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In vigore al: 21/11/2014

e) Legge provinciale 30 giugno 1983, n. 201)
Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps
1

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 12 luglio 1983, n. 35.

Art. 9 (Gestione dei centri sociali)

(1) Il centro sociale è gestito da un apposito comitato nominato dalla Giunta provinciale ed è composto:

  1. dal responsabile del centro;
  2. da due operatori del centro eletti dal personale;
  3. da tre rappresentanti degli utenti del centro tra i quali dovrà esserci possibilmente un utente; questi saranno proposti dalle associazioni interessate; qualora queste non dovessero trovare un accordo, la Giunta provinciale sceglierà i rappresentanti fra i nominativi proposti dalle associazioni stesse;
  4. da un rappresentante dell'unità sanitaria locale territorialmente competente;
  5. da un assistente del servizio sociale provinciale. 13)

(2) Il comitato di gestione del centro elegge nel suo seno il presidente, dura in carica tre anni e la sua composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione nell'ambito territoriale del centro sociale costituito da un comprensorio di comuni determinato con regolamento di esecuzione della presente legge.

(2/bis) La carica di presidente è incompatibile con la funzione di responsabile del centro. Al presidente del comitato di gestione spetta un compenso, di ammontare non superiore all'indennità spettante ai presidenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di seconda categoria ai sensi della normativa regionale, da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale.14)

(3) L'attività assistenziale educativa e lavorativa nei centri sociali viene assicurata prioritariamente da personale assistente, educatore e istitutore della stessa madrelingua dell'utente; nei confronti di detto personale, appartenente ai ruoli di cui alle allegate tabelle C/I, C/II e C/III, si applica l'ultimo comma dell'articolo 21 della presente legge. In caso di carenza di personale di cui alle allegate tabelle C/I, C/II e C/III, le predette attività possono essere espletate dal corrispondente personale di cui all'allegata tabella B.

(4) Il comitato di gestione:

  1. elabora il regolamento interno del centro sociale;
  2. svolge la sua attività sulla base del programma annuale e triennale approvato dalla Giunta provinciale;
  3. propone alla Giunta provinciale l'istituzione di eventuali servizi integrativi o decentrati;
  4. promuove e organizza la partecipazione dei minorati ad attività ricreative, sportive e culturali, sia direttamente che stipulando apposite convenzioni con istituzioni pubbliche o private;
  5. delibera, nei limiti degli stanziamenti disposti dalla Giunta provinciale:
    1. le spese in connessione con la gestione dei convitti annessi al centro sociale;
    2. le spese in connessione con l'erogazione di forme sostitutive di convitto, quali l'affidamento familiare, l'ospitalità in altre strutture assistenziali, pensionati o esercizi pubblici, mense ed altri interventi similari;
    3. l'acquisto e la manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici, degli arredamenti;
    4. gli interventi di cui alla precedente lettera d);
    5. gli acquisti, le vendite e commissioni relativi alle attività produttive dei laboratori protetti;
    6. l'assegnazione di un premio-sussidio in favore dei frequentanti i laboratori protetti, nei limiti fissati annualmente dalla Giunta provinciale;
  6. provvede, nei termini previsti dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche, all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli operatori e dei frequentanti i centri sociali;
  7. ammette gli utenti alle strutture e servizi del centro; eventuali esclusioni vanno motivate e contro di esse è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale, che decide con provvedimento definitivo, sentito il collegio tecnico di cui all'articolo 24.

(5) La Giunta provinciale delibera l'acquisto o costruzione di immobili da destinarsi a sede delle strutture dei centri sociali; autorizza la stipulazione di contratti di locazione di immobili per i medesimi scopi. Il patrimonio immobiliare è amministrato dai competenti uffici dell'Amministrazione provinciale.

(6) Ad ogni centro sociale è garantito il servizio di segreteria. Ogni centro sociale attua in economia le competenze di cui al quarto comma, lettera e), del presente articolo tramite un funzionario delegato. L'addetto di segreteria funge da segretario del centro sociale.

13)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 6 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 56.
14)
Il comma 2/bis è stato inserito dall'art. 16 della L.P. 3 ottobre 1991, n. 27.
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