(1) L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di spazio stabilite dal comune nel cui territorio viene esplicato.
(2) L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico. Vanno in ogni caso rispettati i provvedimenti delle competenti autorità di pubblica sicurezza.
(3) L'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche nonché i criteri di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori singoli od associati che esercitano la vendita dei loro prodotti, sono stabiliti dal comune, in conformità agli indirizzi della Provincia e tenuto conto delle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici. I posteggi, secondo gli usi e le tradizioni locali, possono avere una specifica destinazione merceologica per i settori alimentare, ortofrutta, abbigliamento e non alimentare, che vincolano l'operatore a trattare unicamente tali merceologie. Tali aree sono stabilite sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, compreso il settore dei pubblici esercizi.
(4) La concessione del posteggio ha una durata di dodici anni. La concessione del posteggio decade per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a due mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o assistenza a persona convivente invalida o portatrice di grave handicap o partecipazione ad altra manifestazione mercatale, guasto o incidente al proprio automezzo o causa di morte del titolare. Non è considerato mancato utilizzo l'assenza nei giorni in cui sia eventualmente prevista la facoltatività della presenza e comunque nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio nonché nelle quattro settimane di ferie che possono essere suddivise al massimo in due periodi. 30)
(5) Con un preavviso di almeno dodici mesi la concessione del posteggio può essere revocata senza oneri a carico dell'ente revocante per comprovati motivi di pubblico interesse, che comportano la ristrutturazione del mercato. La concessione del posteggio e la relativa autorizzazione sono revocate a chi nella specializzazione merceologica interessata dal provvedimento ha la minore anzianità di frequenza, tenuto conto dell'anzianità di frequenza di eventuali proprietari precedenti. In mancanza di altri posteggi liberi la persona cui è stata revocata la concessione è automaticamente collocata al primo posto - in caso di più persone al posto immediatamente successivo - della graduatoria degli aspiranti alla concessione di un posteggio. In caso di revoca della concessione del posteggio per l'esercizio dell'attività per più giorni alla settimana, l'interessato ha diritto a ottenere un altro posteggio nel territorio comunale.31)
(5/bis) Un medesimo soggetto giuridico non può avere la titolarità o il possesso di più di quattro concessioni di posteggio nella medesima fiera o mercato. Tale limite è elevato a sei se il mercato o la fiera ha più di 100 posteggi. 32)
(6) 33)
(7) L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento dei mercati o delle fiere locali e i canoni per la concessione del posteggio sono stabiliti dal comune in conformità agli indirizzi della Provincia.
(8) L'autorità preposta alla tutela dei beni culturali e ambientali o i regolamenti di polizia urbana individuano le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, in cui l'esercizio del commercio previsto dalla presente legge non è consentito o può essere consentito solo con particolari limitazioni. In tale ultimo caso l'esercizio del commercio è subordinato al preventivo nulla osta dell'autorità preposta alla tutela dei beni culturali e ambientali, che, per quanto attiene alla somministrazione di alimenti e bevande, può essere concesso solo per le installazioni mobili.
(9) Senza permesso del proprietario o gestore è vietato l'esercizio del commercio di cui alla presente legge negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
L'art. 19, comma 4, è stato prima modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), punto 11., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7, e poi così sostituito dall'art. 16, comma 2, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
L'art. 19, comma 5/bis, è stato inserito dall'art. 16, comma 3, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
L'art. 19, comma 6, è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, lettera a), punto 12., della L.P. 16 marzo 2012, n. 7.