(1) Le assunzioni dirette di personale da effettuarsi ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390, presso l'amministrazione provinciale e presso gli enti pubblici soggetti alla vigilanza della Provincia, avvengono in base ad una graduatoria tra gli aventi diritto formata nel rispetto della graduatoria provinciale approvata dalla commissione provinciale per il collocamento obbligatorio di cui agli articoli 16 e 17 della stessa legge. Per l'iscrizione nella graduatoria per l'assunzione diretta a livello provinciale, le persone in situazione di handicap con un grado di invalidità superiore al 45% non devono dimostrare di essere disoccupate. I disoccupati hanno tuttavia la precedenza nell'assunzione.
(2) Salva la riserva dei posti di organico in favore delle categorie protette ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, la relativa percentuale di riserva è rapportata, di regola, al numero del personale in servizio.
(3) La Giunta provinciale provvede al rimborso degli oneri derivanti dalla trasformazione dei centralini telefonici di cui all'articolo 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente il collocamento ed il rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti.18)