(1) I dipendenti provinciali hanno diritto di riunirsi anche nei luoghi dove prestano servizio fuori dell'orario di lavoro. Possono altresì riunirsi durante l'orario medesimo nel limite di 10 ore annue.
(2) Le riunioni che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro.
(3) Qualora la riunione debba essere tenuta nei locali di una scuola, l'orario stabilito per il suo svolgimento non può coincidere con l'orario normale delle lezioni.
(4) È comunque riconosciuto anche al personale docente ed educativo il diritto di riunione durante l'orario di lavoro nei limiti annui di cui al primo comma. Qualora ciò comportasse la sospensione di lezioni, deve essere dato congruo preavviso alle famiglie degli alunni ed ai datori di lavoro degli apprendisti frequentanti le scuole professionali.
(5) Il diritto di cui al precedente comma è riconosciuto anche al personale amministrativo delle scuole, ove ciò non comporti interruzioni delle lezioni, vi sia disponibilità di locale e sia comunque garantito il servizio.
(6) Le modalità per l'esercizio del diritto di assemblea secondo i criteri sovraindicati saranno stabilite con decreto del Presidente della giunta provinciale, sentite le rappresentanze sindacali dei dipendenti provinciali.