(1) Il trasporto scolastico e, ove necessario, l’accompagnamento dei soggetti portatori di handicap sono attuati mediante i servizi organizzati dalla Ripartizione provinciale Mobilità, sempre che non possa provvedervi la famiglia dell'utente. Il trasporto presso i servizi sociali semiresidenziali e l’accompagnamento, ove necessario, dei soggetti portatori di handicap sono attuati prioritariamente:
- dalle famiglie;
- mediante il servizio di trasporto pubblico;
- mediante i servizi di trasporto scolastico già esistenti, per i posti disponibili;
- dagli enti gestori dei servizi sociali.21)
(2) Fatti salvi i trasporti di cui al primo comma, lettera b), del successivo articolo 16, i centri sociali possono provvedere direttamente, in casi di urgenza o necessità, al trasporto dei propri assistiti e loro eventuali accompagnatori, nonché, nell'ambito dei posti disponibili, anche di altri soggetti portatori di handicaps. Per i suddetti scopi i centri sono dotati di automezzi di servizio; essi possono altresì avvalersi di servizi di trasporto infermi, ovvero usufruire di automezzi pubblici o privati, assumendo la relativa spesa.22)
(3) La Giunta provinciale può affidare i servizi di trasporto e/o accompagnamento di cui al presente e al successivo articolo 16, ad enti e associazioni idonee allo scopo, autorizzando la stipulazione delle relative convenzioni.
(3/bis) L'esercizio del servizio di trasporto per soggetti portatori di handicap di cui al comma 3 non è soggetto ad autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.23)
(4) Secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale possono essere concessi rimborsi alle famiglie dei soggetti portatori di handicaps e a coloro che con mezzo motorizzato pubblico o privato provvedono a proprie spese all'accompagnamento e trasporto del soggetto portatore di handicap dall'abitazione alle sedi scolastiche, a quelle dei centri sociali, nonché di altri enti ed istituzioni per scopi di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, nonché viceversa. Il rimborso è disposto dal competente direttore d'ufficio.24)
(5) Le provvidenze di cui ai precedenti commi del presente articolo possono essere estese al trasporto per esigenze di lavoro, nonché di partecipazione a quelle manifestazioni culturali, sportive e di tempo libero, considerate particolarmente importanti ai fini dell'integrazione dei soggetti stessi nel mondo del lavoro e della comunità locale.25)
(6) I criteri, le forme di esecuzione e specifiche condizioni di concessione dei rimborsi sono determinati con il regolamento di esecuzione.26)