In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 14/04/2016

Corte costituzionale - Sentenza N. 966 del 13.10.1988
Provvidenze per i territori colpiti da calamità naturali

Sentenza (10 ottobre) 13 ottobre 1988, n. 966; Pres. Saja - Red. Cheli
 
Ritenuto in fatto: 1. Con ricorso notificato il 18 dicembre 1987 (R.R. n. 1 del 1988) la Provincia autonoma di Trento ha impugnato il d. l. 19 settembre 1987 n. 384 recante «Disposizioni urgenti a favore dei Comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987 » nonché la relativa legge di conversione, con modificazioni, del 19 novembre 1987 n. 470. L'impugnativa — che ha investito tali atti nel loro complesso, ma con riferimento particolare agli artt. 1 comma 1 lett. a) e b); 4 commi 1, 3, 10 e 17; 5; 6, 11-bis comma 1 d.l. e agli artt. 1 comma 2, e 5-quinquies della legge di conversione — viene fondata sull'asserita violazione degli artt. 8 comma 1, nn. 5, 9, 10, 13, 18, 20, 21; 9 comma 1 nn. 3, 8, 11; 16 comma 1; 52 e 79 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1979 n. 670) e relative norme di attuazione (spec. d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381 e art. 19 comma 2, d.P.R. 1° febbraio 1973 n. 49).
Ad avviso della Provincia ricorrente le norme impugnate, nel disporre una serie di provvidenze a favore degli operatori agricoli, industriali e commerciali agenti nel territorio della Provincia, nonché dei proprietari di immobili ivi situati, avrebbero violato le competenze legislative, primarie e concorrenti, spettanti alla Provincia (in materia di: urbanistica; artigianato; edilizia, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità; opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche; comunicazioni e trasporti di interesse provinciale; turismo e industria alberghiera; agricoltura; commercio; incremento della produzione industriale; attività sportive e ricreative con i relativi impianti) nonché le corrispondenti competenze amministrative, oltre all'autonomia finanziaria garantita alla Provincia dall'art. 79 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
La ricorrente lamenta, in primo luogo, il fatto che lo Stato, anziché limitarsi allo stanziamento dei contributi speciali ed alla previsione di alcune norme di principio, abbia dettato una regolamentazione minuziosa dei vari interventi in settori di competenza della Provincia e già regolati da leggi provinciali; in secondo luogo, il fatto di aver affidato al Governo (con decreto del Presidente del Consiglio) il compito di individuare i Comuni beneficiari degli interventi; in terzo luogo, il fatto di non aver trasferito alla Provincia i mezzi finanziari, essendo stata riservata allo Stato la ripartizione dei contributi, secondo modalità e criteri dallo stesso determinati.
Con riferimento a talune disposizioni particolari la Provincia ricorrente censura anche: a) la discriminazione verificatasi nei confronti di diversi Comuni colpiti dalle alluvioni successivamente ai decreti di individuazione del Presidente del Consiglio; b) gli interventi previsti in materia di agricoltura e foreste, già oggetto di una specifica legislazione provinciale; c) il rinvio, per l'assegnazione delle somme, alla disciplina posta dalla l. 15 ottobre 1981 n. 590, già oggetto di precedente impugnativa e in attesa di decisione; d) l'individuazione da parte dello Stato dei soggetti beneficiari e dei limiti delle provvidenze da assegnare alle imprese industriali, commerciali e artigianali; e) la determinazione e l'erogazione da parte del Ministro per il coordinamento della protezione civile degli indennizzi a favore dei proprietari degli immobili danneggiati; f) la prescrizione tassativa da parte dello Stato delle modalità per le domande dirette ad ottenere i contributi previsti dal decreto-legge; g) la convalida — operata dall'art. 1 comma 2 l. n. 470 del 1987 — degli atti e dei provvedimenti adottati sulla base del precedente d. l. n. 293 del 20 luglio 1987 (non convertito).
La ricorrente denuncia infine un vizio di procedura derivante dalla mancata partecipazione del Presidente della Giunta regionale e della Giunta provinciale alle sedute del Consiglio dei Ministri in cui il decreto-legge impugnato e il relativo disegno di conversione furono deliberati, in violazione dell'art. 52 comma ult. dello statuto speciale e dell'art. 19 d P.R. di attuazione 1° febbraio 1973 n. 49.
2. Con ricorso notificato nella medesima data (R.R. n. 2 del 1988) la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato negli stessi termini il decreto-legge e la legge di conversione citati, aggiungendo peraltro censure anche nei confronti dell'art. 7 comma 2, del decreto-legge, (che sarebbe incostituzionale ove intendesse consentire allo Stato di provvedere direttamente al ripristino dei danni subiti da opere e lavori pubblici di competenza provinciale) e facendo valere la violazione delle proprie competenze legislative e amministrative anche in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale; espropriazione per pubblica utilità nelle materie di interesse provinciale; opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria; assistenza e beneficenza pubblica; edilizia scolastica; utilizzazione delle acque pubbliche (artt. 8 comma 1 nn. 17, 22, 24, 25, 28; 9 comma 1 n. 9 dello statuto speciale).
3. Si è costituito in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per dedurre l'infodatezza dei ricorsi.
L'Avvocatura sottolinea il carattere di eccezionalità e la rilevanza nazionale degli interventi previsti dalle norme impugnate, interventi che hanno riguardato finalità primarie, legate ad una situazione di necessità ed urgenza, il cui perseguimento doveva necessariamente spettare all'amministrazione della Protezione civile. Le Province autonome avrebbero d'altro canto conservato il potere di erogare in piena autonomia gestionale ulteriori contributi, eventualmente anche a favore dei Comuni colpiti dalle alluvioni dell'agosto 1987.
Quanto al presunto vizio procedimentale il resistente rileva che l'interpretazione, costantemente seguita nella prassi, delle norme invocate a sostegno dell'impugnativa relativa a questo punto sarebbe nel senso che il Presidente della Giunta regionale o provinciale venga invitato a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri in cui si discutono atti che riguardano direttamente e specificamente la Regione o la Provincia autonoma, e non anche atti — come nel caso di specie — di portata generale, relativi a sfere territoriali più ampie di quelle comprese nella Provincia autonoma o nella Regione.
4. In prossimità dell'udienza di discussione le Province autonome di Trento e Bolzano hanno depositato un'unica memoria, dove si contesta il carattere di straordinarietà dell'intervento statale disciplinato dalle norme impugnate e si ribadiscono le tesi enunciate nei ricorsi.
 
Considerato in diritto: 1. I due ricorsi proposti dalla Provincia di Trento e Bolzano investono gli stessi testi normativi per profili inlarga parte coincidenti. I ricorsi vanno pertanto riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia.
2. Le Province autonome di Trento e Bolzano hanno impugnato, sia nel loro complesso che con riferimento a norme particolari, il d. l. 19 settembre 1987 n. 384, recante « Disposizioni urgenti in favore dei Comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987 », nonché la conseguente l. di conversione 19 novembre 1987 n. 470, prospettando numerose censure di incostituzionalità suscettibili di essere riassunte in tre ordini di motivi.
Secondo un primo ordine, le norme impugnate sarebbero viziate nella costituzionalità per il fatto di aver regolato con discipline di dettaglio materie spettanti alla competenza, primaria o concorrente, delle Province autonome e da queste già regolate con proprie leggi. A quest'ordine di censure si riconduce anche l'asserita lesione dell'autonomia finanziaria provinciale, che conseguirebbe dal fatto di aver riservato allo Stato e non alla Provincia la ripartizione dei finanziamenti tra i soggetti danneggiati, secondo criteri e modalità dallo stesso Stato determinati.
Un secondo ordine di motivi investe poi la disciplina concernente l'individuazione dei Comuni colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'estate 1987, cui assegnare i benefici previsti dal decreto-legge: individuazione che le norme impugnate riferiscono, quand'anche si tratti di Comuni inclusi nel territorio delle Province autonome, esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri, anzich頗 come parrebbe necessario anche alla luce di una recente giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 49 del 1987) — alle stesse Province.
Un terzo motivo, infine, di ordine procedurale, censura il fatto della mancata convocazione e partecipazione dei Presidenti delle due Province autonome alla seduta del Consiglio dei Ministri in cui venne approvato il decreto-legge impugnato, nonostante che lo stesso si riferisse a questioni riguardanti le stesse Province.
Nessuna di tali censure merita, peraltro, di essere accolta e le questioni proposte nei due ricorsi vanno dichiarate infondate.
3. Il d. l. n. 384 del 1987 — e la conseguente l. di conversione n. 470 del 1987 — trova la sua causa nelle eccezionali avversità atmosferiche che, durante l'estate del 1987, vennero a colpire, per varie settimane, vaste zone dell'Italia settentrionale e centrale. Tali eventi, com'è noto, determinarono una grave situazione di emergenza, che lo Stato fu costretto ad affrontare, in concorso con i poteri locali, attraverso un largo impiego di mezzi tecnici e di risorse finanziarie.
E evidente come, in questo quadro, gli interventi previsti dal decreto-legge in esame risultassero imposti da esigenze primarie di solidarietà nazionale e dalla presenza di interessi generali, posti in gioco dalla stessa estensione e gravità degli eventi nei cui confronti si era manifestata la necessità di una disciplina urgente: era, infatti, il carattere eccezionale e limitato della calamità che induceva lo Stato ad intervenire, come di fatto avvenne, mediante l'impiego di risorse straordinarie ed il ricorso alle competenze proprie degli apparati centrali preposti alla protezione civile.
Il fatto che taluni degli interventi, previsti dal decreto-legge, venissero a incidere direttamente o indirettamente in materie assegnate alla competenza, primaria o concorrente, delle Province autonome non poteva, d'altro canto, limitare la completezza della disciplina che si andava a formulare: completezza resa necessaria sia dalla eccezionalità della situazione determinatasi che dall'urgenza del provvedere.
In questo contesto, non appare ingiustificata neppure la previsione di una distribuzione delle risorse economiche operata direttamente dallo Stato ed esercitata attraverso l'amministrazione della Protezione civile. Sotto tale profilo, l'incostituzionalità denunciata può essere, infatti, esclusa, ove si consideri che il meccanismo previsto dalla disciplina impugnata si riferisce a somme stanziate dallo Stato in via eccezionale e straordinaria, senza precludere la possibilità di interventi finanziari concorrenti e aggiuntivi da parte delle stesse Province. A questo si può infine aggiungere che la stessa disciplina — nel testo modificato mediante la legge di conversione — si è pur sempre preoccupata di garantire alle Province autonome ampi margini d'intervento, sia attraverso la redazione della stima dei danni, del quadro economico globale, dei progetti e del programma degli interventi per il ritorno alla normalità, sia attraverso il parere sulla assegnazione delle somme stanziate (cfr. art. 1 commi 3 e 4).
4. Anche le censure relative al potere di individuazione dei Comuni colpiti dagli eventi calamitosi e destinatari dei benefici — potere che il decreto impugnato ha riferito alla competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri — non risultano fondate. Tale potere si può, infatti, giustificare in relazione al carattere nazionale degli interessi posti in gioco dall'eccezionalità di tali eventi nonché all'esigenza di individuare, nella delimitazione dei territori colpiti, criteri omogenei e unitari, correlati sia alla entità dei danni subiti che alla misura delle risorse disponibili per gli interventi, ma in ogni caso indipendenti dalla collocazione degli stessi territori nell'ambito di una o di altra Regione o Provincia.
Né assume rilievo secondario il fatto che, nella specie — pur in assenza di una esplicita previsione normativa — un apporto collaborativo al procedimento da parte delle Province ricorrenti si è in concreto verificato, come risulta dalle stesse premesse dei decreti presidenziali concernenti i Comuni del Trentino-Alto Adige (d.P.C.M. 27 luglio 1987 e 30 dicembre 1987), dove si da atto, ai fini della individuazione dei territori comunali colpiti, delle segnalazioni, valutazioni e proposte formulate dalle stesse Province.
5. Non può essere, infine, accolta la censura relativa alla mancata convocazione e partecipazione dei Presidenti delle due Province autonome alla seduta del Consiglio dei Ministri dedicata all'approvazione del decreto-legge impugnato e del disegno di legge di conversione. A questo proposito, indipendentemente da ogni rilievo in ordine alla diversa interpretazione dell'art. 52 comma ult. dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, che viene avanzata dalle parti, resta fermo il fatto che l'art. 1 del disegno di legge che fu portato all'esame del Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 settembre 1987 (e che si tradusse poi nel d.l. n. 384 del giorno successivo), oltre a richiamare i Comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana e della Valle Camonica, si limitava genericamente a indicare «le altre zone dell'Italia settentrionale e centrale» senza fare alcun riferimento diretto ai Comuni dei Trentino-Alto Adige, mentre tale riferimento diretto venne esplicitamente introdotto solo in sede parlamentare, quando si giunse alla conversione, con modificazioni, del decreto-legge. All'atto della convocazione del Consiglio dei Ministri non si era dunque, manifestata la presenza dei presupposti in grado di giustificare ai sensi dell'art. 52 dello statuto speciale e dell'art. 19 d.P.R. n. 49 del 1973 — l'intervento nello stesso Consiglio dei Presidenti delle due Province autonome.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, con il ricorso di cui in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti del d. l. 19 settembre 1987 n. 384, recante « Disposizioni urgenti in favore dei Comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987 », e della l. 19 novembre 1987 n. 470, concernente la conversione in legge, con modificazioni, di tale decreto-legge, in relazione agli artt. 8 comma 1 nn. 5, 9, 10, 13, 18, 20, 21; 9 comma 1 nn. 3, 8, 11; 16 comma 1; 52 e 79 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, con il ricorso di cui in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti degli stessi atti normativi (d. l. 19 settembre 1987 n. 384 e l. 19 novembre 1987 n. 470), in relazione agli artt. 8 comma 1 nn. 5, 9, 10, 13, 17,18, 20, 21, 22, 24, 25, 28; 9 comma 1 nn. 3, 8, 9, 11; 16 comma 1; 52 e 79 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione.
ActionActionVerfassungsrechtliche Bestimmungen
ActionActionLandesgesetzgebung
ActionActionI Alpinistik
ActionActionII Arbeit
ActionActionIII Bergbau
ActionActionIV Gemeinden und Bezirksgemeinschaften
ActionActionV Berufsbildung
ActionActionVI Bodenschutz, Wasserbauten
ActionActionVII Energie
ActionActionVIII Finanzen
ActionActionIX Fremdenverkehr und Gastgewerbe
ActionActionX Fürsorge und Wohlfahrt
ActionActionXI Gaststätten
ActionActionXII Gemeinnutzungsrechte
ActionActionXIII Forstwirtschaft
ActionActionXIV Gesundheitswesen und Hygiene
ActionActionXV Gewässernutzung
ActionActionXVI Handel
ActionActionXVII Handwerk
ActionActionXVIII Grundbuch und Kataster
ActionActionXIX Jagd und Fischerei
ActionActionXX Brandverhütung und Bevölkerungsschutz
ActionActionXXI Kindergärten
ActionActionXXII Kultur
ActionActionXXIII Landesämter und Personal
ActionActionXXIV Landschaftsschutz und Umweltschutz
ActionActionXXV Landwirtschaft
ActionActionXXVI Lehrlingswesen
ActionActionXXVII Messen und Märkte
ActionActionXXVIII Öffentliche Bauaufträge, Lieferungen und Dienstleistungen
ActionActionXXIX Öffentliche Veranstaltungen
ActionActionXXX Raum und Landschaft
ActionActionXXXI Rechnungswesen
ActionActionXXXII Sport und Freizeitgestaltung
ActionActionXXXIII Straßenwesen
ActionActionXXXIV Transportwesen
ActionActionXXXV Unterricht
ActionActionXXXVI Vermögen
ActionActionXXXVII Wirtschaft
ActionActionXXXVIII Wohnbauförderung
ActionActionA
ActionActionB
ActionActionC
ActionActionD
ActionActiona) DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 29. März 2000, Nr. 12
ActionActione) DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 21. Juli 1981, Nr. 26
ActionActionArt. 1-24.   
ActionActionArt. 25-29.   
ActionActionArt. 30-33.   
ActionActionArt. 34   
ActionActionArt. 35 (Wiedergewinnung bestehender Dachgeschosse)
ActionActioni) BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 20. Dezember 1991, Nr. 7964
ActionActionE
ActionActionF
ActionActionG
ActionActionH
ActionActionI
ActionActiona) Landesgesetz vom 13. Oktober 2008, Nr. 9
ActionActionb) Landesgesetz vom 13. Juni 2012, Nr. 11
ActionActionArt. 1 ( Änderung des , „Wohnbauförderungsgesetz“)
ActionActionArt. 2 ( Übergangs- und Schlussbestimmungen)
ActionActionArt. 3 ( Finanzbestimmung)
ActionActionc) Landesgesetz vom 18. März 2016, Nr. 5
ActionActionc) BESCHLUSS DES LANDESAUSSCHUSSES vom 6. September 1979, Nr. 5492
ActionActionXXXIX Gesetze mit verschiedenen Bestimmungen (Omnibus)
ActionActionBeschlüsse der Landesregierung
ActionActionUrteile Verfassungsgerichtshof
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 10. Februar 2014, Nr. 19
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 24 febbraio 2014, n. 28
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 26. Februar 2014, Nr. 40
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 24 marzo 2014, n. 61
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 26. März 2014, Nr. 64
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 7 aprile 2014, n. 89
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 9 aprile 2014, n. 99
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Beschluss vom 9 April 2014, n. 103
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 7 maggio 2014, n. 127
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 7 maggio 2014, n. 129
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 19 maggio 2014, n. 137
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 19 maggio 2014, n. 138
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 19 maggio 2014, n. 144
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 11 giugno 2014, n. 169
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 11 giugno 2014, n. 175
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil 23. Juni 2014, Nr. 188
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil 23. Juni 2014, n. 190
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 15 luglio 2014, n. 224
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 9 luglio 2014, n. 213
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 14 novembre 2014, n. 237
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza del 21 ottobre 2014, n. 257
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 13 novembre 2014, n. 256
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 1 dicembre 2014, n. 275
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 26 marzo 2014, n. 72
ActionAction2013
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 14. Jänner 2013, Nr. 2
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 11. März 2013, Nr. 38
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Beschluss vom 20. März 2013, Nr. 48
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 26 marzo 2013, n. 60
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 8 aprile 2013, n. 71
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 22. April 2013, Nr. 77
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 22. Mai 2013, Nr. 114
ActionAction Corte costituzionale - sentenza122
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 3. Juni 2013, Nr. 133
ActionAction Corte costituzionale - sentenza145
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 1 luglio 2013, n. 172
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Beschluss vom 1. Juli 2013, Nr. 176
ActionAction Corte costituzionale - sentenza187
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 3 luglio 2013, n. 206
ActionAction Corte costituzionale - sentenza219
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 16. Juli 2013, Nr. 221
ActionAction Corte costituzionale - sentenza233
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 23 ottobre 2013, n. 252
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 23 ottobre 2013, Nr. 255
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 6 novembre 2013, n. 263
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 18 novembre 2013, n. 274
ActionAction Corte costituzionale - sentenza del 2 dicenbre 2013, n. 301
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 10. Dezember 2013, Nr. 309
ActionAction Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 10. Dezember 2013, Nr. 311
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 19 del 03.02.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 52 del 23.02.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 95 del 24.03.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 126 del 09.04.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 165 del 28.04.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 172 del 05.05.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 19.05.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 224 del 08.06.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 233 del 10.06.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 256 del 23.06.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 271 del 30.06.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 302 del 15.07.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 307 del 15.07.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 354 del 27.07.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 355 del 27.07.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 27.07.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 383 del 07.11.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 412 del 07.12.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 416 del 07.12.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 417 del 07.12.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 445 del 23.12.1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 30 del 03.02.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 36 del 05.02.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 38 del 05.02.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 40 del 05.02.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 75 del 28.02.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 78 del 04.03.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 123 del 25.03.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 156 del 02.04.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 188 del 22.04.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 211 del 11.05.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 220 del 25.05.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 233 del 27.05.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 244 del 03.06.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 245 del 03.06.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 279 del 17.06.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 341 del 20.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 352 del 23.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 355 del 23.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 23.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 358 del 23.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 375 del 23.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 366 del 27.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 370 del 27.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 382 del 29.07.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 407 del 29.10.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 427 del 10.11.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 461 del 19.11.1992
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 462 del 19.11.1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1 del 19.01.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 157 del 11.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 165 del 11.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 177 del 18.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 211 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 214 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 217 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 222 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 03.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 242 del 03.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 274 del 10.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 277 del 10.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 305 del 17.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 306 del 17.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 341 del 24.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 360 del 24.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 415 del 07.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 448 del 14.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 14.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 450 del 14.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 481 del 27.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 495 del 27.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 505 del 05.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 524 del 05.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 530 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 532 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 552 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 555 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 564 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 570 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 571 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 576 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 578 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 610 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 611 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 629 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 632 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 633 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 646 del 16.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 691 del 23.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 734 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 741 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 743 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 745 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 767 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 768 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 770 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 774 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 775 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 796 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 797 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 798 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 800 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 832 del 21.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 834 del 21.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 886 del 26.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 927 del 28.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 963 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 965 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 966 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 975 del 19.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 999 del 27.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1065 del 06.12.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1133 del 22.12.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1141 del 29.12.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 630 del 10.06.1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 95 del 14.04.1986
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 151 del 27.06.1986
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 165 del 01.07.1986
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 166 del 01.07.1986
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 14.07.1986
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 195 del 15.07.1986
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 245 del 18.11.1986
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 294 del 31.12.1986
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 305 del 31.12.1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionActionUrteile Verwaltungsgericht
ActionActionChronologisches inhaltsverzeichnis