbrigo e l'asporto della merce acquistata. Più esercizi presenti all'interno dello stesso edificio, ferma restando la divisione con parete tra i rispettivi locali, come previsto dall’articolo 8 della legge, possono usufruire di un'unica area casse, realizzata in uno spazio comune distinto dai locali destinati alla vendita al dettaglio e collocata prima della zona di uscita dall’edificio. Il consumatore può accedere attraverso uno spazio comune antistante l’area casse, a tutti i singoli esercizi commerciali, effettuando infine un unico pagamento presso l’area casse per tutte le merci acquistate. Solo l’area occupata dalle casse e non l’intero spazio comune nel quale le stesse sono collocate, è considerata superficie di vendita da attribuire ai singoli esercizi in modo proporzionale alla loro superficie di vendita. Il titolare deve indicare su apposita pianta dell'esercizio l'esatta ubicazione delle casse e degli spazi di disbrigo ed asporto. Ogni variazione va immediatamente segnalata all'autorità competente in base alla tipologia dell'esercizio. La Giunta provinciale individua le tipologie di esercizio di commercio al dettaglio per le quali il comune può autorizzare come superficie di vendita un'area esterna al locale di vendita.2) 

(4) L'area espositiva di merci di qualsiasi tipo, con accesso aperto al pubblico e con presenza di personale dell'impresa, costituisce a tutti gli effetti superficie di vendita ed è soggetta ad autorizzazione. Tale disposizione non si applica nel caso di area espositiva di auto usate nonché nel caso di manifestazioni fieristiche oppure di esposizioni limitate a pochi giorni ed autorizzate in base alla legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, "Norme in materia di pubblico spettacolo".3)

(5) Negli esercizi di commercio al dettaglio, gli articoli posti in vendita possono anche essere dati in locazione.

(6) La vendita di merci di qualsiasi tipo effettuata con contratti negoziati fuori dei locali commerciali, è soggetta alle disposizioni statali in materia, con particolare riguardo all'obbligo di informazione del consumatore circa l'irrinunciabilità al diritto di recesso. In ogni caso nei locali in cui tali vendite vengono effettuate deve essere esposto un cartello, ben visibile, nel quale il diritto di recesso e le relative norme sono espressamente richiamati.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 353 del 28.10.2008 - Vendita al dettaglio in zona produttiva - necessaria separazione di due esercizi nello stesso edificio - possibilità di unica area casse
2)
L'art. 1, comma 3, è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 17 aprile 2008, n. 18, e successivamente così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 24 novembre 2008, n. 67.
3)
L'art. 1, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 2 dicembre 2009, n. 58.

Art. 2 (Libertà di impresa e obbligo di vendita)

(1) L'attività commerciale si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione ed è esercitata nel rispetto dei principi contenuti nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

(2) In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, il titolare dell'attività commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.

Art. 3 (Requisiti di accesso e di esercizio dell’attività commerciale)       delibera sentenza

(1) Ai fini dell’ordinamento del commercio e del presente regolamento costituiscono attività commerciale:

  1. il commercio al dettaglio e all’ingrosso in sede fissa;
  2. la vendita della stampa quotidiana e periodica;
  3. le forme speciali di vendita al dettaglio;
  4. la distribuzione di carburanti;
  5. il commercio su aree pubbliche.

(2)  L’accesso e l’esercizio delle attività commerciali di cui al comma 1 sono subordinati al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modifiche.

(3)  L’accesso e l’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività commerciale al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare sono subordinati al possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 71, commi 6 e 6/bis, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modifiche.

(4)  La Giunta provinciale stabilisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti di cui all’articolo 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, garantendone l'effettuazione tramite soggetti idonei.

(5)  Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle norme relative all’ordinamento del commercio e in materia di esercizi pubblici, nonché delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore. Prevede altresì materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.

(6)  Per i cittadini di Stati membri dell’Unione europea l’accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 3 è effettuato dal comune sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e successive modifiche. Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 3 è effettuata dal comune nel rispetto delle normative internazionali e nazionali vigenti.

(7)  L’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari, è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 71, commi 1, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modifiche. La verifica degli stessi è effettuata al momento dell’iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio territorialmente competente. 4) 

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 46 del 17.02.2005 - Commercio - autorizzazione alla mediazione di veicoli usati - domanda prodotta da condannato riabilitato
massimeDelibera N. 5141 del 29.12.2000 - Corsi professionali per il commercio relativi al settore merceologico alimentare: modalità di organizzazione, durata e materie (art. 3, D.P.G.P. dd. 30 ottobre 2000, n. 39) (modificata con delibera n. 966 del 25.3.2008)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 48 del 16.02.1999 - Autorizzazione amministrativa per esercizio di vendita al dettaglio - ordinanza di chiusura in mancanza di autorizzazione
4)
L'art. 3 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 18 novembre 2014, n. 29.

CAPO II
Programmazione ed esercizio dell'attività

Art. 4 (Indirizzi e criteri programmatori)       delibera sentenza

(1) Gli indirizzi e criteri programmatori provinciali perseguono i seguenti obiettivi:

  1. favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
  2. assicurare, nell'indicare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle medie e grandi strutture di vendita, il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
  3. rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento e valorizzare la funzione commerciale al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda i quartieri urbani degradati al fine di ricostruire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;
  4. salvaguardare e riqualificare i centri storici anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
  5. salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna e rurali anche attraverso la creazione di servizi commerciali polifunzionali e al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale;
  6. favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali.

(2) Gli indirizzi e criteri programmatori provinciali tengono conto principalmente delle caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali:

  1. i comprensori ed eventualmente le aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza, per le quali devono essere individuati criteri di sviluppo omogenei;
  2. le aree urbane, al fine di pervenire ad una programmazione integrata tra centro e periferia;
  3. i centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare la presenza delle attività commerciali in grado di svolgere un servizio di vicinato, di tutelare gli esercizi aventi valore storico e artistico ed evitare il processo di espulsione delle attività commerciali;
  4. i centri di minore consistenza demografica, al fine di svilupparne il tessuto economico sociale anche attraverso il miglioramento delle reti infrastrutturali ed in particolare dei collegamenti viari.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 434 del 30.09.2002 - Commercio - vendita al dettaglio - zona per insediamenti produttivi - ampliamento superficie - contrasto con direttive del piano provinciale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 82 del 15.02.2002 - Atto amministrativo - pluralità di motivi - commercio - grandi strutture di vendita - ampliamento superficie
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 323 del 17.11.1999 - Grandi strutture di vendita - diniego all'apertura - richiamo delle direttive provinciali come motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 149 del 21.05.1999 - Grandi strutture di vendita - direttive provinciali - rispetto della disciplina urbanistica - esecuzione del giudicato del TAR - nuovo provvedimento denegativo con motivazioni diverse dall'atto annullato

Art. 5 (Strumenti di pianificazione provinciale e comunale)           delibera sentenza

(1) Gli strumenti di pianificazione provinciale e comunale, rispettivamente per le grandi e medie strutture di vendita, sono elaborati tenendo conto degli indirizzi e criteri programmatori provinciali, nonché della rete di vendita effettivamente esistente.

(2) La pianificazione provinciale deve in particolare definire i limiti di presenza, a livello provinciale, comprensoriale o di ambiti sovracomunali, delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali.

(3) La programmazione comunale, obbligatoria per i comuni con oltre 1000 abitanti, deve in particolare regolare lo sviluppo a livello comunale o a livello di ambiti territoriali omogenei più ristretti, delle medie strutture di vendita, tenendo eventualmente conto anche della rete di vendita esistente nei comuni confinanti o limitrofi.

(4) Gli strumenti di pianificazione provinciale e comunale, approvati rispettivamente dalla Giunta provinciale e dal Consiglio comunale, hanno durata quinquennale e possono essere prorogati dagli stessi organi, fino al massimo di due anni. La validità degli strumenti di pianificazione di cui al presente comma decorre dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. In casi particolari, i piani provinciale e comunale possono essere modificati anche prima della loro scadenza, sentiti i pareri previsti dalla legge per l'approvazione dei medesimi. Se il comune non approva il piano nei termini di cui al presente regolamento, le domande di autorizzazione vanno comunque esaminate con riferimento agli indirizzi e criteri programmatori provinciali.

massimeDelibera N. 1588 del 08.06.2009 - Approvazione nuovo piano provinciale per le grandi strutture di vendita (articolo 3, legge provinciale 17 febbraio 2000, n . 7 ed articolo 5, D.P.G.P. 30 ottobre 2000, n. 39)
massimeDelibera N. 1216 del 14.04.2008 - Proroga piano provinciale per le grandi strutture di vendita di cui alla delibera della Giunta provinciale 17 giugno 2002, n. 2150
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 495 del 27.11.2003 - Commercio - piano commerciale comunale - efficacia quadriennale - autorizzazione amministrativa - contingentamento per vendita al dettaglio (vecchia disciplina)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 82 del 15.02.2002 - Atto amministrativo - pluralità di motivi - commercio - grandi strutture di vendita - ampliamento superficie
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 107 del 14.04.2000 - Autorizzazione al commercio - potere del Comune - domanda di ampliamento - rigetto con motivazione per relationem - grandi strutture di vendita - competenza per il controllo del rispetto delle norme urbanistiche
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 149 del 21.05.1999 - Grandi strutture di vendita - direttive provinciali - rispetto della disciplina urbanistica - esecuzione del giudicato del TAR - nuovo provvedimento denegativo con motivazioni diverse dall'atto annullato
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 69 vom 10.03.1999 - Urbanistische Voraussetzungen für Handelsermächtigung - Zuständigkeit

Art. 6 (Rilevazione della rete distributiva)   delibera sentenza

(1) Ai fini della rilevazione e dell'aggiornamento dei dati concernenti la rete distributiva, i comuni e la Provincia devono inviare alla camera di commercio, ogni trimestre, copia delle nuove autorizzazioni amministrative relative ad apertura, trasferimento, ampliamento, variazione del settore merceologico trattato e concentrazione di esercizi commerciali, copia delle autorizzazioni revocate o decadute, nonché copia delle analoghe comunicazioni relative a piccole strutture di vendita, entro 30 giorni dall'effettiva attivazione dell'esercizio. I dati relativi al settore merceologico e alla superficie e all'ubicazione degli esercizi di vendita sono iscritti dall'ufficio del registro delle imprese, nel repertorio delle notizie economiche e amministrative. Tali dati sono messi a disposizione dell'osservatorio nazionale di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

(2) La riduzione della superficie di vendita e del settore merceologico, nonché la cessazione dell'attività di un esercizio di vendita, devono essere preventivamente comunicati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione o alla quale è stata inviata la comunicazione per le piccole strutture di vendita. Tali fatti devono essere comunicati al Registro delle imprese della camera di commercio di Bolzano, entro 30 giorni dal loro effettivo verificarsi.

(3) L'Assessorato provinciale al commercio e i comuni hanno diritto, previo pagamento delle relative spese, ad ottenere dalla camera di commercio qualsiasi tipo di elaborazione dei dati raccolti, che possono essere impiegati unicamente a fini statistici e nel rispetto del segreto d'ufficio. Chiunque può prendere visione dei dati riepilogativi che non consentono l'identificazione delle singole unità rilevate.

(4) Ai fini dell'approvazione e della revisione degli strumenti di pianificazione provinciale e comunale e ai fini d'istituto della camera di commercio e dell'Assessorato provinciale al commercio, coloro che svolgono le attività indicate nell'articolo 1 della legge debbono fornire in modo veritiero tutte le notizie loro richieste inerenti all'attività svolta.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 495 del 27.11.2003 - Commercio - piano commerciale comunale - efficacia quadriennale - autorizzazione amministrativa - contingentamento per vendita al dettaglio (vecchia disciplina)

Art. 7 (Piccole strutture di vendita - comunicazione)     delibera sentenza

(1) Nella comunicazione per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di piccole strutture di vendita, nonché per l'eventuale variazione del settore merceologico trattato, il soggetto interessato dichiara:

  1. di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
  2. il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio allegando la relativa planimetria, approvata dall'organo competente;
  3. il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria e delle norme urbanistiche in particolare quelle relative alla tipologia della zona urbanistica ed alla destinazione d'uso dei locali;
  4. l'iscrizione al registro delle imprese, salvo nuova azienda non ancora iscritta;

(2) Se la comunicazione è incompleta, il comune invita l'interessato a fornire gli elementi mancanti ed in questo caso l'attività può iniziare, se sono già decorsi i 30 giorni, tre giorni dopo la presentazione degli stessi.

(3) L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle piccole strutture di vendita possono essere effettuati anche prima dei 30 giorni previsti dalla legge, se il comune esprime il proprio assenso. In ogni caso l'interessato deve comunicare al comune entro 30 giorni l'effettiva attivazione dell'esercizio.

(4) Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate.

(5) Le porte di comunicazione interna tra i locali destinati alla vendita al dettaglio e quelli destinati al commercio all'ingrosso o ad altri usi devono rimanere chiuse, salvo utilizzo momentaneo da parte del personale, e su di esse deve essere esposto, in posizione ben visibile, un cartello con la seguente dicitura: "Divieto di accesso al pubblico - accesso riservato al personale".

massimeTAR di Bolzano - Sentenza 9 febbraio 2009, n. 41 - Commercio al dettaglio in zona produttiva - deroga ai contingenti di superficie - limite di vendita per determinati articoli - rinuncia ad autorizzazione già concessa condizionata a nuova autorizzazione in zona produttiva – illegittimità - piano provinciale per le grandi strutture di vendita
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 96 del 17.03.2003 - Commercio - vendita al dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 48 del 16.02.1999 - Autorizzazione amministrativa per esercizio di vendita al dettaglio - ordinanza di chiusura in mancanza di autorizzazione

Art. 8 (Medie e grandi strutture di vendita - domanda di autorizzazione)          delibera sentenza

(1) Nella domanda di autorizzazione per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di medie e grandi strutture di vendita, nonché per l'eventuale variazione del settore merceologico trattato, l'interessato dichiara:

  1. di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
  2. il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita, distinte per settore merceologico dell'esercizio, allegando la relativa planimetria;
  3. il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria e delle norme urbanistiche, in particolare quelle relative alla tipologia della zona urbanistica ed alla destinazione d'uso dei locali;
  4. l'iscrizione al registro delle imprese salvo nuova azienda non ancora iscritta.

(2) Le domande di rilascio dell'autorizzazione debbono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Prima del rilascio materiale dell'autorizzazione, l'autorità competente richiede all'interessato tutti i documenti non già in suo possesso e ritenuti necessari a certificare i fatti e i dati dichiarati all'atto della domanda, salvo quelli per i quali è sufficiente ed è stata resa l'autocertificazione, ed in particolare la planimetria dei locali di vendita, approvata dall'organo competente, e riportante la destinazione d'uso di commercio al dettaglio.

(3) Nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita deve essere indicata la superficie di vendita autorizzata, distinta per settore merceologico. L'autorizzazione amministrativa è unica per ogni punto di vendita e deve essere aggiornata in caso di subingresso nella titolarità o gestione dell'azienda.

(4) Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegate, può affidare uno o più di tali reparti, perché li gestisca in proprio per il periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, dandone immediata comunicazione alla camera di commercio, al comune ed all'ufficio delle imposte sul valore aggiunto. In difetto risponde dell'attività esercitata dal soggetto stesso. Questi deve fare denuncia dell'esercizio dell'attività alla camera di commercio. La fattispecie di cui al presente comma non costituisce un caso di subingresso.

(5) Il titolare dell'impresa o l'ente che svolge attività commerciale può nominare un proprio preposto alla gestione di uno o più esercizi commerciali, di uno o più reparti di essi. Tale nomina deve essere attestata con atto sostitutivo di notorietà oppure con autocertificazione sottoscritta dalle parti. Il preposto deve possedere i requisiti di cui all'articolo 3 ed è responsabile dell'attività svolta nei locali di vendita.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 96 del 17.03.2003 - Commercio - vendita al dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 40 del 05.02.2003 - Commercio - autorizzazione amministrativa - attività abusiva - ordinanza di chiusura
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 434 del 30.09.2002 - Commercio - vendita al dettaglio - zona per insediamenti produttivi - ampliamento superficie - contrasto con direttive del piano provinciale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 82 del 15.02.2002 - Atto amministrativo - pluralità di motivi - commercio - grandi strutture di vendita - ampliamento superficie
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 107 del 14.04.2000 - Autorizzazione al commercio - potere del Comune - domanda di ampliamento - rigetto con motivazione per relationem - grandi strutture di vendita - competenza per il controllo del rispetto delle norme urbanistiche
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 323 del 17.11.1999 - Grandi strutture di vendita - diniego all'apertura - richiamo delle direttive provinciali come motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 149 del 21.05.1999 - Grandi strutture di vendita - direttive provinciali - rispetto della disciplina urbanistica - esecuzione del giudicato del TAR - nuovo provvedimento denegativo con motivazioni diverse dall'atto annullato

Art. 9 (Insiemi commerciali)   delibera sentenza

(1)  Chi intende creare un insieme commerciale al dettaglio mediante l'apertura di più esercizi può presentare all'autorità competente un'unica domanda che è esaminata secondo un criterio unitario, in conformità agli strumenti di pianificazione comunale o provinciale.

(2)  Se il soggetto di cui al comma 1 richiede prima del rilascio delle autorizzazioni corrispondenti all'esercizio oggetto della domanda che esse siano intestate ad altri soggetti, questi ultimi devono possedere i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

(3)  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 7 della legge, si intendono:

  1. per edifici confinanti, quelli con almeno un punto di contatto tra una parete dell’uno e dell’altro edificio;
  2. edifici tra loro collegati, quelli che pur non essendo confinanti hanno tra di loro una struttura di collegamento diretto per l´accesso dei consumatori, con esclusione di eventuali aree di parcheggio;
  3. area pubblica, la pubblica via, piazza o simili, compresa qualsiasi area soggetta alla pubblica circolazione di un numero indiscriminato e illimitato di persone, come la galleria con funzione di passaggio pubblico tra distinte aree, se prevista con tale funzione dal piano di attuazione della zona;
  4. spazi e infrastrutture comuni gestiti unitariamente, i locali e le aree di servizio destinate al passaggio e comunque all’utilizzo da parte dei consumatori quali l’area casse comuni, i servizi igienici per il pubblico e le aree di accesso e di posteggio di pertinenza; la gestione è unitaria quando attuata, seppure da soggetti diversi, per conto di tutti gli esercizi commerciali presenti nell’insieme commerciale.5)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 330 del 13.11.2007 - Giustizia amministrativa - legittimazione attiva - grandi strutture di vendita - riferimento territoriale - bacino d'utenza del centro commerciale - commercio al dettaglio nelle zone produttive - divisione tra due esercizi deve essere effettiva
5)
L'art. 9 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 15 gennaio 2010, n. 2.

Art. 10 (Attività stagionale o temporanea)

(1) È consentito l'invio di comunicazioni o il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività stagionale, che comunque deve riferirsi ad un periodo non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni, anche frazionati ed anche riferiti all'anno successivo a quello in cui l'attività ha inizio. Queste attività sono disciplinate dalle stesse norme previste per l'esercizio dell'attività non stagionale.

(2) In occasione di fiere, feste, mercati, o altre riunioni straordinarie di persone, il Sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla vendita. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette manifestazioni e sono rilasciate a chi è in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 3.

Art. 10/bis (Punti vendita di giornali e autorizzazione)

(1) Per punti vendita di giornali si intendono gli esercizi che sono autorizzati alla vendita generale di quotidiani e periodici.

(2) I punti vendita possono destinare parte della loro superficie di vendita, purchè in forma non prevalente, alla vendita di articoli del settore merceologico non alimentare nonché di caramelle, confetti, cioccolatini e simili confezionati.

(3) L'attività è soggetta ad autorizzazione comunale, anche stagionale, rilasciata nel rispetto del piano comunale di localizzazione, qualora approvato. In mancanza del piano, le autorizzazioni possono essere rilasciate, tenuto conto dei criteri stabiliti dal presente regolamento e dalle direttive provinciali.

(4) L'autorizzazione per punti vendita di giornali può essere rilasciata anche:

  1. alle rivendite di generi di monopolio;
  2. ai bar, inclusi quelli posti nelle aree di servizio delle autostrade e all'interno di stazioni ferroviarie e aeroportuali ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
  3. alle piccole, medie e grandi strutture di vendita.

(5) Nei casi di cui al comma 4, l'autorizzazione può essere rilasciata per la vendita di quotidiani e periodici oppure per la vendita di soli quotidiani o di soli periodici.6) 

6)
L'art. 10/bis è stato inserito dall'art. 2 del D.P.P. 28 novembre 2006, n. 67.

Art. 10/ter (Piani comunali)  

(1)  I comuni possono predisporre un piano di localizzazione dei punti vendita sulla base delle direttive provinciali e dei seguenti criteri:

  1. densità della popolazione e numero di famiglie;
  2. caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere;
  3. entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni;
  4. condizioni di accesso, con particolare riferimento alle zone rurali o montane.

(2)  Il piano prevede la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee dal punto di vista urbanistico e commerciale ed individua per ciascuna zona la dislocazione dei punti vendita già esistenti e di quelli di nuova istituzione.

(3)  Prima dell'approvazione del piano vanno consultate le associazioni degli editori e dei distributori più rappresentative a livello nazionale e le organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

(4)  Il piano ha una validità di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e può essere prorogato per ulteriori due anni.7) 

7)
L'art. 10/ter è stato inserito dall'art. 3 del D.P.P. 28 novembre 2006, n. 67.

Art. 10/quater (Domande di autorizzazione)

(1)  Chi chiede l'autorizzazione deve utilizzare, qualora disponibile, la modulistica predisposta dalla Ripartizione provinciale Economia 8)  e dichiarare di accettare le seguenti condizioni:

  1. deve essere assicurata parità di trattamento alle pubblicazioni; tale obbligo non si applica alle pubblicazioni pornografiche;
  2. le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuto ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi che effettuano la rivendita; le pubblicazioni poste in vendita non possono essere comprese in alcun altro tipo di vendita, anche relativa ad altri beni, che non siano quelli offerti dall'editore;
  3. gli esercizi devono prevedere un apposito spazio espositivo unitario per le pubblicazioni poste in vendita, adeguato rispetto alla tipologia prescelta;
  4. l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico è vietata.

(2)  Le domande si intendono accolte se entro 45 giorni dalla data di ricevimento non viene adottato il provvedimento di diniego. Tale termine è sospeso per la durata di 20 giorni, nel caso di richiesta di ulteriore documentazione da parte del comune, il quale deve adottare il provvedimento finale entro dieci giorni dal ricevimento della documentazione.9) 

8)
Le denominazioni “Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio” o “Ripartizione provinciale commercio” sono sostituite dalla denominazione “Ripartizione provinciale Economia”; vedi l'art. 37, comma 1, di questo D.P.P..
9)
L'art. 10/quater è stato inserito dall'art. 4 del D.P.P. 28 novembre 2006, n. 67.

Art. 10/quinquies (Deroghe)

(1)  Non è necessaria l'autorizzazione:

  1. per gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste periodiche di identica specializzazione;
  2. per la vendita nelle sedi dei partiti, in enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
  3. per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa, ricorrendo all'opera di volontari e volontarie;
  4. per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
  5. per la vendita di pubblicazioni specializzate normalmente non distribuite nelle edicole;
  6. per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
  7. per la vendita negli esercizi ricettivi e nei campeggi quando essa costituisce un servizio ai clienti;
  8. per la vendita effettuata all'interno di musei, di strutture pubbliche o private con accesso riservato a determinate persone, purchè essa sia rivolta unicamente a dette persone;
  9. per la vendita nei distributori di carburante e nelle aree di servizio;
  10. per la vendita nelle trattorie ubicate in nuclei abitati e nuclei di case sparse, nei quali non sono presenti punti vendita di giornali.10)
10)
L'art. 10/quinquies è stato inserito dall'art. 5 del D.P.P. 28 novembre 2006, n. 67.

CAPO III
Offerte di vendita

Art. 11 (Pubblicità dei prezzi)  

(1)  Il prezzo deve essere chiaramente indicato sugli articoli posti in vendita ed esposti nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita. È vietato l'uso dei doppi prezzi, salvo il caso di vendite straordinarie.

(2)  Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio, l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara, con caratteri ben leggibili e in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del presente comma.

(3)  Per i prodotti di pellicceria, le confezioni di alta moda, i prodotti dell'arte orafa, le pietre preziose e gli articoli di antiquariato non sussiste l'obbligo di indicazione del prezzo, se il prezzo del prodotto supera l’importo di 1.764,00 Euro. Nel caso di prodotti dell'arte orafa e delle pietre preziose, l'indicazione del prezzo può avvenire anche mediante apposizione di cartellini collegati all'oggetto, posti in modo non visibile dall'esterno dell'esercizio.11)

(4)  Per i prodotti di pellicceria, le confezioni di alta moda, i prodotti dell'arte orafa, le pietre preziose e gli articoli di antiquariato, l'obbligo di indicazione del prezzo, di cui all'articolo 9 della legge, viene meno se il prezzo del prodotto supera 3.000.000 di lire. Nel caso di prodotti dell'arte orafa e delle pietre preziose l'indicazione del prezzo può avvenire anche mediante apposizione di cartellini collegati all'oggetto, posti in modo non visibile dall'esterno dell'esercizio.

(5)  Presso gli impianti di distribuzione di carburanti deve essere esposto un cartello ben visibile al pubblico con l'indicazione dei prezzi dei carburanti effettivamente praticati alla pompa.

(6)  Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

11)
L'art. 11, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 10 gennaio 2012, n. 2.

Art. 12 (Vendite di liquidazione)

(1)  Le vendite di liquidazione possono essere effettuate solo quando il richiedente dimostri di dover vendere le proprie merci in conseguenza di una delle seguenti circostanze:

  1. cessione, chiusura e trasferimento dell'azienda o di una sua succursale;
  2. ristrutturazione dell'azienda, esclusa l'ordinaria manutenzione, che comporti la chiusura dell'esercizio per almeno due settimane;
  3. gravi calamità che hanno colpito l'azienda;
  4. giubileo aziendale ogni venticinquesimo anno.

(2)  Non costituiscono cessione dell'azienda ai fini del presente articolo, la trasformazione di una ditta individuale in una società, il mutamento della forma societaria e la cessione di quote sociali.

(3)  Nei trentasei mesi successivi alla chiusura della vendita di liquidazione, il venditore o il titolare dell'esercizio o il rilevatario dell'attività fallimentare non può effettuare nello stesso esercizio alcuna vendita straordinaria, di liquidazione e fallimentare, salvo il caso di gravi calamità, chiusura dell’azienda e giubileo aziendale. Tale disposizione non si applica al subentrante in caso di cessione d'azienda, che non rientri nelle tipologie di cui al precedente comma.12) 

(4)  Sono equiparate alle vendite di liquidazione le realizzazioni di attività fallimentari effettuate ad opera di privati rilevatari. In tale caso la vendita deve essere effettuata nei locali in cui il fallito esercitava la propria attività commerciale. Nei predetti locali non possono essere introdotte merci di provenienza non fallimentare.

(5)  Non sono soggetti alla presente disciplina le vendite al dettaglio ordinate dall'autorità giudiziaria a seguito di fallimento e gestite direttamente dalla curatela fallimentare. Solo queste ultime possono essere presentate al pubblico come vendite fallimentari.

(6)  Le vendite di liquidazione e le realizzazioni di attività fallimentari effettuate ad opera di privati rilevatari non possono avere una durata superiore a 30 giorni, prorogabili solo per circostanze eccezionali e documentate.

(7)  Copia della comunicazione al comune deve essere esposta per tutta la durata della vendita nel punto più visibile dall'esterno della vetrina principale dell'esercizio o in quella più prossima alla porta di accesso oppure sulla porta stessa. In tutte le comunicazioni pubblicitarie scritte che attengono alle vendite straordinarie devono essere riportati gli estremi della comunicazione.

(8)  Le vendite di liquidazione non possono essere effettuate nei 20 giorni antecedenti le vendite di fine stagione e nel mese di dicembre.13) 

(9)  Le comunicazioni devono essere presentate al comune competente per territorio prima della data d'inizio della vendita, accompagnate da una autocertificazione del richiedente attestante la veridicità di una delle circostanze indicate al comma 1. La comunicazione deve riportare:

  1. l'indirizzo dell'esercizio di vendita;
  2. la data di inizio e del termine della vendita;
  3. le merci poste in vendita distinte per settori merceologici, con l'indicazione della quantità nonché del prezzo praticato prima della vendita straordinaria e la misura dei ribassi per le singole merci o per gruppi omogenei di merci poste in vendita.14)

(10)  La vendita deve essere effettuata durante l'orario normale dei negozi e nei soli locali dell'esercizio commerciale. Alle vendite deve seguire immediatamente l'adempimento delle condizioni di cui al comma 1, indicate nella comunicazione. Nel caso di chiusura, trasferimento e ristrutturazione dell'azienda o di una succursale, deve seguire l'immediata cessazione dell'attività.

12)
Il comma 3 dell'art. 12 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 16 settembre 2008, n. 48.
13)
Il comma 8 dell'art. 12 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 16 settembre 2008, n. 48.
14)
Il comma 9 dell'art. 12 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del D.P.P. 16 settembre 2008, n. 48.

Art. 13 (Vendite di fine stagione)

(1)  Sono equiparate alle vendite di fine stagione le vendite di scampoli di tessuti e di rimanenze di magazzino. Al di fuori dei periodi stabiliti dalla camera di commercio, nessuna vendita può essere presentata come vendita di fine stagione o come vendita di scampoli di tessuti o di rimanenze di magazzino.

Art. 14 (Vendite promozionali)  delibera sentenza

(1)  Le vendite promozionali possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno, eccettuati i 20 giorni antecedenti le vendite di fine stagione e il mese di dicembre. Le vendite promozionali di prodotti alimentari e di prodotti per l'igiene della persona e della casa possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno, senza obbligo di preventiva comunicazione al comune.15) 

(2)  L'azienda commerciale che intende effettuare le vendite di cui al comma 1 deve comunicarne l'inizio al comune competente per territorio elencando i singoli beni in vendita promozionale, allegando i testi pubblicitari ed indicando la durata della manifestazione. Deve inoltre tenere a disposizione del comune la documentazione necessaria per comprovare la veridicità delle affermazioni pubblicitarie. Copia della comunicazione al comune deve essere esposta per tutta la durata della vendita nel punto più visibile dall'esterno della vetrina principale dell'esercizio o in quella più prossima alla porta di accesso oppure sulla porta stessa.

(3)  Non sono considerate vendite promozionali le offerte che riguardano un numero assai limitato di articoli, quali ad esempio gli angoli delle offerte, purché non pubblicizzate in alcun modo.

massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 136 del 12.04.2010 - Liberalizzazione delle vendite promozionali - obbligo di comunicazione
15)
Il comma 1 è stato prima sostituito dall'art. 6 del D.P.P. 26 agosto 2004, n. 29, e successivamente dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 2 febbraio 2009, n. 4.

Art. 15 (Divieti, prezzi e pubblicità)

(1)  In occasione delle vendite di liquidazione, di fine stagione ed equiparate e promozionali è vietato vendere merci appositamente acquistate, sia in conto proprio che in conto deposito. Si presumono appositamente acquistate:

  1. le merci poste in vendita i cui quantitativi risultanti dalle fatture fornitori emesse nei sei mesi antecedenti l'inizio della vendita superano di almeno il 50 per cento i quantitativi acquistati nello stesso periodo dell'anno precedente;
  2. le merci poste in vendita introdotte nei locali dell'esercizio o nei depositi dell'azienda dopo la presentazione della comunicazione della vendita o durante la vendita stessa.

(2)  In ogni caso le merci che non rientrano nella vendita di liquidazione o di fine stagione o equiparate devono essere tenute separate in modo ben chiaro per il pubblico. È vietato effettuare le vendite di cui al comma 1 con il sistema del pubblico incanto.

(3)  Le merci devono essere specificate al pubblico in modo non equivoco e il prezzo deve essere chiaramente indicato sugli articoli posti in vendita. In occasione delle vendite di liquidazione, di fine stagione ed equiparate e promozionali è ammesso l'uso dei doppi prezzi, con l'indicazione dello sconto espresso in percentuale. Nel caso che per la stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, sui cartellini dei prezzi e nella pubblicità deve essere indicato il prezzo minore e quello maggiore. Nel caso che venga indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo. In caso di indicazioni suscettibili di più interpretazioni è valida quella più favorevole all'acquirente.

(4)  I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di tutti gli acquirenti senza distinzione, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino ad esaurimento delle scorte. L'esaurimento delle scorte deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso da esporre all'esterno del locale di vendita.

(5)  Il contenuto delle affermazioni pubblicitarie, anche generiche, riguardanti prezzi, ribassi, sconti o valori delle merci poste in vendita deve essere comprovato in modo idoneo a richiesta degli organi di vigilanza. Qualsiasi forma di pubblicizzazione è consentita, per le vendite di liquidazione e promozionali, a partire dal secondo giorno feriale antecedente l'inizio della singola vendita e per le vendite di fine stagione, a partire dal giorno di inizio delle stesse. È in tutti i casi ammesso l’allestimento del punto vendita, comprese le vetrine, anche con cartellini riportanti i prezzi, a partire dal secondo giorno feriale antecedente l’inizio della singola vendita. All’interno del punto vendita e nelle vetrine deve essere esposto un cartello bilingue ben leggibile riportante la data di inizio effettivo della vendita straordinaria. Le vendite presentate o pubblicizzate come vendite di liquidazione, speciali per cessione, cambio gestione, chiusura, trasferimento, ristrutturazione, di saldi, di fine stagione, di realizzo di rimanenze di magazzino e tutte quelle presentate attraverso sinonimi comparativi, superlativi o altri nomi di fantasia, come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti e comunque differenziate dalle vendite normalmente praticate, sono soggette alle disposizioni della legge e del presente regolamento. 16)

(6)  Le norme relative alle vendite di liquidazione, alle realizzazioni di attività fallimentari effettuate ad opera di privati rilevatari, alle vendite di fine stagione, di scampoli di tessuti o di rimanenze di magazzino e promozionali valgono anche se effettuate per corrispondenza o con qualsiasi altro sistema di comunicazione, su catalogo o a domicilio mediante incaricati delle aziende commerciali ai sensi della normativa vigente.

(7)  In caso di vendite pubblicizzate sui giornali, alla radio o in televisione nei modi di cui al precedente comma 5 e non conformi alle disposizioni della legge e del presente regolamento, il sindaco dispone a carico della ditta l'immediata diffusione sui mezzi di comunicazione utilizzati, di un comunicato di rettifica, riportante le infrazioni commesse e le sanzioni previste.

16)
L'art. 15, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 10 febbraio 2011, n. 6.

Art. 16 (Vendita sottocosto)

(1)  La vendita sottocosto è consentita nel caso di vendite straordinarie, nonché nei seguenti casi per la vendita di:

  1. prodotti freschi deperibili quali il pesce, la carne, la frutta e la verdura;
  2. prodotti alimentari caratteristici delle festività natalizie e pasquali, quando sia trascorsa la festività;
  3. prodotti il cui valore commerciale è notevolmente diminuito a causa di una modifica delle tecnologie impiegate per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti o a causa dell'introduzione di nuove disposizioni relative alla loro commercializzazione.

(2)  In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, oltre all'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, il sindaco ordina la cessazione immediata della vendita sottocosto e informa dei fatti la Procura della Repubblica, la Guardia di Finanza e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

CAPO IV
Forme speciali di vendita al dettaglio

Art. 17 (Spacci interni)

(1)  Entro 30 giorni dall'attivazione dello spaccio interno il comune deve trasmettere alla camera di commercio copia della comunicazione pervenuta.

(2)  Agli effetti della legge e del presente regolamento di esecuzione, per locali non aperti al pubblico si intendono i locali l'accesso ai quali è riservato a soggetti determinati. È vietato agli spacci interni l'uso di insegne visibili da pubblica via.

Art. 18 (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione o presso il domicilio dei consumatori)

(1)  Nel caso di vendite effettuate tramite televisione, durante la trasmissione debbono essere indicati il nome, la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Le medesime indicazioni devono essere fornite nel sito utilizzato per il commercio elettronico. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

(2)  Il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 14 della legge deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante su aree pubbliche, dagli artigiani e dagli agricoltori.

(3)  Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185in materia di contratti a distanza.

CAPO V
Distributori di carburante

Art. 19 (Direttive provinciali per l'adeguamento della rete distributiva dei carburanti)    delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale, sentite le associazioni di categoria, approva le direttive per la razionalizzazione e ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti. Esse tendono al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

  1. garanzia del costante adeguamento della rete distributiva alle esigenze del traffico e di sviluppo turistico, urbanistico ed industriale del territorio provinciale, tenuto conto della necessità di salvaguardia dei vincoli ambientali e tutela e recupero dei centri storici;
  2. redditività sufficiente degli impianti, da realizzare anche attraverso la eliminazione degli impianti marginali;
  3. miglioramento del servizio da rendere agli utenti, da attuarsi prevedendo tipologie strutturali degli impianti, adeguati alle esigenze dell'utenza;17)
  4. garanzia di presenza di impianti di distribuzione nei piccoli centri ed in quelli isolati o caratterizzati da turismo stagionale;
  5. individuazione degli impianti ubicati nei centri storici che turbano i valori storici, architettonici ed ambientali o quelli che costituiscono grave intralcio o pericolo alla circolazione. Tali impianti devono essere trasferiti in altra zona entro cinque anni dalla data di approvazione delle direttive che dovranno stabilire i relativi criteri di priorità. I comuni devono facilitare l'individuazione delle nuove ubicazioni e il rilascio delle relative concessioni edilizie;
  6. 18)

(2)  Le direttive riguardano le seguenti fasi:

  1. rilevazione della consistenza della rete distributiva;
  2. analisi critica delle disfunzioni e degli squilibri emergenti e formulazione di indicazioni operative per la razionalizzazione della rete attraverso operazioni di trasferimento, ristrutturazione e chiusura di impianti;19)
  3. definizione delle modalità e dei tempi di attuazione delle direttive, nonché formazione di un sistema informativo per il controllo periodico dello stato di attuazione delle direttive stesse.

(3)  Ai fini della rilevazione della consistenza della rete distributiva degli impianti di distribuzione di carburanti, l'Ufficio delle Dogane di Bolzano  o gli operatori dovranno fornire alla Ripartizione provinciale Economia 20)  , entro il 20 febbraio di ogni anno, i dati sulle quantità di carburante erogate da ciascun punto vendita nel corso dell'anno precedente. 21)

massimeDelibera 3 ottobre 2005, n. 3647 - Modifica delle direttive provinciali per l'adeguamento della rete distributiva dei carburanti (modifcata con delibera n. 4230 del 20.11.2006 e delibera n. 2091 del 30.12.2011)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 166 del 05.06.2000 - Impianti distributori di carburante - disciplina della materia - trasferimento - piano provinciale di razionalizzazione - pianificazione urbanistica provinciale
17)
La lettera c) del comma 1 dell'art. 19, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 1 dicembre 2008, n. 69.
18)
La lettera f) del comma 1 dell'art. 19, è stata abrogata dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 1 dicembre 2008, n. 69.
19)
La lettera b) del comma 2 dell'art. 19, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 3, del D.P.P. 1 dicembre 2008, n. 69.
20)
Le denominazioni "Ripartizione Turismo, commercio e servizi" o "Ripartizione provinciale Turismo, commercio e servizi" sono state sostituite dalla denominazione "Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio"; vedi l'art. 6 del D.P.P. 27 gennaio 2005, n. 3. La denominazione “Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio” o “Ripartizione provinciale commercio” sono poi sostituite dalla denominazione “Ripartizione provinciale Economia”; vedi l'art. 37, comma 1, di questo D.P.P..
21)
L'art. 19, comma 3, è stato così modificato dall'art. 4 del D.P.P. 18 novembre 2014, n. 29rispettivamentedall'art. 37, comma 4, di questo D.P.P..

Art. 20 (Distributori di carburante - Autorizzazione)      delibera sentenza

(1)  Per impianto di distribuzione di carburanti si intende un complesso unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione di carburanti per uso di autotrazione con le relative attrezzature e accessori, nonché da almeno un locale ufficio, da un deposito e da un locale per i servizi igienici. I distributori di carburante ad uso privato interno e quelli situati in località montane o isolate e funzionanti esclusivamente con apparecchiatura self-service a pagamento anticipato (pre-payment), non necessitano di locali ufficio, deposito e servizi igienici.22)

(1/bis)  Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere dotati di apparecchiatura self-service a pagamento anticipato (pre-payment). 23)

(1/ter)  Per gli impianti già esistenti, l'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1bis deve avvenire nei termini fissati dalla Giunta provinciale. In caso di mancato adeguamento entro i termini fissati, salvo proroga in caso di comprovata necessità, si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 34, comma 1. 23)

(2)  La domanda di autorizzazione all'installazione e al trasferimento e alla modifica di impianti, deve essere presentata assieme ad un'autocertificazione corredata della documentazione prescritta e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale o abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell’Unione europea, attestanti il rispetto delle prescrizioni, delle disposizioni e degli indirizzi di cui all'articolo 16, comma 2, della legge.24)

(3)  Nella domanda l'interessato dichiara:

  1. il possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 3, comma 1;
  2. le generalità o la ragione sociale, nonché la residenza o la sede sociale;
  3. l'ubicazione e la superficie dell'impianto, allegando il progetto planimetrico dell'impianto;
  4. i carburanti per i quali si chiede l'autorizzazione, indicando, per ciascun prodotto, il numero ed il tipo degli apparecchi automatici che si intendono installare;
  5. la capacità in metri cubi dei serbatoi cui sono collegati i singoli apparecchi automatici e le quantità massime, espresse in metri cubi, di olio lubrificante confezionato nei prescritti fusti o recipienti, che il richiedente intende detenere presso l'impianto;
  6. nel caso di impianto privato interno, il numero degli addetti ed il parco automezzi e macchine operatrici dell'azienda.25)

(4)  L'autorizzazione all'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti, con esclusione di quelli privati interni, consente di porre in vendita in locali attrezzati e nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, tutti i prodotti indicati nella tabella speciale riservata ad essi. Consente inoltre gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motore di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. La superficie di vendita non può essere superiore a quella delle piccole strutture di vendita di cui all'articolo 4 della legge.26)

(5)  In caso di trasferimento di impianto da un comune ad un altro della provincia, va chiesto il parere del sindaco del comune in cui era ubicato il vecchio impianto e di quello in cui viene aperto il nuovo. Il comune deve comunicare il parere di cui all'articolo 16 della legge entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.27) 

(5/bis) 28) 

(6)  Nelle località montane sprovviste di impianti di distribuzione di carburanti, l'autorizzazione può essere rilasciata al comune, se non vi sono altri richiedenti.29) 

(7) 30) 

(7/bis) 31) 

(8) 32) 

(9) 33) 

massimeDelibera 11 febbraio 2013, n. 236 - Definizione del termine e delle modalità entro il quale gli impianti di distribuzione di carburante devono dotarsi dell'apparecchiatura self-service a pagamento anticipato (pre-payment)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 167 del 05.06.2000 - Comunicazione dell'avvio di procedimento - non serve in caso di istanza dell'interessatoImpianto distribuzione di carburanti - sospensione temporanea dell'autorizzazione - scelta di merito
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 166 del 05.06.2000 - Impianti distributori di carburante - disciplina della materia - trasferimento - piano provinciale di razionalizzazione - pianificazione urbanistica provinciale
22)
Il comma 1 dell'art. 20 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 1 dicembre 2008, n. 69.
23)
L'art. 20, commi 1/bis e 1/ter, sono stati inseriti dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 10 gennaio 2012, n. 2.
24)
Il comma 2 dell'art. 20 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 1 dicembre 2008, n. 69. Ai sensi dell'art. 5 del D.P.P. 1 dicembre 2008, n. 69, le domande di autorizzazione all'installazione e al trasferimento alla modifica di impianti presentate prima della data di entrata in vigore di detto decreto sono esaminate e decise sulla base delle previgenti disposizioni.
25)
La lettera f) è stata sostituita dall'art. 1 del D.P.P. 26 marzo 2007, n. 24.
26)
Il comma 4 dell'art. 20 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 3, del D.P.P. 1 dicembre 2008, n. 69.
27)
Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 18 aprile 2001, n. 17.
28)
Il comma 5/bis è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 27 gennaio 2005, n. 3, e successivamente abrogato dall'art. 2, comma 4, del D.P.P. 1 dicembre 2008, n. 69.
29)
Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 24 marzo 2007, n. 24.
30)
Il comma 7 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 18 ottobre 2005, n. 51, e successivamente abrogato dall'art. 1 del D.P.P. 26 marzo 2007, n. 24.
31)
Il comma 7/bis è stato inserito dall'art. 2 del D.P.P. 27 gennaio 2005, n. 3, e successivamente abrogato dall'art. 1 del D.P.P. 26 marzo 2007, n. 24.
32)
Il comma 8 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 18 ottobre 2005, n. 51, e successivamente abrogato dall'art. 1 del D.P.P. 26 marzo 2007, n. 24.
33)
Il comma 9 è stato aggiunto dall'art. 2 del D.P.P. 27 gennaio 2005, n. 3, e successivamente abrogato dall'art. 1 del D.P.P. 26 marzo 2007, n. 24.

Art. 20/bis (Impianto con gas metano)

(1)  Per garantire l’ampliamento della rete distributiva del gas metano, tutti i nuovi impianti da realizzarsi, anche a seguito di trasferimento, in zone servite dalla rete di gas metano devono prevedere l’erogazione del gas metano. Qualora la zona non sia servita dalla rete di gas metano o in caso di riapertura, sulla medesima area, di un impianto di distribuzione di carburanti, l’impianto deve prevedere, in alternativa al gas metano, l’erogazione di gas di petrolio liquefatto (GPL) o di energia elettrica secondo le modalità stabilite dalle direttive provinciali o ancora di altri prodotti a basso impatto ambientale. L’obbligo di erogazione di gas metano, di gas di petrolio liquefatto (GPL) o di energia elettrica non sussiste nel caso di impianti aventi funzione di pubblica utilità o comunque realizzati in comuni montani o località isolate privi o carenti di impianti di distribuzione di carburante. Le disposizioni di cui sopra hanno carattere transitorio e trovano applicazione per un periodo di due anni dalla data della loro entrata in vigore, salvo proroga da parte della Giunta provinciale. 34)

(2)  L'installazione del gas metano è obbligatoria anche per gli impianti delle aree di servizio autostradali servite dalla rete distributiva del gas metano, se si procede alla ristrutturazione complessiva dell'impianto.

(3)  Nel caso di comuni o comprensori privi di impianti di distribuzione di gas metano, l'erogazione del prodotto menzionato può essere garantita transitoriamente dall'ente pubblico o dall'azienda a partecipazione pubblica di maggioranza territorialmente competente, che dispone dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto privato interno per l'erogazione del gas metano. Il pubblico servizio di erogazione di gas metano può essere prestato per un periodo massimo di cinque anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione; questo vale anche se il comprensorio viene dotato in detto periodo di due impianti.

(4)  Per garantire un'adeguata rete distributiva del gas metano, l'autorizzazione all'ampliamento di un impianto esistente con le attrezzature che erogano gas metano può essere rilasciata anche ad operatore diverso da quello titolare dell'impianto, a condizione che l'impianto non venga potenziato con i prodotti benzine e gasolio. È data priorità agli impianti che prevedono attrezzature idonee anche al rifornimento di mezzi pubblici adibiti alla circolazione urbana.35) 

34)
L'art. 20/bis, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 1 dicembre 2008, n. 69, e poi dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 10 gennaio 2012, n. 2.
35)
L'art. 20/bis è stato inserito dall'art. 3 del D.P.P. 27 gennaio 2005, n. 3, e successivamente modificato dall'art. 2 del D.P.P. 18 ottobre 2005, n. 51.

Art. 20/ter (Distributori di carburante ad uso privato interno)  

(1)  Per impianto fisso di distribuzione di carburante ad uso privato interno si intende un complesso unitario costituito da uno o più apparecchi fissi o mobili di erogazione di carburanti per autotrazione, con le relative attrezzature ed accessori, installato all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, destinato esclusivamente al rifornimento di automezzi, macchine operatrici, elicotteri, aeromobili e natanti delle imprese. Si considerano impianti ad uso privato interno anche quelli situati all'interno di aree di pertinenza delle pubbliche amministrazioni ad uso esclusivo dei mezzi delle stesse.

(2)  L'installazione e l'esercizio di distributori fissi di carburante ad uso privato interno sono autorizzati dall'Assessore provinciale competente. Essi non sono soggetti al collaudo della commissione di cui all'articolo 23. L'attivazione è subordinata all'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente attestata da tecnici qualificati incaricati dalla ditta stessa. Verifiche a campione sono effettuate dall'Ufficio provinciale Commercio e servizi d'intesa con l'Ufficio provinciale Prevenzione incendi e l'Ufficio provinciale Tutela acque.

(3)  L'autorizzazione è rilasciata, prescindendo dalla capacità di stoccaggio complessiva dei serbatoi, se il parco automezzi e macchine operatrici dell'impresa richiedente è di almeno cinque unità. Si prescinde da tale numero nel caso di mezzi battipista, elicotteri, aeromobili rifornibili con carburanti per aeromobili, natanti e nel caso in cui il richiedente sia un ente pubblico. Ai fini della determinazione della consistenza del parco automezzi, ogni automezzo avente una capacità di carico superiore alle 3,5 tonnellate è considerato pari ad una unità. Il veicolo avente una capacità di carico inferiore, immatricolato come autocarro, viene considerato pari a mezza unità. Nel caso di imprese che svolgono attività di autonoleggio da rimessa e servizi di linea, l'autobus con una capienza di almeno 40 posti è considerato pari ad una unità e i veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti, compreso quello del conducente, pari a mezza unità. Ogni altro automezzo non rientrante nelle categorie menzionate, è considerato pari ad un quarto di unità.

(4)  L'autorizzazione per distributori fissi di carburante ad uso privato interno, destinati a soddisfare un pubblico servizio, un servizio di emergenza, di protezione civile o altro servizio similare, può essere rilasciata anche all'ente pubblico che svolge il servizio. La gestione degli impianti può essere affidata con contratto ad altri soggetti; copia dello stesso è trasmessa alla Ripartizione provinciale Economia 8). Gli enti pubblici e le aziende a partecipazione pubblica di maggioranza autorizzati all'installazione e all'esercizio di distributori privati interni per l'erogazione di gas metano, possono, previo nulla osta da parte della Ripartizione provinciale Economia8), stipulare convenzioni con altri enti pubblici o aziende a partecipazione pubblica al fine di consentire il rifornimento presso tali impianti degli automezzi di proprietà di detti enti o aziende.

(5) Le imprese titolari dell’autorizzazione per distributori fissi di carburante ad uso privato interno possono far rifornire presso i propri impianti anche i mezzi di altre imprese, purché rispondenti alle caratteristiche di cui al presente articolo, a condizione che

  1. tali imprese detengano una partecipazione minima del 30 per cento nell’impresa titolare dell’autorizzazione, o viceversa, oppure
  2. esista una coincidenza dei soci per almeno l’80 per cento. 36)

(5/bis)  Consorzi costituiti da almeno 20 imprese, delle quali non meno di un terzo appartenga al settore dei trasporti, sono autorizzate all'installazione di un impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato interno presso la sede operativa unitaria del consorzio. Almeno un terzo delle imprese, singolarmente considerato, deve essere in possesso dei requisiti di cui al comma 3. Tutti i soci del consorzio possono utilizzare il distributore di carburante ad uso privato interno esclusivamente per il rifornimento del proprio parco automezzi e macchine operatrici. 37)

(6)  L'installazione e l'esercizio di piccoli distributori fissi di carburante ad uso privato interno per l'erogazione di gasolio, aventi una capacità massima di tre metri cubi, destinati esclusivamente al rifornimento di macchine operatrici di un'impresa o di mezzi battipista, a prescindere dal loro numero, può avvenire immediatamente dopo la presentazione della denuncia alla Ripartizione provinciale Economia8). Alla denuncia va allegata la documentazione attestante l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione incendi e ambientali. Si considerano macchine operatrici quelle di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

(7) L'installazione e l'esercizio temporaneo di impianti mobili di distribuzione di carburante, del tipo approvato dal Ministero dell'Interno o da altro ente riconosciuto, sono consentiti nei seguenti casi, a condizione che il parco mezzi e macchine operatrici sia rifornibile prevalentemente solo sul posto:

  1. da parte di enti preposti all’espletamento di un servizio pubblico di emergenza;
  2. per cave, cantieri edili e stradali. 38)

(7/bis)  Sono altresì consentiti l’installazione e l’esercizio temporaneo di impianti mobili di distribuzione di carburante, del tipo approvato dal Ministero dell'Interno o da altro ente riconosciuto, per un periodo massimo di un anno, da parte di imprese che dimostrano di essere in possesso dei requisiti per ottenere l’autorizzazione per un distributore fisso, ma che temporaneamente non dispongono del terreno necessario per realizzarlo oppure sono in fase di costruzione o ristrutturazione della propria sede. Lo stesso vale anche per le imprese in fase di ristrutturazione della propria sede che sono già in possesso dell’autorizzazione per un distributore fisso. 39)

(7/ter)  Nei casi di cui ai commi 7 e 7/bis, la capacità massima consentita dell’impianto è di nove metri cubi. L'installazione e l'esercizio possono essere intrapresi immediatamente dopo la presentazione della denuncia di inizio attività alla Ripartizione provinciale Economia, cui va allegata copia dell'approvazione del tipo di impianto rilasciata dal Ministero dell'Interno. 40)

(8)  I titolari e gli esercenti di distributori di carburante ad uso privato interno, sia fissi che mobili, devono osservare le norme di sicurezza, prevenzione incendi ed ambientali. Essi devono altresì tenere il registro di carico e scarico e trasmettere alla Ripartizione provinciale Economia8), entro il 28 febbraio di ogni anno, il prospetto riepilogativo dei carburanti erogati nell'anno precedente.

(9)  Fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza, prevenzione incendi ed ambientali, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:

  1. ai distributori di carburante ad uso agricolo per uso proprio, limitatamente all'erogazione di prodotti denaturati, defiscalizzati o ad accisa ridotta;
  2. ai distributori di carburante ad uso privato interno, situati all'interno delle aree di pertinenza di pubbliche amministrazioni statali;
  3. alla detenzione ed erogazione di carburante mediante distributori mobili di carburante, del tipo autorizzato dal Ministero dell'Interno o da altro ente riconosciuto, per un quantitativo massimo di un metro cubo, se destinato al rifornimento di sole macchine operatrici;
  4. alla detenzione di carburante in serbatoi e contenitori mobili non interrati, conformi alle norme di sicurezza vigenti per un quantitativo massimo di un metro cubo, se il carburante è destinato al rifornimento di sole macchine operatrici.41)
8)
Le denominazioni “Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio” o “Ripartizione provinciale commercio” sono sostituite dalla denominazione “Ripartizione provinciale Economia”; vedi l'art. 37, comma 1, di questo D.P.P..
36)
L'art. 20/ter, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 18 novembre 2014, n. 29.
37)
L'art. 20/ter, comma 5/bis, è stato inserito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 17 aprile 2008, n. 18, e poi così modificato dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 10 gennaio 2012, n. 2.
38)
L'art. 20/ter, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 18 novembre 2014, n. 29.
39)
L'art. 20/ter, comma 7/bis, è stato inserito dall'art. 2, comma 3, del D.P.P. 18 novembre 2014, n. 29
40)
L'art. 20/ter, comma 7/ter, è stato inserito dall'art. 2, comma 3, del D.P.P. 18 novembre 2014, n. 29.
41)
L'art. 20/ter è stato inserito dall'art. 2 del D.P.P. 24 marzo 2007, n. 24.

Art. 21 (Modifiche di impianti)

(1)  Sono soggette ad autorizzazione ed a collaudo le seguenti modifiche di impianto:

  1. l'installazione di nuove colonnine per l'erogazione di carburante con o senza aumento del numero dei prodotti erogati;
  2. la sostituzione di un prodotto già esistente in un impianto con uno nuovo. 42)

(2)  Non sono soggette ad autorizzazione le seguenti modifiche di impianto:

  1. l'installazione di nuovi serbatoi e la sostituzione di serbatoi con altri;
  2. la sostituzione di distributori a semplice erogazione con altri a doppia erogazione o ad erogazione multiprodotto, o viceversa, limitatamente ai prodotti già autorizzati;
  3. il cambio di destinazione d'uso degli erogatori o dei serbatoi, limitatamente ai carburanti compresi nelle categorie già autorizzate per l'impianto esistente, a condizione che non venga aggiunto o eliminato alcun prodotto;
  4. la realizzazione e l'aumento di capacità dei depositi di stoccaggio degli oli lubrificanti;
  5. la sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;
  6. l'installazione di dispositivi self-service a pagamento posticipato;
  7. l'installazione di dispositivi ed impianti per il recupero dei vapori o per altri interventi finalizzati al risparmio di energia ed alla tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza;
  8. l’installazione di apparecchiature self-service a pagamento anticipato e l’estensione di quelle già presenti all’erogazione di altri carburanti. 43)

(3)  Le modifiche di cui al comma 2 devono essere preventivamente comunicate alla Ripartizione provinciale Economia20)  e realizzate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, della legge. Deve essere prodotta inoltre la dichiarazione di conformità, ai sensi della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18. In caso di modifica strutturale dell'impianto, la conformità dei lavori dovrà essere attestata da verbale di collaudo eseguito da un tecnico iscritto al collegio od ordine professionale.

42)
L'art. 21, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 10 gennaio 2012, n. 2.
43)
La lettera h) dell'art. 21, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 7, comma 2, del D.P.P. 10 gennaio 2012, n. 2.
20)
Le denominazioni "Ripartizione Turismo, commercio e servizi" o "Ripartizione provinciale Turismo, commercio e servizi" sono state sostituite dalla denominazione "Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio"; vedi l'art. 6 del D.P.P. 27 gennaio 2005, n. 3. La denominazione “Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio” o “Ripartizione provinciale commercio” sono poi sostituite dalla denominazione “Ripartizione provinciale Economia”; vedi l'art. 37, comma 1, di questo D.P.P..

Art. 22 (Revoca dell'autorizzazione)    delibera sentenza

(1)  L'Assessore provinciale al commercio revoca l'autorizzazione ed ordina la chiusura dell'impianto di distribuzione di carburanti:

  1. se l'impianto non inizia l'attività entro un anno dalla data di notifica dell'accoglimento dell'istanza, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
  2. se un impianto già autorizzato non supera con esito positivo il collaudo previsto, ovvero non ottempera alle prescrizioni impartite nel termine stabilito;
  3. se viene sospesa l'attività senza l'autorizzazione prevista dal presente regolamento;
  4. se l'impianto viene modificato senza autorizzazione, nei casi in cui essa è prevista, o viene allo stesso data una destinazione diversa da quella originariamente assegnata;
  5. se l'impianto viene messo in esercizio prima del termine previsto dall'autorizzazione o comunque prima che sia stato effettuato con esito positivo il prescritto collaudo, salvo i casi per i quali è previsto ed è stato concesso l'esercizio provvisorio;
  6. 44)
  7. se in un impianto privato interno vengono meno le condizioni previste dal presente regolamento per l'esercizio dell'attività.45)
  8. per inosservanza, da parte del titolare dell'autorizzazione, degli obblighi imposti dal presente regolamento, quando la inadempienza sia riconosciuta di tale gravità da compromettere la sicurezza e da turbare la continuità e regolarità dell'attività di distribuzione carburanti;
  9. per motivi di pubblico interesse ed in tal caso il titolare dell'autorizzazione è indennizzato per il solo valore residuo degli impianti, da determinare mediante stima dell'Ufficio tecnico provinciale, salvo che non ottenga la sostituzione dell'autorizzazione revocata con un'altra;
  10. se gli impianti ubicati nei centri storici che turbano i valori storici, architettonici ed ambientali o che costituiscono grave intralcio o pericolo alla circolazione, come individuati dalle direttive provinciali di cui all'articolo 19, comma 1, lettera e), non si trasferiscono in altra zona entro un periodo massimo di cinque anni dalla data di approvazione delle direttive medesime.

(2)  Le autorità competenti possono ordinare l'immediata sospensione dell'attività degli impianti ed eventualmente lo svuotamento dei serbatoi per gravi ed urgenti ragioni di sicurezza o di interesse pubblico.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 205 del 30.06.1999 - Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio - tassatività
44)
La lettera f) dell'art. 22 comma 1, è stata abrogata dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 1 dicembre 2008, n. 69.
45)
La lettera g) è stata sostituita dall'art. 3 del D.P.P. 24 marzo 2007, n. 24.

Art. 23 (Collaudo degli impianti)

(1)  Gli impianti per la distribuzione di carburanti non possono essere posti in esercizio, ovvero continuare l'attività, salvo l'esercizio provvisorio, prima che siano collaudati con esito positivo da apposita commissione, nominata dall'Assessore provinciale al commercio. L'esercizio provvisorio può essere autorizzato dall'Assessore competente solamente per gli impianti già in attività, esclusi gli impianti di gas di petrolio liquefatti (GPL) o gas metano.

(2)  La commissione di collaudo è composta da:

  1. un funzionario della Ripartizione provinciale Economia8) o un suo delegato, appartenente almeno alla sesta qualifica funzionale, che funge da presidente; 46)
  2. il direttore dell’Ufficio delle Dogane di Bolzano o un suo delegato; 47)
  3. il direttore dell'ufficio prevenzione incendi o un suo delegato.

Funge da segretario un impiegato della Ripartizione provinciale Economia20)  .

(3)  Le verifiche della Commissione sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, della legge sono effettuate al momento del collaudo e non oltre 15 anni dalla precedente verifica. Gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono sottoposti a verifica, entro il termine del 30 settembre 2003. Le risultanze concernenti tali verifiche sono comunicate all'interessato e trasmesse all'Ufficio delle Dogane di Bolzano, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'ambiente. Il controllo, la verifica e la certificazione concernenti la sicurezza sanitaria sono effettuati dall'azienda sanitaria locale competente per territorio.48) 

(3/bis)  Nel caso di impianti di distribuzione di carburante ad uso privato interno, la verifica periodica, da effettuarsi entro e non oltre 15 anni dalla precedente, volta ad accertare l’idoneità tecnica degli impianti nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 2, della legge, è effettuata da parte di un tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale o abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell’Unione Europea. 49)

(4)  La Commissione provvede ad effettuare il collaudo entro quattro mesi dalla data della domanda di collaudo, inoltrata dall'intestatario dell'autorizzazione relativa ad impianti già in esercizio, almeno 9 mesi prima della scadenza del termine di 15 anni. La Ripartizione provinciale Economia20)  può disporre in ogni momento verifiche e collaudi, a campione o meno, da parte della commissione.

8)
Le denominazioni “Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio” o “Ripartizione provinciale commercio” sono sostituite dalla denominazione “Ripartizione provinciale Economia”; vedi l'art. 37, comma 1, di questo D.P.P..
46)
Nel testo tedesco la lettera a), dell'art. 23, comma 2, è stata modificata dall'art. 4 del D.P.P. 18 novembre 2014, n. 29rispettivamente dall'art. 37, comma 3, di questo D.P.P..
47)
La lettera b), dell'art. 23, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 18 novembre 2014, n. 29.
20)
Le denominazioni "Ripartizione Turismo, commercio e servizi" o "Ripartizione provinciale Turismo, commercio e servizi" sono state sostituite dalla denominazione "Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio"; vedi l'art. 6 del D.P.P. 27 gennaio 2005, n. 3. La denominazione “Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio” o “Ripartizione provinciale commercio” sono poi sostituite dalla denominazione “Ripartizione provinciale Economia”; vedi l'art. 37, comma 1, di questo D.P.P..
48)
L'art. 23,  comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 24 gennaio 2003, n. 1, e poi così modificato dall'art. 4 del D.P.P. 18 novembre 2014, n. 29; vedi anche l'art. 37, comma 4, di questo Decreto.
49)
L'art. 23, comma 3/bis, è stato inserito dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 10 gennaio 2012, n. 2.

Art. 24 (Sospensione dell'attività)   delibera sentenza

(1)  Il titolare dell'autorizzazione o il gestore hanno diritto a sospendere per ferie l'esercizio dell'attività per non più di quattro settimane ogni anno, frazionate in non più di due periodi che dovranno essere concordati con la Ripartizione provinciale Economia20)  . In caso di mancato accordo fra le parti deciderà l'Assessore provinciale al commercio, tenendo conto delle esigenze dell'utenza, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione.

(2)  Per il restante periodo dell'anno i titolari dell'autorizzazione o i gestori non possono sospendere l'esercizio degli impianti senza l'autorizzazione dell'Assessore provinciale al commercio, che sarà concessa per il più breve periodo possibile e per motivi che determinano un'oggettiva impossibilità di esercizio.

(3)  Le sospensioni per impianti la cui attività è collegata al movimento turistico, fatte salve le esigenze dell'utenza, possono essere autorizzate per periodi di tempo non superiori a sei mesi nell'anno solare.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 167 del 05.06.2000 - Comunicazione dell'avvio di procedimento - non serve in caso di istanza dell'interessatoImpianto distribuzione di carburanti - sospensione temporanea dell'autorizzazione - scelta di merito
20)
Le denominazioni "Ripartizione Turismo, commercio e servizi" o "Ripartizione provinciale Turismo, commercio e servizi" sono state sostituite dalla denominazione "Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio"; vedi l'art. 6 del D.P.P. 27 gennaio 2005, n. 3. La denominazione “Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio” o “Ripartizione provinciale commercio” sono poi sostituite dalla denominazione “Ripartizione provinciale Economia”; vedi l'art. 37, comma 1, di questo D.P.P..

Art. 25 (Indicazioni all'utenza)

(1)  Presso ogni impianto, anche presso quelli dotati di apparecchiature self-service, deve essere esposto in modo ben visibile, un cartello riportante le seguenti indicazioni:

  1. orario di servizio giornaliero;
  2. impianto abilitato al servizio notturno più vicino.

(2)  In coincidenza con la chiusura degli impianti per turno festivo o per ferie, deve essere inoltre esposto in modo ben visibile un cartello riportante le seguenti indicazioni:

  1. i due impianti più vicini aperti percorrendo la strada in ambedue i sensi;
  2. l'impianto abilitato al servizio notturno più vicino.

(3)  Presso l'impianto privato interno deve essere esposto, in posizione ben visibile, un cartello con la seguente dicitura: "IMPIANTO PRIVATO INTERNO ad uso esclusivo dei mezzi dell'impresa."

CAPO VI
Commercio su aree pubbliche

Art. 26 (Rilascio dell'autorizzazione)      delibera sentenza

(1)  Nella domanda di autorizzazione, il richiedente deve indicare:

  1. le generalità o la ragione sociale;
  2. la residenza o la sede legale;
  3. la cittadinanza;
  4. i settori merceologici per i quali l'autorizzazione è richiesta;
  5. il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
  6. l'iscrizione nel registro delle imprese, salvo nuova azienda non ancora iscritta.

(2)  Qualora l'autorizzazione sia richiesta, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della legge, per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari per i quali si intenda esercitare anche la somministrazione, il richiedente deve inoltre indicare la camera di commercio presso la quale ha ottenuto l'iscrizione per la somministrazione di alimenti e di bevande, il numero e la data di iscrizione.

(3)  Prima del rilascio materiale dell'autorizzazione, l'autorità competente richiede all'interessato tutti i documenti non già in suo possesso e ritenuti necessari a certificare i fatti e i dati dichiarati all'atto della domanda, salvo quelli per i quali è sufficiente ed è stata resa l'autocertificazione.

(4)  Le domande di autorizzazione e per la concessione del posteggio devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione e nel rispetto dei criteri stabiliti dal comune e dalla Provincia, tra i quali quelli della residenza e dell'anzianità di frequenza, fatta comunque salva la specializzazione merceologica per i settori alimentare, ortofrutta, abbigliamento e non alimentare, qualora i posteggi abbiano una specifica destinazione merceologica. A parità delle altre condizioni, è data precedenza a coloro che hanno iniziato prima l'attività. Nel caso di trasformazione di una ditta individuale in una società, di semplice mutamento della forma societaria e di cessione dell'azienda familiare tra coniugi o tra genitori e figli, viene comunque considerato l'inizio originario dell'attività.50) 

(5)  Se il comune non stabilisce i criteri di cui sopra entro i termini previsti dalla legge, si applicano i criteri come determinati dagli indirizzi della Provincia.

(6)  Ogni provvedimento di autorizzazione va trasmesso in copia ogni trimestre alla camera di commercio di Bolzano, nonché alla camera di commercio nella cui circoscrizione il titolare dell'autorizzazione ha la residenza o la sede legale. Parimenti devono essere comunicate dagli organi competenti le variazioni concernenti l'esercizio dell'attività autorizzata. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare i cambi di residenza agli organi che l'hanno rilasciata i quali invieranno la comunicazione alle camere di commercio interessate.

(7)  All'attività di commercio su aree pubbliche non si applicano le disposizioni sulla fusione delle autorizzazioni.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 99 del 27.04.2001 - Commercio su aree pubbliche - mercati settimanali - assegnazione di posteggi - divieto del requisito della residenza quale criterio di priorità
50)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 4 del D.P.P. 27 gennaio 2005, n. 3.

Art. 27 (Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione)    delibera sentenza

(1)  Il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 18, comma 2, della legge è subordinato alle disponibilità di posteggio nelle aree destinate all'esercizio di tale attività. Ad ogni posteggio corrisponde un'autorizzazione. L'autorizzazione non può essere negata nel caso in cui nelle rispettive aree di utilizzazione siano disponibili posteggi.

(2)  Il posteggio, la cui localizzazione deve risultare nella domanda, deve essere indicato nell'autorizzazione. Al rilascio dell'autorizzazione consegue automaticamente la concessione del posteggio indicato nella domanda, o, se questo non sia disponibile, di altro il più possibile simile. La concessione del posteggio di cui all'articolo 19 della legge è tacitamente rinnovata se il comune non notifica all'interessato, almeno 6 mesi prima della scadenza, la decisione del Consiglio comunale di non procedere al rinnovo della stessa.

(3)  L'autorizzazione provinciale di cui all'articolo 18, comma 3, della legge, è unica, salvo il caso di subingresso ed il caso di chi al momento di entrata in vigore della legge era titolare di più autorizzazioni. Essa è rilasciata a chi ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale in provincia di Bolzano ed abilita all'esercizio dell'attività nell'ambito del territorio nazionale. La Giunta provinciale fissa il termine per la presentazione delle domande di autorizzazione.51) 

(4)  Possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali, disciplinate dalle stesse norme previste per l'esercizio dell'attività non stagionale, nonché autorizzazioni temporanee, in particolare in occasione di fiere/mercato, sagre o altre riunioni straordinarie di persone. Queste ultime sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate, nei limiti dei posteggi appositamente previsti, a chi possiede i requisiti morali di cui all'articolo 3.

(5)  Uno stesso soggetto può essere titolare contemporaneamente di più autorizzazioni, anche se rilasciate da regioni, province e comuni diversi. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti, ai collaboratori familiari e ad altri, secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente. L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 99 del 27.04.2001 - Commercio su aree pubbliche - mercati settimanali - assegnazione di posteggi - divieto del requisito della residenza quale criterio di priorità
51)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 5 del D.P.P. 27 gennaio 2005, n. 3.

Art. 28 (Determinazione delle aree)

(1)  L'ampiezza delle aree destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a), della legge, eventualmente anche per l'esercizio stagionale dell'attività, è stabilita dal consiglio comunale che determina la superficie complessiva destinata ai vari posteggi, il loro numero e l'eventuale loro suddivisione per settori merceologici. Nell'ambito del settore merceologico alimentare possono essere previsti i posteggi riservati a chi esercita congiuntamente la vendita e la somministrazione dei prodotti alimentari. Tali aree possono consistere in un insieme di posteggi contigui o in un insieme di posteggi situati in zone diverse del territorio comunale.

(2)  I posteggi possono essere dislocati secondo criteri di ordine merceologico, anche in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie.

(3)  Le aree degli aeroporti, delle stazioni ferroviarie e delle autostrade non fanno parte delle aree determinate ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge, tenuto conto che su dette aree l'esercizio del commercio presuppone il consenso del proprietario o gestore.

(4)  Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del comune un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a), della legge, essa può essere inserita fra le aree destinate allo svolgimento di tale attività. In tale caso i soggetti hanno titolo all'assegnazione dei posteggi che richiedono sull'area offerta, nel rispetto delle norme sulla concessione delle aree pubbliche previste dalla legge. Devono essere rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici, nonché le limitazioni e i divieti posti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nonché dall'articolo 19, comma 8, della legge.

(5)  Nel caso di singolo posteggio dislocato lungo strada o piazza non comunale, la disponibilità dell'area può essere dell'operatore, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge.

(6)  La concessione del posteggio ai mercati o alle fiere locali che si svolgono con cadenza superiore al mese ha una durata di sei anni a decorrere dall'anno 2004, anche nel caso di istituzione di nuovi mercati ed è assegnata a coloro che hanno il più alto punteggio nella graduatoria formulata secondo i criteri stabiliti dal Comune. In caso di decadenza del posteggio per assenza ingiustificata o altro motivo, il posteggio viene assegnato ad altri, secondo la graduatoria, per il periodo residuo rispetto alla durata di sei anni. Il Comune stabilisce il termine entro il quale devono essere presentate le domande di concessione del posteggio, le quali hanno validità di sei anni ovvero per il periodo residuo rispetto alla durata di sei anni.52) 

52)
Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 3 del D.P.P. 26 agosto 2004, n. 29.

Art. 29 (Posteggi)  

(1)  Tutti i posteggi, o parte di essi, dovrebbero avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata, senza modificare i posteggi dei vicini o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, un altro posteggio più adeguato, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

(2)  Il sindaco deve mettere a disposizione del richiedente l'autorizzazione comunale una planimetria aggiornata dei posteggi esistenti nel territorio del comune od indicare il numero, la superficie e la localizzazione dei posteggi disponibili.

(3)  Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della concessione è assegnato ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in provincia di Bolzano, in base alla graduatoria formulata dal comune, secondo i criteri di cui all'articolo 26, comma 4. L'area in concessione suindicata non può essere assegnata, qualora si tratti di un box o chiosco o locale, ovvero in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione. Con l'assegnazione provvisoria di un posteggio, l'assegnatario non acquisisce il diritto all'assegnazione definitiva.

(4)  Il divieto per l'operatore di utilizzare più di due posteggi contemporaneamente nella stessa fiera o mercato, posto dall'articolo 19, comma 6, della legge, non si applica a chi, al momento dell'entrata in vigore della legge, fosse titolare di più posteggi nella stessa fiera o mercato.

(5)  Qualora in una fiera o mercato esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare dell'attività di trasferirsi in uno di essi può essere accolta sulla base dell'anzianità di frequenza del mercato.

Art. 30 (Limitazioni e divieti per lo svolgimento dell'attività)

(1)  Limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse possono essere stabiliti per quanto concerne la localizzazione dei posteggi destinati all'esercizio dell'attività. Limitazioni e divieti stabiliti per creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o su aree pubbliche, sono illegittimi.

(2)  Coloro che svolgono l'attività in forma itinerante non possono sostare sulla stessa area occupata dalla struttura di vendita per più di un'ora al giorno, anche se in possesso di più autorizzazioni intestate al medesimo soggetto. La distanza tra le aree di sosta non può essere inferiore a 1.000 metri.53) 

53)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 4 del D.P.P. 26 agosto 2004, n. 29.

Art. 31 (Norme igienico-sanitarie)

(1)  L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme igienico-sanitarie in materia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari e a quelle in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

(2)  Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature prescritte dal Ministro della sanità e dalla Provincia autonoma di Bolzano, atte a garantire che i prodotti siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto allo loro natura ed alle loro caratteristiche.

(3)  Qualora l'attività sia esercitata mediante veicoli, questi devono essere conformi alle vigenti disposizioni stabilite dal Ministro della sanità e dalla Provincia autonoma di Bolzano.

(4)  Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste almeno di allacciamento alla rete elettrica. È altresì consentito nei casi in cui sia garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o l'attività sia esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3.

(5)  Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante l'uso di posteggio è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvi i casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3.

(6)  Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante è vietato, salvo che sia effettuato con i veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3 e fatte salve le relative disposizioni comunitarie.

(7)  Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

CAPO VII
Disposizioni generali e transitorie

Art. 32 (Orari)   delibera sentenza

(1)  Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano come regola la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Il comune individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive. In questo caso agli esercenti è consentito concordare tra loro l'apertura degli esercizi alimentari assicurando comunque l'approvvigionamento al consumatore e comunicando al comune l'eventuale chiusura.

(2)  I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.

(3)  L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri idonei mezzi di informazione.

(4)  Tutti gli impianti di distribuzione di carburanti, compresi quelli appoggiati ad altre attività, devono garantire l'apertura nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, entro la fascia oraria massima e minima determinata dalla Giunta provinciale. Deroghe particolari possono essere concesse dall'assessore provinciale competente per le zone turistiche, limitatamente ai periodi di maggiore afflusso turistico.

(4/bis)  L’apparecchiatura self-service a pagamento anticipato può essere impiegata come modalità di rifornimento anche durante le ore in cui è assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che sia effettivamente garantita la presenza di personale o del titolare della licenza di esercizio dell'impianto. 54)

(5)  Nei giorni festivi, il sabato pomeriggio, nonché per il servizio notturno deve essere prevista l'apertura di un numero di impianti opportunamente dislocati nella provincia secondo le esigenze dell'utenza ed entro i limiti fissati dalla Giunta provinciale. Gli impianti che rimangono aperti per turno domenicale o festivo hanno la facoltà di effettuare la giornata di riposo il giorno successivo.

(6)  Gli impianti ubicati sulle autostrade e sulla superstrada Merano/Bolzano, nonché gli impianti dotati di dispositivi "self-service" con pagamento anticipato, debbono restare aperti ininterrottamente, salvo disposizioni diverse da parte dell'Assessore provinciale competente.

(7)  Gli impianti di metano e di gas di petrolio liquefatti (GPL) non inseriti in un complesso di distribuzione con altri carburanti sono esonerati dall'osservanza dell'intervallo di chiusura pomeridiana e serale, nonché dei turni di chiusura festiva.

(8)  I giorni e gli orari di attività dei commercianti su aree pubbliche possono essere diversi da quelli previsti per gli altri operatori al dettaglio. Nel caso di fiere o mercati che si svolgono di domenica o in altri giorni festivi gli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su aree pubbliche possono tenere aperti gli esercizi per la durata della fiera o mercato. Se il comune autorizza l'apertura dei negozi nelle giornate domenicali e festive, in tali giornate possono esercitare l'attività anche i commercianti su aree pubbliche.

(9)  Le disposizioni in materia di orari delle attività di vendita al dettaglio non si applicano:

  1. alle rivendite di generi di monopolio, di giornali ed agli impianti di distribuzione di carburante;
  2. agli esercizi di vendita al dettaglio interni ai campeggi, villaggi e complessi turistico-alberghieri;
  3. agli esercizi di vendita al dettaglio, anche nella forma di commercio su aree pubbliche, situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali o a monte di funivie;
  4. ai produttori agricoli singoli autorizzati alla vendita al dettaglio ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59;
  5. ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, per la vendita presso il domicilio del consumatore.
massimeDelibera 19 dicembre 2011, n. 2006 - Indirizzi provinciali in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio (art. 20 L.P. n. 7/2000) - Revoca della deliberazione della Giunta provinciale 7 luglio 1997, n. 3173)
54)
L'art. 32, comma 4/bis, è stato inserito dall'art. 8, comma 1, del D.P.P. 10 gennaio 2012, n. 2.

Art. 33 (Subingresso)  

(1)  Il trasferimento della gestione o della proprietà di un'azienda o ramo aziendale di commercio al dettaglio in sede fissa o su aree pubbliche, nonché il trasferimento della titolarità di un impianto di distribuzione di carburante, comportano il trasferimento della relativa autorizzazione, salvo il caso di piccole strutture di vendita. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda di commercio su aree pubbliche comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione dei posteggi posseduti dal dante causa, ferma restando la durata della concessione del posteggio.

(1/bis)  È consentito il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda di vendita di giornali, per atto tra vivi o per causa di morte, nonché l'affidamento in gestione di reparto; nel caso di punto vendita di cui all'articolo 10/bis, comma 4, il trasferimento della gestione o della proprietà, deve riguardare sia la vendita di giornali che quella a cui la stessa è abbinata.55) 

(2)  La gestione degli impianti di distribuzione di carburante può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni, aventi per oggetto la cessione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, secondo le modalità e i termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione. Gli altri aspetti contrattuali e commerciali sono regolati in conformità ai predetti accordi interprofessionali. I medesimi accordi interprofessionali si applicano ai titolari di autorizzazione e ai gestori. I contratti di affidamento in uso gratuito tra concessionari e gestori esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano in vigore fino alla loro scadenza, anche in caso di trasferimento della titolarità del relativo impianto. Gli aspetti relativi agli acquisti in esclusiva sono disciplinati in conformità alle disposizioni adottate dall'Unione europea. Ogni pattuizione contraria al presente articolo è nulla di diritto. Le clausole previste dal presente articolo sono di diritto inserite nel contratto di gestione, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.

(2/bis)  Fermo restando quanto disposto dal comma 2, in alternativa ai contratti di fornitura o di somministrazione possono essere introdotte differenti tipologie contrattuali per l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione di carburanti. Tali differenti tipologie contrattuali devono essere state precedentemente tipizzate attraverso la stipula di accordi conclusi con le modalità di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57. Le nuove forme contrattuali possono essere adottate dopo il loro deposito presso il Ministero dello Sviluppo Economico e la loro pubblicizzazione. Esse devono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento. 56)

(3)  Nella comunicazione prevista dalla legge, il subentrante deve attestare il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 3. Questi ultimi sono richiesti solo se l'attività riguarda il settore merceologico alimentare. Egli deve altresì trasmettere copia autentica dell'atto di cessione d'azienda ovvero dell'atto di acquisto del titolo, nel caso di morte del dante causa.

(4)  Il subentrante può continuare l'attività a titolo provvisorio a partire dalla data di invio della comunicazione per un periodo massimo di 60 giorni e può comunque iniziare l'attività a partire dalla data di ricevimento della comunicazione stessa da parte dell'autorità competente. Il subentrante per causa di morte può continuare l'attività del dante causa o cedere l'azienda senza il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 3, per un periodo massimo di dodici mesi.

(5)  Nel caso di trasferimento della gestione di un'azienda di commercio al dettaglio entro 30 giorni dalla data di cessazione della medesima, il proprietario deve darne comunicazione all'autorità competente.

55)
Il comma 1/bis è stato inserito dall'art. 6 del D.P.P. 28 novembre 2006, n. 67.
56)
L'art. 33, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 9, comma 1, del D.P.P. 10 gennaio 2012, n. 2.

Art. 34 (Sanzioni)  

(1)  Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento di esecuzione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 588 a Euro 3.526, aumentata nei casi di particolare gravità, di recidiva o di reiterazione delle violazioni, nella misura prevista dall'articolo 22, comma 3, della legge.57) 

(2)  Per le violazioni di cui al comma 1, l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale esse hanno avuto luogo.

(3)  L'esercente che svolge l'attività di vendita su una superficie minore di quella autorizzata senza dare notizia al comune dell'entità della superficie utilizzata è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 1.

(4)  Ai sensi dell'articolo 22 comma 4 della legge, per esercizio di commercio fuori del territorio previsto dall'autorizzazione si intende anche quello che viene esercitato su un posteggio non assegnato nonché, nel caso di esercizio dell'attività in forma itinerante, quello che viene esercitato per più di un'ora al giorno sulla stessa area o nelle aree per le quali il Comune abbia disposto il divieto di svolgimento dell'attività. Non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo che sia utilizzato esclusivamente per il trasporto dei prodotti posti in vendita. Equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono fini di assistenza o di beneficenza. L’esercizio dell’attivitá su una superficie maggiore rispetto a quella del posteggio assegnato é punito con la sanzione amministrativa prevista al comma 1. 58) 

(5)  Salvo che il fatto costituisca reato, il fornire notizie non veritiere nelle domande o in altri atti e documenti presentati dagli interessati in relazione alle norme del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa prevista al comma 1. Alla stessa sanzione soggiace chi ometta di fornire notizie o dati previsti dal presente regolamento o non adempia alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire l'autorizzazione.

57)
Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 57, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.
58)
L'art. 34, comma 4, è stato prima sostituito dall'art. 5 del D.P.P. 26 agosto 2004, n. 29, e successivamente dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 10 febbraio 2011, n. 6.

Art. 35 (Revoca dell'autorizzazione e sospensione dell'attività)   delibera sentenza

(1)  I Sindaci controllano lo stato di attivazione degli esercizi commerciali al dettaglio ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'articolo 23 della legge.

(2)  La revoca dell'autorizzazione o la chiusura di una piccola struttura di vendita possono essere disposte anche per singolo settore merceologico e devono essere comunicate entro 30 giorni alla camera di commercio.

(3)  Colui che essendo in possesso di autorizzazione amministrativa non stagionale intende sospendere l'attività dell'esercizio di vendita al pubblico, deve darne notizia al comune prima dell'inizio della sospensione stessa. Analoga comunicazione deve essere data al pubblico a mezzo di apposito cartello da esporre sulla porta d'entrata dell'esercizio.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 358 del 24.07.2002 - Commercio - autorizzazione amministrativa - destinazione d'uso del locale - ampliamento nel verde agricolo: limitazioni - esecuzione del giudicato e jus superveniens - pianificazione urbanistica: ripartizione in zone del territorio - ampliamento abusivo di esercizio commerciale

Art. 36 (Disposizioni finali)  

(1)  Chiunque eserciti l'attività di commercio al dettaglio o di distribuzione di carburanti deve tenere esposta in modo visibile l'autorizzazione amministrativa o copia della comunicazione previste dalla legge per l'esercizio dell'attività.

(2)  Le domande di autorizzazione e le comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere presentate utilizzando, qualora disponibile, la modulistica predisposta dalla Ripartizione provinciale Economia 8).

(3)  La vendita al dettaglio dei prodotti compresi nelle tabelle riservate non soggette nè ad autorizzazione, nè a comunicazione, deve essere svolta con le caratteristiche dell'esercizio despecializzato, su una superficie di vendita non superiore ai limiti previsti per le piccole strutture di vendita di cui all'articolo 4 della legge, fermo restando quanto previsto per i distributori di carburante all'articolo 20, comma 4 del presente regolamento. Chiunque esercita l'attività di commercio al dettaglio di olio lubrificante deve offrire all'acquirente il servizio di raccolta dell'olio usato, per consentirne lo smaltimento secondo le norme vigenti.59) 

(4)  Le autorizzazioni rilasciate in base alle previgenti leggi provinciali 24 ottobre 1978, n. 68, e 16 gennaio 1995, n. 2, sono convertite d'ufficio nelle autorizzazioni previste dalla legge, con esclusione di quelle relative a piccole strutture di vendita non appena la Giunta provinciale avrà determinato i settori merceologici previsti dall'articolo 26, comma 1, della legge. Le autorizzazioni per gli impianti di distribuzione di carburante sono comunque convertite in occasione del prossimo collaudo. Le domande in corso di istruttoria alla data di emanazione del presente regolamento sono esaminate ai sensi della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, e successive modifiche.60) 

(5)  L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, rilasciata dalla Provincia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), e dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 16 gennaio 1995, n. 2, a persone fisiche o a società di persone non aventi rispettivamente la residenza o la sede legale in provincia di Bolzano, decade trascorsi 6 mesi dalla pubblicazione del presente regolamento. Tale tipo di autorizzazione va richiesto al comune di residenza o della sede legale, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. I titolari dell'autorizzazione di cui sopra devono restituire il titolo entro 30 giorni dalla decadenza.

(6)  I titolari di autorizzazione rilasciata in base alla previgente legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, per la tabella merceologica VIII, hanno diritto, previa comunicazione alla Provincia, ad ampliare la superficie di vendita fino al limite minimo previsto per le grandi strutture di vendita dall'articolo 6 della legge, entro tre anni dalla pubblicazione del presente regolamento. Trascorso tale termine, la domanda di ampliamento della superficie di vendita è soggetta all'autorizzazione prevista dalla legge.

(6/bis)  A tutti i punti vendita di giornali esclusivi e non esclusivi esistenti in forza del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è rilasciata, d'ufficio, l'autorizzazione prevista dal presente regolamento.61) 

(7)  È abrogato il decreto del Presidente della giunta provinciale 18 marzo 1980, n. 9, e successive modifiche, il decreto del Presidente della giunta provinciale 16 gennaio 1996, n. 8, e successive modifiche e il decreto del Presidente della giunta provinciale 7 novembre 1997, n. 36, e successive modifiche.

(8)  È abrogato il comma 5 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche.

8)
Le denominazioni “Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio” o “Ripartizione provinciale commercio” sono sostituite dalla denominazione “Ripartizione provinciale Economia”; vedi l'art. 37, comma 1, di questo D.P.P..
59)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 3 del D.P.P. 18 aprile 2001, n. 17.
60)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 3 del D.P.P. 18 aprile 2001, n. 17.
61)
Il comma 6/bis è stato inserito dall'art. 7 del D.P.P. 28 novembre 2006, n. 67.

Art. 37 (Adeguamento di denominazioni)

(1) Nel testo italiano del presente regolamento le denominazioni "Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio" o "Ripartizione provinciale commercio" sono sostituite, ove ricorrano, dalla denominazione "Ripartizione provinciale Economia.”

(2)  Nel testo tedesco del presente regolamento le denominazioni "Landesabteilung Tourismus, Handel und Dienstleistungen" o "Abteilung Handel" sono sostituite, ove ricorrano, dalla denominazione "Landesabteilung Wirtschaft.”

(3)  Nel testo tedesco della lettera a) del comma 2 dell’articolo 23 del presente regolamento le parole “der für den Handel zuständigen Abteilung der Landesverwaltung” sono sostituite dalle parole “der Landesabteilung Wirtschaft”.

(4)  Nel testo italiano del comma 3 dell’articolo 19 del presente regolamento la denominazione “Ufficio tecnico di finanza” è sostituita dalla denominazione “Ufficio delle Dogane di Bolzano”. Nel testo italiano del comma 3 dell’articolo 23 le parole “al competente Ufficio tecnico di finanza” sono sostituite dalle parole “all’Ufficio delle Dogane di Bolzano”.

(5)  Nel testo tedesco del comma 3 dell’articolo 19 del presente regolamento le parole “das Technische Finanzamt” sono sostituite dalle parole “das Zollamt Bozen”. Nel testo tedesco comma 3 dell’articolo 23 le parole “dem Technischen Finanzamt” sono sostituite dalle parole “dem Zollamt Bozen”. 62) 

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

62)
L'art. 37 è stato aggiunto dall'art. 6 del D.P.P. 27 gennaio 2005, n. 3, e poi così sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 18 novembre 2014, n. 29.
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