In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 14/04/2016

Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 27.07.1994
Istituzione delle Agenzie provinciali per la protezione ambientale

Sentenza (19 luglio) 27 luglio 1994, n. 356; Pres. Casavola - Red. Mirabelli
 
Ritenuto in fatto: 1. Con ricorso notificato il 24 febbraio 1994 e depositato in cancelleria il successivo 1° marzo, la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 01, comma 3; 03, commi 3 e 4; 1, comma 1, lett. b) e 7 d. l. 4 dicembre 1993 n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), conv., con modif., in 1. 21 gennaio 1994 n. 61, denunciandone il contrasto con gli artt. 8, comma 1, nn. 1), 5), 9), 13), 14), 16), 19), 21) e 24); 9, comma 1, nn. 3), 8), 9) e 10); 14, comma 3; 16, comma 1, n. 5); 68 e 107 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e con le relative norme di attuazione, nonché con gli artt. 1 e 2 d.lgs. 16 marzo 1992 n. 266.
La Provincia premette di avere, in base al proprio Statuto speciale, competenza esclusiva in materia di: ordinamento degli uffici provinciali e del personale, urbanistica, artigianato, tutela del paesaggio, opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche, miniere cave e torbiere, alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali, agricoltura, foreste, patrimonio zootecnico ed ittico, servizi antigrandine e bonifica, opere idrauliche; nonché competenza concorrente in materia di: commercio, incremento della produzione industriale, utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, igiene e sanità. Materie tutte che la ricorrente ritiene coinvolte in tema di protezione ambientale.
Il decreto-legge denunciato definisce le « attività scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente » (art. 01); demanda alle regioni il compito di provvedere « all'organica ricomposizione in capo alle province delle funzioni amministrative in materia ambientale »; attribuisce alle province le funzioni di autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'ambiente già di competenza delle unità sanitarie locali (art. 02).
L'art. 03 prevede l'istituzione di agenzie regionali e provinciali « per lo svolgimento delle attività di interesse regionale di cui all'art. 01 e delle ulteriori attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano » (comma 1), e detta altre norme sulla organizzazione e l'attività di tali agenzie.
L'art. 1 disciplina l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, cui è attribuito il compito di svolgere sia « le attività tecnico-scientifiche di cui all'art. 01, comma 1, di interesse nazionale », sia « le attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle agenzie di cui all'art. 03 allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti » [art. 1, comma 1, lett. a) e b)].
Il decreto-legge impugnato, che risponde all'esigenza di colmare il vuoto normativo determinato dal risultato del referendum popolare che ha abrogato le disposizioni che affidavano alle unità sanitarie locali i controlli ambientali, avrebbe sovvertito le attribuzioni della provincia autonoma, rendendo in particolare obbligatoria l'istituzione di un'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (art. 03), ed interferendo così nell'autonomia organizzativa e di gestione della provincia stessa, che ha già dato un assetto al sistema dei controlli ambientali. Interferenza ancor più grave, considerando l'attribuzione all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente del potere di svolgere attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti dell'agenzia provinciale.
In contrasto con competenze costituzionalmente riservate alla provincia sarebbe anche l'obbligo per le agenzie provinciali di prevedere forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali nelle materie di loro competenza (art. 01, comma 3, del decreto-legge).
La Provincia di Bolzano denuncia, infine, l'art. 7 d. l. n. 496 del 1993, che stabilisce la immediata applicabilità delle disposizioni del decreto-legge anche nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, fino all'adozione da parte delle stesse di apposite normative. Questa disposizione sarebbe in contrasto con gli artt. 1 e 2 d.lgs, n. 266 del 1992, che, disciplinando in via generale i rapporti tra legge statale e legge provinciale, prevede che le province autonome si adeguino alle norme fondamentali di riforma economico-sociale entro sei mesi dalla loro pubblicazione.
2. Anche la Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 26 febbraio 1994 e depositato il successivo 4 marzo, ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 01, comma 3; 03; 1, comma 1, lett. a) e b), e comma 3, d. l. n. 496 del 1993, denunciandone il contrasto con gli artt. 8, nn. 1), 5), 6), 13), 16), 17), 21), 24); 9, nn. 9) e 10); 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e con le relative norme di attuazione (in particolare con i decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974 n. 381; 28 marzo 1975 n. 474; 26 gennaio 1980 n. 197 e con il decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 266).
La ricorrente sostiene che il decreto-legge è per più aspetti lesivo dell'autonomia provinciale, assicurata da norme di rango costituzionale, nonostante l'apparente clausola di salvaguardia, di rispetto dello Statuto e delle norme di attuazione, contenuta nell'art. 7. Questa disposizione, oltre a contrastare con il decreto legislativo n. 266 del 1992, sarebbe contraddetta in particolare dall'art. 03 dello stesso decreto-legge, che vincola le future normative provinciali a istituire l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.
L'obbligo di istituire l'agenzia inciderebbe sull'autonomia organizzativa delle province autonome, prescrivendo la costituzione di un ente funzionale dotato di piena autonomia, per l'esercizio di compiti propri delle province stesse. La legge statale conterrebbe inoltre una disciplina dettagliata circa l'organizzazione funzionale e territoriale, le risorse, il personale, le attività di detta agenzia e i rapporti fra di essa e gli enti locali.
Lesivo dell'autonomia provinciale sarebbe anche l'art. 01, comma 3, che, prevedendo l'obbligo di consultazione di rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori, vincolerebbe l'organismo provinciale nelle modalità di espletamento delle proprie funzioni.
La Provincia di Trento contesta anche i compiti e le modalità di azione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, alla quale sono attribuite « le attività tecnico-scientifiche di cui all'art. 01, comma 1, di interesse nazionale » (art. 01), senza tuttavia dare alcuna definizione di tale interesse e delle relative attività. Ne risulterebbe ampliato l'ambito di intervento dell'organismo nazionale, a scapito delle competenze regionali e provinciali. Tanto più che sono attribuite all'Agenzia nazionale (mediante il rinvio all'ari. 01, comma 1) non solo attività di tipo strumentale (ricerca, raccolta ed elaborazione di dati e informazioni), neutre rispetto al riparto di competenze fra Stato e regioni e province autonome, ma anche compiti di competenza provinciale, quali il controllo dei fattori di inquinamento, sicché l'Agenzia nazionale sarebbe investita anche di funzioni operative di controllo, che rientrano nella competenza regionale o provinciale e locale.
Secondo la Provincia autonoma di Trento l'estensione delle competenze statali risulterebbe confermata dall'art. 1, comma 3, che prevede convenzioni tra l'Agenzia nazionale, le regioni e le province autonome, in vista della specializzazione di talune strutture tecniche delle agenzie regionali e provinciali al fine di assicurare sull'intero territorio nazionale il più efficace espletamento delle funzioni dell'Agenzia nazionale. Nel sistema della nuova legge l'Agenzia nazionale sarebbe destinata ad operare non solo a livello centrale e con funzioni di ricerca o di indirizzo, ma anche a livello locale, avvalendosi delle strutture tecniche delle agenzie regionali e provinciali.
La ricorrente denuncia infine l'art. 1, comma 2, lett. b), d. l. n. 496 del 1993, che, attribuendo compiti di indirizzo e coordinamento tecnico all'Agenzia nazionale nei confronti delle agenzie regionali o provinciali, assoggetterebbe la provincia, nella propria attività, ad un anomalo potere di indirizzo non sorretto e limitato da norme di legge.
3. In entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la non fondatezza delle questioni.
L'Avvocatura osserva che l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e le agenzie regionali e provinciali sono chiamate a svolgere, nei rispettivi ambiti di competenza, le attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente definite dall'art. 01, comma 1, d. l. n. 496 del 1993.
La loro attività si riferisce alla valutazione tecnica ed al controllo dei fenomeni d'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo [lett. d) e h)], dei rischi di incidenti nelle attività produttive [lett. i)] e dell'uso pacifico dell'energia nucleare [lett. I)].
La disciplina della riorganizzazione dei controlli ambientali non avrebbe pertanto leso attribuzioni devolute alla competenza esclusiva o concorrente delle ricorrenti.
Per quanto concerne l'ari. 01, comma 3, l'Avvocatura osserva che esso esprime una legittima indicazione di principio, la quale, se prende in qualche modo in considerazione gli interessi della produzione e del lavoro, non per questo investe materie su cui le province dispongono di competenza esclusiva.
La disciplina dettata dall'art. 03, commi 1 e 4, nel colmare il vuoto lasciato dall'abrogazione delle norme sottoposte a referendum, intenderebbe realizzare, in vista della tutela del diritto alla salute, una riforma della disciplina dei controlli ambientali, per ottenere un effettivo miglioramento dei corrispondenti servizi, non soltanto in termini di efficienza, ma anche di correttezza e imparzialità, principi questi che implicano a loro volta un'esigenza di uniformità. Il controllo sullo stato dei corpi ambientali, e quindi delle condizioni di salubrità dell'ambiente di vita, si pone, ad avviso dell'Avvocatura, in relazione inscindibile con l'inderogabilità degli standards sui limiti di accettabilità della presenza di fattori inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo.
La scelta del legislatore nazionale di prevedere l'istituzione obbligatoria delle agenzie regionali e provinciali come articolazioni autonome di un apparato nazionale e quindi funzionalmente collegate all'Agenzia nazionale troverebbe la propria ragione giustificatrice nell'esigenza di uniformità degli strumenti che presidiano il diritto alla salute. Tra questi occupano un posto di rilievo i controlli ambientali, dal momento che la loro efficienza e correttezza tecnica garantiscono la rilevazione fedele degli stati di inquinamento e la conseguente doverosa attivazione degli interventi correttivi.
L'Avvocatura ritiene infondate anche le censure mosse all'art. 1, comma 1, lett. b), d. l. n. 496 del 1993. L'attività affidata all'Agenzia nazionale, diretta a garantire l'omogeneità delle metodologie operative, è definita come un indirizzo e coordinamento tecnico, che non può essere assimilato a quello svolto dal Governo sul piano della funzione legislativa e amministrativa. Una volta affidate le attività di controllo ambientale di interesse nazionale ad un organismo autonomo, sottoposto alla sola vigilanza del Ministero dell'ambiente, analoga separazione dei controlli dalle funzioni amministrative attive deve essere realizzata a livello regionale e provinciale.
4. In una memoria illustrativa depositata in prossimità dell'udienza, la Provincia autonoma di Bolzano osserva che la disciplina legislativa denunciata riguarda non soltanto le attività di valutazione tecnica affidate all'Agenzia nazionale ed alle agenzie regionali e provinciali, ma anche le attività di vigilanza e controllo, che rientrano pienamente nelle competenze costituzionalmente riservate alla provincia. Ribadisce quindi le censure rivolte: a) all'istituzione obbligatoria di un ente strumentale, l'agenzia provinciale, secondo un modello rigidamente stabilito dalla legge statale; b) all'attribuzione all'Agenzia nazionale di un potere di indirizzo e coordinamento nei confronti dell'agenzia provinciale; e) all'immediata applicabilità, anche nei confronti della Provincia ricorrente, delle disposizioni contenute nel decreto-legge.
5. Anche la Provincia autonoma di Trento ha depositato una memoria illustrativa, rilevando che l'implicazione, in un certo settore, di diritti costituzionalmente protetti, che possono in ipotesi richiedere uniformità di trattamento fra i cittadini su scala nazionale, non giustifica lo spostamento delle competenze amministrative né la compressione dell'autonomia regionale o provinciale nel definire e disciplinare le proprie strutture amministrative.
Le disposizioni denunciate neppure potrebbero essere giustificate dall'esigenza di separare le funzioni di controllo dalle funzioni amministrative attive. Ad avviso della ricorrente anche tale aspetto è riservato all'ambito dell'autonomia organizzativa e della competenza primaria della provincia. Inoltre le disposizioni impugnate non detterebbero principi, ma definirebbero anche in dettaglio il tipo di organizzazione imposto alla provincia, instaurando anche un legame di dipendenza funzionale dell'apparato provinciale dell'Agenzia nazionale.
 
Considerato in diritto: 1. Le Province autonome di Bolzano e di Trento denunciano, proponendo questioni di legittimità costituzionale in via principale, alcune disposizioni sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, adottate con il decreto- legge 4 dicembre 1993 n. 496, conv., con modif., in 1. 21 gennaio 1994 n. 61.
La nuova disciplina segue l'abrogazione parziale — dichiarata, a seguito di referendum popolare, con il d.P.R. 5 giugno 1993 n. 177 — di alcune disposizioni in materia ambientale dettate dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale. Essa è ispirata a principi innovativi, fra i quali: la definizione e la delimitazione delle attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente; l'istituzione di appositi organismi con compiti tecnici (l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e le agenzie regionali e delle province autonome), dotati di autonomia e separati dagli organi di amministrazione attiva; l'attribuzione all'Agenzia nazionale di poteri di indirizzo e coordinamento tecnico.
Questi aspetti della nuova disciplina sono denunciati dalle province ricorrenti, che ne affermano il contrasto con le attribuzioni loro costituzionalmente riservate dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) e dalle relative norme di attuazione (d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381; d.P.R. 26 gennaio 1980 n. 197) e con il decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 266, concernente il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali.
Le Province autonome censurano specificamente le seguenti disposizioni del decreto- legge n. 496 del 1993, quale risulta a seguito delle integrazioni e modificazioni apportate dalle legge di conversione n. 61 del 1994:
a) l'art. 01, comma 3, che prescrive alle agenzie delle province autonome di prevedere forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali, nelle materie concernenti le attività tecnico-scientifiche (indicate dal comma 1 della stessa disposizione), loro rimesse per la protezione dell'ambiente, vincolando così l'organismo provinciale nelle modalità di espletamento delle proprie funzioni alla partecipazione delle forze sociali;
b) l'art. 03, che obbliga ad istituire le agenzie provinciali per lo svolgimento di attività che le province hanno già disciplinato, incidendo sulla loro autonomia organizzativa, giacché la legge statale stabilisce non solo gli obiettivi da perseguire e le attività da compiere, ma anche la struttura e la condizione degli enti cui sono rimessi, con una disciplina di dettaglio, che tra l'altro individua l'organo interno alla provincia di vigilanza sulle agenzie;
c) l'art. 1, commi 1, lett. a) e b), e 3, che, nell'istituire l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, rimette ad essa lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale (indicate nell'art. 01) senza una precisa definizione dell'ambito di intervento; l'Agenzia nazionale sarebbe inoltre investita non solo di funzioni di indirizzo e controllo, ma anche operative, di competenza provinciale, esercitando anche un potere di indirizzo e coordinamento;

d) l'art. 7, che dichiara le disposizioni del decreto-legge immediatamente applicabili anche alle province autonome di Trento e di Bolzano, fino all'adozione da parte delle stesse di proprie normative, in contrasto con l'assetto dei rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale, fissato dagli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 266 del 1992.

2. I due ricorsi hanno ad oggetto le stesse disposizioni legislative, delle quali denunciano, con prospettazioni in gran parte coincidenti, analoghi vizi di legittimità costituzionale. I relativi giudizi vanno pertanto riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. E opportuno premettere, alla valutazione delle singole censure, che il sistema organizzativo e funzionale delineato dalle nuove disposizioni sui controlli ambientali e sull'istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente appare nel suo complesso diretto ad innovare profondamente la disciplina del settore.
Il nuovo assetto normativo segue principi che vedono enucleate le funzioni tecnico-scientifiche, di consulenza e controllo, da tenere separate dall'amministrazione attiva e da esercitare ai distinti livelli, statale e provinciale (o regionale) mediante apposite agenzie, dotate di autonomia.
Viene delineata una disciplina uniforme, nei tratti essenziali, su tutto il territorio nazionale, sia per le figure organizzative (le agenzie) che per le funzioni dalle stesse esercitate, configurando anche un possìbile collegamento e coordinamento tecnico di specifiche attività, nel rispetto della reciproca autonomia delle diverse agenzie.
Si è in presenza di principi che assumono i caratteri propri delle norme fondamentali di riforma economico-sociale: profondamente innovativi nel settore della protezione ambientale, di essenziale importanza per la vita della comunità, realizzano, secondo esigenze di carattere unitario, valori espressi dagli artt. 9 e 32 Cost.
La protezione dell'ambiente, che pure attraversa una molteplicità di settori in ordine ai quali si mantengono competenze diverse, statali e regionali, ha assunto una propria autonoma consistenza, che, in ragione degli specifici ed unitari obiettivi perseguiti, non si esaurisce né rimane assorbita nelle competenze di settore, rivendicate dalle province ricorrenti.
Il decreto-legge denunciato nel suo disegno complessivo non tende a modificare l'assetto delle competenze sostanziali. Anzi, anche la competenza per le attività tecnico-scientifiche, connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente, accede al livello di competenza per il quale l'attività di supporto o di controllo tecnico si esprime.
4.1. In ordine logico la prima questione è costituita dall'obbligo, previsto dall'art. 03 del testo legislativo in esame anche per le province autonome di Trento e di Bolzano, di istituire con proprie leggi agenzie provinciali alle quali è attribuito il compito di svolgere le attività tecnico-scientifiche, di interesse provinciale (e locale), connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente; attività che sono indicate dal comma 1 della stessa disposizione, ed alle quali possono esser aggiunti altri compiti tecnici di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, determinati dalle stesse province.
Le agenzie acquisiscono le funzioni, il personale, i beni, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei soppressi presìdi multizonali di prevenzione e degli altri apparati in precedenza adibiti dalle unità sanitarie locali alle attività che vengono demandate ai nuovi organismi. Le agenzie provinciali devono essere inoltre dotate di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile. Le leggi provinciali, nell'istituirle, provvedono a definirne l'organizzazione, la dotazione tecnica e di personale, le risorse finanziarie.
Questa disciplina indica i principi della riforma del settore ed i vincoli che ne derivano per la legislazione provinciale; segnatamente l'obbligo di istituire appositi ed autonomi organismi tecnici per la protezione ambientale, destinando ad essi, nella transizione alla nuova configurazione organizzativa, gli apparati preesistenti, cui erano rimesse le medesime funzioni, ed i relativi finanziamenti.
Questo quadro, nel porre i principi della riforma economico-sociale di settore, lascia aperta alla legislazione provinciale ogni determinazione in ordine alla struttura ed agli organi dell'agenzia, all'articolazione degli uffici, agli ulteriori compiti che si ritenga di attribuire ad essa, alle procedure da seguire ed ai rapporti con gli altri organi provinciali.
In particolare è rimessa alla legge provinciale la disciplina dell'organizzazione, delle risorse tecniche e di personale, dei mezzi finanziari, delle modalità di consulenza e di supporto tecnico da prestare agli apparati provinciali e degli enti locali che si avvalgono delle agenzie.
In conclusione l'obbligo di istituire le agenzie provinciali risponde all'esigenza di assicurare la presenza di appositi ed autonomi organismi tecnici su tutto il territorio nazionale, in modo da rendere, tra l'altro, agevole ed omogenea la raccolta e l'elaborazione di dati in materia ambientale, e consentire l'esercizio indipendente dell'attività di consulenza e di controllo tecnico. Il modo d'essere di questi nuovi organismi, ferma la loro autonomia, è rimesso alla disciplina della legge provinciale.
Non sono pertanto fondate le censure proposte sul generale contenuto dell'art. 03 d. l. n. 496 del 1993, introdotto dalla legge n. 61 del 1994.
4.2. Fondate sono le doglianze concernenti la determinazione, fatta con legge statale, dell'autorità provinciale di vigilanza sulle agenzie, individuata nella presidenza della giunta provinciale (art. 03, comma 1, ultimo periodo). Difatti, stabilita la necessità della vigilanza, non spetta alla legge statale determinare con una disposizione di dettaglio l'organo della provincia autonoma, cui essa deve essere rimessa, interferendo in tal modo sulla ripartizione delle funzioni fra i diversi organi interni della provincia (sentt. nn. 355 del 1993 e 407 del 1989).
Deve essere, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 03, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge in questione, nella parte in cui dispone che la vigilanza sulle agenzie è esercitata dalla presidenza della giunta provinciale, anziché dalla provincia autonoma.
5. Non sono fondate le censure prospettate con riferimento all'obbligo delle agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente di consultare le organizzazioni sindacali e degli imprenditori nelle materie nelle quali si svolge l'attività tecnico-scientifica affidata alla loro competenza (art. 1, comma 3).
Questa disposizione, vincolando a « prevedere forme di consultazione », enuncia solo un principio, indicando una finalità ed un metodo partecipativo da seguire, le cui modalità ed articolazioni sono rimesse alle determinazioni proprie delle province autonome. Si risponde così ad una generale esigenza di partecipazione di qualificate  organizzazioni rappresentative di interessi collettivi, in un settore, quello della protezione e dei controlli ambientali, nel quale sono evidenti l'interesse ed il contributo che può offrire il mondo della produzione e del lavoro, sul piano tecnico dell'esperienza e dell'applicazione delle prescrizioni.
6. Non sono fondate le censure proposte con riferimento alla disciplina dei rapporti tra Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente ed agenzie provinciali [art. 1, commi 1, lett. a) e b), e 3].
Ciascuno di questi enti è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, senza che sia possibile configurare, come invece ipotizzano le province ricorrenti, un accentramento di funzioni ed una subordinazione delle agenzie provinciali, destinate ad atteggiarsi ed operare quale organo periferico dell'Agenzia nazionale.
Le attività di supporto tecnico-scientifico, proprie delle agenzie, nazionale e provinciali, sono espressamente rimesse all'una o alle altre a seconda del livello dell'interesse che assistono, senza modificare l'assetto e la ripartizione delle competenze sostanziali.
Anche quando si prefigura l'opportunità di specializzazione di talune strutture tecniche delle agenzie (art. 1, comma 3), il modulo previsto è quello della convenzione, che per sua natura rispetta l'autonomia dei soggetti coinvolti e la loro libera determinazione, sicché ne risulta sottolineata la reciproca indipendenza degli enti.
Quanto all'attività di indirizzo e coordinamento tecnico rimessa all'Agenzia nazionale nei confronti delle agenzie provinciali (o regionali) per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti, si tratta di un coordinamento che riguarda esclusivamente l'omogeneità sul piano nazionale delle metodologie operative, riferite essenzialmente alla raccolta sistematica, alla elaborazione di dati e di informazioni sulla situazione ambientale. Se si tiene conto anche del collegamento con l'Agenzia europea dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunità europee, è evidente l'esigenza di omogeneità dei metodi di rilevazione e di elaborazione da adottare. Anche negli altri settori, della verifica, dello studio e del controllo appaiono specificamente rilevanti i profili attinenti alle metodologie tecniche.
Si tratta quindi di un coordinamento tecnico che, come più volte affermato dalla Corte (sentt. nn. 49 del 1991,139 del 1990, 242 del 1989 e 924 del 1988), si distingue da quello politico amministrativo e può essere affidato anche ad enti appartenenti all'amministrazione statale, dotati delle conoscenze e delle esperienze tecniche necessario in rapporto ai compiti previsti, senza che ciò determini una lesione delle competenze costituzionalmente assicurate alle regioni o alle province autonome.
7. Fondate sono le censure rivolte all'art. 7 d. l. n. 496 del 1993, che dispone l'immediata applicabilità anche alle province autonome di Trento e di Bolzano delle norme dello stesso decreto-legge, sino all'adozione da parte delle province di apposite normative.
Questa disposizione viene a toccare i rapporti tra atti legislativi statali e leggi provinciali, invertendo la sequenza prevista dalle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ( d.lgs. n. 266 del 1992). Secondo questa disciplina l'adeguamento della legislazione provinciale alle norme fondamentali delle riforme economico-sociali deve avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione della legge statale che esprime tali norme. Nel frattempo restano applicabili le disposizioni legislative provinciali preesistenti.
L'art. 7 d. l. n. 496 del 1993, nonostante l'enunciazione della salvaguardia di compatibilita con le norme statutarie e di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, per queste ultime contraddice palesemente le modalità ed i tempi di adeguamento della legislazione provinciale alle norme statali di riforma economico-sociale.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, ultimo periodo, d. l. 4 dicembre 1993 n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale), conv., con modif., in l. 21 gennaio 1994 n. 61, nella parte in cui stabilisce che le agenzie provinciali sono poste sotto la vigilanza « della presidenza della giunta provinciale », anziché « della provincia autonoma »,
b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 dello stesso decreto-legge, nella parte in cui dispone che le norme in esso contenute si applicano direttamente nelle province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adozione da parte delle stesse di apposita normativa;
c) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli, artt. 1, comma 3; 3; 1, comma 1, lett. a) e b), e comma 3, dello stesso decreto legge, in riferimento agli artt. 8, comma 1, 9, comma 1, 14, comma 3,16, comma 1, 68 e 107 dello Statuto speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e relative norme di attuazione, proposte dalle Province autonome di Trento e Bolzano con i ricorsi in epigrafe.
ActionActionVerfassungsrechtliche Bestimmungen
ActionActionLandesgesetzgebung
ActionActionI Alpinistik
ActionActionII Arbeit
ActionActionIII Bergbau
ActionActionIV Gemeinden und Bezirksgemeinschaften
ActionActionV Berufsbildung
ActionActionVI Bodenschutz, Wasserbauten
ActionActionVII Energie
ActionActionVIII Finanzen
ActionActionA Beteiligungen des Landes
ActionActiona) LANDESGESETZ vom 5. Juli 1963, Nr. 7
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2-8.   
ActionActionb) LANDESGESETZ vom 14. September 1973, Nr. 50
ActionActionc) LANDESGESETZ vom 27. Juli 1978, Nr. 36
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3-4.   
ActionActiond) Landesgesetz vom 28. November 1979, Nr. 17
ActionActione) Landesgesetz vom 8. November 1982, Nr. 33
ActionActionf) LANDESGESETZ vom 25. März 1983, Nr. 9
ActionActiong) LANDESGESETZ vom 17. August 1984, Nr. 9
ActionActionh) LANDESGESETZ vom 11. Juli 1986, Nr. 17
ActionActioni) LANDESGESETZ vom 16. April 1987, Nr. 9
ActionActionj) LANDESGESETZ vom 21. Jänner 1991, Nr. 2
ActionActionk) LANDESGESETZ vom 21. August 1992, Nr. 34
ActionActionl) Landesgesetz vom 12. Dezember 1997, Nr. 17 
ActionActionm) LANDESGESETZ vom 21. Jänner 1998, Nr. 1 —
ActionActionn) LANDESGESETZ vom 11. August 1998, Nr. 8
ActionActiono) LANDESGESETZ vom 11. August 1998, Nr. 9
ActionActionp) LANDESGESETZ vom 3. Mai 1999, Nr. 1
ActionActionq) Landesgesetz vom 9. August 1999, Nr. 7
ActionActionr) LANDESGESETZ vom 31. Jänner 2001, Nr. 2
ActionActions) LANDESGESETZ vom 28. Juli 2003, Nr. 12
ActionActiont) Landesgesetz vom 8. April 2004, Nr. 1
ActionActionu) LANDESGESETZ vom 8. April 2004, Nr. 1
ActionActionu) LANDESGESETZ vom 23. Dezember 2004, Nr. 10
ActionActionv) Landesgesetz vom 22. Juli 2005, Nr. 5
ActionActionv) LANDESGESETZ vom 31. Jänner 2001, Nr. 2
ActionActionw) Landesgesetz vom 23. Dezember 2005, Nr. 13 
ActionActionx) LANDESGESETZ vom 20. Juli 2006, Nr. 7 —
ActionActiony) LANDESGESETZ vom 20. Dezember 2006, Nr. 15
ActionActionB Landessteuern
ActionActionC Lokalfinanzen
ActionActionD Landeshaushalt
ActionActionE - Außeretatmäßige Verbindlichkeit
ActionActionIX Fremdenverkehr und Gastgewerbe
ActionActionX Fürsorge und Wohlfahrt
ActionActionXI Gaststätten
ActionActionXII Gemeinnutzungsrechte
ActionActionXIII Forstwirtschaft
ActionActionXIV Gesundheitswesen und Hygiene
ActionActionXV Gewässernutzung
ActionActionXVI Handel
ActionActionXVII Handwerk
ActionActionXVIII Grundbuch und Kataster
ActionActionXIX Jagd und Fischerei
ActionActionXX Brandverhütung und Bevölkerungsschutz
ActionActionXXI Kindergärten
ActionActionXXII Kultur
ActionActionXXIII Landesämter und Personal
ActionActionXXIV Landschaftsschutz und Umweltschutz
ActionActionXXV Landwirtschaft
ActionActionXXVI Lehrlingswesen
ActionActionXXVII Messen und Märkte
ActionActionXXVIII Öffentliche Bauaufträge, Lieferungen und Dienstleistungen
ActionActionXXIX Öffentliche Veranstaltungen
ActionActionXXX Raum und Landschaft
ActionActionXXXI Rechnungswesen
ActionActionXXXII Sport und Freizeitgestaltung
ActionActionXXXIII Straßenwesen
ActionActionXXXIV Transportwesen
ActionActionXXXV Unterricht
ActionActionXXXVI Vermögen
ActionActionXXXVII Wirtschaft
ActionActionXXXVIII Wohnbauförderung
ActionActionXXXIX Gesetze mit verschiedenen Bestimmungen (Omnibus)
ActionActionBeschlüsse der Landesregierung
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction Beschluss vom 23. Januar 2012, Nr. 75
ActionAction Beschluss vom 9. Januar 2012, Nr. 18
ActionAction Beschluss vom 23. Januar 2012, Nr. 110
ActionAction Beschluss vom 6. Februar 2012, Nr. 164
ActionAction Beschluss vom 6. Februar 2012, Nr. 194
ActionAction Beschluss vom 13. Februar 2012, Nr. 203
ActionAction Beschluss vom 27. Februar 2012, Nr. 288
ActionAction Beschluss vom 5. März 2012, Nr. 326
ActionAction Beschluss vom 12. März 2012, Nr. 341
ActionAction Beschluss vom 19. März 2012, Nr. 385
ActionAction Beschluss vom 19. März 2012, Nr. 409
ActionAction Beschluss vom 26. März 2012, Nr. 428
ActionAction Beschluss vom 26. März 2012, Nr. 474
ActionAction Beschluss vom 7. Mai 2012, Nr. 630
ActionAction Beschluss vom 14. Mai 2012, Nr. 690
ActionAction Beschluss vom 21. Mai 2012, Nr. 762
ActionAction Beschluss vom 29. Mai 2012, Nr. 794
ActionAction Beschluss vom 29. Mai 2012, Nr. 798
ActionAction Beschluss vom 4. Juni 2012, Nr. 819
ActionAction Beschluss vom 4. Juni 2012, Nr. 823
ActionAction Beschluss vom 25. Juni 2012, Nr. 925
ActionAction Beschluss vom 2. Juli 2012, Nr. 999
ActionAction Beschluss vom 2. Juli 2012, Nr. 1008
ActionActionAnlage
ActionAction1. Gegenstand der Beihilfe und Abstimmung mit den EU-Bestimmungen
ActionAction2. Begünstigte
ActionAction3. Begriffsbestimmungen
ActionAction4. Geförderte Vorhaben
ActionAction5. Höhe und Form der Beihilfe
ActionAction6. Bedingungen
ActionAction7. Ermittlung der zuschussfähigen Ausgaben
ActionAction8. Mindestbetrag der zuschussfähigen Kosten
ActionAction9. Gesuchsabgabe und Unterlagen
ActionAction10. Verpflichtungen
ActionAction11. Allgemeine Kriterien
ActionAction12. Vorschüsse und Anzahlungen
ActionAction13. Flüssigmachung des Beitrages
ActionAction14. Widerruf
ActionAction15. Kontrollen
ActionAction16. Häufungsverbot
ActionAction17. Rechtswirksamkeit und Geltungsdauer
ActionAction Beschluss vom 9. Juli 2012, Nr. 1066
ActionAction Beschluss vom 16. Juli 2012, Nr. 1113
ActionAction Beschluss vom 16. Juli 2012, Nr. 1114
ActionAction Beschluss vom 23. Juli 2012, Nr. 1134
ActionAction Beschluss vom 23. Juli 2012, Nr. 1135
ActionAction Beschluss vom 23. Juli 2012, Nr. 1141
ActionAction Beschluss vom 17. August 2012, Nr. 1214
ActionAction Beschluss vom 27. August 2012, Nr. 1220
ActionAction Beschluss vom 27. August 2012, Nr. 1250
ActionAction Beschluss vom 27. August 2012, Nr. 1283
ActionAction Beschluss vom 3. September 2012, Nr. 1299
ActionAction Beschluss vom 10. September 2012, Nr. 1324
ActionAction Beschluss vom 10. September 2012, Nr. 1361
ActionAction Beschluss vom 17. September 2012, Nr. 1397
ActionAction Beschluss vom 17. September 2012, Nr. 1406
ActionAction Beschluss vom 24. September 2012, Nr. 1426
ActionAction Beschluss vom 24. September 2012, Nr. 1427
ActionAction Beschluss vom 24. September 2012, Nr. 1435
ActionAction Beschluss vom 1. Oktober 2012, Nr. 1456
ActionAction Beschluss vom 22. Oktober 2012, Nr. 1541
ActionAction Beschluss vom 29. Oktober 2012, Nr. 1608
ActionAction Beschluss vom 29. Oktober 2012, Nr. 1611
ActionAction Beschluss vom 29. Oktober 2012, Nr. 1612
ActionAction Beschluss vom 29. Oktober 2012, Nr. 1613
ActionAction Beschluss vom 26. November 2012, Nr. 1757
ActionAction Beschluss vom 26. November 2012, Nr. 1758
ActionAction Beschluss vom 3. Dezember 2012, Nr. 1768
ActionAction Beschluss vom 3. Dezember 2012, Nr. 1798
ActionAction Beschluss vom 3. Dezember 2012, Nr. 1802
ActionAction Beschluss vom 3. Dezember 2012, Nr. 1814
ActionAction Beschluss vom 3. Dezember 2012, Nr. 1816
ActionAction Beschluss vom 3. Dezember 2012, Nr. 1817
ActionAction Beschluss vom 3. Dezember 2012, Nr. 1820
ActionAction Beschluss vom 10. Dezember 2012, Nr. 1864
ActionAction Beschluss vom 17. Dezember 2012, Nr. 1904
ActionAction Beschluss vom 17. Dezember 2012, Nr. 1925
ActionAction Beschluss vom 27. Dezember 2012, Nr. 1983
ActionAction Beschluss vom 27. Dezember 2012, Nr. 2019
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionUrteile Verfassungsgerichtshof
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 10. Februar 2014, Nr. 19
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 24 febbraio 2014, n. 28
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 26. Februar 2014, Nr. 40
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 24 marzo 2014, n. 61
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 26. März 2014, Nr. 64
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 7 aprile 2014, n. 89
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 9 aprile 2014, n. 99
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Beschluss vom 9 April 2014, n. 103
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 7 maggio 2014, n. 127
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 7 maggio 2014, n. 129
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 19 maggio 2014, n. 137
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 19 maggio 2014, n. 138
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 19 maggio 2014, n. 144
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 11 giugno 2014, n. 169
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 11 giugno 2014, n. 175
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil 23. Juni 2014, Nr. 188
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil 23. Juni 2014, n. 190
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 15 luglio 2014, n. 224
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 9 luglio 2014, n. 213
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 14 novembre 2014, n. 237
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza del 21 ottobre 2014, n. 257
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 13 novembre 2014, n. 256
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 1 dicembre 2014, n. 275
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 26 marzo 2014, n. 72
ActionAction2013
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 14. Jänner 2013, Nr. 2
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 11. März 2013, Nr. 38
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Beschluss vom 20. März 2013, Nr. 48
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 26 marzo 2013, n. 60
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 8 aprile 2013, n. 71
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 22. April 2013, Nr. 77
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 22. Mai 2013, Nr. 114
ActionAction Corte costituzionale - sentenza122
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 3. Juni 2013, Nr. 133
ActionAction Corte costituzionale - sentenza145
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 1 luglio 2013, n. 172
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Beschluss vom 1. Juli 2013, Nr. 176
ActionAction Corte costituzionale - sentenza187
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 3 luglio 2013, n. 206
ActionAction Corte costituzionale - sentenza219
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 16. Juli 2013, Nr. 221
ActionAction Corte costituzionale - sentenza233
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 23 ottobre 2013, n. 252
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 23 ottobre 2013, Nr. 255
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 6 novembre 2013, n. 263
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 18 novembre 2013, n. 274
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 2 dicenbre 2013, n. 301
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 10. Dezember 2013, Nr. 309
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 10. Dezember 2013, Nr. 311
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 111 del 12.04.2002
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 141 del 24.04.2002
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 196 del 16.05.2002
ActionAction Corte costituzionale - sentenza vom 22. Juli 2002, Nr. 372
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 408 del 26.07.2002
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 408 del 26.07.2002
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 479 del 26.11.2002
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 510 del 04.12.2002
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 533 del 20.12.2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 2 del 09.01.1996
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 29 del 12.02.1996
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 80 del 19.03.1996
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 126 del 24.04.1996
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 187 del 07.06.1996
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 195 del 12.06.1996
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 254 del 16.07.1996
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 340 del 18.10.1996
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 343 del 18.10.1996
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 381 del 05.11.1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 19 del 03.02.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 52 del 23.02.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 95 del 24.03.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 126 del 09.04.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 165 del 28.04.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 172 del 05.05.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 19.05.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 224 del 08.06.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 233 del 10.06.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 256 del 23.06.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 271 del 30.06.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 302 del 15.07.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 307 del 15.07.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 354 del 27.07.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 355 del 27.07.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 27.07.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 383 del 07.11.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 412 del 07.12.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 416 del 07.12.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 417 del 07.12.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 445 del 23.12.1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 30 del 03.02.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 36 del 05.02.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 38 del 05.02.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 40 del 05.02.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 75 del 28.02.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 78 del 04.03.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 123 del 25.03.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 156 del 02.04.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 188 del 22.04.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 211 del 11.05.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 220 del 25.05.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 233 del 27.05.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 244 del 03.06.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 245 del 03.06.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 279 del 17.06.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 341 del 20.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 352 del 23.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 355 del 23.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 23.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 358 del 23.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 375 del 23.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 366 del 27.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 370 del 27.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 382 del 29.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 407 del 29.10.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 427 del 10.11.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 461 del 19.11.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 462 del 19.11.1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1 del 19.01.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 157 del 11.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 165 del 11.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 177 del 18.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 211 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 214 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 217 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 222 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 03.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 242 del 03.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 274 del 10.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 277 del 10.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 305 del 17.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 306 del 17.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 341 del 24.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 360 del 24.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 415 del 07.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 448 del 14.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 14.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 450 del 14.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 481 del 27.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 495 del 27.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 505 del 05.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 524 del 05.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 530 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 532 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 552 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 555 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 564 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 570 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 571 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 576 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 578 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 610 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 611 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 629 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 632 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 633 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 646 del 16.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 691 del 23.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 734 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 741 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 743 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 745 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 767 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 768 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 770 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 774 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 775 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 796 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 797 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 798 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 800 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 832 del 21.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 834 del 21.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 886 del 26.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 927 del 28.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 963 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 965 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 966 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 975 del 19.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 999 del 27.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1065 del 06.12.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1133 del 22.12.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1141 del 29.12.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 630 del 10.06.1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionActionUrteile Verwaltungsgericht
ActionActionChronologisches inhaltsverzeichnis