In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

e) Legge provinciale 30 giugno 1983, n. 201)
Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps
1

1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 12 luglio 1983, n. 35.

TITOLO I
Assistenza socio-sanitaria

Art. 1 (Norme generali)  delibera sentenza

(1) La Provincia si propone la prevenzione specifica degli handicaps per le persone residenti nel territorio provinciale o ivi stabilmente domiciliate, in quanto siano esposte alla minaccia di minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali o ne siano portatrici.

(2) La Provincia:

  1. garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona in situazione di handicap e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
  2. previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona in situazione di handicap alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
  3. persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona in situazione di handicap;
  4. predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona in situazione di handicap. 2)

(3) Le attività e i servizi contemplati nella presente legge si estendono a tutto il territorio della provincia di Bolzano e sono attuati in collaborazione con le strutture sociali, sanitarie, scolastiche e di formazione professionale esistenti, e non sostituiscono quelli volontariamente svolti da enti, associazioni o privati.

(4) Per le finalità di cui alla presente legge, per persone in situazione di handicap si intendono le persone che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.3)

(4/bis) La persona in situazione di handicap ha diritto a tutte le prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alle capacità individuali e all'efficacia delle misure terapeutiche riabilitative.4)

(4/ter) Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.5)

(5) L'accesso alle prestazioni e strutture nell'ambito dell'assistenza scolastica di cui agli articoli 4 e 16 della presente legge è gratuito per gli alunni frequentanti scuole dell'obbligo.6)

(6) Per l'accesso alle prestazioni ed ai servizi le cui funzioni amministrative sono delegate ai comuni ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, nonché per il concorso nelle spese si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13.7)

(7)8)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 293 del 03.09.2007 - Piano urbanistico comunale - zona residenziale - comunità protette per malati psichici - non sono strutture sanitarie, ma normali strutture residenziali
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 52 del 14.02.2003 - Portatori di handicap - diritto a riserva di alloggi comunali - interventi finanziari e prestazioni integrative - materie di competenza primaria della Provincia: art. 2 D.Lgs. n. 266/1992
2)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.
3)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.
4)
Il comma 4/bis è stato inserito dall'art. 5 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.
5)
Il comma 4/ter è stato inserito dall'art. 5 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.
6)
Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42.
7)
Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 5 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42, e successivamente modificato dall'art. 29 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

Art. 12

(1) In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 6 e 7, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, modificato dalle leggi provinciali 7 novembre 1988, n. 42, e 14 dicembre 1988, n. 56, per l'uso di alloggi messi a disposizione dall'ente gestore dei servizi sociali o dall'ente convenzionato, è richiesto il pagamento di un canone mensile di importo pari al canone sociale in vigore per gli alloggi dell'Istituto provinciale per l'edilizia abitativa agevolata; a questo si aggiungono le spese condominiali. Per quanto riguarda le forme abitative aperte, quali le comunità alloggio per malati psichici, gli alloggi di addestramento e forme analoghe, è richiesto dall'utente, in deroga alle disposizioni della L.P. n. 20/1983, e successive modifiche ed integrazioni, la compartecipazione alle spese per assistenza, vitto e alloggio, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, 13. A tale fine vengono determinate, con deliberazione della Giunta provinciale, le relative tariffe nonché i criteri e le modalità di pagamento.

Vedi anche l'art. 31 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16:

Art. 31

(1) La disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, come sostituito dall'articolo 29 della presente legge, trova applicazione con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 1 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, nel testo previgente.

8)
Il comma 7 è stato aggiunto dall'art. 1 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56, e successivamente abrogato dall'art. 32 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'art. 7 della L.P. 30 aprile 1991, n. 13, emanato con D.P.G.P. 11 agosto 2000, n. 30.

Art. 2 9)

9)
L'art. 2 è stato abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 3 (Interventi socio-assistenziali)  delibera sentenza

(1) La Provincia assolve ai seguenti compiti in favore delle categorie di persone di cui al primo comma dell'articolo 1, in relazione alla natura dell'handicap:

  1. gli interventi di assistenza scolastica di cui al successivo titolo II;
  2. istituzione e gestione di centri sociali per soggetti portatori di handicaps, dislocati nel territorio provinciale, dotati di strutture idonee ad assicurare interventi educativi, occupazionali e di tempo libero;
  3. promozione di soggiorni climatici, attività ricreative, sportive e di terapia occupazionale;
  4. formazione professionale ed inserimento nel mondo del lavoro;
  5. interventi di sostegno per l'assegnazione e/o l'adattamento di un'abitazione;
  6. interventi di servizio sociale tramite gli assistenti sociali.

(1/bis) I compiti di cui al precedente comma sono svolti dalla Provincia direttamente, ovvero in collaborazione con altri enti o istituzioni pubblici o privati. Detta collaborazione è formalizzata tramite apposite convenzioni per quanto riguarda i servizi di base da evidenziarsi nei programmi di cui al successivo articolo 5, primo comma, lettera a), ovvero promossa per gli altri servizi tramite la concessione di sovvenzioni o contributi ai sensi di vigenti disposizioni.

(2) Con regolamento di esecuzione sono determinati le modalità ed i limiti dell'assistenza per i singoli settori di intervento di cui al comma 1 ed è disciplinato l'avvio delle persone in situazione di handicap ai servizi handicap gestiti dai servizi sociali. È comunque garantito il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale. Per quanto riguarda gli interventi la cui attuazione è stata delegata ai comuni ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, nel regolamento di esecuzione si tiene conto dell'assetto istituzionale ed organizzativo degli enti gestori, nonché delle forme organizzative dei servizi sociali istituite nell'ambito del riordino di detti servizi.

(3) Sono fatti salvi gli interventi di assistenza a carattere sociale ed economico erogati dagli appositi servizi dell'Amministrazione provinciale e degli altri enti pubblici competenti; il necessario coordinamento è attuato dalla Giunta provinciale.10)

massimeDelibera 27 agosto 2012, n. 1283 - Sostegno familiare e intervento pedagogico precoce per bambini con disabilità: approvazione delle linee guida
massimeDelibera N. 3148 del 30.08.2004 - Criteri per la ripartizione delle spese per prestazione socio-sanitarie di assistenza residenziale di minori con problematiche psichiche rispettivamente psichiatriche in strutture non concensionate in Italia ed all'estero
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 52 del 14.02.2003 - Portatori di handicap - diritto a riserva di alloggi comunali - interventi finanziari e prestazioni integrative - materie di competenza primaria della Provincia: art. 2 D.Lgs. n. 266/1992
massimeDelibera N. 2053 del 10.06.2002 - Determinazione delle disposizioni di massima per gli enti gestori dei servizi sociali:Rideterminazione dei criteri per l’organizzazione, la gestione ed il finanziamento dei soggiorni fuori sede gestiti dai servizi sociali e da enti ed associazioni in favore di persone in situazione di handicap e malati psichici - Revoca della deliberazione n. 1178 del 10.4.2000
massimeDelibera N. 464 del 21.02.2000 - Direttiva concernente l'organizzazione di soggiorni climatici per persone con determinate patologie
10)
L'art. 3 è stato così modificato dall'art. 2 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42, e dall'art. 6 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

Art. 4 (Principi di erogazione delle prestazioni)  

(1) Sono ammessi alle attività e servizi dalla Provincia tutti i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel territorio della provincia di Bolzano in quanto siano esposti alla minaccia di handicaps o in quanto ne siano portatori per cause congenite o acquisite. I cittadini non residenti nè stabilmente domiciliati in provincia e gli stranieri possono essere ammessi, dietro rimborso delle spese relative o con diritto di rivalsa nei confronti degli enti tenuti a provvedere in base alla normativa vigente.

(2) Gli interventi di assistenza scolastica concernenti il ricovero in convitto, i sussidi sostitutivi di retta, la mensa, il trasporto, i libri di testo ed i sussidi didattici sono gratuiti o rispettivamente a parziale carico dell'utente secondo i criteri di cui al precedente articolo 1, quinto comma.

(3) Le richieste di riabilitazione professionale e di particolari forme di assistenza scolastica, da individuarsi nel regolamento di esecuzione, che:

  1. comportino un onere finanziario superiore a lire 5 milioni;
  2. e/o comportino interventi da effettuarsi in istituti specializzati situati fuori dal territorio provinciale o all'estero;
  3. e/o comportino interventi di non certa idoneità o necessità ai fini riabilitativi;

devono essere preventivamente esaminate dall'Assessore provinciale competente in materia, tenuto conto delle specifiche motivazioni e della documentazione prodotta dai richiedenti, e sentito il parere del collegio tecnico di cui all'articolo 24.

(4) L'Assessore provinciale competente, in caso di accoglimento della richiesta, pone l'onere relativo a parziale carico dell'assistito, salvo quanto disposto all'articolo 1, quinto comma, tenuto conto della sua capacità contributiva e, se minorenne, di quella dei genitori. In caso di diniego o di accoglimento parziale della richiesta, è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, da prodursi entro 15 giorni dalla relativa comunicazione.

(5) Il limite di intervento di cui alla lettera a) del precedente terzo comma può essere annualmente aggiornato dalla Giunta provinciale in misura corrispondente all'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, secondo gli indici ISTAT.

Art. 5 (Consulta provinciale per gli interventi in favore dei soggetti portatori di handicaps) 11)

11)
Omissis; vedi gli artt. 3, 4 e 32 della L.P. 30 aprile 1991, n. 13.

Art. 6 (Composizione della consulta provinciale) 11)

11)
Omissis; vedi gli artt. 3, 4 e 32 della L.P. 30 aprile 1991, n. 13.

Art. 6/bis (Sottocommissioni della consulta) 11)

11)
Omissis; vedi gli artt. 3, 4 e 32 della L.P. 30 aprile 1991, n. 13.

Art. 7 (Funzioni di coordinamento)

(1) Il coordinamento delle attività e servizi di cui alla presente legge, gestiti direttamente dalla Provincia o tramite enti e associazioni convenzionati con quelli gestiti dalle unità sanitarie locali, dalle strutture di assistenza scolastica, di formazione professionale, di assistenza sociale e di assistenza di base, è attuato dalla Giunta provinciale, che può emanare direttive ai competenti organi ed uffici erogatori.

(2) Spetta alla Giunta provinciale:

  1. approvare i programmi triennali e annuali di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 e alla lettera a) del terzo comma del presente articolo;
  2. approvare le rette e i contributi a carico degli utenti;
  3. approvare le modalità per l'ammissione degli utenti ai servizi;
  4. approvare i programmi per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale dipendente;
  5. elaborare i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi e supplenze, previsti dalla presente legge.

(3) Spetta agli assessori provinciali, nelle rispettive materie di competenza:

  1. l'autorizzazione all'esecuzione di lavori, acquisti, forniture e prestazioni attinenti alla gestione delle attività e servizi provinciali, previsti dalla presente legge, nei limiti dei programmi di massima e dei relativi stanziamenti approvati dalla Giunta provinciale;
  2. la vigilanza sull'attuazione dei programmi di attività;
  3. l'approvazione dei regolamenti interni dei centri sociali;
  4. la formulazione dei criteri per la compartecipazione ai costi da parte degli utenti dei vari servizi.

(4) I contratti relativi agli interventi, di cui alla lettera a) del precedente comma, sono stipulati dal direttore della ripartizione VIII e rispettivamente dal direttore dell'ufficio affari amministrativi, di cui al successivo articolo 23, a seconda che comportino una spesa o un'entrata superiore o rispettivamente fino a lire 500 milioni. I contratti sono approvati dall'Assessore competente in materia, che provvede all'impegno della relativa spesa o all'accertamento dell'entrata.

Art. 8 (Centri sociali)

(1) La Giunta provinciale istituisce, secondo le indicazioni del programma, centri sociali per soggetti portatori di handicaps, dislocati nel territorio provinciale, costituiti da laboratori protetti, convitti, comunità alloggio, altre forme di alloggio protetto ed eventuali altri servizi e strutture, anche aperte, idonee ad assicurare interventi educativi, formativi, lavorativi, socio-assistenziali e di tempo libero.

(2) Le strutture dei centri sociali devono consentire la massima integrazione possibile nel tessuto sociale ed essere aperte alla collettività; pertanto esse vanno preferibilmente distribuite dal punto di vista logistico, in modo che le strutture abitative siano previste nelle zone abitative, oppure in quelle destinate a strutture pubbliche, le strutture lavorative ed occupazionali nelle zone artigianali ed industriali, oppure parimenti nelle zone destinate a strutture pubbliche. Nell'attuazione dei singoli servizi si tiene conto della fascia di età degli utenti. Le Unità Sanitarie Locali devono assicurare ai centri sociali l'assistenza sanitaria necessaria ivi compresa l'assistenza odontoiatrica. Le modalità per l'erogazione delle relative prestazioni saranno disciplinate, ove necessario, tramite apposite convenzioni.

(3)12)

(4) Per consentire ai centri sociali di curare la stretta collaborazione e lo scambio di informazioni e di esperienze con altri organismi simili, allo scopo di favorire un continuo sviluppo dei servizi e metodologie assistenziali, la Giunta provinciale può deliberare la partecipazione dei centri stessi o singole strutture ad associazioni interregionali o estere, ferme restando le competenze statali in materia. Le relative quote associative sono assunte a carico del bilancio provinciale.12)

12)
L'art. 8 è stato così modificato dagli articoli 4 e 17 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42, e dall'art. 5 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56; il comma 3 è stato successivamente abrogato dall'art. 33 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

Art. 9 (Gestione dei centri sociali)

(1) Il centro sociale è gestito da un apposito comitato nominato dalla Giunta provinciale ed è composto:

  1. dal responsabile del centro;
  2. da due operatori del centro eletti dal personale;
  3. da tre rappresentanti degli utenti del centro tra i quali dovrà esserci possibilmente un utente; questi saranno proposti dalle associazioni interessate; qualora queste non dovessero trovare un accordo, la Giunta provinciale sceglierà i rappresentanti fra i nominativi proposti dalle associazioni stesse;
  4. da un rappresentante dell'unità sanitaria locale territorialmente competente;
  5. da un assistente del servizio sociale provinciale. 13)

(2) Il comitato di gestione del centro elegge nel suo seno il presidente, dura in carica tre anni e la sua composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione nell'ambito territoriale del centro sociale costituito da un comprensorio di comuni determinato con regolamento di esecuzione della presente legge.

(2/bis) La carica di presidente è incompatibile con la funzione di responsabile del centro. Al presidente del comitato di gestione spetta un compenso, di ammontare non superiore all'indennità spettante ai presidenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di seconda categoria ai sensi della normativa regionale, da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale.14)

(3) L'attività assistenziale educativa e lavorativa nei centri sociali viene assicurata prioritariamente da personale assistente, educatore e istitutore della stessa madrelingua dell'utente; nei confronti di detto personale, appartenente ai ruoli di cui alle allegate tabelle C/I, C/II e C/III, si applica l'ultimo comma dell'articolo 21 della presente legge. In caso di carenza di personale di cui alle allegate tabelle C/I, C/II e C/III, le predette attività possono essere espletate dal corrispondente personale di cui all'allegata tabella B.

(4) Il comitato di gestione:

  1. elabora il regolamento interno del centro sociale;
  2. svolge la sua attività sulla base del programma annuale e triennale approvato dalla Giunta provinciale;
  3. propone alla Giunta provinciale l'istituzione di eventuali servizi integrativi o decentrati;
  4. promuove e organizza la partecipazione dei minorati ad attività ricreative, sportive e culturali, sia direttamente che stipulando apposite convenzioni con istituzioni pubbliche o private;
  5. delibera, nei limiti degli stanziamenti disposti dalla Giunta provinciale:
    1. le spese in connessione con la gestione dei convitti annessi al centro sociale;
    2. le spese in connessione con l'erogazione di forme sostitutive di convitto, quali l'affidamento familiare, l'ospitalità in altre strutture assistenziali, pensionati o esercizi pubblici, mense ed altri interventi similari;
    3. l'acquisto e la manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici, degli arredamenti;
    4. gli interventi di cui alla precedente lettera d);
    5. gli acquisti, le vendite e commissioni relativi alle attività produttive dei laboratori protetti;
    6. l'assegnazione di un premio-sussidio in favore dei frequentanti i laboratori protetti, nei limiti fissati annualmente dalla Giunta provinciale;
  6. provvede, nei termini previsti dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche, all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli operatori e dei frequentanti i centri sociali;
  7. ammette gli utenti alle strutture e servizi del centro; eventuali esclusioni vanno motivate e contro di esse è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale, che decide con provvedimento definitivo, sentito il collegio tecnico di cui all'articolo 24.

(5) La Giunta provinciale delibera l'acquisto o costruzione di immobili da destinarsi a sede delle strutture dei centri sociali; autorizza la stipulazione di contratti di locazione di immobili per i medesimi scopi. Il patrimonio immobiliare è amministrato dai competenti uffici dell'Amministrazione provinciale.

(6) Ad ogni centro sociale è garantito il servizio di segreteria. Ogni centro sociale attua in economia le competenze di cui al quarto comma, lettera e), del presente articolo tramite un funzionario delegato. L'addetto di segreteria funge da segretario del centro sociale.

13)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 6 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.
14)
Il comma 2/bis è stato inserito dall'art. 16 della L.P. 3 ottobre 1991, n. 27.

Art. 10 (Laboratori protetti)  delibera sentenza

(1) Il centro sociale gestisce laboratori protetti al fine di assicurare alle persone affette da handicaps l'esercizio di attività compatibili con l'handicap stesso.

(2) Il laboratorio protetto allestisce posti di lavoro particolarmente attrezzati per la valorizzazione delle possibilità lavorative del soggetto portatore di handicap; esso mira a migliorare l'educazione e la formazione professionale del soggetto portatore di handicap allo scopo di avviarlo possibilmente al normale mercato del lavoro. Il laboratorio protetto offre a quei soggetti portatori di handicaps che non possono trovare altrove più confacenti forme di educazione o di occupazione, occasioni di una convivenza attiva, pur nel rispetto delle loro capacità. Ai soggetti portatori di handicaps frequentanti i laboratori protetti spetta un premio-sussidio, fissato con le modalità di cui al precedente articolo 9, avuto riguardo anche alle entrate derivanti al centro sociale dall'alienazione dei beni prodotti dai laboratori protetti stessi, nonché alle attitudini dei frequentanti, e comunque di importo non inferiore a lire 30.000 mensili. I frequentanti sono assicurati, a cura dell'ufficio affari amministrativi di cui all'articolo 23, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in base alle vigenti norme in materia.

(3) I centri sociali sono autorizzati a gestire in economia, tramite funzionario delegato, l'acquisto di materie prime, l'alienazione dei beni prodotti, l'assunzione di commissioni per conto terzi.

(4) Per l'alienazione al minuto o all'ingrosso dei beni prodotti, i centri sociali e le istituzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3, non necessitano di autorizzazioni amministrative al commercio. I succitati enti organizzatori sono inoltre autorizzati a vendere con le stesse modalità i beni prodotti nelle strutture per malati psichici presso le aziende speciali unità sanitarie locali. Inoltre i pazienti possono acquistare i beni prodotti da loro stessi presso i succitati enti organizzatori al prezzo del materiale.

(5) L'ufficio affari amministrativi di cui all'articolo 23, previa autorizzazione della Giunta provinciale, provvede all'assegnazione di incarichi ad esperti e a lavoratori, con contratto di lavoro privato, la cui attività sia necessaria al funzionamento del laboratorio protetto. Durante le assenze del suddetto personale per i motivi previsti in contratto, compreso il congedo ordinario, il direttore dell'ufficio precitato è autorizzato ad incaricare direttamente le corrispondenti unità di personale a titolo di supplente dietro motivata richiesta del competente responsabile del centro sociale.

(6) Ai laboratori protetti possono accedere i soggetti portatori di handicaps residenti in provincia di Bolzano o ivi stabilmente domiciliati:

  1. che durante o dopo la frequenza di un corso propedeutico o speciale non sono dichiarati idonei a conseguire una qualifica professionale;
  2. o che abbiano superato il 18° anno di età e non trovino occupazione sul mercato di lavoro;
  3. o che in conseguenza di infortunio, della gravità o aggravamento dell'handicap, non sono più in grado di esercitare un'attività lavorativa.

(7) L'accesso e la frequenza dei laboratori protetti da parte dei soggetti portatori di handicaps assistiti dal centro sociale non costituisce rapporto di lavoro subordinato.

(8) La frequenza del laboratorio protetto da parte del soggetto portatore di handicap ha termine di norma, al compimento del 55° anno di età.

(9) Per l'erogazione delle forme di assistenza di cui al presente articolo, i posti di laboratorio possono essere collocati anche in aziende pubbliche e private. In tal caso l'Amministrazione stipula convenzioni di affidamento con aziende ritenute idonee.

(10) Con il regolamento di esecuzione vengono stabiliti i requisiti richiesti alle aziende affidatarie, le forme di appoggio e di consulenza tecnica e pedagogica e le modalità di vigilanza a cura del centro sociale competente per territorio.

(11) L'amministrazione provinciale, sulla base di specifiche convenzioni, può istituire in aziende ed enti pubblici e privati posti per progetti mirati alla riabilitazione ed alla integrazione lavorativa di soggetti deboli sul mercato del lavoro, che non abbiano usufruito in precedenza di un posto in un laboratorio protetto.15)

(12) I laboratori protetti sono autorizzati a svolgere, su incarico di terzi, lavori e servizi anche al di fuori delle proprie strutture.16)

massimeDelibera Nr. 1484 del 13.09.2010 - Criteri e schema tipo per la convenzione per favorire l’assunzione di persone disabili gravi
massimeDelibera N. 703 del 03.03.2008 - Premio sussidio per persone con disabilità, malati psichici e persone affette da dipendenze - Rideterminazione degli importi massimi
15)
L'art. 10 è stato modificato ed integrato dall'art. 6 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42, dall'art. 7 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56, dall'art. 7 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3, e dall'art. 12 della L.P. 9 giugno 1998, n. 5.
16)
Il comma 12 è stato aggiunto dall'art. 33 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

Art. 11 (Interventi di appoggio per l'inserimento nel mondo del lavoro)  delibera sentenza

(1) L'ufficio mercato del lavoro svolge indagini finalizzate ad individuare le possibilità occupazionali esistenti in relazione al collocamento lavorativo dei soggetti disabili.

(2) Per favorire l'inserimento dei soggetti disabili nel mondo del lavoro la Giunta provinciale, su proposta degli assessori competenti per materia, delibera le seguenti provvidenze:

  1. un contributo per l'allestimento della postazione di lavoro particolarmente attrezzata per un'effettiva valorizzazione delle possibilità lavorative della persona disabile che dia affidamento di continuità lavorativa, nonché per il superamento delle barriere architettoniche;
  2. premi al datore di lavoro privato per favorire l'inserimento della persona disabile presso l'azienda. Tali premi vengono fissati con delibera della Giunta provinciale e sono liquidati dal competente direttore d'ufficio. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro vengono liquidati tanti dodicesimi del premio quanti sono i mesi effettivamente trascorsi nell'azienda;
  3. un contributo per l'acquisto o l'adattamento delle attrezzature necessarie in relazione allo specifico handicap del lavoratore. Il contributo viene concesso solo per il maggior costo documentabile dell'attrezzatura speciale o dell'adattamento dell'attrezzatura.

(3) L'ufficio del lavoro provvede ad assumere iniziative per il collocamento mirato al lavoro delle persone disabili.17)

massimeDelibera 11 febbraio 2013, n. 210 - Premio integrazione lavorativa - 2013 - criteri per l'indizione
massimeDelibera Nr. 1484 del 13.09.2010 - Criteri e schema tipo per la convenzione per favorire l’assunzione di persone disabili gravi
17)
L'art. 11 è stato sostituito dall'art. 18 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

Art. 17 (Fondo provinciale per l'occupazione dei disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n 68)

(1) L'assegnazione dello Stato alla Provincia per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché gli altri mezzi finanziari indicati all'articolo 14 della medesima legge, sono iscritti nel bilancio provinciale per essere destinati agli interventi per l'inserimento e per l'integrazione lavorativa delle persone disabili previsti dalla predetta legge. All'iscrizione in bilancio delle nuove o maggiori entrate si può provvedere con le modalità indicate all'articolo 25, comma 1, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

Art. 11/bis (Assunzione di invalidi presso enti pubblici)

(1) Le assunzioni dirette di personale da effettuarsi ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390, presso l'amministrazione provinciale e presso gli enti pubblici soggetti alla vigilanza della Provincia, avvengono in base ad una graduatoria tra gli aventi diritto formata nel rispetto della graduatoria provinciale approvata dalla commissione provinciale per il collocamento obbligatorio di cui agli articoli 16 e 17 della stessa legge. Per l'iscrizione nella graduatoria per l'assunzione diretta a livello provinciale, le persone in situazione di handicap con un grado di invalidità superiore al 45% non devono dimostrare di essere disoccupate. I disoccupati hanno tuttavia la precedenza nell'assunzione.

(2) Salva la riserva dei posti di organico in favore delle categorie protette ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, la relativa percentuale di riserva è rapportata, di regola, al numero del personale in servizio.

(3) La Giunta provinciale provvede al rimborso degli oneri derivanti dalla trasformazione dei centralini telefonici di cui all'articolo 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente il collocamento ed il rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti.18)

18)
L'art. 11/bis è stato inserito dall'art. 8 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56, e successivamente sostituito dall'art. 21 della L.P. 3 ottobre 1991, n. 27; il comma 1 è stato integrato dall'art. 8 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

Art. 12 (Assistenza nei convitti dei centri sociali e domiciliari)

(1) L'assistenza nei convitti annessi ai centri sociali rispetta il principio della massima integrazione possibile del soggetto portatore di handicap nel suo ambiente socio-familiare ed è disimpegnata da personale educatore e assistente.

(2) Possono accedere al convitto i soggetti portatori di handicaps:

  1. che per la lontananza della famiglia dalla scuola, dalle iniziative di formazione professionale o dal laboratorio protetto frequentato non possono usufruire del trasporto giornaliero;
  2. che necessitano di ospitalità temporanea per sopraggiunte difficoltà momentanee della famiglia o per specifiche necessità terapeutiche;
  3. che necessitano di ospitalità continua qualora la famiglia non sia in grado di provvedere e quando risultino insufficienti le altre forme alternative di intervento, quali il semiconvitto, l'affidamento familiare, l'assistenza domiciliare e gli altri interventi socio-sanitari previsti dal piano sanitario e dal piano assistenziale. Fino all'attuazione del piano socio-assistenziale i centri sociali possono comunque erogare le proprie prestazioni istituzionali mediante il proprio personale anche fuori dalle proprie sedi. 19)

(3) L'Amministrazione provinciale e gli altri enti o organi competenti per legge, oltre agli interventi attuati ai sensi della presente legge, provvedono ad erogare interventi di assistenza domiciliare e interventi economico-assistenziali di base, ai sensi delle leggi provinciali 26 ottobre 1973, n. 69, e 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche e integrazioni.

(4) Sono fatte salve le eventuali migliori condizioni stabilite in favore dei minorati ai sensi della presente legge.

19)
La lettera c) è stata integrata dall'art. 9 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

Art. 13 (Corso occupazionale e di socializzazione)

(1) Nel caso in cui non sia possibile avviare il soggetto portatore di handicap ad un corso di formazione professionale comune, speciale o propedeutico, lo stesso viene iscritto ad un corso occupazionale e di socializzazione gestito dai centri sociali. Nell'ambito territoriale di ogni unità sanitaria locale è istituito almeno uno di tali corsi.20)

(2) Il predetto corso mira all'ulteriore sviluppo delle capacità psico-fisiche e delle abilità gestuali e manuali del soggetto portatore di handicap ai fini del conseguimento del massimo possibile di autonomia e socializzazione dello stesso, secondo i programmi ed orari approvati dalla Giunta provinciale, su proposta del collegio tecnico, di cui all'articolo 24, e sentita la consulta provinciale per i soggetti portatori di handicaps.

(3) Per lo scopo di cui al comma precedente, i centri sociali si avvalgono dei propri operatori e delle proprie attrezzature, nonché della collaborazione degli operatori della formazione professionale, d'intesa con i competenti direttori, e utilizzano prioritariamente i locali, le apparecchiature, i materiali delle scuole di formazione professionale ed in ogni caso i servizi comuni di mensa, convitto, ricreazione e tempo libero.

(4) La durata del corso è, di norma, triennale. Nel caso in cui la condizione del soggetto portatore di handicap lo consente, egli può essere avviato ad un corso di formazione professionale; diversamente, al termine del triennio, il soggetto portatore di handicap viene ammesso, a richiesta, in uno dei centri sociali.

20)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 10 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

Art. 14 (Trasporti dei soggetti portatori di handicaps)

(1) Il trasporto scolastico e, ove necessario, l’accompagnamento dei soggetti portatori di handicap sono attuati mediante i servizi organizzati dalla Ripartizione provinciale Mobilità, sempre che non possa provvedervi la famiglia dell'utente. Il trasporto presso i servizi sociali semiresidenziali e l’accompagnamento, ove necessario, dei soggetti portatori di handicap sono attuati prioritariamente:

  1. dalle famiglie;
  2. mediante il servizio di trasporto pubblico;
  3. mediante i servizi di trasporto scolastico già esistenti, per i posti disponibili;
  4. dagli enti gestori dei servizi sociali.21)

(2) Fatti salvi i trasporti di cui al primo comma, lettera b), del successivo articolo 16, i centri sociali possono provvedere direttamente, in casi di urgenza o necessità, al trasporto dei propri assistiti e loro eventuali accompagnatori, nonché, nell'ambito dei posti disponibili, anche di altri soggetti portatori di handicaps. Per i suddetti scopi i centri sono dotati di automezzi di servizio; essi possono altresì avvalersi di servizi di trasporto infermi, ovvero usufruire di automezzi pubblici o privati, assumendo la relativa spesa.22)

(3) La Giunta provinciale può affidare i servizi di trasporto e/o accompagnamento di cui al presente e al successivo articolo 16, ad enti e associazioni idonee allo scopo, autorizzando la stipulazione delle relative convenzioni.

(3/bis) L'esercizio del servizio di trasporto per soggetti portatori di handicap di cui al comma 3 non è soggetto ad autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.23)

(4) Secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale possono essere concessi rimborsi alle famiglie dei soggetti portatori di handicaps e a coloro che con mezzo motorizzato pubblico o privato provvedono a proprie spese all'accompagnamento e trasporto del soggetto portatore di handicap dall'abitazione alle sedi scolastiche, a quelle dei centri sociali, nonché di altri enti ed istituzioni per scopi di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, nonché viceversa. Il rimborso è disposto dal competente direttore d'ufficio.24)

(5) Le provvidenze di cui ai precedenti commi del presente articolo possono essere estese al trasporto per esigenze di lavoro, nonché di partecipazione a quelle manifestazioni culturali, sportive e di tempo libero, considerate particolarmente importanti ai fini dell'integrazione dei soggetti stessi nel mondo del lavoro e della comunità locale.25)

(6) I criteri, le forme di esecuzione e specifiche condizioni di concessione dei rimborsi sono determinati con il regolamento di esecuzione.26)

21)
L'art. 14, comma 1 è stato prima sostituito dall'art. 11 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56, e poi dall'art. 6, comma 1, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.
22)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 11 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.
23)
Il comma 3/bis è stato inserito dall'art. 20, comma 3, della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.
24)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 11 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.
25)
Il comma 5 è stato aggiunto dalla L.P. 17 giugno 1991, n. 16.
26)
Il comma 6 è stato aggiunto dalla L.P. 17 giugno 1991, n. 16.

Art. 15 (Adattamento di mezzi di locomozione)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a sostenere direttamente o a rimborsare a soggetti portatori di handicaps fino al 100% delle spese necessarie per l'adattamento di motoveicoli ed autoveicoli di loro proprietà od in loro possesso tramite regolare contratto di "leasing" di durata almeno triennale, ove necessario in funzione del particolare tipo di permanente menomazione degli arti inferiori e/o superiori. La presente disposizione può essere estesa dalla Giunta provinciale nell'ambito dei criteri di cui al quarto comma del presente articolo, all'adattamento per i medesimi scopi di macchine agricole e macchine operatrici.

(2) La Giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere ai soggetti di cui al precedente comma un contributo nella misura massima del 40% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di soli motoveicoli e autoveicoli, ai fini del loro successivo adattamento ai sensi del comma precedente. Ai fini del presente comma non verranno presi in considerazione automezzi eccedenti i limiti massimi di cilindrata e di potenza previsti dalle vigenti disposizioni per la patente per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A, B e C speciali.

(3) Le presenti disposizioni valgono anche per i veicoli di serie già dotati di opportuni servomeccanismi e che non necessitano di ulteriore adattamento. Qualora la differenza di prezzo fra la versione normale del veicolo e quella adattata dalla casa costruttrice sia quantificabile, la relativa somma può essere ammessa a rimborso ai sensi del primo comma.

(3/bis) La Provincia è autorizzata a concedere contributi alle famiglie per l'adattamento di automezzi per il trasporto dei figli in situazione di handicap, anche maggiorenni, nonché del coniuge disabile e di qualsiasi altra persona facente parte del nucleo familiare. Tali contributi possono essere estesi anche a quant'altro si renda necessario per il trasporto del disabile o di mezzi (p.es.carrelli appendici) necessari all'ambulazione del disabile stesso.

(4) All'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si provvede secondo criteri e modalità da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale. Nell'ambito di tali criteri devono essere previsti, in particolare, limiti massimi di reddito per l'accesso agli interventi stessi. Ai fini della valutazione di detto limite massimo si tiene conto del reddito complessivo del penultimo anno antecedente la presentazione della domanda, se presentata entro il 30 aprile, e dell'anno precedente la presentazione, se avvenuta dopo tale data. I criteri per la concessione delle provvidenze di cui al secondo comma del presente articolo potranno prevedere una differenziazione a seconda che i beneficiari siano portatori di handicap permanente degli arti inferiori oppure superiori.27)

27)
L'art. 15 è stato sostituito dall'art. 12 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56, e successivamente modificato dall'art. 32, comma 13, della L.P. 30 aprile 1991, n. 13, dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3, e dall'art. 40 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

Art. 15/bis (Interventi a favore dei sordi 28) )

(1) Per assicurare ai sordi28) l'accesso al servizio telefonico pubblico attraverso la rete telefonica, la Giunta provinciale concorre nelle spese per l'acquisto del dispositivo telefonico per sordi28) (D.T.S.) a favore dei cittadini sordi28) residenti in provincia di Bolzano.

(2) Il contributo finanziario può essere erogato ai sordi28) abbonati stessi o al nucleo familiare con il quale il sordo28), almeno dodicenne, convive.

(3) È compatibile la concessione del contributo al sordo28) per l'acquisto del dispositivo per uso privato e la concessione del contributo ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, per l'allestimento del posto di lavoro a favore dello stesso lavoratore sordo28).

(4) Con deliberazione della Giunta provinciale viene stabilito e periodicamente aggiornato l'importo massimo am missibile al contributo.29)

28)
Il termine „sordomuto“ è stato sostituito dalla parola „sordo“ dall'art. 1, comma 2 della L.P. 21 agosto 1978, n. 46, ossia dall'art. 44, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
29)
L'art. 15/bis è stato inserito dall'art. 13 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

Art. 15/ter (Aiuto personale)

(1) I servizi dei distretti sociali di cui alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13prestano aiuto personale ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale, non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici ed informatici, di protesi o di altre forme di sostegno volte a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione, compresi il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti, il servizio di informazione ai cittadini ed il servizio di assistenza domiciliare.

(2) I servizi dei distretti sociali possono essere integrati con i servizi sanitari e altri servizi socio-assistenziali esistenti sul territorio e possono avvalersi della collaborazione di:

  1. coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;
  2. cittadini di età superiore ai 18 anni, che facciano richiesta di prestare attività volontaria;
  3. organizzazioni di volontariato.

(3) Il personale di cui al comma 2 deve comprovare una formazione specifica in materia.

(4) Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, i servizi dei distretti sociali possono convenzionarsi con organizzazioni di volontariato.30)

30)
L'art. 15/ter è stato inserito dall'art. 9 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

TITOLO II
Assistenza scolastica

Art. 16 (Diritto allo studio e alla formazione)

(1) Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità delle persone in situazione di handicap, l'amministrazione provinciale attua i seguenti interventi:

  1. messa a disposizione di assistenti alle scuole, agli istituti ed ai centri di formazione professionale nonché agli asili nido, con compiti di sostegno della normale attività degli insegnanti, nonché degli educatori nei convitti;
  2. accompagnamento e trasporto - anche individualizzato - delle persone in situazione di handicap dalle loro abitazioni ai centri e strutture, anche convenzionati, di cui alla presente legge, nonché al plesso scolastico e formativo di frequenza, anche per le attività extrascolastiche, e viceversa;
  3. messa a disposizione di attrezzature e materiale didattico richiesti dallo specifico handicap;
  4. promozione di refezioni scolastiche;
  5. fornitura di libri di testo;
  6. concessione di sussidi sostitutivi di retta;
  7. promozione degli accordi di programma tra le Aziende speciali unità sanitarie locali e gli organi scolastici ai fini della messa a disposizione di materiale sanitario e personale infermieristico nei casi di necessità, per garantire la presenza dell'alunno in situazione di handicap alle attività scolastiche ed extrascolastiche;
  8. ogni altro servizio idoneo a garantire il diritto allo studio e alla piena formazione della personalità della persona in situazione di handicap. 31)

(2) I limiti e le modalità degli interventi, anche a favore del singolo, di cui al precedente comma, sono determinati nel regolamento di esecuzione della presente legge.

31)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 10 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

Art. 17 32)

32)
Abrogato dall'art. 20, comma 1, della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

Art. 18 (Assistenza scolastica: piano annuale di finanziamento)

(1) Entro il 31 luglio di ogni anno, la Giunta provinciale, tenuto conto delle proposte dei comitati di scuola materna, delle ripartizioni provinciali Formazione professionale tedesca e ladina e Formazione professionale italiana e dei consigli d'istituto, formulate sulla base delle certificazioni mediche psico-diagnostiche rilasciate dai competenti servizi delle Aziende speciali unità sanitarie locali, e sentiti i gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica, approva appositi piani, distinti per gruppo linguistico e riferiti all'anno scolastico successivo, per la concreta realizzazione delle provvidenze di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a).33)

(2) Fatto salvo quanto disposto nei successivi commi, le ulteriori provvidenze previste nel precedente articolo 16 vengono attuate in base al piano annuale di cui alla legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche e integrazioni, alla luce dei limiti e delle modalità che vengono stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge. Le provvidenze in materia di assistenza scolastica concernenti i ricoveri in convitto e gli ulteriori interventi previsti dal terzo comma del precedente articolo 4 e dall'articolo 16 sono erogati a cura dei competenti uffici delle ripartizioni III e X. Le relative spese sono autorizzate ed impegnate con ordinanza dell'assessore provinciale competente in materia.34)

(3) Nel rispetto dei criteri stabiliti nell'articolo 14 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, e successive modifiche e integrazioni, la Giunta provinciale nell'assegnazione ai circoli didattici e agli istituti scolastici degli importi per le spese di funzionamento didattico-amministrativo tiene conto delle iniziative assistenziali in favore dei soggetti portatori di handicaps assunte dai circoli o dagli istituti stessi.

(4) Nel rispetto delle disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 14/bis della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, inserito con l'articolo 5 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 59, i competenti uffici delle ripartizioni III e X, previa deliberazione della Giunta provinciale, possono acquistare direttamente le attrezzature e il materiale didattico specializzato necessario da destinare alle singole scuole a livello di distretto scolastico.

(5) La Giunta provinciale può, inoltre, concedere agli enti gestori di scuole materne provinciali, nonché alle scuole materne private, oltre i contributi o sussidi previsti dal quarto e quinto comma dell'articolo 7 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, anche contributi o sussidi per l'acquisto di materiale didattico per sezioni speciali o integrate di scuole materne, come pure può provvedere direttamente a detti acquisti.

33)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 11 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.
34)
Il comma 2 è stato integrato dall'art. 14 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

Art. 19 (Corsi di specializzazione)

(1) Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità dei soggetti portatori di handicaps, l'amministrazione provinciale istituisce corsi teorico-pratici per la formazione del personale insegnante nelle scuole materne, elementari, secondarie e nei centri di formazione professionale della Provincia, nonché per la formazione degli istitutori, educatori ed assistenti.

(2) I corsi di specializzazione per il personale direttivo e docente addetti all'istruzione elementare e secondaria sono organizzati dalla Giunta provinciale d'intesa con gli organi scolastici statali competenti. A tali corsi sono ammesse anche le insegnanti di scuola materna. Quali docenti nell'ambito di detti corsi di specializzazione possono venire incaricati anche esperti esteri provenienti dall'area linguistica tedesca. Detti esperti possono essere chiamati a far parte delle relative commissioni esaminatrici.

(3) I corsi di formazione per il personale assistente, educatore, istitutore, nonché insegnante di formazione professionale sono organizzati secondo le vigenti leggi della formazione professionale.

(4) La Giunta provinciale fissa le modalità di organizzazione dei corsi di cui al comma 3 ed i criteri di svolgimento degli esami finali, sentita la consulta di cui agli articoli 5 e 6 ovvero la competente sottocommissione di cui all'articolo 6/bis.

(5) Coloro che hanno regolarmente frequentato, anche al di fuori della provincia o all'estero, corsi completi di formazione o specializzazione nel settore dell'assistenza, dell'educazione o dell'istruzione dei soggetti portatori di handicaps, della durata non inferiore al monte ore previsto per i corsi di cui ai commi 2 e 3, possono essere ammessi all'esame finale per il conseguimento del corrispondente diploma. I percorsi formativi dei corsi frequentati ritenuti idonei all'ammissione all'esame finale, nonché il programma d'esame sono stabiliti dalla Giunta provinciale, sentita la consulta di cui agli articoli 5 e 6 ovvero la competente sottocommissione di cui all'articolo 6/bis.

(6) La Giunta provinciale fissa le modalità di ammissione a corsi di formazione nel settore assistenziale e socio-educativo per un monte ore inferiore a quello previsto per ciascun corso limitatamente a quanti hanno conseguito, in ambito provinciale, altro titolo di formazione nel suddetto settore.35)

35)
L'art. 19 è stato sostituito dall'art. 17, comma 1, della L.P. 3 ottobre 1991, n. 27.

Art. 20 (Compiti degli educatori e degli assistenti)

(1) (2) (3)36)

(4)37)

(5) Nel regolamento di esecuzione della presente legge sono determinate le modalità relative all'espletamento del servizio del personale educatore e assistente, assicurandosi la sua mobilità all'interno delle diverse strutture e servizi in orario straordinario e per la valutazione del medesimo. Nel medesimo regolamento sono stabilite le modalità con le quali il personale educatore, istitutore ed assistente dei centri sociali può essere messo a disposizione di enti ed associazioni pubbliche e private all'uopo convenzionate durante soggiorni fuori sede dalle medesime istituzioni organizzati in collaborazione con i servizi provinciali.38)

(6) Secondo criteri e modalità da stabilirsi con regolamento di esecuzione e dietro motivata richiesta, il personale educatore e assistente può essere messo a disposizione anche di altre scuole esistenti in provincia, purché autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, e di istituzioni educative pubbliche o private che accolgano gratuitamente alunni portatori di handicaps.

(7) Gli educatori e gli assistenti, come pure gli istitutori per soggetti portatori di handicaps, devono rispettare un orario settimanale con il medesimo carico orario dei dipendenti provinciali del ruolo amministrativo; all'interno di detto orario lavorativo almeno un ottavo è previsto per consulenza, preparazione, programmazione, formazione ed aggiornamento. Con regolamento di esecuzione sono da stabilire criteri e modalità per il superamento del suddetto limite settimanale da parte di determinate categorie di personale, ovvero di singoli operatori, fermo restando il medesimo carico orario globale.39)

36)
Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.
37)
Omissis.
38)
Il comma 5 è stato modificato dall'art. 16 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56; vedi l'art. 45 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56:

Art. 45 (Rapporto con il piano socio-assistenziale)

Le disposizioni di cui alla presente legge hanno validità fino all'entrata in vigore delle corrispondenti norme di attuazione dell'emanando piano socio-assistenziale della Provincia autonoma di Bolzano.

39)
Il comma 7 è stato sostituito dall'art. 16 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

Art. 21 (Personale educatore o assistente incaricato)

(1) Gli educatori e gli assistenti operanti nell'ambito dell'assistenza scolastica sono assunti oltrechè in base al successivo articolo 27, anche mediante incarico per anno scolastico sulla base delle esigenze accertate nel piano annuale approvato dalla Giunta provinciale ai sensi del precedente articolo 18 con decreto del Presidente della giunta provinciale, immediatamente esecutivo, e sono posti alle dipendenze funzionali dei direttori dei competenti uffici delle ripartizioni III e X. Il competente Assessore della pubblica istruzione e della formazione professionale assegna il personale assistente ed educatore, sentiti i predetti direttori, alle sedi di servizio nelle diverse istituzioni scolastiche e/o educative.

(2) Per poter accedere all'incarico di educatore o di assistente, gli aspiranti devono essere in possesso del diploma e dei titoli di cui al successivo articolo 28, ovvero degli altri analoghi titoli di specializzazione stabiliti dalla Giunta provinciale, sentito il collegio tecnico di cui all'articolo 24.

(3)40)

(4) La Giunta provinciale determina i criteri di massima per la formazione e l'utilizzazione delle graduatorie. Dette graduatorie hanno validità per un intero anno scolastico.

(5) Per supplenze, ovvero per particolari necessità, possono essere conferiti incarichi, secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente quarto comma, anche per periodi di tempo inferiori ad un anno scolastico. Per particolari necessità da indicare nel piano di attività di cui all'articolo 18 possono essere conferiti incarichi secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente quarto comma anche per orari di servizio ridotto. Tali incarichi si intendono conferiti per l'intero anno scolastico qualora essi comportino la prestazione di effettivo servizio con orario completo per almeno 7 mesi nell'anno scolastico stesso.41)

(6) Qualora non vi sia personale educatore o assistente disponibile in base alle graduatorie, al fine di assicurare la necessaria continuità del servizio, l'incarico può essere conferito per il periodo strettamente indispensabile, anche ad orario ridotto, su proposta dei direttori dei competenti uffici delle ripartizioni III e X, per chiamata diretta di persone ritenute idonee, prescindendosi, se del caso, dai limiti di età e dal titolo di studio e di specializzazione richiesti.

(7) In caso di servizio ad orario ridotto, il trattamento economico è dovuto in proporzione alle ore di servizio effettuato.

(8) La documentazione necessaria per il conferimento degli incarichi ai sensi del presente articolo, deve essere presentata dagli interessati, a pena di decadenza, all'atto della nomina da parte del Presidente della giunta provinciale e comunque entro e non oltre 30 giorni dall'assunzione in servizio; detta documentazione conserva piena efficacia per tutta la durata dell'anno scolastico. Si applicano per il personale incaricato e supplente le disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 26 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni.

(9) Nei conferimenti degli incarichi al personale educatore e assistente si prescinde dall'applicazione della proporzionale linguistica ai sensi delle vigenti disposizioni.

(10) Gli educatori e gli assistenti operano nelle strutture scolastiche ed educative nelle quali la lingua di insegnamento è la stessa del gruppo linguistico di loro appartenenza.

(11) Per quanto riguarda il requisito del bilinguismo si applicano le norme vigenti per il personale insegnante delle scuole a carattere statale, nonché per il personale delle scuole materne e delle scuole e dei corsi di addestramento e di formazione professionale.

40)
Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.
41)
Il comma 5 è stato integrato dall'art. 17 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

Art. 21/bis (Obiettivi dell'integrazione scolastica)

(1) L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona in situazione di handicap nella comunicazione, nelle relazioni, nella socializzazione e nell'apprendimento.

(2) L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altra difficoltà derivante dalle disabilità connesse all'handicap.

(3) L'integrazione scolastica persegue i seguenti obiettivi:

  1. garantire il diritto all'educazione e all'istruzione della persona in situazione di handicap nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie;
  2. garantire la priorità negli interventi e nei programmi, qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale e assuma pertanto connotazioni di gravità;
  3. garantire ai minori in situazione di handicap o colpiti da malattia cronica, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, lo svolgimento della programmazione scolastica individualizzata anche a domicilio, sentito il parere medico-psicologico e dei genitori;
  4. garantire l'aggiornamento mirato di tutto il personale scolastico nelle tematiche inerenti all'integrazione scolastica ed un aggiornamento specifico per insegnanti di sostegno e personale assistente ed educativo;
  5. coordinare la programmazione dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici e privati.

(4) Con delibera della Giunta provinciale sono determinate le procedure, i criteri e le modalità per l'individuazione degli handicap, per l'effettuazione della diagnosi funzionale e per l'elaborazione del profilo dinamico funzionale, ai fini della formulazione del piano educativo individualizzato.42)

42)
L'art. 21/bis è stato inserito dall'art. 12 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

Art. 21/ter (Attuazione dell'integrazione scolastica)

(1) All'integrazione scolastica delle persone in situazione di handicap nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si provvede anche attraverso:

  1. la sperimentazione ai sensi della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, da realizzare nelle classi frequentate da alunni in situazione di handicap;
  2. l'attivazione di sistematiche forme di orientamento, particolarmente qualificate per l'alunno in situazione di handicap, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;
  3. l'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;
  4. la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e quello superiore;
  5. la possibilità di completare la scuola dell'obbligo, frequentandola sino al compimento del diciottesimo anno di età, consentendo anche su proposta del consiglio di classe una terza ripetenza in singole classi;
  6. l'assegnazione di personale docente specializzato per la realizzazione di attività didattiche di sostegno in tutti i gradi e gli ordini di scuola, compresa la scuola materna e la formazione professionale;
  7. l'assunzione della contitolarità, nelle sezioni e nelle classi in cui operano, da parte degli insegnanti di sostegno, i quali partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti. Gli insegnanti di sostegno partecipano, sempreché sia nell'interesse degli alunni in situazione di handicap, anche alle sedute di assistenza funzionale e di riabilitazione;
  8. assegnazione di personale assistente specializzato per promuovere, in collaborazione con il personale docente, l'autonomia personale e sociale, compresa la capacità di comunicazione e relazionale dell'alunno in situazione di handicap. 43)
43)
L'art. 21/ter è stato inserito dall'art. 13 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

Art. 21/quater (Valutazione del rendimento e prove d'esame)

(1) Nella valutazione degli alunni in situazione di handicap da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici e quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

(2) Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

(3) Nella scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni in situazione di handicap di natura fisica o sensoriale sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche, nonché la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

(4) Per gli alunni in situazione di handicap che seguono un piano educativo individualizzato, i cui obiettivi non corrispondono ai programmi vigenti, è consentita una valutazione differenziata che ha valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del predetto piano educativo.44)

44)
L'art. 21/quater è stato inserito dall'art. 14 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

Art. 21/quinquies (Forme di coordinamento e di consulenza istituzionale)

(1) Presso ogni circolo di scuola materna, direzione didattica ed istituto di scuola secondaria di primo e di secondo grado dove sono iscritti alunni in situazione di handicap, sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, rappresentanti dei familiari e, nelle scuole secondarie di secondo grado, da studenti, con il compito di proporre e coordinare iniziative rivolte all'integrazione scolastica, predisposte da singoli piani educativi individualizzati.

(2) Presso ognuna delle tre intendenze scolastiche è istituito un gruppo di lavoro avente il compito di affrontare i vari problemi relativi all'integrazione scolastica, con funzioni consultive in materia di educazione speciale, di integrazione degli alunni in situazione di handicap, di aggiornamento del personale scolastico e di coordinamento tra la scuola e l'amministrazione provinciale. Per la determinazione delle risorse di sostegno ordinarie e straordinarie, il gruppo di lavoro esamina i documenti diagnostici ed i materiali di programmazione educativa e didattica riferiti ai singoli alunni in situazione di handicap.

(3) Di norma i gruppi di lavoro di cui al comma 2 sono composti da personale ispettivo, direttivo e docente di ogni ordine e grado di scuola, con esperienza o competenze specifiche nel campo dell'integrazione e da personale assistente ed amministrativo. Alle riunioni possono essere invitati, ove il tema lo richieda, esperti e specialisti, nonché rappresentanti delle associazioni dei genitori.

(4) Presso ogni intendenza scolastica è istituito un Servizio integrazione scolastica, con compiti consultivi per le scuole in merito alle problematiche dell'integrazione scolastica. In esso opera personale direttivo o docente comandato con specifica formazione in materia, nonché personale amministrativo per l'espletamento dei compiti di segreteria.

(5) Presso il Servizio integrazione scolastica è istituito un centro di documentazione ed archivio di materiale didattico ed audiovisivo nonché di ausili ed attrezzature speciali a disposizione, secondo necessità, degli operatori scolastici.45)

45)
L'art. 21/quinquies è stato inserito dall'art. 15 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

Art. 21/sexies (Coordinamento interistituzionale)

(1) È istituito un gruppo di lavoro unico per le tre intendenze scolastiche composto da:

  1. tre ispettori tecnici, di cui uno per ciascun gruppo linguistico;
  2. tre esperti per l'integrazione, uno per ogni intendenza scolastica;
  3. tre esperti degli enti locali, di cui uno designato dal servizio sociale, uno dal centro di formazione professionale ed uno proposto dai comuni;
  4. tre esperti delle unità sanitarie locali, di cui un rappresentante del Servizio psicologico, un rappresentante del Servizio riabilitativo ed un esperto in materia amministrativa;
  5. tre rappresentanti delle associazioni dei genitori di bambini in situazione di handicap, maggiormente rappresentative a livello provinciale.

(2) Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 ha funzioni consultive e propositive per gli intendenti scolastici e collabora con gli enti locali e le Aziende speciali unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui al comma 3, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento, comprese la ricerca e lo studio. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 collabora con i gruppi di lavoro di cui all'articolo 21/quinquies, comma 2.

(3) Per coordinare la programmazione dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici e privati, sono stipulati accordi di programma nell'ambito delle rispettive competenze. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche ed attività integrative extrascolastiche.

(4) Gli accordi possono prevedere anche lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle Aziende speciali unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.

(5)46)

46)
L'art. 21/sexies è stato inserito dall'art. 16 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3; il comma 5 è stato successivamente abrogato dall'art. 23 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

TITOLO III
Strutturazione dei servizi

Art. 22 47)

47)
L'art. 22 è stato abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

23 48)

48)
L'art. 23 è stato abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 24 49)

49)
L'art. 24 è stato abrogato dall'art. 31, comma 1, della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.

TITOLO IV
Personale addetto alle attività e servizi

Art. 25-37 50)

50)
Riportati al n. XXIII - B/f.

TITOLO V
Formazione professionale

Art. 38 (Avvio a corsi professionali)

(1) La Provincia realizza l'inserimento delle persone in situazione di handicap negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantisce ad allievi ed apprendisti in situazione di handicap, che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari, l'acquisizione di una qualifica, anche mediante attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale, tenendo conto, di regola, dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati, realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine i centri di formazione professionale mettono a disposizione i sussidi e le attrezzature necessarie.

(2) Qualora il direttore della scuola o del corso di formazione professionale, su segnalazione degli insegnanti, accerti particolari difficoltà nella frequenza dell'alunno in situazione di handicap, l'opportunità della permanenza del soggetto medesimo nella struttura della formazione professionale viene decisa da un' équipe composta dal direttore e dal consiglio di classe della scuola o del corso, da un collaboratore della formazione professionale e dallo psicologo competente.

(3) I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed esigenze dell'alunno in situazione di handicap, mediante inserimento in classi comuni o in corsi specifici, o in corsi prelavorativi o di apprendistato. Oltre alla piena qualificazione, la Formazione professionale può attestare anche qualificazioni parziali.51)

51)
L'art. 38 è stato sostituito dall'art. 17 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

Art. 39 (Corsi propedeutici e speciali)

(1) Il corso propedeutico, della durata di 1 anno, ha lo scopo di individuare e migliorare le capacità psicofisiche del soggetto portatore di handicap onde agevolare la sua successiva frequenza di corsi speciali di qualificazione, in settori lavorativi adeguati.

(2) Dopo la frequenza del corso propedeutico o durante la frequenza di un corso a tempo pieno o successivamente alla procedura di avvio di cui all'articolo 38, il soggetto portatore di handicap può essere avviato ad un corso di formazione professionale speciale della durata massima di due anni. La frequenza del corso dell'allievo non può superare di norma i quattro anni.

(2/bis) Per i frequentanti i corsi propedeutici e speciali si applicano le provvidenze previste per la formazione professionale provinciale.52)

(3) I corsi propedeutici e speciali sono previsti annualmente nel piano dei corsi per la formazione professionale nei vari settori, ai sensi della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, e successive modifiche. Il comitato di cui all'articolo 15 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3, e successive modifiche; è integrato da un rappresentante designato dal presidente della consulta provinciale, di cui all'articolo 5 della presente legge.

(4) I corsi di cui ai precedenti commi sono affidati a personale insegnante per soggetti portatori di handicaps, addetto alla formazione professionale, e possono essere affidati ad aziende pubbliche o private, previo riconoscimento della loro idoneità da parte del competente ispettorato per la formazione professionale. I metodi di insegnamento e l'adeguamento dei programmi alla situazione personale degli allievi portatori di handicaps sono elaborati dagli insegnanti, dai tecnici delle aziende e da maestri artigiani appartenenti alle categorie affini ai corsi, designati dalle categorie corrispondenti.

(5) Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 11 si applicano anche ai corsi propedeutici e speciali.

(6) L'assessore competente per la formazione professionale, in relazione a specifici handicap per i quali non è possibile un intervento formativo nell'ambito del territorio provinciale, su proposta del collegio tecnico di cui all'articolo 24, integrato ai sensi dell'articolo 38, comma 2, può autorizzare l'iscrizione della persona in situazione di handicap a corsi qualificati, organizzati da enti pubblici o privati. Qualora nell'ambito del territorio provinciale non possa essere garantito un intervento formativo adeguato, può essere autorizzata anche l'iscrizione a corsi organizzati nel territorio nazionale ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Il relativo onere di frequenza, ivi comprese le spese per il vitto e l'alloggio dovute ai convitti o alle famiglie affidatarie, è a carico dell'amministrazione provinciale ai sensi delle disposizioni di cui al testo unico delle leggi provinciali sullo sviluppo della formazione professionale, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49. L'autorizzazione all'iscrizione e l'impegno delle relative spese sono disposte con decreto dell'assessore alla formazione professionale competente. Per il pagamento di dette spese possono essere disposte a favore di funzionari delegati aperture di credito sugli appositi capitoli del bilancio, dai quali gli stessi sono autorizzati a trarre buoni a proprio favore o ordinativi di pagamento a favore di terzi.53)

(7) I corsi di cui al presente articolo sono tenuti dal personale educativo della formazione professionale con le qualifiche di istitutore laureato, diplomato o tecnico per soggetti portatori di handicaps, addetto ai medesimi alla data di entrata in vigore della presente legge, e che assume rispettivamente la nuova qualifica di insegnante laureato, diplomato o tecnico per soggetti portatori di handicaps ed opera dell'ambito della formazione professionale, seguendo lo stato giuridico ed economico del restante personale insegnante. I relativi posti in organico sono indicati nella tabella D allegata alle presente legge; per l'accesso ai posti che si rendono vacanti, successivamente al predetto inquadramento, è richiesto il possesso dei requisiti prescritti per il personale insegnante della formazione professionale, nonché del titolo di specializzazione di cui all'articolo 8 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 33. Il medesimo personale educativo della formazione professionale con incarico a tempo indeterminato o determinato permane nell'incarico secondo la normativa vigente, assumendo le precitate corrispondenti nuove qualifiche.

(8) Per effetto delle disposizioni di cui al comma precedente e al secondo comma dell'articolo 25, sono soppressi i corrispondenti posti e qualifiche del personale educativo di cui alla legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, e relative tabelle A e B ad essa allegate. Sono parimenti soppressi i posti e le qualifiche di direttore-istitutore di Ia classe per handicappati e di istitutore per handicappati.

(10) Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al presente articolo è rilasciato un attestato ufficiale conforme alle relative disposizioni della Formazione professionale.54)

(11) Qualora, su parere medico, psicologico o pedagogico, si renda necessaria una formazione specifica attraverso corsi non previsti dal piano annuale, è possibile attivare un corso individuale di breve durata.55)

52)
Il comma 2/bis è stato inserito dall'art. 43 della L.P. 29 giugno 1987, n. 12.
53)
Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 18 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.
54)
Il comma 10 è stato aggiunto dall'art. 19 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.
55)
Il comma 11è stato aggiunto dall'art. 19 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

Art. 40 (Interventi personalizzati)

(1) Gli insegnanti della classe o del corso frequentati dal soggetto portatore di handicap, al fine di assicurare allo stesso la più adeguata preparazione professionale, individualizzano l'insegnamento secondo le sue attitudini e possono essere coadiuvati da personale insegnante per soggetti portatori di handicaps e assistente.

(2) Nel caso di un soggetto portatore di handicap apprendista, un istitutore o un insegnante di cui al comma precedente mantiene rapporti di collaborazione con il maestro artigiano per definire il programma di formazione dell'allievo e concordarne l'esecuzione, nonché per prestare la necessaria assistenza tecnico-formativa.

Art. 41 (Riqualificazione professionale)

(1) Tra gli interventi di formazione professionale permanente rientrano quelli destinati ai lavoratori portatori di handicaps, già in possesso di una qualifica professionale.

(2) Possono essere istituiti appositi corsi di riqualificazione, ai sensi delle leggi provinciali 27 agosto 1962, n. 9, e 10 agosto 1977, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, in favore di persone affette da handicaps e di quelle che, per sopravvenuta invalidità o infermità o aggravamento delle condizioni, devono essere avviate ad una nuova attività lavorativa.

(3) La riqualificazione può avvenire anche presso appositi centri o aziende secondo le modalità di cui al precedente articolo 39.

(4) La riqualificazione può avvenire, purché i singoli casi lo consentano, anche durante il periodo di riabilitazione fisica.

TITOLO VI
Norme finali

Art. 42 (Istituzione dei centri sociali)

(1) La Giunta provinciale provvede ad istituire i seguenti centri sociali, con annessi convitti e laboratori protetti, competenti sugli ambiti territoriali di seguito indicati:

  1. Bolzano-città;
  2. Bolzano-circondario, valli laterali e Val Gardena;
  3. Oltradige e Bassa Atesina;
  4. Bressanone, Valle Isarco e valli laterali;
  5. Brunico, Val Pusteria, Val Badia ed altre valli laterali;
  6. Merano, Burgraviato, Val Passiria, Val d'Ultimo e valli laterali;
  7. Silandro, Val Venosta e valli laterali. 56)

(2) Al fine di migliorare la strutturazione e la distribuzione dei servizi, la Giunta provinciale promuove, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un'indagine conoscitiva sull'entità del problema dei soggetti portatori di handicaps residenti nel territorio provinciale.

56)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42.

Art. 43-45 50)

50)
Riportati al n. XXIII - B/f.

Art. 46   delibera sentenza

(1)57)

(2) A decorrere dal 1° gennaio 1986, ai membri delle commissioni sanitarie di cui agli articoli 10 e 14 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche e integrazioni, nonché ai componenti della commissione sanitaria per la revisione dei requisiti di assistibilità agli invalidi civili, è corrisposto il gettone di presenza previsto dalla legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25, e successive modifiche.58)

(2/bis) A ciascun componente delle suddette commissioni è corrisposto, oltre a detto gettone di presenza, un compenso di lire 10.000 per ogni accertamento diagnostico. A ciascun componente delle medesime commissioni, dipendente da pubbliche amministrazioni diverse da quella provinciale, il predetto compenso è ridotto a lire 3000, nel caso che le riunioni della commissione inizino o si svolgano per intero o terminino in orario di lavoro. Ai dipendenti compresi nei ruoli dell'Amministrazione provinciale si applicano le disposizioni della legge provinciale 24 ottobre 1984, n. 14.58)

(3)59)

(4) All'assistenza sanitaria protesica e specifica di cui all'articolo 34 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, provvedono le unità sanitarie locali, ciascuna per il proprio territorio, ai sensi dell'articolo 4, lettera m), della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, assicurando il massimo decentramento delle strutture amministrative e tecniche addette a tali compiti.

(5) Le prestazioni di carattere socio-assistenziale a favore degli invalidi di guerra e di servizio sono erogate dagli enti gestori dei servizi sociali secondo i criteri e le modalità stabiliti con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 7/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13.60)

(6) (7) (8)59)

massimeDelibera 25 marzo 2014, n. 357 - Aggiornamento delle tariffe per prestazioni specifiche ed integrative agli invalidi di guerra, di servizio e categorie assimilate per l'anno 2014
57)
Il comma 1 apporta modifiche ed integrazioni alla L.P. 17 settembre 1973, n. 59.
58)
L'originario comma 2 è stato così sostituito dall'art. 4 della L.P. 7 agosto 1986, n. 22.
59)
Il comma 3, 6, 7 e 8 modificano e integrano la L.P. 21 agosto 1978, n. 46, e la L.P. 20 giugno 1980, n. 19.
60)
Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 30 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.

Art. 47 (Abrogazione di norme)

(1) Sono abrogati gli articoli dall'1 al 33 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, e la tabella A allegata alla stessa; gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 11 della legge provinciale 16 agosto 1980, n. 33, e le tabelle B/I, B/II e B/III ad essa allegate.

(2) È soppresso l'ufficio, n. 39, dell'allegato A alla legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

(3) L'azienda speciale istituita con legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, è soppressa; la Provincia e le unità sanitarie locali, per i settori di rispettiva competenza, subentrano nei rapporti attivi e passivi posti in essere dall'azienda stessa, comunque attinenti a servizi da essi gestiti.

(4) Gli organi dell'azienda predetta rimangono in carica ai soli fini della predisposizione, revisione e deliberazione del conto consuntivo, che dovrà essere presentato per l'approvazione alla Giunta provinciale entro i successivi tre mesi.

(5) La giacenza di cassa e i residui attivi e passivi risultanti dal conto consuntivo indicato al comma precedente saranno acquisiti al bilancio provinciale. I competenti organi e uffici della Provincia sono tuttavia autorizzati a provvedere alla liquidazione e al pagamento a carico del bilancio provinciale delle passività della cessata azienda, in base ai relativi atti di assunzione dell'impegno di spesa, prima ancora della presentazione del conto consuntivo.

Art. 48-55 50)

50)
Riportati al n. XXIII - B/f.

Art. 56-57 61)

61)
Omissis.

Art. 58

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

TABELLA A, B, C44)

44)
L'art. 21/quater è stato inserito dall'art. 14 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.
indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionA Assistenza agli anziani
ActionActionB Servizio consultoriale per le famiglie
ActionActionC Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
ActionActionD Famiglia, donne e gioventù
ActionActionE Provvidenze per le persone disabili
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 17 settembre 1973, n. 59
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1978, n. 65
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 1980, n. 23
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 16 agosto 1980, n. 33
ActionActione) Legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20
ActionActionf) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 dicembre 1989, n. 32
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 settembre 1990, n. 24
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 dicembre 1990, n. 35
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 1998, n. 3
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 agosto 2001, n. 46
ActionActionk) Legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009 , n. 54
ActionActionF Interventi in materia di dipendenze
ActionActionG Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
ActionActionH Assistenza economica di base
ActionActionI Cooperazione allo sviluppo
ActionActionJ Servizi sociali
ActionActionK Previdenza integrativa
ActionActionL Volontariato
ActionActionM Emigrati
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico