(1) Nelle sedi centrali e periferiche dell'amministrazione è concesso alle organizzazioni sindacali del personale l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di notiziari, circolari ed altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e contenenti notizie di interesse sindacale e del lavoro.
(2) L'affissione al di fuori degli spazi di cui al precedente comma è vietata.