(1) L'offerta economicamente più vantaggiosa è determinata sulla base di una pluralità di criteri di valutazione, tra cui il prezzo e altri criteri da individuarsi in base al tipo di lavoro da realizzare, quali il tempo di esecuzione, il costo di utilizzazione e di manutenzione, il rendimento, il valore tecnico ed estetico dell'opera, la considerazione di misure ambientali e di misure volte alla realizzazione della parità di trattamento fra uomo e donna, nonché in base a ulteriori criteri da stabilirsi anche questi a seconda del tipo di lavoro da realizzare.27)
(2) Nel bando di gara sono indicati gli elementi di valutazione che vengono applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita.
(3) Il coefficiente numerico assegnato all'elemento prezzo deve essere superiore ai singoli coefficienti numerici assegnati agli altri elementi di valutazione.
(4) L'amministrazione committente può, nel caso di appalti di importo superiore a 1.000.000 di euro, prevedere a carico delle imprese concorrenti la predisposizione di parte degli elaborati di cui all'articolo 14, comma 2. Nell'elaborazione di tali elaborati le imprese devono rispettare i requisiti tecnici minimi contenuti nel progetto fornito dall'amministrazione committente.27)