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In vigore al: 21/11/2014

e) Legge provinciale 30 giugno 1983, n. 201)
Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps
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Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 12 luglio 1983, n. 35.

Art. 4 (Principi di erogazione delle prestazioni)  

(1) Sono ammessi alle attività e servizi dalla Provincia tutti i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel territorio della provincia di Bolzano in quanto siano esposti alla minaccia di handicaps o in quanto ne siano portatori per cause congenite o acquisite. I cittadini non residenti nè stabilmente domiciliati in provincia e gli stranieri possono essere ammessi, dietro rimborso delle spese relative o con diritto di rivalsa nei confronti degli enti tenuti a provvedere in base alla normativa vigente.

(2) Gli interventi di assistenza scolastica concernenti il ricovero in convitto, i sussidi sostitutivi di retta, la mensa, il trasporto, i libri di testo ed i sussidi didattici sono gratuiti o rispettivamente a parziale carico dell'utente secondo i criteri di cui al precedente articolo 1, quinto comma.

(3) Le richieste di riabilitazione professionale e di particolari forme di assistenza scolastica, da individuarsi nel regolamento di esecuzione, che:

  1. comportino un onere finanziario superiore a lire 5 milioni;
  2. e/o comportino interventi da effettuarsi in istituti specializzati situati fuori dal territorio provinciale o all'estero;
  3. e/o comportino interventi di non certa idoneità o necessità ai fini riabilitativi;

devono essere preventivamente esaminate dall'Assessore provinciale competente in materia, tenuto conto delle specifiche motivazioni e della documentazione prodotta dai richiedenti, e sentito il parere del collegio tecnico di cui all'articolo 24.

(4) L'Assessore provinciale competente, in caso di accoglimento della richiesta, pone l'onere relativo a parziale carico dell'assistito, salvo quanto disposto all'articolo 1, quinto comma, tenuto conto della sua capacità contributiva e, se minorenne, di quella dei genitori. In caso di diniego o di accoglimento parziale della richiesta, è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, da prodursi entro 15 giorni dalla relativa comunicazione.

(5) Il limite di intervento di cui alla lettera a) del precedente terzo comma può essere annualmente aggiornato dalla Giunta provinciale in misura corrispondente all'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, secondo gli indici ISTAT.

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