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In vigore al: 19/04/2016

Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 2000, n. 481)
Regolamento concernente le procedure amministrative relative alle funzioni delegate in materia di previdenza integrativa regionale

1)
Pubblicato nel B.U. 16 gennaio 2001, n. 3.

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1 (Campo di applicazione)  delibera sentenza

(1) Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni delegate nonché le modalità di richiesta e di erogazione delle prestazioni previdenziali, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, e successive modifiche, dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, e dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1.2)

(2) Il presente regolamento contiene disposizioni procedurali per l'attuazione della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19, e successive modifiche, concernente l'indennità di mobilità, della legge regionale 27 novembre 1995, n. 12, e successive modifiche, concernente l'assegno agli ex-combattenti e della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14, e successive modifiche, concernente le provvidenze per il riscatto di lavoro all'estero ai fini pensionistici.3)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 136 del 29.03.2006 - Previdenza integrativa - assegno di natalità - mancanza di poteri discrezionali - giurisdizione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 135 del 29.03.2006 - Previdenza integrativa - assegno di cura - posizione di diritto soggettivo - giurisdizione giudice ordinario
2)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 2 marzo 2007, n. 17.
3)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 2 marzo 2007, n. 17.

Art. 2 (Presentazione delle domande)

(1) Le domande volte ad ottenere gli interventi previdenziali previsti dalle leggi regionali di cui all'articolo 1 sono presentate all'Ufficio provinciale competente per la previdenza integrativa, su modelli elaborati dall'Ufficio stesso.

(2) La domanda può essere redatta anche in carta libera ma deve contenere gli elementi essenziali contenuti nei modelli approvati dalla Giunta provinciale.

(3) La domanda può anche essere inoltrata, all'Ufficio provinciale competente per la previdenza integrativa per il tramite degli enti gestori dei servizi sociali, purché nel rispetto dei termini di legge.

(4) Le domande incomplete devono essere completate entro il termine di 30 giorni dalla relativa comunicazione al richiedente da parte dell'Ufficio provinciale competente per la previdenza integrativa. Trascorso tale termine senza risposta, la domanda è archiviata.

(5) La documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'erogazione delle prestazioni previdenziali va prodotta contestualmente domanda, fatta salva l'applicazione dell'articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

(6) Qualora le domande siano presentate tramite un ente di patronato sulla base di apposita delega ai sensi delle disposizioni vigenti, le comunicazioni in ordine alla completezza della domanda e la comunicazione dell'esito della stessa, ad eccezione degli inviti al pagamento dei contributi assicurativi, sono portate a conoscenza anche dell'ente di patronato. La delega non può essere conferita a più patronati. Qualora nel corso dell'istruzione della pratica venga conferita delega ad un altro patronato, le comunicazioni sono inviate all'ultimo patronato delegato, sempreché la persona assistita abbia revocato la delega precedente dandone comunicazione all'Ufficio provinciale competente per la previdenza integrativa.

(7) Il Direttore della Ripartizione provinciale Politiche sociali può concordare intese con gli enti di patronato, nei limiti dei compiti affidati agli stessi dalla legge 30 marzo 2001, n. 152, per la trasmissione telematica delle domande e per la conservazione dei documenti cartacei.4)

4)
Il comma 7 è stato aggiunto dall'art. 2 del D.P.P. 2 marzo 2007, n. 17.

Art. 3 (Domande di contributo per il riscatto di lavoro all'estero ai fini pensionistici)

(1) La domanda di contributo ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14, e successive modifiche, è presentata all'Ufficio provinciale Previdenza ed assicurazioni sociali entro 60 giorni dalla data di scadenza fissata dall'istituto nazionale competente per la previdenza sociale per il versamento dell'intero onere dovuto ai fini del riscatto.

(2) In caso di pagamenti rateali dell'onere di riscatto a favore dell'istituto previdenziale, la domanda di contributo è presentata all'Ufficio provinciale Previdenza ed assicurazioni sociali entro 60 giorni dalla scadenza prevista per il versamento dell'ultima rata.

(3) L'eventuale richiesta di surroga ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14, e successive modifiche, per il pagamento all'istituto previdenziale dell'intero onere di riscatto è inoltrata all'Ufficio provinciale Previdenza ed assicurazioni sociali 60 giorni prima della scadenza stabilita dall'istituto previdenziale per il relativo versamento. Il pagamento all'istituto previdenziale è effettuato solo dopo che il richiedente ha versato la quota di onere a proprio carico alla Provincia.5)

5)
L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 3 del D.P.P. 2 marzo 2007, n. 17.

Capo II
Disposizioni riguardanti gli interventi in materia di previdenza integrativa di cui alla legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, e successive modifiche

Art. 4 (Assegno di natalità)

(1) Per nascita si intende l'evento che risulta dai registri anagrafici comunali.

Art. 5 (Integrazione dell'assegno al nucleo familiare)

(1) La prima domanda per la concessione dell'assegno integrativo al nucleo familiare di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, e successive modifiche, può essere presentata durante tutto il corso dell'anno ed ha effetto fino alla fine del periodo di riferimento annuale in relazione al quale l'integrazione è disposta.

(2) Per la prosecuzione dell'erogazione la relativa domanda deve essere rinnovata tra il 1° giugno e il 30 settembre di ogni anno, anche contestualmente alla comunicazione annuale delle condizioni reddituali e patrimoniali della famiglia e della composizione del nucleo familiare. Trascorso il termine ultimo del 30 settembre può essere presentata solo domanda per una nuova concessione dell'integrazione.

(3) L'assegno integrativo al nucleo familiare è erogato in due rate semestrali, la prima con scadenza al 31 dicembre e la seconda con scadenza al 30 giugno per i rispettivi precedenti semestri.

(4) La concessione dell'assegno integrativo al nucleo familiare è disposta sulla base delle dichiarazioni, rese dal richiedente nella domanda, in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti per il periodo in relazione al quale spetta l'assegno.

(5) Qualora durante il periodo di godimento dell'assegno integrativo al nucleo familiare si verifichino fatti in base ai quali l'integrazione spetti in misura diversa o venga meno il relativo diritto, il richiedente deve darne immediata comunicazione all'ufficio provinciale competente per la previdenza integrativa. La revoca o la modifica dell'importo dell'assegno al nucleo decorre dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento.

(6) L'Ufficio competente, al fine di verificare il requisito di cui all'articolo 1 comma 10 del decreto della Presidente della Regione 5 giugno 2000, n. 5/L, e successive modifiche, predispone idonei controlli, anche sulla dimora abituale effettiva dell'altro genitore, avvalendosi della collaborazione dei Comuni.6)

(7) In caso di decesso del richiedente l'integrazione dell'assegno al nucleo familiare, il coniuge ha diritto all'integrazione, senza soluzione di continuità, qualora entro il termine di 3 mesi dalla data del decesso del coniuge rinnovi la domanda e sia in possesso degli ulteriori requisiti previsti.

(8) La condizione di figlio maggiorenne a carico in quanto studente, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, e successive modifiche, è dimostrata qualora il richiedente, nella domanda di concessione, indichi gli estremi dell'iscrizione, l'effettiva frequenza, l'anno di immatricolazione e la durata legale del corso di studi del figlio.

(9) L'erogazione dell'assegno integrativo al nucleo familiare non è interrotta per i figli maggiorenni a carico in quanto studenti, nel periodo intercorrente tra la fine degli studi di scuola media superiore e l'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo relativo a corsi universitari, parauniversitari o ad altri corsi d'istruzione superiore.

6)
Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 15 novembre 2002, n. 46.

Art. 6 (Assegno di cura)

(1) L'assegno è corrisposto in due rate, che sono liquidate rispettivamente nel mese di compimento del primo e del secondo anno di vita,

(2) Ai fini della liquidazione delle rate il richiedente deve attestare il possesso di tutti i requisiti per il periodo che intercorre tra il primo e il secondo anno di vita del bambino.

(3) Su richiesta possono essere liquidati acconti sulle rate, previe attestazione del possesso di tutti i requisiti del richiedente e dichiarazione di non avere svolto attività lavorativa per più di sei giorni al mese. In caso contrario eventuali assegni spettanti in misura ridotta sono liquidati alla scadenza annuale.

(4) Qualora la documentazione relativa ai requisiti non sia trasmessa entro i termini stabiliti, la liquidazione è sospesa fino alla sua trasmissione ed è erogata alla successiva scadenza prevista.

(5) Qualora si verifichino variazioni ai fini della corresponsione dell'assegno di cura, esse hanno effetto dal mese successivo al verificarsi dell'evento, salvi i casi previsti dalla legge.

(6) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, comma 5, della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 e successive modifiche, in relazione ai richiedenti appartenenti ai nuclei familiari di coltivatori diretti, mezzadri e coloni che operino sul territorio regionale in aziende particolarmente svantaggiate, si applicano le disposizioni della legge provinciale 19 dicembre 1988, n. 63e successive modifiche; le aziende devono conseguire almeno 20 punti di svantaggio. Tale punteggio è aggiornato dalla Giunta provinciale.7)

(7) All'erogazione dell'assegno di cura si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5, comma 6.

7)
Vedi l'art. 4, comma 2, del D.P.P. 15 novembre 2002, n. 46:

Art. 7 (Indennità giornaliera per degenza ospedaliera)

(1) L'indennità giornaliera per degenza ospedaliera di cui all'articolo 23 della legge regionale 24 maggio, 1992, n. 4, e successive modifiche, è corrisposta previa presentazione di certificazione, rilasciata dal reparto ospedaliero competente, attestante la durata della degenza e recante l'annotazione "malattia" quale causa della degenza medesima.

Art. 8 (Indennità per infortunio domestico)

(1) L'indennità giornaliera per infortunio domestico di cui all'articolo 28 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, e successive modifiche, è corrisposta sulla base di una certificazione del medico di famiglia da cui risulti l'inabilità temporanea assoluta al lavoro a seguito di infortunio, nonché la prognosi di guarigione.

(2) Nella domanda di erogazione dell'indennità giornaliera devono altresì essere indicati il luogo, la data e la dinamica dell'infortunio.

Art. 9 (Contribuzione previdenziale)

(1) La contribuzione di cui all'articolo 7 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, e successive modifiche, deve essere versata al momento dell'adesione e, per gli anni successivi, prima dell'inizio del nuovo anno assicurativo con una tolleranza di dieci giorni.8)

(2) In caso di versamento effettuato entro 10 giorni dalla data dell'adesione, l'anno assicurativo decorre dalla data dell'adesione stessa. In caso di versamenti effettuati oltre tale termine ma entro un mese dalla data dell'adesione, l'assicurazione decorre dalla data del versamento.

(3) Il mancato versamento della contribuzione entro i termini di cui ai commi 1 e 2 costituisce rinuncia all'instaurazione o alla prosecuzione del rapporto assicurativo. In tal caso la posizione assicurativa è considerata chiusa ed è archiviata.

(4) Qualora il contributo sia versato in misura inferiore al dovuto ma almeno pari a quello dovuto nell'anno assicurativo antecedente, la differenza, maggiorata degli interessi calcolati al saggio legale, deve essere versata entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Eventuali importi versati in eccesso rispetto al dovuto saranno restituiti.

(5) Per gli assicurati che risultavano già iscritti alla data del 31 dicembre 1998 alle varie forme assicurative il nuovo anno assicurativo decorre, per i nuovi iscritti nel medesimo anno, dalla data dell'iscrizione, e, per le persone che hanno optato per la prosecuzione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, e successive modifiche, dal 1° novembre di ogni anno.9)

(6) I contributi assicurativi dovuti ai fini del conseguimento delle prestazioni previdenziali possono essere incassati contemporaneamente all'erogazione delle prestazioni relative.

(7) Il contributo assicurativo può essere versato anticipatamente per più anni, per un massimo di tre, contestualmente alla dichiarazione di adesione o alla prosecuzione del rapporto assicurativo. In tal caso il contributo assicurativo è determinato in base alle condizioni economiche con riferimento alla data della dichiarazione stessa.

(8) Ai fini della rilevazione della situazione economica, il questionario attestante le condizioni reddituali e patrimoniali del nucleo familiare deve essere consegnato contestualmente alla dichiarazione di adesione e per gli anni successivi al primo entro il termine di due mesi prima della scadenza dell'anno assicurativo.10)

8)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 15 novembre 2002, n. 46.
9)
Il comma 5 è stato modificato dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 15 novembre 2002, n. 46.
10)
Il comma 8 è stato modificato dall'art. 2, comma 3, del D.P.P. 15 novembre 2002, n. 46.

Capo III
Disposizioni concernenti gli interventi di previdenza integrativa a favore delle casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui alla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche

Art. 10 (Sostegno della contribuzione volontaria ai fini della costituzione della pensione del sistema obbligatorio)

(1) Per gli anni arretrati, le domande di contributo ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, sono presentate entro 60 giorni dalla data di scadenza prevista per il pagamento di questi contributi, stabilita dalla cassa pensionistica che ha autorizzato la contribuzione.

(2) Le domande di contributo ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, sono presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i versamenti per la costituzione della pensione di vecchiaia.

(3) La valutazione delle condizioni economiche del richiedente avviene sulla base del reddito relativo all'anno contributivo di riferimento e del patrimonio consistente al 31 dicembre dell'anno contributivo di riferimento.11)

11)
L'art. 10 è stato sostituito dall'art. 4 del D.P.P. 2 marzo 2007, n. 17.

Art. 11 (Trattamento ordinario di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri in Svizzera)

(1) La domanda di erogazione del trattamento ordinario di disoccupazione di cui all'articolo 12 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, è presentata all'Ufficio provinciale competente per la previdenza integrativa entro 60 giorni dalla data di ripresa del lavoro susseguente alla sosta stagionale.

Art. 12 (Interventi a sostegno della contribuzione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni)  delibera sentenza

(1) Per aziende in condizioni particolarmente sfavorite ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche si intendono quelle:

  1. con almeno 20 punti di svantaggio, stabiliti secondo le norme vigenti ai fini dello sviluppo agricolo delle zone montane, 12)
  2. con non più di 35 unità di bestiame adulto e non più di tre ettari di frutteto o vigneto,13)
  3. in cui il titolare dell'azienda agricola e le eventuali altre persone iscritte quali collaboratori in agricoltura percepiscono un reddito complessivo lordo non superiore a Euro 15.500, escluso il reddito prodotto dall'azienda stessa nonché le pensioni da coltivatore diretto. 14)

(2) I limiti di cui al comma 1 sono riferiti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello relativo alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

(3) Il contributo può essere richiesto dal titolare della posizione contributiva presso l'istituto competente per la previdenza sociale.15)

(4) In caso di decesso del titolare della posizione contributiva prima del termine della domanda, quest'ultima è presentata dal nuovo titolare, anche provvisorio, a condizione che si sia adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476. La domanda può comprendere anche i contributi pregressi regolarmente versati, fino ad un massimo di due anni.16)

(5)17)

massimeDelibera 23 gennaio 2012, n. 110 - Modifica dei criteri di individuazione delle aziende agricole particolarmente sfavorite ai fini dell'erogazione del sostegno regionale sulla contribuzione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
massimeDelibera N. 64 del 18.01.2010 - Modifica dei criteri di individuazione delle aziende agricole particolarmente sfavorite ai fini dell'erogazione del sostegno regionale sulla contribuzione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni
12)
La lettera a) è stata sostituita dall'art. 5 del D.P.P. 2 marzo 2007, n. 17.
13)
Con la delibera della Giunta provinicale 18 gennaio 2010, n. 64, la Giunta provinciale ha aumentato, a decorrere dall'anno 2010, il limite delle unità di bestiame adulto a n. 40.
14)
La lettera c) è stata sostituita dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 15 novembre 2002, n. 46. Con la delibera della Giunta provinicale 18 gennaio 2010, n. 64, la Giunta provinciale ha aumentato il limite del reddito complessivo lordo extra-agricolo a Euro 22.000.
15)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 5 del D.P.P. 2 marzo 2007, n. 17.
16)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 5 del D.P.P. 2 marzo 2007, n. 17.
17)
Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 3, comma 3, del D.P.P. 15 novembre 2002, n. 46, e successivamente abrogato dall'art. 5 del D.P.P. 2 marzo 2007, n. 17.

Capo IV
Disposizioni concernenti l'assicurazione volontaria ai fini della pensione regionale di vecchiaia di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche

Art. 13 (Pensione di vecchiaia)

(1) Il contributo di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, è versato annualmente in un'unica rata, il cui ammontare è determinato, per ciascun anno, dalla Giunta regionale.

(2) La richiesta di riduzione del contributo di cui all'articolo, 5 comma 1, della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, può essere presentata contemporaneamente alla dichiarazione di adesione o entro il 31 luglio dell'anno di adesione. Il contributo assicurativo è dovuto, per adesioni dal 1 gennaio al 31 luglio, entro il 30 settembre di ogni anno e, per adesioni dal 1° agosto al 31 dicembre di ogni anno, entro due mesi dall'adesione. Qualora la riduzione sia richiesta successivamente alle suddette date di scadenza ma prima della data dell'effettivo versamento del contributo, il richiedente deve versare il contributo ordinario, salva la restituzione degli importi eccessivi. Qualora la riduzione non venga richiesta in data precedente all'effettivo versamento del contributo ciò comporta la perdita del diritto alla riduzione.

(3) I contributi assicurativi relativi agli anni successivi al primo devono essere versati entro il 30 settembre di ogni anno. La riduzione del contributo può essere richiesta entro il 31 luglio di ogni anno. Qualora la riduzione sia richiesta successivamente alla suddetta data di scadenza ma prima della data dell'effettivo versamento del contributo, dev'essere versato il contributo in misura intera, fatta salva la successiva restituzione delle somme versate in eccesso. La mancata richiesta di riduzione in data precedente all'effettivo versamento del contributo comporta la perdita del diritto alla riduzione riferita all'anno di versamento.

(4) La sanzione di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, è calcolata sulla base del contributo ridotto.

(5) La sanzione di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche,è versata contemporaneamente alla rata successiva.

(6) Qualora il contributo sia versato in misura inferiore al dovuto, la sanzione di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, e la differenza sono versate alla rata successiva. Il mancato versamento costituisce rinuncia alla prosecuzione del rapporto assicurativo.

(7) La richiesta di riscatto di cui all'articolo 7/bis della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, dev'essere inoltrata al più tardi assieme alla domanda di pensione. Anche l'eventuale richiesta di riduzione del costo degli anni riscattati di cui all'articolo 7/ter della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, dev'essere presentata al più tardi assieme alla domanda di pensione; in caso contrario il richiedente perde il diritto alla riduzione.

(8) Le agevolazioni di cui all'articolo 7/bis della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, comportano una riduzione dei quindici anni previsti dall'articolo 7 della medesima legge regionale per il periodo di tempo riscattato.

(9) Le agevolazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 2bis, della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, comportano una riduzione del periodo contributivo. Su richiesta dell'assicurato, esse possono determinare, proporzionalmente, un prolungamento del periodo contributivo oltre la durata dei 15 anni. La relativa richiesta è presentata contestualmente alla domanda di liquidazione della pensione. In tal caso i contributi non versati sono pagati, nella misura vigente nell'anno della domanda, tenuto conto delle riduzioni eventualmente concesse negli anni precedenti.18)

(10) Nel caso di rinuncia all'assicurazione per effetto del versamento ritardato, come previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche, la quota pari all'80% del contributo versato è restituita entro tre mesi dal mancato versamento nel termine indicato.

(11) Nel caso di esplicita rinuncia volontaria, la quota pari all'80% del contributo versato è restituito entro tre mesi dalla data della dichiarazione di rinuncia, come previsto dall'articolo 5bis della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, e successive modifiche.

18)
Il comma 9 è stato sostituito dall'art. 6 del D.P.P. 2 marzo 2007, n. 17.

Capo V
Disposizioni concernenti l'indennità regionale di mobilità di cui alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19, e successive modifiche 19)

 

19)
Il Capo V è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 18 marzo 2014, n. 6.

Capo V bis20)
Disposizioni concernenti il contributo sulla copertura previdenziale per i periodi di assistenza e cura dei figli e dei familiari non autosufficienti ed il contributo ai fini della costituzione di una pensione complementare.

Art. 14/bis (Contributo sulla copertura previdenziale per i periodi di assistenza e cura dei figli e dei familiari non autosufficienti)

(1) Coloro che hanno effettuato versamenti volontari e che intendono richiedere il contributo ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, devono presentare domanda entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello contributivo di riferimento, corredandola delle attestazioni riguardanti l'avvenuto versamento dei contributi volontari.

(2) Coloro che hanno effettuato versamenti obbligatori e che intendono richiedere il contributo ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, devono presentare domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello contributivo di riferimento, corredandola delle attestazioni riguardanti i versamenti obbligatori effettuati.

(3) I lavoratori autonomi che si dedicano alla cura e all'assistenza dei figli o dei familiari gravemente non autosufficienti e che accedono agli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, comunicano, prima di interrompere la loro attività lavorativa, all'Ufficio provinciale Previdenza ed assicurazioni sociali il periodo di astensione dall'attività stessa.

(4) Alla domanda di contributo ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, è allegato l'estratto conto del fondo pensione riferito al 31 dicembre dell'anno in cui sono stati effettuati i versamenti previdenziali per i quali si richiede il contributo. In caso di concessione del contributo, il beneficiario presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, e fino all'ottavo anno successivo a quello della concessione del contributo, l'estratto conto riferito al 31 dicembre dell'anno precedente. L'Ufficio provinciale Previdenza ed assicurazioni sociali, sulla base di intese tra il Direttore della Ripartizione provinciale Politiche sociali ed il gestore del fondo pensione interessato, può, ai fini della verifica dell'esercizio della facoltà di riscatto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, richiedere la relativa documentazione.21)

21)
L'art. 14/bis è stato inserito dall'art. 8 del D.P.P. 2 marzo 2007, n. 17.

Art. 14/ter (Contributo ai fini della costituzione di una pensione complementare)

(1) La domanda di contributo sui versamenti previdenziali ai fini dell'articolo 6bis della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, è presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti, corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuto versamento degli stessi.

(2) La valutazione delle condizioni economiche del richiedente avviene sulla base del reddito relativo all'anno contributivo di riferimento e del patrimonio consistente al 31 dicembre dell'anno contributivo di riferimento.

(3) Alla domanda di contributo ai sensi dell'articolo 6bis della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, è allegato l'estratto conto del fondo pensione riferito al 31 dicembre dell'anno in cui sono stati effettuati i versamenti previdenziali per i quali si richiede il contributo. In caso di concessione del contributo, il beneficiario presenta, entro il 30 giugno di ogni anno e fino all'ottavo anno successivo a quello della concessione del contributo, l'estratto conto riferito al 31 dicembre dell'anno precedente. L'Ufficio provinciale Previdenza ed assicurazioni sociali, sulla base di intese tra il Direttore della Ripartizione provinciale Politiche sociali ed il gestore del fondo pensione interessato, può, ai fini della verifica dell'esercizio della facoltà di riscatto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, richiedere la relativa documentazione.22)

22)
L'art. 14/ter è stato inserito dall'art. 9 del D.P.P. 2 marzo 2007, n. 17.
20)
Il Capo V bis è stato inserito dall'art. 7 del D.P.P. 2 marzo 2007, n. 17.

Capo VI
Disposizioni transitorie e finali

Art. 15 (Termini)

(1) Le domande di contributo ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, nonché ai sensi degli articoli 4 e 6bis della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, riferite ai versamenti previdenziali relativi all'anno 2005 sono presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.23)

23)
L'art. 15 è stato sostituito dall'art. 10 del D.P.P. 2 marzo 2007, n. 17.

Art. 15/bis (Rilevazione delle condizioni economiche)

(1) Alle domande di contributo relative agli anni 2005 e 2006 ai sensi degli articoli 4 e 6bis della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 aprile 2003, n. 4/L, e del relativo allegato.24)

24)
L'art. 15/bis è stato inserito dall'art. 11 del D.P.P. 2 marzo 2007, n. 17.

Art. 15/ter (Presentazione delle domande di contributo ai fini della costituzione della pensione di vecchiaia)

(1) Le domande di contributo relative ai contributi arretrati versati nell'anno 2005 sono presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.25)

25)
L'art. 15/ter è stato inserito dall'art. 12 del D.P.P. 2 marzo 2007, n. 17.

Art. 16 (Ricorsi)

(1) Qualora il Direttore della Ripartizione provinciale Servizio sociale, nel corso dell'istruttoria del ricorso, accerti la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per la prestazione oggetto del ricorso medesimo, procede all'erogazione della prestazione richiesta.

(2) I ricorsi amministrativi avverso la reiezione delle prestazioni di cui alla legge regionale 27 novembre 1995, n. 12, e successive modifiche, sono decisi dalla Giunta provinciale previo parere dell'Associazione combattenti e vittime di guerra, nel caso in cui le reiezioni siano riferite ad attività svolte durante il periodo di guerra.

Art. 17 (Dichiarazioni false)

(1) In caso di accertata esibizione di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità o in caso di dichiarazioni false è disposta la revoca per intero del beneficio concesso o erogato e il relativo importo è recuperato, maggiorato degli interessi legali, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di legge.26)

26)
L'art. 17 è stato sostituito dall'art. 13 del D.P.P. 2 marzo 2007, n. 17.

Art. 18 (Liquidazione di importi non riscossi a causa di decesso)

(1) Gli importi relativi a prestazioni spettanti al richiedente deceduto sono liquidati, su richiesta, agli eredi, fatte salve le eventuali diverse disposizioni contenute nelle leggi regionali.

Art. 19 (Modalità di pagamento)

(1) Le prestazioni previdenziali sono erogate, sul territorio provinciale, anche mediante versamento su un conto bancario intestato al beneficiario.

Art. 20 (Abrogazioni)

(1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento approvato con il decreto del Presidente della giunta provinciale 3 maggio 1993, n. 14, e successive modifiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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ActionAction24/05/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 150 del 24.05.2000
ActionAction25/05/2000 - Legge provinciale 25 maggio 2000, n. 10
ActionAction25/05/2000 - Legge provinciale 25 maggio 2000, n. 11
ActionAction25/05/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 155 del 25.05.2000
ActionAction29/05/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 maggio 2000, n. 23
ActionAction30/05/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 maggio 2000, n. 24
ActionAction30/05/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 maggio 2000, n. 25
ActionAction31/05/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 165 del 31.05.2000
ActionAction02/06/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 giugno 2000, n. 26
ActionAction05/06/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 166 del 05.06.2000
ActionAction05/06/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 167 del 05.06.2000
ActionAction19/06/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 184 del 19.06.2000
ActionAction19/06/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 185 del 19.06.2000
ActionAction05/07/2000 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 luglio 2000, n. 27
ActionAction17/07/2000 - Contratto collettivo 17 luglio 2000
ActionAction25/07/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 197 del 25.07.2000
ActionAction03/08/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 228 del 03.08.2000
ActionAction03/08/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 230 del 03.08.2000
ActionAction07/08/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 231 del 07.08.2000
ActionAction23/08/2000 - Contratto collettivo 23 agosto 2000
ActionAction23/08/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 agosto 2000, n. 31
ActionAction29/08/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 243 del 29.08.2000
ActionAction05/09/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 254 del 05.09.2000
ActionAction05/09/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 257 del 05.09.2000
ActionAction06/09/2000 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 settembre 2000, n. 33
ActionAction08/09/2000 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 8 settembre 2000, n. 35
ActionAction18/09/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 264 del 18.09.2000
ActionAction20/09/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 266 del 20.09.2000
ActionAction20/09/2000 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 267 del 20.09.2000
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ActionAction28/03/2000 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 86 vom 28.03.2000
ActionAction18/04/2000 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 114 vom 18.04.2000
ActionAction28/08/2000 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 239 vom 28.08.2000
ActionAction14/01/2000 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 5 vom 14.01.2000
ActionAction26/10/2000 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 309 vom 26.10.2000
ActionAction09/11/2000 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 325 vom 09.11.2000
ActionAction18/11/2000 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 329 vom 18.11.2000
ActionAction06/12/2000 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 334 vom 06.12.2000
ActionAction07/12/2000 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 335 vom 07.12.2000
ActionAction28/08/2000 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 240 vom 28.08.2000
ActionAction14/01/2000 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 5 vom 14.01.2000
ActionAction14/01/2000 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 5 vom 14.01.2000
ActionAction05/09/2000 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 settembre 2000, n. 4/16.1 —
ActionAction19/05/2000 - Circolare 19 maggio 2000, n. 5
ActionAction28/08/2000 - Contratto di comparto
ActionAction17/07/2000 - Contratto collettivo
ActionAction06/04/2000 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18 
ActionAction31/07/2000 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 luglio 2000, n. 29 
ActionAction04/12/2000 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 2000, n. 48
ActionAction04/05/2000 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 maggio 2000, n. 19 —
ActionAction30/10/2000 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39
ActionAction11/08/2000 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30
ActionAction25/02/2000 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7
ActionAction24/01/2000 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 gennaio 2000, n. 3
ActionAction29/06/2000 - Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12
ActionAction25/01/2000 - Legge provinciale 25 gennaio 2000, n. 2
ActionAction25/01/2000 - Legge provinciale 25 gennaio 2000, n. 3
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