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In vigore al: 19/04/2016

k') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000 1)
Contratto collettivo di comparto per il personale provinciale: concessione dei premi di produttività per l'anno 2000 (art. 58 del CCI del 29.7.1999), modifiche relative all'orario flessibile, buoni pasto e provvidenze in favore del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco
6

1)

Pubblicato nel B.U. 12 settembre 2000, n. 38.

CAPO I
Salario di produttività per l'anno 2000

Art. 1 (Fonte normativa e fondo per il premio di produttività)

(1) Per il finanziamento dei premi di produttività per la generalità del personale è stanziato ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del contratto collettivo intercompartimentale (CCI) del 29.7.1999, nel bilancio di previsione 2000 per l'anno 2000 un importo complessivo di lire 17,645 miliardi (capitolo 12101), determinato secondo l'articolo 4, comma 1, del CCI dell'11.11.1998 e corrispondente al 2,8%.

(2) Le quote individuali vengono stabilite dall'Amministrazione in proporzione allo stipendio iniziale delle singole qualifiche funzionali, di cui il 75% è assegnato a titolo di premio base, con l'osservanza delle ulteriori disposizioni previste dall'articolo 4, al personale compreso tra la 1a e la 4a qualifica funzionale ed il 65% a quello compreso tra la 5a e la 9a qualifica funzionale.

(3) Il capo I del presente contratto di comparto non trova applicazione per il personale dirigenziale definito tale dall'articolo 1 del contratto intercompartimentale per il personale dirigenziale del 17.7.2000 (pubblicato sul B.U. del 25.7.2000, n. 31, supplemento ordinario n. 2) in quanto per detto personale è prevista per l'anno 2000 l'indennità di risultato.

Art. 2 (Quota del fondo per i premi base)

(1) Ogni singola unità organizzativa determina la quota del fondo per i premi base, che le spetta. Al fine si procede a moltiplicare l'importo stabilito ai sensi dell'articolo 1 con il numero del personale appartenente alla rispettiva qualifica. Viene considerato chi ha effettivamente prestato servizio nel corso dell'anno 2000 presso la relativa unità organizzativa, chi è assente a causa dell'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, nonché chi è assente per distacco sindacale retribuito. Va considerato anche chi è assente per altri motivi, ma non è stato sostituito. Il suddetto importo spetta in proporzione per il personale a tempo parziale o all'orario ridotto, nonché per il personale in servizio nell'anno 2000 presso la stessa unità organizzativa per meno di dodici mesi.

(2) In questo contesto sono considerate unità organizzative:

  • -  la direzione generale;
  • -  le direzioni di dipartimento, comprese le segreterie dei membri di Giunta;
  • -  le ripartizioni;
  • -  i circoli o istituti scolastici;
  • -  gli enti provinciali.

Art. 3 (Quota del fondo per i premi aggiuntivi)

(1) Ogni singola unità organizzativa determina anche la quota del fondo spettante per l'attribuzione dei premi aggiuntivi. Tale quota è costituita:

  • a)  dal 33,4% del fondo complessivo per il premio base determinato ai sensi dell' articolo 1 per le qualifiche funzionali da 1 a 4;
  • b)  dal 53,9% del fondo complessivo per il premio base determinato ai sensi dell' articolo 1 per le qualifiche funzionali da 5 a 9.

Art. 4 (Assegnazione del premio base (75% ossia 65%))

(1) Il premio base stabilito per qualifica funzionale spetta alla generalità del personale. Occorre tenere conto: del tempo parziale, dell'orario ridotto, l'effettivo servizio nell'anno di riferimento, dell'entità del fondo determinato ai sensi dell'articolo 2 dalla relativa unità organizzativa. Il premio base può essere negato o ridotto in caso di non sufficiente produttività; dev'essere provato che tale fatto è stato portato a conoscenza del dipendente interessato per iscritto nel corso dell'anno 2000. Il premio base può essere negato o ridotto anche in presenza di irrogazione di una sanzione disciplinare nel corso dell'anno 2000.

(2) In caso di assenze non retribuite non spetta il premio base. In caso di assenza coperta con personale supplente tale premio base spetta solo al dipendente supplente, salvo il caso di distacchi sindacali retribuiti e di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.

(3) I premi base non assegnati incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 3, a disposizione dei dirigenti per i premi aggiuntivi.

Art. 5 (Criteri per l'assegnazione dei premi aggiuntivi)

(1) Per l'assegnazione di premi aggiuntivi dalla quota del fondo di cui all'articolo 3 valgono i seguenti criteri:

  • -  il premio aggiuntivo può essere pari all' importo del premio base della qualifica funzionale di appartenenza;
  • -  è da tenere conto della complessità delle responsabilità connesse con i compiti attribuiti nonché della disponibilità del personale a svolgere ulteriori compiti;
  • -  vengono presi in considerazione anche il trattamento economico complessivo in godimento nonché i risultati conseguiti;
  • -  in caso di ripetute o prolungate assenze l' assegnazione del premio aggiuntivo può avvenire solamente in seguito ad una particolare motivazione. Ciò non è necessario per i permessi sindacali.

(2) I premi aggiuntivi possono essere attribuiti anche solamente ad un numero limitato di dipendenti.

(3) L'assegnazione di tali premi è condizionata ad un preventivo confronto da parte del direttore preposto o da parte del coordinatore delegato con il personale assegnato.

Art. 6 (Visione dell'elenco dei beneficiari)

(1) Il personale della rispettiva unità organizzativa di cui all'articolo 2 ha diritto di prendere visione dell'elenco del personale cui viene assegnato il premio aggiuntivo.

Art. 7 (Liquidazione premi)

(1) La liquidazione dei premi avviene su richiesta del direttore della rispettiva unità organizzativa di cui all'articolo 2.

Art. 8 (Informazione ai sindacati)

(1) Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo sarà reso noto alle organizzazioni sindacali il calcolo effettuato dall'amministrazione per stabilire i premi base di cui all'articolo 1 per le singole qualifiche funzionali.

CAPO II
Salario di produttività per l'anno 2001

Art. 9 (Ripartizione di base nell'anno 2001)

(1) Fatta salva una diversa disciplina nel contratto collettivo intercompartimentale avente decorrenza dall' 1.1.2001, anche nell'anno 2001 la quota individuale viene attribuita al personale dalla 1a alla 4a qualifica funzionale nella misura del 75% ed al personale dalla 5a alla 9a qualifica funzionale nella misura del 65% a titolo di premio base (cfr. l'articolo 1, comma 2).

(2) L'assegnazione avviene secondo i criteri di cui all'articolo 5 e sulla base di una valutazione del personale secondo i seguenti principi:

  • a)  colloqui individuali con il personale;
  • b)  accordo scritto sugli obiettivi e loro incidenza in relazione ad altri obiettivi ed a quelli dell' unità organizzativa;
  • c)  valutazione dei risultati ottenuti sulla base degli obiettivi preventivamente concordati e in relazione ad eventuali, accertati condizionamenti dall' esterno.

(3) L'Amministrazione si impegna ad una particolare formazione mirata del personale dirigenziale in materia di valutazione.

CAPO III
Orario di lavoro flessibile

Art. 10 (Fascia flessibile e fascia vincolata)

(1) L'orario flessibile viene articolato come segue:

  • a)  personale a tempo pieno:

7,30 - 8,45 fascia flessibile

8,45 - 12,15 fascia vincolata

12,15 - 14,30 fascia flessibile con una pausa obbligatoria di mezzogiorno di 1 ora ininterrotta, da fruirsi in modo flessibile

14,30 - 16,30 fascia vincolata

16,30 - 18,00 fascia flessibile

  • b)  personale a tempo parziale

- articolazione orizzontale di mattina:
7,30 - 9,00 fascia flessibile
9,00 - 11.45 fascia vincolata
11,45 - 13,00 fascia flessibile

- articolazione orizzontale di pomeriggio
13,30 - 14,30 fascia flessibile
14,30 - 16,30 fascia vincolata
16,30 - 18,00 fascia flessibile

- articolazione verticale:
Per le giornate intere si applica la disciplina prevista per il personale a tempo pieno e per le mezze giornate la relativa disciplina prevista per il personale a tempo parziale (di mattina o di pomeriggio).

(2) L'articolo 2 del decreto del Presidente della giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18, è abrogato.

CAPO IV
Buoni pasto

Art. 11 (Buoni pasto)

(1) Ad integrazione dell'articolo 1, comma 3, del contratto di comparto sui buoni pasto del 18.12.1998 il direttore della Ripartizione del Personale è autorizzato, d'intesa con le organizzazioni sindacali, a permettere l'utilizzo di buoni pasto anche fuori dalla fascia oraria 12.00 - 15.00 al personale con particolare orario di servizio nonché a quello con servizio continuativo, a condizione che non può essere preteso dallo stesso di consumare il pasto a casa.

CAPO V
Personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco

Art. 12   2)

2)

Reca modifiche all'allegato 3 del contratto di comparto 8 maggio 1997.

Art. 13 (Anzianità convenzionale)

(1) Al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, in servizio al 1° gennaio 1999, è riconosciuto con decorrenza 1° gennaio 1999 per l'ulteriore progressione economica di livello un'anzianità convenzionale pari all'anzianità di servizio utile presso il suddetto Corpo, maturata tra il 1° gennaio 1989 o dalla data successiva di assunzione ed il 31 maggio 1997.

CAPO VI

Art. 14 (Contratti collettivi decentrati)

(1) Il presente contratto fa salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del CCI del 29.7.1999 in materia di contrattazione decentrata.

 

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